Quando il medico competente o il lavoratore segnalano una sospetta malattia professionale, il datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del referto medico (art. 139 T.U. 1124/1965). L'adempimento è autonomo rispetto all'esito definitivo dell'accertamento: si denuncia anche il solo sospetto. Contestualmente vanno avviate la revisione del DVR per eliminare o ridurre l'esposizione all'agente causale, l'aggiornamento del protocollo sanitario e la valutazione dell'idoneità alla mansione del lavoratore.
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La situazione
La malattia professionale è una patologia causata — in modo diretto o concausale — dall'attività lavorativa svolta nel tempo. A differenza dell'infortunio, si sviluppa in modo lento e progressivo. Le malattie professionali tabellate (elencate negli allegati al D.P.R. 336/1994 e D.M. 9 aprile 2008) beneficiano della presunzione legale del nesso causale; quelle non tabellate devono essere dimostrate caso per caso.
La segnalazione può provenire da fonti diverse: dal medico competente durante la sorveglianza sanitaria, dal medico di base o specialista che ha in cura il lavoratore, dallo stesso lavoratore che riferisce una patologia che ritiene lavoro-correlata, o da un accertamento in seguito a visita periodica. In tutti i casi il datore riceve o viene a conoscenza di un referto che costituisce il dies a quo del termine dei 5 giorni.
INAIL avvierà un'indagine per accertare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa. Il datore è tenuto a cooperare, fornendo informazioni sulle mansioni svolte, sui rischi presenti nel DVR, sulle misure di prevenzione adottate e sui risultati della sorveglianza sanitaria. La qualità della documentazione aziendale è determinante per l'esito dell'accertamento.
Cosa rischi
- Mancata denuncia INAIL nei termini: art. 139 T.U. 1124/1965 — sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 € per ogni malattia professionale non denunciata o denunciata fuori termine.
- DVR non aggiornato rispetto all'agente causale accertato: art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni penali; la mancata revisione post-segnalazione aggrava la posizione di garanzia del datore.
- Mancata revisione del protocollo sanitario: il medico competente che sospetta una malattia professionale deve aggiornare il protocollo per gli altri lavoratori esposti; il datore che non coopera è in violazione dell'art. 25 c. 1 D.Lgs. 81/08.
- Azione di regresso INAIL: se la malattia è riconducibile a omissioni prevenzionali documentate (esposizione non valutata, DPI non forniti, sorveglianza sanitaria assente), INAIL può rivalersi sul datore per le prestazioni erogate al lavoratore.
- Responsabilità penale: art. 590 c.p. — lesioni personali colpose per malattia professionale causata da violazione di norme prevenzionali; pena aggravata per i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro.
- Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001: per le società, la malattia professionale causata da carenze organizzative sistematiche può costituire presupposto del reato ex art. 25-septies.
Cosa devi fare ora
Raccogliere formalmente la segnalazione medica
Ricevi e protocolla il referto o la segnalazione del medico competente, del medico curante o del lavoratore. Identifica la data di ricezione del referto: da quel momento decorrono i 5 giorni per la denuncia INAIL. Coinvolgi il medico competente aziendale per una valutazione immediata della patologia segnalata e del potenziale nesso con le mansioni svolte.
Presentare la denuncia INAIL entro 5 giorni
Accedi al portale INAIL e compila la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni dalla ricezione del referto (art. 139 T.U. 1124/1965). La denuncia deve contenere: dati aziendali, dati del lavoratore, mansioni svolte, agenti di rischio presenti, misure di prevenzione adottate, riferimento al referto medico. Conserva la ricevuta di trasmissione.
Cooperare con l'indagine INAIL
INAIL può richiedere documentazione aziendale (DVR, registro sorveglianza sanitaria, protocollo sanitario, schede di sicurezza, misurazione degli agenti fisici/chimici/biologici, registro esposizioni) e convocare sopralluoghi. Fornisci tutta la documentazione richiesta con completezza e nei termini indicati. Designa un referente aziendale (RSPP o datore) per i rapporti con INAIL.
