Lo smart working ha modificato in modo strutturale il profilo di rischio di milioni di lavoratori italiani. I dati INAIL indicativi mostrano che gli infortuni in ambiente domestico — cadute, lesioni da postazione non ergonomica, eventi elettrici — rappresentano una quota crescente del totale. I rischi psicosociali (isolamento, burnout, difficoltà di disconnessione) emergono come nuova frontiera della prevenzione. L'art. 22 della L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08 impongono al datore specifici obblighi di valutazione, informazione e formazione anche per i lavoratori agili. Tutti i dati numerici riportati sono indicativi e basati su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL.
Nota metodologica
I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.
Smart working e sicurezza: il quadro normativo
Il lavoro agile è disciplinato in Italia dalla L. 22 maggio 2017 n. 81 (artt. 18–24), che ha introdotto una definizione organica del lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari e spaziali fissi, con utilizzo di strumenti tecnologici. Prima dell'emergenza Covid-19 la diffusione era limitata; dal 2020 in poi lo smart working ha coinvolto stabilmente una quota significativa dei lavoratori del terziario italiano.
Articolo 22 della L. 81/2017: obbligo di informativa
L'art. 22 della L. 81/2017 costituisce il cardine normativo in materia di sicurezza per il lavoro agile. Prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e consegni — o trasmetta per via telematica — almeno una volta all'anno un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'informativa deve essere consegnata anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione.
D.Lgs. 81/08 art. 28: aggiornamento del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato per includere la valutazione dei rischi specifici introdotti dal lavoro agile. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, comprese le modalità organizzative: lo smart working introduce rischi che non esistevano o erano trascurabili nella sede tradizionale, in particolare rischi ergonomici, psicosociali ed elettrici legati all'ambiente domestico.
Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile del 7 dicembre 2021
Il Protocollo Nazionale sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dalle principali organizzazioni sindacali e datoriali il 7 dicembre 2021 ha definito le linee guida per la gestione del lavoro agile nel settore privato. In materia di sicurezza, il Protocollo chiarisce che: gli obblighi di formazione e informazione sui rischi si applicano anche al lavoro agile; il datore non ha accesso diretto ai luoghi di lavoro del lavoratore ma può richiedere una check-list di autovalutazione della postazione; il diritto alla disconnessione deve essere regolamentato nell'accordo individuale per prevenire rischi da sovraccarico cognitivo e stress lavoro-correlato.
| Riferimento normativo | Contenuto | Applicazione al lavoro agile |
|---|---|---|
| L. 81/2017, art. 22 | Tutela salute e sicurezza del lavoratore agile | Informativa annuale scritta sui rischi; cooperazione del lavoratore |
| D.Lgs. 81/08, art. 28 | Valutazione di tutti i rischi, incluse modalità organizzative | DVR deve includere rischi ergonomici, psicosociali, elettrici |
| D.Lgs. 81/08, art. 37 | Formazione dei lavoratori sui rischi | Formazione specifica sui rischi del lavoro da remoto |
| Protocollo Naz. 7/12/2021 | Linee guida organizzative lavoro agile privato | Diritto alla disconnessione, check-list postazione, orari |
Tabella di sintesi normativa. Per i testi aggiornati consultare Normattiva.it.
Trend degli infortuni in smart working: dati INAIL 2021–2024
A partire dal 2020, con la massiccia diffusione del lavoro agile, l'INAIL ha avviato una raccolta dati specifica sugli infortuni occorsi durante la prestazione in modalità agile. L'analisi dei Rapporti Annuali INAIL evidenzia alcune tendenze significative, pur con la cautela imposta dalla difficoltà di separare gli infortuni dello smart working da quelli del lavoro in sede.
Infortuni in ambiente domestico: una quota crescente
I dati INAIL indicativi mostrano che una quota degli infortuni denunciati da lavoratori in smart working avviene all'interno dell'abitazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Le cause più frequenti includono cadute da scale o su pavimenti scivolosi, lesioni da movimentazione di attrezzature informatiche, eventi elettrici da prese o cavi difettosi e infortuni da postura scorretta protratta. La prevalenza relativa di questi eventi dipende fortemente dal settore e dalla tipologia di mansione svolta.
Infortuni in itinere: riduzione con esclusioni specifiche
Una delle conseguenze più documentate della diffusione dello smart working è la riduzione degli infortuni in itinere — eventi che avvengono durante il tragitto casa-lavoro. Nei periodi di massima diffusione del lavoro agile (2020–2021), i dati INAIL hanno registrato una riduzione tendenziale degli infortuni in itinere coerente con la minor presenza fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro tradizionali. Questa riduzione va però letta in parallelo con l'emersione di nuove tipologie di infortuni in ambiente domestico, che modificano ma non eliminano il profilo di rischio complessivo.
