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Rintracciabilità Alimentare

Sistema di rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/2002: identificazione, lotti, fornitori e clienti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La rintracciabilità è obbligatoria per tutti gli OSA ai sensi dell’art. 18 Reg. CE 178/2002: bisogna identificare almeno il fornitore (one step back) e il cliente professionale (one step forward), con registrazioni accessibili.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Cosa è il rischio

Impossibilità di ricostruire la filiera in caso di crisi sanitaria o richiamo del prodotto.

Dove si presenta

Tutta la filiera: produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione, vendita al dettaglio.

Come si valuta

Mappatura ingressi/uscite, gestione lotti, sistemi informatici o registri cartacei, prova di richiamo (mock recall).

Misure tipiche

Registrazione lotti in ingresso, identificazione semilavorati, schede di richiamo, procedura ritiro/richiamo, comunicazione alle autorità.

Documenti

Registro fornitori, registro clienti, documentazione lotti, procedura ritiro/richiamo, esiti mock recall.

Formazione

Formazione del personale su gestione lotti e attivazione procedura di ritiro.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Devo tracciare i clienti finali?
No, solo i clienti professionali ("one step forward"). I consumatori finali non rientrano nell’obbligo art. 18.
Quanto vanno conservati i documenti?
Di norma per la durata della shelf-life del prodotto più un periodo congruo; alcune linee guida indicano almeno 2 anni.

Fonti normative

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