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Cosa fare se…

Sto acquistando nuove macchine: cosa devo verificare per la conformità CE

L'acquisto di una macchina nuova o usata comporta verifiche specifiche sulla conformità CE, la documentazione tecnica, il manuale in italiano e l'idoneità all'uso nella mansione specifica. Vediamo cosa fare prima della messa in servizio.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Prima di mettere in servizio una macchina nuova o usata, il datore di lavoro deve verificare la marcatura CE, la dichiarazione di conformità del fabbricante e la disponibilità del manuale in italiano. Occorre aggiornare il DVR con la valutazione dei rischi specifici, formare gli addetti e installare eventuali protezioni aggiuntive prima dell'avvio. La mancata verifica espone a sanzioni penali e a responsabilità in caso di infortuni.

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La situazione

Un'azienda acquista un tornio CNC, una pressa idraulica, un centro di lavoro o un nastro trasportatore da un fornitore europeo o extra-UE. Il responsabile acquisti consegna la macchina direttamente in produzione, dando per scontato che, se venduta da un fornitore affidabile, sia automaticamente sicura e conforme alla normativa vigente.

In realtà, il D.Lgs. 81/08 (artt. 70-73)impone al datore di lavoro precisi obblighi di verifica prima di mettere in servizio qualsiasi attrezzatura di lavoro. La marcatura CE non garantisce da sola che la macchina sia adatta all'uso specifico previsto in azienda, né che i rischi residui siano stati integrati nella valutazione dei rischi aziendale.

Lo scenario si complica ulteriormente in caso di macchine usate, macchine assemblate internamente o attrezzature importate da paesi extra-UE, per le quali il datore di lavoro può assumere il ruolo di fabbricante ai fini della normativa di sicurezza e deve avviare la procedura di marcatura CE prima della messa in servizio.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Verifica della marcatura CE e della dichiarazione di conformità (DoC)

    Prima di accettare la consegna, verificare che la macchina riporti fisicamente la marcatura CE e che il fornitore consegni la Dichiarazione di Conformità UE (DoC) firmata dal fabbricante. La DoC deve indicare: denominazione e indirizzo del fabbricante, descrizione della macchina con numero di serie, direttive applicabili (es. Direttiva Macchine 2006/42/CE) e standard armonizzati utilizzati. In assenza di DoC o marcatura CE, non accettare la consegna e richiedere la documentazione al fornitore.

  2. Controllo del manuale d'uso in lingua italiana

    Il D.Lgs. 17/2010 impone che le istruzioni per l'uso siano fornite in italiano per le macchine commercializzate in Italia. Verificare che il manuale sia completo e includa: istruzioni di installazione e messa in servizio, modalità d'uso corrette, procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria, avvertenze sui rischi residui e relative misure di protezione. Un manuale disponibile solo in lingua straniera non è sufficiente e il fornitore è obbligato a fornirlo in italiano.

  3. Verifica del fascicolo tecnico per macchine speciali o non CE

    Per macchine assemblate internamente, quasi-macchine (componenti destinati a essere incorporati in una macchina più complessa) o attrezzature importate da paesi extra-UE prive di marcatura CE, il datore di lavoro può assumere il ruolo di fabbricante. In questo caso deve: eseguire la valutazione dei rischi ai sensi dell'Allegato I della Direttiva Macchine, redigere il fascicolo tecnico di costruzione, adottare le misure di protezione necessarie e apporre la marcatura CE prima di mettere la macchina in servizio.

  4. Analisi dei rischi residui indicati nel manuale e misure di protezione

    Leggere attentamente la sezione del manuale dedicata ai rischi residui. Il fabbricante indica i rischi che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione e per i quali sono richieste misure di protezione collettiva o individuale. Verificare che tutti i dispositivi di protezione indicati (ripari fissi e mobili, schermi, pedali di arresto di emergenza, sistemi di blocco, DPI specifici) siano presenti e funzionanti al momento della consegna. Documentare le verifiche effettuate nel fascicolo macchina.

  5. Integrazione nel DVR: aggiornamento della valutazione dei rischi

    Ogni nuova attrezzatura di lavoro richiede l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 28-29 D.Lgs. 81/08). L'aggiornamento deve valutare i rischi specifici derivanti dall'uso della macchina nel contesto aziendale: rischio meccanico, rumore, vibrazioni trasmesse al corpo, proiezione di schegge o materiali, agenti chimici eventualmente generati. Il DVR aggiornato, firmato dal datore di lavoro con RSPP e medico competente, deve essere completato prima della messa in servizio.

  6. Formazione specifica degli addetti all'uso della macchina

    L'art. 37 D.Lgs. 81/08 impone una formazione specifica per i lavoratori che utilizzano macchine e attrezzature di lavoro. Prima della messa in servizio organizzare un intervento formativo che copra: caratteristiche della macchina e rischi specifici, procedure corrette di avvio, uso e arresto, dispositivi di sicurezza e divieto di neutralizzarli, procedure di emergenza e arresto d'urgenza, manutenzione ordinaria di competenza dell'operatore. La formazione deve essere documentata con registro delle presenze e attestato individuale.