Malattie professionali: tendenza in aumento tra gli agili
I dati INAIL indicano una tendenza all'aumento delle denunce di malattie professionali a carico del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso tra i lavoratori che hanno trascorso periodi significativi in smart working. I disturbi più frequentemente segnalati comprendono: lombalgia e cervicalgia da postazione non ergonomica, disturbi visivi da esposizione prolungata ai videoterminali senza adeguate pause, e disturbi del sonno correlati alla difficoltà di separare la vita lavorativa da quella privata. La quantificazione precisa è complessa per la latenza tipica delle malattie professionali e per la difficoltà di attribuire causalmente la patologia alla modalità agile rispetto all'attività in sede.
Infortuni domestici
Quota in crescita
Cadute, eventi elettrici, lesioni da movimentazione in ambiente non presidiato
Infortuni in itinere
Tendenza alla riduzione
Minor spostamento casa-lavoro riduce gli eventi stradali correlati al lavoro
Malattie professionali
Segnali di aumento
Disturbi muscolo-scheletrici e psicosociali da postazione e isolamento
Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL Rapporti Annuali 2021–2024.
Rischi ergonomici e posturali nel lavoro da casa
Il rischio ergonomico è tra i più rilevanti nel contesto del lavoro agile. A differenza della postazione aziendale — che deve rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08 per i lavoratori ai videoterminali — la postazione domestica è spesso allestita in modo improvvisato, con attrezzature non idonee e in ambienti non progettati per attività lavorative prolungate.
Postazione non ergonomica: i fattori critici
I principali fattori di rischio ergonomico nella postazione domestica includono: l'altezza non regolabile del piano di lavoro (spesso tavoli da pranzo o scrivanie generiche); sedie prive di supporto lombare regolabile; monitor posizionati a un'altezza o distanza non corretta rispetto all'asse visivo; illuminazione inadeguata con riflessi o abbagliamenti sullo schermo; mancanza di poggiapiedi e braccioli regolabili. Questi fattori, isolati, producono discomfort; combinati e protratti per molte ore al giorno portano a patologie muscolo-scheletriche croniche, in particolare a carico del rachide cervicale e lombare, delle spalle e degli arti superiori.
Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e videoterminali in smart working
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 — dedicato all'uso dei videoterminali — si applica ai lavoratori che utilizzano il VDT per almeno 20 ore settimanali, indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione. In smart working, questa soglia è quasi sempre superata. Il datore è tenuto ad analizzare i posti di lavoro (art. 174) e ad adottare le misure appropriate per eliminare i rischi rilevati. In pratica, ciò si traduce nell'obbligo di fornire — o contribuire all'acquisto di — attrezzature ergonomiche per la postazione domestica o, quantomeno, di garantire che il lavoratore sia formato sull'autoallestimento corretto della propria postazione.
Sorveglianza sanitaria per lavoratori VDT in smart working
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali hanno diritto alla sorveglianza sanitaria specifica (art. 176 D.Lgs. 81/08): visita medica con esame degli occhi e della vista ogni 5 anni (o ogni 2 anni per i lavoratori over 50 o già con problemi visivi), con eventuale prescrizione di occhiali correttivi a carico del datore. Questo obbligo non si riduce o sospende per il fatto che il lavoratore operi da remoto: il medico competente deve includere i lavoratori in smart working nel protocollo di sorveglianza sanitaria.
Attenzione
La consegna dell'informativa annuale sui rischi (art. 22 L. 81/2017) non esaurisce l'obbligo ergonomico: il datore deve valutare se la postazione domestica rispetti i requisiti minimi del Titolo VII D.Lgs. 81/08 e adottare misure correttive. Una check-list di autovalutazione ergonomica compilata dal lavoratore, conservata in azienda, è uno strumento pratico per documentare l'adempimento di questo obbligo.
Rischio psicosociale: isolamento, confusione vita-lavoro, burnout
Il rischio psicosociale è la dimensione del lavoro agile che ha ricevuto maggiore attenzione dalla letteratura scientifica e dalle istituzioni a partire dalla diffusione massiva dello smart working nel 2020. L'isolamento fisico dal contesto lavorativo, la difficoltà di separare nettamente la sfera professionale da quella privata e la pressione informale a essere sempre reperibili configurano un profilo di rischio psicosociale specifico per i lavoratori agili.
Isolamento sociale e riduzione del capitale relazionale
La riduzione degli scambi informali tipici dell'ambiente di lavoro — colloqui spontanei con i colleghi, feedback non strutturati, partecipazione a dinamiche di gruppo — impoverisce il capitale relazionale del lavoratore. Nel lungo periodo, questo isolamento può alimentare una percezione di esclusione, una riduzione del senso di appartenenza all'organizzazione e una diminuzione della motivazione. Questi fattori contribuiscono a quadri di esaurimento psicologico che la letteratura clinica classifica come manifestazioni di burnout lavorativo. L'EU-OSHA ha riconosciuto l'isolamento da smart working come fattore di rischio psicosociale emergente nei propri rapporti tematici più recenti.
