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Osservatorio · Istruzione e Ricerca

Sicurezza sul lavoro nel settore istruzione e ricerca

Scuole, università e istituti di ricerca registrano indicativamente 25.000–35.000 infortuni/anno (ATECO P): cadute, rischio biologico nei laboratori, aggressioni da utenti e burnout degli insegnanti sono i rischi prevalenti. Analisi basata su ordini di grandezza INAIL.

~30kInfortuni/anno (indicativo ATECO P)DVRObbligo dirigente scolastico (datore di lavoro)BurnoutRischio SLC riconoscibile INAILD.M. 292/96Normativa specifica sicurezza scolastica
Risposta rapida

Il settore istruzione e ricerca (ATECO P) in Italia occupa circa 1,3 milioni di lavoratori tra insegnanti, personale ATA, docenti e ricercatori universitari, tecnici di laboratorio. Gli infortuni sul lavoro sono indicativamente 25.000–35.000 per anno. I rischi prevalenti sono le cadute in piano nei plessi scolastici, il rischio biologico e chimico nei laboratori universitari e di ricerca, il rischio aggressione da parte di utenti (alunni o genitori) e lo stress lavoro-correlato con burnout degli insegnanti. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: il dirigente scolastico è il datore di lavoro e deve redigere il DVR, nominare RSPP e medico competente, garantire la formazione a tutto il personale. Il D.M. 292/1996 integra gli obblighi specifici per le istituzioni scolastiche.

Il settore istruzione e ricerca in Italia: dimensioni occupazionali e profilo INAIL

Il settore istruzione e ricerca (classificazione ATECO P — Istruzione) comprende un insieme ampio e eterogeneo di lavoratori: insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; personale ATA (Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi); docenti e ricercatori universitari; personale tecnico e amministrativo degli atenei; tecnici di laboratorio di ricerca pubblica e privata.

Secondo le elaborazioni INAIL, il settore contribuisce indicativamente per il 4–6% del totale nazionale degli infortuni denunciati. Il dato è un ordine di grandezza e varia in funzione dell'anno di riferimento. Le denunce di malattia professionale nel comparto sono storicamente inferiori alla media di altri settori produttivi (industria manifatturiera, edilizia, sanità), ma mostrano un trend in crescita per le patologie muscolo-scheletriche e per le patologie psichiatriche correlate allo stress.

Nota metodologica

I dati numerici riportati in questa pagina sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL (classificazione ATECO P). Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

Il quadro normativo applicabile

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza) si applica integralmente al settore istruzione. L'art. 1, comma 2, stabilisce che le disposizioni valgono per tutti i settori, pubblici e privati, e per tutte le tipologie di rischio. Il D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (successivamente integrato dal D.M. 292/1996) disciplina le norme per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, individuando obblighi specifici per le prove di evacuazione, la designazione degli addetti alle emergenze e la gestione dei laboratori didattici.

Per i laboratori universitari e di ricerca si applicano inoltre le disposizioni dei Titoli VIII (agenti fisici), IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni) e X (agenti biologici) del D.Lgs. 81/08, che richiedono valutazioni specifiche e misure di protezione dedicate in funzione degli agenti presenti.

Infortuni nelle scuole: insegnanti, personale ATA, collaboratori scolastici

Gli infortuni nelle scuole riguardano sia il personale docente sia il personale ATA, con profili di rischio differenziati in funzione delle mansioni svolte.

Personale docente

Gli insegnanti sono esposti principalmente a: cadute in piano nelle aule, nei corridoi e nelle palestre scolastiche; infortuni in itinere (spostamenti casa-scuola, spesso su più plessi); sforzo vocale prolungato che può determinare patologie delle corde vocali (laringiti, noduli vocali, considerate malattie professionali tabellate per gli insegnanti dalla Tabella INAIL); posture incongrue per l'utilizzo della lavagna o di dispositivi multimediali; rischio biologico generico da contatto con alunni (infezioni respiratorie, pediculosi, malattie esantematiche).

Le patologie della voce sono tra le malattie professionali più denunciate nella categoria insegnanti: la normativa INAIL include le laringiti croniche ipertrofiche da sforzo vocale tra le malattie professionali degli insegnanti soggetti a particolari condizioni di lavoro (voce protratta in ambienti rumorosi o scarsamente isolati acusticamente).