  7. Verifica e installazione di dispositivi di protezione aggiuntivi

    Sulla base dell'analisi dei rischi residui e del contesto specifico di installazione, valutare se i dispositivi del fabbricante siano sufficienti o se occorra aggiungere misure complementari: segregazioni fisiche dell'area macchina, barriere immateriali (light curtain), tappeti sensibili alla pressione, sistemi di aspirazione per polveri o fumi, schermature antiproiezione, segnaletica di sicurezza. Le eventuali modifiche apportate alla macchina devono essere documentate e non devono invalidare la marcatura CE originaria.

  8. Registro di messa in servizio e prima verifica periodica obbligatoria

    L'art. 71 D.Lgs. 81/08 e l'Allegato VII individuano le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie, tra cui apparecchi di sollevamento materiali e persone, carrelli elevatori semoventi, recipienti in pressione e generatori di vapore. Per queste attrezzature è obbligatorio richiedere la prima verifica a INAIL prima della messa in servizio. Per tutte le macchine, anche non soggette a verifica periodica, conservare la documentazione di messa in servizio (DoC, manuale, verbale di prima accensione) nel fascicolo macchina.

  9. Notifica al medico competente per i nuovi rischi soggetti a sorveglianza sanitaria

    Se la nuova macchina introduce o incrementa l'esposizione a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria (rumore superiore agli 80 dB(A), vibrazioni meccaniche, agenti chimici, radiazioni ottiche artificiali), informare il medico competente prima della messa in servizio. Il medico competente aggiornerà il protocollo sanitario e valuterà l'idoneità specifica degli addetti alla nuova mansione. L'omessa comunicazione può determinare lacune nella sorveglianza e responsabilità in caso di malattia professionale.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica marcatura CE e DoC prima di accettare la consegnaPrima della consegnaUrgente
Aggiornamento del DVR per la nuova macchinaPrima della messa in servizioUrgente
Formazione specifica degli addetti all'usoPrima della messa in servizioUrgente
Prima verifica periodica INAIL (se macchina in Allegato VII)Prima della messa in servizioAlta
Installazione protezioni aggiuntive se necessariePrima della messa in servizioAlta
Notifica al medico competente per nuovi rischi sanitariPrima della messa in servizioAlta

Documenti che servono

Documenti da raccogliere e predisporre

  • Dichiarazione di Conformità UE (DoC) firmata dal fabbricante
  • Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana
  • Fascicolo tecnico di costruzione (per macchine assemblate internamente o importate extra-UE)
  • DVR aggiornato con valutazione dei rischi specifici della nuova macchina
  • Registro della formazione specifica degli addetti (presenze e attestato)
  • Verbale di messa in servizio e fascicolo macchina
  • Prima verifica INAIL o soggetto abilitato (per macchine soggette ad Allegato VII D.Lgs. 81/08)
  • Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria del medico competente (se applicabile)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo le imprese nella verifica della conformità delle macchine prima della messa in servizio, nell'aggiornamento del DVR, nell'organizzazione della formazione specifica degli addetti e nelle pratiche di prima verifica periodica con INAIL e ASL. Affianchiamo il datore di lavoro dalla valutazione della documentazione tecnica del fornitore fino alla redazione completa del fascicolo macchina.

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Domande frequentiFAQ

La marcatura CE garantisce che la macchina sia sicura per il mio utilizzo specifico?
No. La marcatura CE certifica che il fabbricante ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine per l'uso previsto dichiarato. Se si intende utilizzare la macchina per applicazioni diverse da quelle indicate nel manuale, o in condizioni ambientali differenti, è necessario effettuare una valutazione del rischio aggiuntiva e adottare misure di protezione supplementari prima della messa in servizio.
Cosa devo fare se acquisto una macchina usata senza marcatura CE?
Le macchine immesse sul mercato prima dell'obbligo di marcatura CE (per la maggior parte delle categorie, prima del 1995-1996) non sono tenute ad averla. Il datore di lavoro deve verificare la conformità ai requisiti minimi dell'Allegato V al D.Lgs. 81/08, adottare le misure integrative necessarie e aggiornare il DVR. Se la macchina è stata oggetto di modifiche sostanziali dopo la prima messa in servizio, potrebbe essere necessario avviare la procedura di marcatura CE ex novo.
Chi è responsabile se la macchina risulta non conforme dopo la consegna?
La responsabilità è condivisa tra fabbricante e datore di lavoro. Il fabbricante risponde della progettazione e della conformità originaria. Il datore di lavoro è responsabile della verifica prima della messa in servizio, dell'adozione delle misure di protezione supplementari indicate nel manuale, della formazione degli addetti e dell'aggiornamento del DVR. Accettare una macchina non conforme senza rilevarlo non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.
Quali macchine sono soggette a verifica periodica obbligatoria?
L'Allegato VII al D.Lgs. 81/08 elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie da parte di INAIL (prima verifica) e soggetti abilitati (verifiche successive). Rientrano in questa categoria: apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru, paranchi, elevatori), carrelli elevatori semoventi, recipienti in pressione, generatori di vapore e generatori di calore. Prima della messa in servizio di queste attrezzature è obbligatorio richiedere la prima verifica a INAIL.

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