Confusione vita-lavoro e difficoltà di disconnessione
Uno dei fenomeni più documentati dagli studi sul lavoro agile in Italia è l'estensione de facto dell'orario lavorativo oltre i limiti previsti dall'accordo individuale. La disponibilità costante degli strumenti digitali, l'assenza di rituali di separazione tra spazio professionale e privato (il tragitto casa-lavoro, il cambio di abiti, il passaggio fisico tra ambienti) e la pressione implicita a rispondere a messaggi e email anche nelle ore serali producono un'estensione dell'orario lavorativo effettivo non contrattualizzata. Il Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021 prevede che l'accordo individuale di lavoro agile specifichi le fasce orarie di disconnessione garantita, ma il rispetto pratico di questa previsione è difficile da monitorare.
Stress lavoro-correlato: obblighi del datore
Il D.Lgs. 81/08 (art. 28, comma 1) include esplicitamente il rischio da stress lavoro-correlato tra i rischi che devono essere valutati nel DVR. La valutazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (Accordo Europeo 8 ottobre 2004, recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 e dalle indicazioni della CCPSSL del 17 novembre 2010). Per i lavoratori in smart working, il DVR deve includere un'analisi specifica dei fattori di rischio psicosociale legati alla modalità agile, con misure preventive documentate: politica di disconnessione, programmi di contatto periodico tra manager e lavoratori remoti, momenti di aggregazione anche virtuale.
Burnout e riconoscimento come malattia professionale
Il burnout occupazionale è stato classificato dall'OMS (ICD-11, 2019) come fenomeno occupazionale, pur non essendo ancora riconosciuto come malattia professionale indennizzabile dall'INAIL in forma autonoma nell'ordinamento italiano. Tuttavia, i disturbi psichici correlati allo stress lavorativo cronico — se documentati con adeguato nesso causale con la mansione e con l'organizzazione del lavoro — possono essere denunciati all'INAIL come malattie professionali non tabellate e valutati caso per caso. I lavoratori in smart working con sintomatologia riconducibile a esaurimento lavorativo cronico dovrebbero rivolgersi al medico competente per una valutazione approfondita.
Infortuni in itinere e in ambiente domestico: classificazione INAIL
La classificazione degli infortuni dei lavoratori in smart working ai fini INAIL richiede un'analisi attenta della causale e del contesto, poiché la distinzione tra infortunio indennizzabile e evento non coperto dipende dalla sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa.
Infortuni durante la prestazione lavorativa in smart working
Un infortunio occorso durante la prestazione lavorativa in modalità agile — ad esempio una caduta mentre il lavoratore si sposta per raggiungere la stampante, una lesione da attrezzatura informatica fornita dall'azienda, un evento elettrico durante l'uso di un dispositivo aziendale — è coperto dall'assicurazione INAIL se sussistono: il nesso causale tra l'evento e l'attività lavorativa, la compatibilità dell'orario dell'evento con la prestazione concordata, e l'utilizzo di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività come indicato nell'accordo individuale. L'art. 23 della L. 81/2017 estende espressamente la tutela INAIL al lavoratore agile durante le attività lavorative svolte nei luoghi concordati.
Infortuni in itinere in smart working
L'infortunio in itinere — occorso nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro — è escluso dalla tutela INAIL quando il lavoratore svolge la prestazione in smart working e l'evento avviene all'interno dell'abitazione per spostamenti non connessi alla prestazione lavorativa. Per contro, se il lavoratore deve recarsi in sede aziendale in giornate in cui non è in smart working, l'infortunio in itinere è coperto secondo le regole ordinarie. L'INAIL ha chiarito con la circolare n. 48/2017 i criteri di valutazione del nesso causale per gli eventi in smart working.
Onere della prova e documentazione
In caso di infortunio in smart working, la documentazione del nesso causale è particolarmente rilevante: il lavoratore deve essere in grado di dimostrare — o rendere plausibile — che l'evento è avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'orario concordato e in un luogo idoneo. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare l'infortunio all'INAIL nei termini di legge indipendentemente dalla localizzazione dell'evento. La cooperazione tra lavoratore e datore nella ricostruzione delle circostanze è essenziale per il buon esito della procedura di indennizzo.
| Tipo di evento | Copertura INAIL | Condizioni |
|---|---|---|
| Infortunio durante prestazione in smart working | Sì | Nesso causale con attività lavorativa, luogo idoneo, orario concordato |
| Infortuni domestici non connessi al lavoro | No | Evento avvenuto fuori orario o per ragioni private |
| Infortuni in itinere (spostamento casa-ufficio) | Sì (se non in smart working quel giorno) | Copertura ordinaria per le giornate in presenza |
| Spostamenti interni all'abitazione non lavorativi | No | Esclusione per assenza di nesso causale lavorativo |
Tabella di sintesi indicativa. Per i casi specifici consultare INAIL o un consulente del lavoro.
