Il settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Italia sta attraversando una fase di crescita accelerata che porta con sé nuovi profili professionali e nuovi rischi per la sicurezza sul lavoro. Gli installatori di pannelli fotovoltaici e i manutentori di turbine eoliche operano in condizioni spesso critiche: lavori in quota su tetti e strutture, rischio elettrico da sistemi DC ad alta tensione, esposizione a condizioni climatiche estreme. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente a questi cantieri, con specifici obblighi di formazione, qualifica e utilizzo di DPI anticaduta. I dati riportati sono indicativi su elaborazione di fonti GSE e INAIL.
Il boom delle rinnovabili e i nuovi profili di rischio
L'Italia ha registrato una crescita sostenuta delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici negli ultimi anni. Secondo il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la potenza fotovoltaica installata è aumentata a un ritmo superiore al 25% annuo nel periodo 2023–2025, portando il numero di impianti attivi a oltre 1,5 milioni. L'eolico onshore ha anch'esso registrato nuove installazioni significative, mentre il settore offshore è in fase di sviluppo progettuale.
Questa crescita ha generato nuove figure professionali specializzate: l'installatore di pannelli fotovoltaici (spesso proveniente dal settore edile o elettrico), il manutentore di turbine eoliche (con competenze meccaniche, elettriche e di lavoro in quota), e l'elettricista specializzato in sistemi di accumulo e connessione alla rete. Queste figure operano in contesti ad alto rischio — tetti, strutture elevate, turbine eoliche a decine di metri di altezza — con strumentazioni elettriche ad alta tensione in corrente continua (DC), che presentano caratteristiche di pericolosità diverse rispetto ai tradizionali sistemi in corrente alternata (AC).
Nota metodologica
I dati numerici riportati in questa pagina sono indicativi e derivano da elaborazioni su fonti GSE (Rapporto statistico 2024) e INAIL Open Data per il comparto costruzioni e installazione impianti. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare GSE Statistiche e INAIL Open Data.
| Figura professionale | Sottosettore | Rischio principale | Qualifica richiesta |
|---|---|---|---|
| Installatore PV residenziale | Fotovoltaico | Caduta da tetto, rischio elettrico DC | D.Lgs. 28/2011, PES/PAV CEI 11-27 |
| Installatore PV utility scale | Fotovoltaico (grandi impianti) | Rischio elettrico alta tensione, MMC | PES CEI 11-27, formazione cantiere |
| Manutentore turbine eoliche onshore | Eolico | Lavoro in quota, rischio elettrico AT | Certificazione specifica, lavori in quota |
| Tecnico offshore eolico | Eolico offshore | Trasporto marittimo, ambienti confinati | GWO Basic Safety Training |
| Elettricista sistemi accumulo (BESS) | Storage energetico | Rischio chimico batterie, rischio elettrico | PES CEI 11-27, formazione specifica BESS |
Tabella indicativa. Fonte: elaborazione su dati GSE 2024 e normativa vigente.
Rischi principali per gli installatori fotovoltaici
Caduta da tetti e strutture (rischio principale)
Il rischio di caduta dall'alto è il principale pericolo per gli installatori fotovoltaici. I lavori su tetti a falde, terrazze, strutture pergolate e pensiline espongono i lavoratori a cadute che possono risultare fatali o produrre invalidità permanente. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo IV e Allegato XXI) impone la redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico e l'adozione di misure collettive di protezione (parapetti, reti di sicurezza) ove tecnicamente possibile, e di DPI anticaduta (sistemi di imbracatura EN 361, linee vita EN 795) quando le misure collettive non sono applicabili. La sorveglianza sanitaria deve verificare l'idoneità alla mansione con particolare riguardo all'assenza di patologie che controindicano il lavoro in quota (vertigini, epilessia, ipotensione).
Rischio elettrico DC e AC
Gli impianti fotovoltaici generano corrente continua (DC) a tensioni che possono superare i 1.000 V nei grandi impianti utility scale. La corrente continua è intrinsecamente più pericolosa di quella alternata alla stessa tensione perché non presenta l'attraversamento per lo zero che facilita il rilascio in caso di contatto. Gli installatori che effettuano connessioni elettriche devono possedere la qualifica PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) secondo la norma CEI 11-27:2021 e devono operare seguendo le procedure di lavoro sotto tensione o fuori tensione definite nel documento di valutazione del rischio elettrico. I connettori MC4 utilizzati nei sistemi fotovoltaici richiedono utensili specifici per l'installazione sicura.
Microclima estremo: lavoro estivo su tetti
I pannelli fotovoltaici vengono spesso installati nei mesi estivi, quando le condizioni di irraggiamento permettono di verificare il corretto funzionamento dell'impianto. I tetti in estate raggiungono temperature superficiali elevatissime (60–80°C nelle ore centrali), rendendo il lavoro fisicamente estenuante e pericoloso per il colpo di calore. Il DVR deve valutare il rischio da stress termico e prevedere misure specifiche: limitazione delle ore di lavoro nelle ore più calde, fornitura di bevande, pause frequenti all'ombra, dispositivi di protezione UV per gli addetti esposti. La sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione cardiocircolatoria.