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici (ex bidelli) presentano il profilo di rischio infortunistico più elevato del comparto. Le principali cause di infortunio sono:

Assistenti tecnici

Gli assistenti tecnici operano nei laboratori didattici (scienze, chimica, fisica, informatica, officine per istituti tecnici e professionali) e sono esposti a rischi specifici in funzione del laboratorio: rischio chimico (reagenti, solventi, acidi e basi nei laboratori di chimica), rischio elettrico (laboratori di elettrotecnica e informatica), rischio meccanico (officine degli istituti tecnici industriali). La valutazione dei rischi del DVR deve includere una sezione dedicata a ciascun laboratorio didattico presente nell'istituto.

Cadute in piano/alto

Collaboratori scolastici

Prima causa di infortuni nel personale ATA

Patologie vocali

Insegnanti

Malattia professionale tabellata INAIL per docenti

Rischio chimico laboratori

Assistenti tecnici

Titolo IX D.Lgs. 81/08 — valutazione obbligatoria

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e letteratura tecnica.

Infortuni nei laboratori universitari e di ricerca: rischio chimico e biologico

I laboratori universitari e degli istituti di ricerca (CNR, INFN, ENEA, fondazioni di ricerca private) presentano profili di rischio altamente specifici che richiedono una valutazione dei rischi approfondita ai sensi dei Titoli VIII, IX e X del D.Lgs. 81/08.

Rischio chimico nei laboratori

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221–265) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici pericolosi. Nei laboratori universitari di chimica, biologia molecolare, farmacologia e ingegneria dei materiali sono presenti solventi organici, acidi e basi concentrate, agenti cancerogeni e mutageni (Capo II del Titolo IX, artt. 233–245). Gli obblighi del datore di lavoro (rettore o dirigente delegato) includono:

Rischio biologico nei laboratori

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266–286) disciplina la protezione dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici. I laboratori di microbiologia, virologia, biologia molecolare e biotecnologie lavorano con agenti biologici classificati nei gruppi 1–4 (Allegato XLVI), con misure di contenimento crescenti:

Gruppo di rischioCaratteristicheLivello contenimento
Gruppo 1Agenti non patogeni o a patogenicità trascurabileL1 — misure di igiene standard
Gruppo 2Patogeni a rischio moderato (E. coli patogena, virus influenzali)L2 — cappa di sicurezza biologica classe II
Gruppo 3Patogeni a rischio elevato (Mycobacterium tuberculosis, HIV)L3 — laboratorio con pressione negativa, accesso controllato
Gruppo 4Patogeni ad alto rischio senza terapia disponibile (virus Ebola)L4 — laboratorio ad alto contenimento (BSL-4)

Classificazione agenti biologici: D.Lgs. 81/08, Allegato XLVI. Livelli di contenimento: Direttiva 2000/54/CE.

Il datore di lavoro deve inoltre istituire un registro degli espostiad agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 281), notificare all'organo di vigilanza competente (ASL/ARPA) la prima attività con tali agenti (art. 269), e garantire la sorveglianza sanitaria con protocolli vaccinali appropriati (art. 279).

Rischio aggressione e violenza nelle istituzioni scolastiche

Il rischio di aggressione verbale e fisica da parte di alunni, genitori o soggetti esterni è un rischio lavorativo emergente nel settore scolastico, progressivamente riconosciuto dalla letteratura scientifica e dalle istituzioni preposte alla tutela della salute dei lavoratori.

Forme di violenza e categorie esposte

Le forme di violenza più frequenti riportate nel contesto scolastico comprendono:

Obblighi del datore di lavoro e misure preventive

Il D.Lgs. 81/08, art. 28, impone la valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio di violenza esterna. Le linee guida INAIL per la prevenzione della violenza nei luoghi di lavoro (settore istruzione e sanità) indicano misure preventive su tre livelli:

Il personale scolastico che subisce un'aggressione nell'esercizio delle proprie funzioni ha diritto alla tutela INAIL per infortunio sul lavoro e, se l'aggressore è identificato, può sporgere denuncia penale ai sensi degli artt. 581 e 582 del codice penale (percosse e lesioni personali).