Prospettive 2025–2026: obblighi formativi e DVR per il lavoro agile
Il quadro normativo sul lavoro agile è in evoluzione. L'aumento strutturale della quota di lavoratori in modalità ibrida — parte in sede, parte da remoto — e le indicazioni provenienti dall'EU-OSHA e dalla Commissione Europea spingono verso un rafforzamento degli obblighi preventivi specifici per il lavoro agile nel prossimo triennio.
Verso una formazione specifica per i lavoratori agili
Le linee di indirizzo per l'aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione alla sicurezza prevedono l'introduzione di moduli specifici dedicati ai rischi del lavoro da remoto: corretta allestimento della postazione ergonomica, gestione dei rischi elettrici nell'ambiente domestico, strategie di prevenzione del rischio psicosociale, utilizzo corretto dei videoterminali. Questa formazione si aggiungerà agli attuali moduli generali e specifici, con durata e contenuti ancora in fase di definizione ma attesi per il biennio 2025–2026.
DVR per il lavoro agile: cosa aggiornare
Il DVR aziendale deve essere aggiornato ogni volta che si verificano mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro (art. 29 D.Lgs. 81/08). L'introduzione o l'estensione del lavoro agile costituisce tale mutamento. Gli elementi da includere nel DVR aggiornato per il lavoro agile comprendono: la valutazione del rischio ergonomico per i lavoratori in modalità ibrida; la valutazione del rischio psicosociale con specifico riferimento all'isolamento e alla difficoltà di disconnessione; la descrizione delle misure preventive adottate (politica di disconnessione, check-list ergonomica, formazione specifica); le modalità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT in smart working; la procedura per la denuncia di infortuni occorsi in modalità agile.
Il ruolo del RSPP e del medico competente nel lavoro ibrido
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve aggiornare le procedure aziendali per includere la gestione degli infortuni in smart working e la valutazione periodica dei rischi specifici. Il medico competente deve integrare il protocollo di sorveglianza sanitaria per tenere conto della modalità agile: non solo la visita VDT, ma anche una valutazione del rischio psicosociale e una raccolta anamnestica che includa la modalità di svolgimento della prestazione e le condizioni della postazione domestica. Le visite mediche in remote (telemedicina) sono ammissibili per alcuni tipi di sorveglianza, ma la valutazione delle condizioni ergonomiche richiede strumenti specifici come la check-list autocompilata dal lavoratore.
Formazione specifica per smart working
Moduli dedicati a ergonomia, rischi elettrici e psicosociali per lavoratori agili (attesi 2025–2026)
DVR aggiornato
Include rischi ergonomici, psicosociali, elettrici e procedure per infortuni in remoto
Protocollo sanitario per VDT
Sorveglianza sanitaria che include i lavoratori in smart working con visita ogni 2–5 anni
Accordo individuale completo
Include fasce di disconnessione, luoghi approvati, strumenti forniti, procedura infortuni
Approfondisci
- FAQ Smart Working e Sicurezza
Risposte alle domande più frequenti su DVR, informativa, DPI e sorveglianza sanitaria.
- Obblighi sicurezza lavoro agile
Dettaglio degli adempimenti del datore per i lavoratori in modalità agile.
- Osservatorio Lavoro Autonomo
Infortuni e tutele INAIL per lavoratori autonomi, artigiani e partite IVA.
- Osservatorio sicurezza
Panoramica completa dei dati infortunistici italiani per settore e categoria.
FAQ smart working e sicurezza sul lavoroFAQ
Gli infortuni in smart working sono coperti dall'INAIL?
Il datore di lavoro deve valutare i rischi anche per i lavoratori in smart working?
Come si applica il D.Lgs. 81/08 al lavoro agile?
Le malattie professionali da stress aumentano con lo smart working?
Fonti normative
- L. 22 maggio 2017, n. 81 — Lavoro agile (smart working), artt. 18–24
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, artt. 22, 28, 37, Titolo VII
- Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile — settore privato, 7 dicembre 2021
- Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 — Telelavoro (recepimento Accordo Europeo 16 luglio 2002)
- INAIL Circolare n. 48/2017 — Smart working e tutela assicurativa INAIL
- INAIL Open Data — Rapporti Annuali 2021–2024
- EU-OSHA — Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work
- D.Lgs. 66/2003 — Orari di lavoro e disconnessione
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