Rischio chimico: batterie e sistemi di accumulo
I sistemi di accumulo energetico (BESS — Battery Energy Storage Systems) associati agli impianti fotovoltaici contengono batterie al litio o al piombo che presentano rischi chimici specifici: emissioni di gas idrogeno (batterie al piombo), rischio di thermal runaway nelle batterie al litio con produzione di fumi tossici, e rischio da acido solforico in caso di rottura delle batterie al piombo. Il DVR deve valutare questi rischi e prevedere DPI chimici appropriati (guanti EN 374, occhiali di protezione) e procedure di emergenza specifiche per la gestione di incendi e sversamenti.
Fatica da sforzi ripetuti e MMC
I pannelli fotovoltaici pesano mediamente 20–25 kg per modulo. Il montaggio su tetti richiede la movimentazione manuale di questi carichi in condizioni posturali difficili (inclinazione del tetto, spazio ridotto per manovrare). Il rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) deve essere valutato con il metodo NIOSH o equivalente ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione muscolo-scheletrica, con particolare attenzione alla colonna vertebrale lombare e alle articolazioni delle spalle.
| Rischio | Gravità indicativa | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Caduta dall'alto (tetto, struttura) | Alta — potenzialmente mortale | D.Lgs. 81/08 Titolo IV, All. XXI |
| Rischio elettrico DC (≥ 120 V) | Alta — elettrocuzione | D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Cap. III, CEI 11-27 |
| Stress termico (caldo estivo su tetti) | Media-Alta — colpo di calore | Art. 28 D.Lgs. 81/08 (tutti i rischi) |
| Rischio chimico BESS / batterie | Media — fumi, acidi, thermal runaway | D.Lgs. 81/08 Titolo IX (agenti chimici) |
| MMC (movimentazione pannelli) | Media — patologie muscolo-scheletriche | D.Lgs. 81/08 Titolo VI (artt. 167–170) |
Tabella indicativa. Fonte: elaborazione su INAIL schede rischio e D.Lgs. 81/08.
Manutenzione di impianti eolici offshore e onshore
Lavori in quota sulle turbine eoliche
Le turbine eoliche onshore hanno un'altezza delle navicelle che varia tipicamente tra 80 e 160 metri. I manutentori devono salire mediante scala interna alla torre (in genere con sistema anticaduta su guida rigida) per raggiungere la navicella e, in alcuni casi, le pale. Questo tipo di lavoro in quota richiede una formazione specifica avanzata, la verifica dell'idoneità fisica alla mansione (visita medica specifica con esame cardiologico, valutazione della resistenza fisica e assenza di controindicazioni al lavoro in quota) e l'utilizzo di sistemi anticaduta certificati per la salita su scale verticali (EN 353-1 o EN 353-2 a seconda del tipo di guida).
Rischio elettrico ad alta tensione
Le turbine eoliche generano energia elettrica che viene trasformata a tensioni elevate per il trasporto. I manutentori che intervengono sui sistemi elettrici della turbina — convertitori di frequenza, generatori, trasformatori — operano in prossimità di alta tensione (tipicamente 33 kV o superiore). La norma CEI 11-27:2021 classifica questi lavori come lavori su o vicino a impianti elettrici e impone procedure rigorose di messa in sicurezza (blocco/sezionamento, verifica assenza tensione, messa a terra) prima di qualsiasi intervento. La qualifica PES è il requisito minimo per i lavoratori autonomi che eseguono questi interventi.
Ambienti confinati nelle navicelle
La navicella di una turbina eolica può configurarsi come ambiente confinato ai sensi del D.P.R. 177/2011, in particolare durante operazioni di manutenzione che comportano la presenza di atmosfere potenzialmente pericolose (accumulo di gas da sistemi idraulici o di raffreddamento) o condizioni di emergenza in cui l'evacuazione risulta difficile per la quota e l'accesso singolo. Le imprese che effettuano lavori in ambienti confinati devono essere qualificate ai sensi del D.P.R. 177/2011 e i lavoratori devono ricevere formazione specifica.
Trasporto su acqua per impianti offshore
Per gli impianti eolici offshore, il trasporto verso le turbine avviene via mare a bordo di imbarcazioni specializzate (CTV — Crew Transfer Vessels). Il trasferimento dalla imbarcazione alla turbina tramite la passerella o la scala di accesso avviene in condizioni di moto ondoso e rappresenta un rischio specifico di annegamento e trauma. I tecnici offshore devono possedere la certificazione GWO Basic Safety Training (include sea survival, first aid, fire awareness, working at heights, manual handling) ed essere in possesso del certificato STCW di sopravvivenza in mare.