SLC e burnout degli insegnanti: riconoscimento come rischio occupazionale

Lo stress lavoro-correlato (SLC) e il burnout degli insegnanti rappresentano uno dei temi di maggiore attenzione nella letteratura scientifica di settore e nelle politiche di salute e sicurezza sul lavoro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso il burnout nella classificazione ICD-11 come fenomeno occupazionale (codice QD85), pur non qualificandolo come malattia.

Fattori di rischio specifici per gli insegnanti

Le ricerche INAIL e le indagini Eurofound (European Working Conditions Survey) identificano i seguenti fattori di rischio SLC specifici per il personale docente:

Obblighi del dirigente scolastico per la valutazione del rischio SLC

Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, impone al datore di lavoro (dirigente scolastico) la valutazione di tutti i rischi, compreso il rischio SLC. La metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (aggiornamento 2017) prevede:

Nota importante

Il burnout non figura come voce autonoma nelle tabelle INAIL delle malattie professionali, ma le patologie psichiatriche correlate a SLC documentato (disturbo depressivo, disturbo dell'adattamento) possono essere riconosciute come malattie professionali non tabellate ex art. 139 D.P.R. 1124/1965. La denuncia deve essere presentata tramite il medico curante o il medico competente, con documentazione del nesso causale lavorativo.

DVR nelle istituzioni scolastiche: obblighi del dirigente scolastico (datore di lavoro)

Il dirigente scolastico riveste la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi conseguenti. La particolarità del settore scolastico risiede nella dualità delle responsabilità: il dirigente scolastico è responsabile della sicurezza dei lavoratori e, ai sensi dell'art. 5 della Legge 107/2015 (La Buona Scuola), ha responsabilità di gestione complessiva dell'istituto; mentre le responsabilità strutturali sugli edifici ricadono sull'Ente locale proprietario.

Obblighi non delegabili del dirigente scolastico

Responsabilità dell'Ente locale per la struttura edilizia

L'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico (Comune, Provincia, Città metropolitana) è responsabile delle condizioni strutturali e impiantistiche dell'immobile: manutenzione straordinaria, adeguamento normativo (prevenzione incendi, impianti elettrici a norma CEI, ascensori, barriere architettoniche), rimozione dell'amianto se presente. In caso di infortuni determinati da carenze strutturali, la responsabilità è attribuibile all'Ente locale come datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Il coordinamento tra dirigente scolastico ed Ente locale deve essere formalizzato con procedure scritte per la gestione delle situazioni di pericolo strutturale (crepe, distacchi di intonaco, impianti non funzionanti) e la comunicazione delle anomalie riscontrate dal personale scolastico.

Formazione obbligatoria nel settore scolastico e universitario

Gli obblighi formativi nel settore istruzione derivano dal D.Lgs. 81/08 (artt. 36 e 37) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha definito la struttura, i contenuti minimi e la durata della formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.

Formazione dei lavoratori (docenti e personale ATA)

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli:

La formazione specifica deve essere erogata in presenza (non in modalità e-learning) e deve comprendere i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro dello specifico lavoratore. L'aggiornamento periodico quinquennale è obbligatorio: 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto.

Formazione degli addetti alle emergenze

Gli addetti antincendio e al primo soccorso devono completare percorsi formativi specifici:

Formazione specifica per i laboratori universitari

Per i lavoratori dei laboratori universitari esposti ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici, la formazione specifica deve includere: identificazione degli agenti pericolosi presenti, corretta lettura delle schede dati di sicurezza (SDS), procedure operative sicure per la manipolazione degli agenti, corretto utilizzo dei DPI specifici, procedure di emergenza in caso di sversamento o esposizione accidentale. Tale formazione deve essere documentata e conservata come parte della documentazione del sistema di gestione della sicurezza del laboratorio.

FiguraFormazione generaleFormazione specificaAggiornamento
Personale amministrativo4 h4 h (rischio basso)6 h / 5 anni
Docenti / ricercatori4 h8 h (rischio medio)10 h / 5 anni
Collaboratori scolastici4 h8 h (rischio medio)10 h / 5 anni
Assistenti tecnici laboratori4 h12 h (rischio alto)14 h / 5 anni
Addetti antincendio (scuole >300 occ.)4 h16 h (rischio elevato)Periodico D.M. 2/9/2021
Addetti primo soccorso (gruppo A)4 h12 h4 h / 3 anni

Durate minime secondo Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e D.M. 2 settembre 2021. Verificare sempre la classificazione del livello di rischio nel DVR dell'istituto.

