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Cosa fare se…

Il medico competente sospetta una malattia professionale: cosa devo fare

Il medico competente o il lavoratore stesso segnala una possibile malattia professionale: scatta l'obbligo di denuncia INAIL entro 5 giorni dal referto (art. 139 T.U. 1124/1965). Vediamo la procedura completa, come collaborare con INAIL e come aggiornare il sistema di prevenzione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Quando il medico competente o il lavoratore segnalano una sospetta malattia professionale, il datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del referto medico (art. 139 T.U. 1124/1965). L'adempimento è autonomo rispetto all'esito definitivo dell'accertamento: si denuncia anche il solo sospetto. Contestualmente vanno avviate la revisione del DVR per eliminare o ridurre l'esposizione all'agente causale, l'aggiornamento del protocollo sanitario e la valutazione dell'idoneità alla mansione del lavoratore.

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La situazione

La malattia professionale è una patologia causata — in modo diretto o concausale — dall'attività lavorativa svolta nel tempo. A differenza dell'infortunio, si sviluppa in modo lento e progressivo. Le malattie professionali tabellate (elencate negli allegati al D.P.R. 336/1994 e D.M. 9 aprile 2008) beneficiano della presunzione legale del nesso causale; quelle non tabellate devono essere dimostrate caso per caso.

La segnalazione può provenire da fonti diverse: dal medico competente durante la sorveglianza sanitaria, dal medico di base o specialista che ha in cura il lavoratore, dallo stesso lavoratore che riferisce una patologia che ritiene lavoro-correlata, o da un accertamento in seguito a visita periodica. In tutti i casi il datore riceve o viene a conoscenza di un referto che costituisce il dies a quo del termine dei 5 giorni.

INAIL avvierà un'indagine per accertare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa. Il datore è tenuto a cooperare, fornendo informazioni sulle mansioni svolte, sui rischi presenti nel DVR, sulle misure di prevenzione adottate e sui risultati della sorveglianza sanitaria. La qualità della documentazione aziendale è determinante per l'esito dell'accertamento.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Raccogliere formalmente la segnalazione medica

    Ricevi e protocolla il referto o la segnalazione del medico competente, del medico curante o del lavoratore. Identifica la data di ricezione del referto: da quel momento decorrono i 5 giorni per la denuncia INAIL. Coinvolgi il medico competente aziendale per una valutazione immediata della patologia segnalata e del potenziale nesso con le mansioni svolte.

  2. Presentare la denuncia INAIL entro 5 giorni

    Accedi al portale INAIL e compila la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni dalla ricezione del referto (art. 139 T.U. 1124/1965). La denuncia deve contenere: dati aziendali, dati del lavoratore, mansioni svolte, agenti di rischio presenti, misure di prevenzione adottate, riferimento al referto medico. Conserva la ricevuta di trasmissione.

  3. Cooperare con l'indagine INAIL

    INAIL può richiedere documentazione aziendale (DVR, registro sorveglianza sanitaria, protocollo sanitario, schede di sicurezza, misurazione degli agenti fisici/chimici/biologici, registro esposizioni) e convocare sopralluoghi. Fornisci tutta la documentazione richiesta con completezza e nei termini indicati. Designa un referente aziendale (RSPP o datore) per i rapporti con INAIL.

  4. Revisionare il DVR per eliminare o ridurre l'esposizione

    Avvia con l'RSPP la revisione del DVR relativamente all'agente causale sospetto (agente chimico, rumore, vibrazione, movimentazione manuale, biologico, ecc.). Verifica l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione vigenti: se insufficienti, aggiorna il piano di miglioramento con tempi certi di attuazione. Considera gli altri lavoratori potenzialmente esposti allo stesso agente.

  5. Aggiornare il protocollo sanitario con il medico competente

    Il medico competente deve aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all'agente causale identificato: frequenza delle visite, accertamenti aggiuntivi specifici, valori soglia di riferimento. Coordina con il medico competente la calendarizzazione delle visite integrative per i colleghi del lavoratore che ha segnalato la malattia.