Attenzione — Lavori in quota su turbine
I lavori di manutenzione su turbine eoliche a oltre 2 metri dal suolo ricadono sotto la disciplina dei lavori in quota del D.Lgs. 81/08 (artt. 105–130). L'impresa deve verificare che ogni tecnico impiegato abbia svolto la formazione specifica per l'utilizzo dei DPI anticaduta e che i sistemi di ancoraggio della turbina siano certificati e periodicamente ispezionati da persona competente.
Adempimenti SSL per le imprese del settore FER
Le imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili (installazione, manutenzione e dismissione di impianti FER) sono soggette a un quadro di adempimenti SSL articolato, che combina le disposizioni generali del D.Lgs. 81/08 con requisiti tecnici specifici per il rischio elettrico e per i lavori in quota.
DVR specifico per il settore FER
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve analizzare in dettaglio i rischi caratteristici delle attività di installazione e manutenzione di impianti rinnovabili. In particolare deve includere: la valutazione del rischio di caduta dall'alto con indicazione delle misure collettive e dei DPI adottati, la valutazione del rischio elettrico DC e AC con indicazione delle procedure di lavoro sicuro, la valutazione del rischio da MMC per la movimentazione dei pannelli, la valutazione dei rischi specifici per lavori su tetti (scivolamento sulla falda, cedimento della struttura portante) e la valutazione del rischio stress termico per i lavori estivi. Il DVR deve essere redatto o aggiornato ogni volta che si modifica significativamente il ciclo produttivo o si introducono nuove tipologie di impianti o nuove tecnologie.
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) e POS
Ogni cantiere di installazione fotovoltaica che prevede l'uso di ponteggi fissi deve essere corredato da un PIMUS redatto da tecnico abilitato. Per i cantieri con più imprese esecutrici è obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP), e ogni impresa esecutrice deve produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Anche i cantieri monofirma richiedono il POS quando ricadono nella definizione di cantiere temporaneo o mobile. Il POS deve specificare le misure anticaduta adottate, i DPI previsti e le procedure di emergenza.
Abilitazione ai lavori in quota e qualifica PES/PAV
Gli addetti ai lavori in quota devono ricevere formazione specifica ai sensi dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08, che prevede corsi teorico-pratici con verifica finale dell'apprendimento. Per i lavori su impianti elettrici (connessioni DC/AC, quadri elettrici, inverter), il personale deve possedere la qualifica PES o PAV secondo la norma CEI 11-27:2021. La qualifica PES è richiesta per chi esegue lavori in autonomia su impianti elettrici; la qualifica PAV per chi opera sotto la supervisione di un PES. Entrambe le qualifiche richiedono aggiornamento periodico e devono essere documentate nel fascicolo formativo del lavoratore.
Sorveglianza sanitaria
Il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ai rischi tabellati: lavori in quota (valutazione idoneità specifica con esami cardiologici e audiometrici), MMC (valutazione muscolo-scheletrica), rischio elettrico (valutazione neurologica e cardiologica in caso di eventi), rischio da stress termico. La periodicità delle visite mediche deve essere stabilita dal medico competente nel programma di sorveglianza sanitaria allegato al DVR, e generalmente non supera l'anno per i lavoratori in quota.
| Adempimento | Quando | Riferimento |
|---|---|---|
| DVR con valutazione rischio caduta e elettrico | Prima dell'avvio delle attività, aggiornato ad ogni variazione | Art. 28-29 D.Lgs. 81/08 |
| PIMUS (se ponteggio) / POS | Prima dell'avvio del cantiere | Art. 136 D.Lgs. 81/08 (Titolo IV) |
| Formazione lavori in quota (All. XXI) | Prima dell'impiego in quota | Art. 37 + All. XXI D.Lgs. 81/08 |
| Qualifica PES/PAV (CEI 11-27:2021) | Prima di lavori su impianti elettrici | D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, CEI 11-27:2021 |
| Visita medica preventiva (idoneità quota) | Prima dell'adibizione al lavoro in quota | Art. 41 D.Lgs. 81/08 |
| Patente a crediti (cantieri) | Prima dell'accesso al cantiere (dal 1/10/2024) | D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024 |
| DPI anticaduta (EN 361, EN 795) | Per ogni lavoro in quota | Artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, EN 361:2002 |
Tabella indicativa. Fonte: elaborazione su D.Lgs. 81/08, CEI 11-27:2021 e D.L. 19/2024.
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Chi è responsabile della sicurezza in cantiere fotovoltaico?
Fonti normative
- GSE (Gestore Servizi Energetici) — Rapporto statistico 2024 energia rinnovabile
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo IV (cantieri), Titolo VIII cap. III (rischio elettrico)
- Norma CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici: qualifiche PES e PAV
- EN 361:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: imbracature per il corpo intero
- INAIL — Profilo di rischio installatori impianti fotovoltaici
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 — Qualifiche professionali installatori FER (attuazione direttiva 2009/28/CE)
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