Revisionare il DVR per eliminare o ridurre l'esposizione
Avvia con l'RSPP la revisione del DVR relativamente all'agente causale sospetto (agente chimico, rumore, vibrazione, movimentazione manuale, biologico, ecc.). Verifica l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione vigenti: se insufficienti, aggiorna il piano di miglioramento con tempi certi di attuazione. Considera gli altri lavoratori potenzialmente esposti allo stesso agente.
Aggiornare il protocollo sanitario con il medico competente
Il medico competente deve aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all'agente causale identificato: frequenza delle visite, accertamenti aggiuntivi specifici, valori soglia di riferimento. Coordina con il medico competente la calendarizzazione delle visite integrative per i colleghi del lavoratore che ha segnalato la malattia.
Valutare l'idoneità alla mansione del lavoratore
Il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore interessato, tenuto conto della malattia accertata o sospetta. Il giudizio può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo in via definitiva. In caso di inidoneità, il datore deve valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Denuncia INAIL malattia professionale | Entro 5 giorni dalla ricezione del referto medico | Urgente |
| Coinvolgimento medico competente per valutazione | Immediatamente dopo la segnalazione | Urgente |
| Revisione DVR — agente causale e misure preventive | Contestualmente o subito dopo la denuncia | Alta |
| Aggiornamento protocollo sanitario per lavoratori esposti | Entro 15-30 giorni | Alta |
| Giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore interessato | Secondo i tempi del medico competente | Alta |
| Predisposizione documentazione per indagine INAIL | Su richiesta INAIL, nei termini indicati | Media |
| Comunicazione al RLS dell'evento e delle misure adottate | Entro 30 giorni | Media |
Documenti che servono
Documenti necessari per la gestione della malattia professionale
- Referto medico o segnalazione del medico competente/curante
- Denuncia INAIL di malattia professionale (art. 139 T.U. 1124/1965) e ricevuta
- DVR aggiornato con revisione dell'agente causale identificato
- Relazione del medico competente sulla valutazione della malattia
- Protocollo sanitario aggiornato per i lavoratori esposti
- Giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore interessato
- Documentazione misurazioni ambientali (fonoaudiometrie, campionamenti chimici, ecc.) se disponibili
- Registro di esposizione ad agenti chimici, biologici o cancerogeni (se applicabile)
Come ti possiamo aiutare
Supportiamo il datore di lavoro nella gestione documentale della malattia professionale: verifica del termine applicabile, compilazione e trasmissione della denuncia INAIL, coordinamento con il medico competente per la revisione del protocollo sanitario, aggiornamento del DVR e predisposizione della documentazione richiesta da INAIL in sede di accertamento.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico (tipo di agente, mansioni coinvolte, altri lavoratori esposti) e a strutturare la risposta organizzativa in modo da ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'esposizione del datore a sanzioni e azioni di regresso. La qualità della documentazione prodotta in questa fase è determinante anche per l'esito dell'accertamento INAIL.
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Domande frequentiFAQ
Devo denunciare anche se la malattia non è ancora stata accertata con certezza?
Cosa succede se INAIL rigetta il nesso causale?
Chi è obbligato a fare la denuncia, il medico o il datore?
Devo avvisare anche l'ASL?
Cosa devo fare se altri lavoratori svolgono la stessa mansione del malato?
Il lavoratore può rifiutare il giudizio di idoneità?
Riferimenti normativi
- T.U. 1124/1965 art. 139 — obbligo di denuncia della malattia professionale
- D.Lgs. 81/08 art. 25 — obblighi del medico competente
- D.Lgs. 81/08 art. 28-29 — obbligo di valutazione e revisione dei rischi
- D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
- D.M. 9 aprile 2008 — elenco malattie professionali (prima e seconda lista)
- Codice Penale art. 590 — lesioni personali colpose aggravate
- D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies — responsabilità amministrativa degli enti
Fonti normative
- T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 — art. 139 (denuncia malattia professionale)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 25 (obblighi medico competente)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Tabelle malattie professionali
- D.M. 9 aprile 2008 — elenco malattie professionali (aggiornamento)
- Circolare INAIL n. 35/2018 — modalità denuncia malattia professionale
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