Approfondisci

Domande frequenti sulla sicurezza nel settore istruzione e ricercaFAQ

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Sì. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 identifica il datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative nel dirigente scolastico, in quanto soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b). Tale qualifica comporta tutti gli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17: la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Fanno eccezione le attività manutentive straordinarie e strutturali sugli edifici scolastici, che ricadono nell'Ente locale proprietario dell'immobile (Comune per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; Provincia o Città metropolitana per le secondarie di secondo grado), che in tali circostanze assume le responsabilità del datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26.
Come si gestisce il rischio biologico nei laboratori universitari?
Il rischio biologico nei laboratori universitari e di ricerca è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266–286) e dalle relative definizioni di agenti biologici dei gruppi 1, 2, 3 e 4 (Allegato XLVI). Il datore di lavoro (rettore o dirigente delegato) deve: (1) effettuare una valutazione specifica del rischio biologico che individui gli agenti presenti o potenzialmente presenti e il livello di contenimento richiesto (livelli L1–L4 secondo la Direttiva 2000/54/CE); (2) adottare misure di contenimento fisico (cappe di sicurezza biologica di classe II o III, autoclave, sistemi di smaltimento certificati); (3) fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, camici, occhiali, in funzione del gruppo di rischio); (4) istituire registri di esposizione per gli agenti di gruppo 3 e 4; (5) assicurare la sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 279. Il D.M. 5 novembre 2001 e le linee guida del Coordinamento delle Regioni forniscono indicazioni operative per i laboratori di ricerca universitari.
Il burnout degli insegnanti è una malattia professionale riconoscibile?
Il burnout degli insegnanti non compare nelle tabelle delle malattie professionali INAIL (D.M. 9 aprile 2008 e s.m.i.) come voce specifica autonoma, tuttavia può essere riconosciuto come malattia professionale non tabellata ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 1124/1965, purché il lavoratore dimostri il nesso causale con l'attività lavorativa (onere probatorio a carico del richiedente). In sede giurisprudenziale si è consolidato un orientamento favorevole al riconoscimento quando siano documentati: esposizione prolungata e oggettivabile a fattori di rischio psicosociale di origine lavorativa (carico cognitivo ed emotivo, relazione con l'utenza, conflitti di ruolo), insorgenza della patologia in correlazione temporale con l'esposizione, esclusione di cause extra-lavorative predominanti. Lo stress lavoro-correlato che genera patologie psichiatriche riconoscibili (disturbo dell'adattamento, disturbo depressivo maggiore, PTSD) è pertanto valutabile ai fini del riconoscimento INAIL. Si raccomanda di presentare la denuncia di malattia professionale tramite il medico curante o il medico competente aziendale.
Quali obblighi formativi per il personale ATA delle scuole?
Il personale ATA (Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, DSGA) è soggetto agli obblighi formativi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione generale e specifica). In concreto: (1) Formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori, contenuti di carattere normativo e generale sulla sicurezza. (2) Formazione specifica: 4 ore per i rischi bassi (uffici, attività amministrativa); 8 ore per i rischi medi; 12 ore per i rischi alti. I collaboratori scolastici rientrano generalmente nel livello di rischio medio (movimentazione manuale di carichi, uso di prodotti chimici per le pulizie, rischio cadute). (3) Aggiornamento quinquennale obbligatorio: 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto. Il D.M. 292/1996 (sicurezza nelle istituzioni scolastiche) rimane un riferimento specifico per la designazione degli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso) e per le prove di evacuazione obbligatorie (almeno 2 per anno scolastico).

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
  • INAIL — Rapporti Annuali e Open Data (ATECO P — Istruzione)
  • D.M. 29 settembre 1998, n. 382 — Norme per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche ed educative
  • D.M. 292/1996 — Criteri e procedure di sicurezza nelle scuole
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
  • D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Direttiva 2000/54/CE — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti biologici durante il lavoro
  • INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (aggiornamento 2017)
  • OMS/ICD-11 — Classificazione burnout come fenomeno occupazionale (codice QD85), 2019

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