  6. Valutare l'idoneità alla mansione del lavoratore

    Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore interessato, tenuto conto della malattia accertata o sospetta. Il giudizio può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo in via definitiva. In caso di inidoneità, il datore deve valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Denuncia INAIL malattia professionaleEntro 5 giorni dalla ricezione del referto medicoUrgente
Coinvolgimento medico competente per valutazioneImmediatamente dopo la segnalazioneUrgente
Revisione DVR — agente causale e misure preventiveContestualmente o subito dopo la denunciaAlta
Aggiornamento protocollo sanitario per lavoratori espostiEntro 15-30 giorniAlta
Giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore interessatoSecondo i tempi del medico competenteAlta
Predisposizione documentazione per indagine INAILSu richiesta INAIL, nei termini indicatiMedia
Comunicazione al RLS dell'evento e delle misure adottateEntro 30 giorniMedia

Documenti che servono

Documenti necessari per la gestione della malattia professionale

  • Referto medico o segnalazione del medico competente/curante
  • Denuncia INAIL di malattia professionale (art. 139 T.U. 1124/1965) e ricevuta
  • DVR aggiornato con revisione dell'agente causale identificato
  • Relazione del medico competente sulla valutazione della malattia
  • Protocollo sanitario aggiornato per i lavoratori esposti
  • Giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore interessato
  • Documentazione misurazioni ambientali (fonoaudiometrie, campionamenti chimici, ecc.) se disponibili
  • Registro di esposizione ad agenti chimici, biologici o cancerogeni (se applicabile)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo il datore di lavoro nella gestione documentale della malattia professionale: verifica del termine applicabile, compilazione e trasmissione della denuncia INAIL, coordinamento con il medico competente per la revisione del protocollo sanitario, aggiornamento del DVR e predisposizione della documentazione richiesta da INAIL in sede di accertamento.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico (tipo di agente, mansioni coinvolte, altri lavoratori esposti) e a strutturare la risposta organizzativa in modo da ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'esposizione del datore a sanzioni e azioni di regresso. La qualità della documentazione prodotta in questa fase è determinante anche per l'esito dell'accertamento INAIL.

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Domande frequentiFAQ

Devo denunciare anche se la malattia non è ancora stata accertata con certezza?
Sì. L'obbligo di denuncia scatta al momento della ricezione del referto che segnala o sospetta la malattia professionale, non all'esito definitivo dell'accertamento. Il termine dei 5 giorni decorre dalla ricezione del primo documento medico che evoca il nesso con l'attività lavorativa.
Cosa succede se INAIL rigetta il nesso causale?
Se INAIL non riconosce la malattia come professionale, il lavoratore può ricorrere in via amministrativa o giudiziaria. Per il datore, l'esito negativo dell'accertamento INAIL non esclude automaticamente la responsabilità civile o penale: il giudice può accertare autonomamente il nesso causale. La qualità delle misure preventive documentate è fondamentale in entrambi i percorsi.
Chi è obbligato a fare la denuncia, il medico o il datore?
Entrambi hanno obblighi distinti. Il medico curante (art. 139 T.U. 1124/1965) che diagnostica o sospetta una malattia professionale deve denunciare all'ASL. Il datore di lavoro deve denunciare separatamente all'INAIL entro 5 giorni dal referto. I due adempimenti sono autonomi e cumulativi.
Devo avvisare anche l'ASL?
Sì, l'ASL competente per territorio ha funzioni di vigilanza sulle malattie professionali. Il medico curante è tenuto a notificare all'ASL i casi di malattia professionale (D.Lgs. 81/08 art. 139). Il datore deve collaborare con i tecnici della prevenzione ASL in caso di sopralluogo ispettivo.
Cosa devo fare se altri lavoratori svolgono la stessa mansione del malato?
È obbligatorio estendere la sorveglianza sanitaria agli altri lavoratori esposti allo stesso agente causale. Il medico competente aggiorna il protocollo sanitario e pianifica le visite integrative. La mancata estensione della sorveglianza agli altri esposti è una violazione autonoma dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore può rifiutare il giudizio di idoneità?
Il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 81/08); il rifiuto ingiustificato può costituire inadempimento contrattuale. Il datore deve comunque formalizzare per iscritto la convocazione alla visita e documentare l'eventuale rifiuto. In caso di mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria, la mancata visita impedisce l'adibizione alla mansione.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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