Il settore istruzione e ricerca (ATECO P) in Italia occupa circa 1,3 milioni di lavoratori tra insegnanti, personale ATA, docenti e ricercatori universitari, tecnici di laboratorio. Gli infortuni sul lavoro sono indicativamente 25.000–35.000 per anno. I rischi prevalenti sono le cadute in piano nei plessi scolastici, il rischio biologico e chimico nei laboratori universitari e di ricerca, il rischio aggressione da parte di utenti (alunni o genitori) e lo stress lavoro-correlato con burnout degli insegnanti. Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: il dirigente scolastico è il datore di lavoro e deve redigere il DVR, nominare RSPP e medico competente, garantire la formazione a tutto il personale. Il D.M. 292/1996 integra gli obblighi specifici per le istituzioni scolastiche.
Il settore istruzione e ricerca in Italia: dimensioni occupazionali e profilo INAIL
Il settore istruzione e ricerca (classificazione ATECO P — Istruzione) comprende un insieme ampio e eterogeneo di lavoratori: insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; personale ATA (Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi); docenti e ricercatori universitari; personale tecnico e amministrativo degli atenei; tecnici di laboratorio di ricerca pubblica e privata.
Secondo le elaborazioni INAIL, il settore contribuisce indicativamente per il 4–6% del totale nazionale degli infortuni denunciati. Il dato è un ordine di grandezza e varia in funzione dell'anno di riferimento. Le denunce di malattia professionale nel comparto sono storicamente inferiori alla media di altri settori produttivi (industria manifatturiera, edilizia, sanità), ma mostrano un trend in crescita per le patologie muscolo-scheletriche e per le patologie psichiatriche correlate allo stress.
Nota metodologica
I dati numerici riportati in questa pagina sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL (classificazione ATECO P). Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.
Il quadro normativo applicabile
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza) si applica integralmente al settore istruzione. L'art. 1, comma 2, stabilisce che le disposizioni valgono per tutti i settori, pubblici e privati, e per tutte le tipologie di rischio. Il D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (successivamente integrato dal D.M. 292/1996) disciplina le norme per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, individuando obblighi specifici per le prove di evacuazione, la designazione degli addetti alle emergenze e la gestione dei laboratori didattici.
Per i laboratori universitari e di ricerca si applicano inoltre le disposizioni dei Titoli VIII (agenti fisici), IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni) e X (agenti biologici) del D.Lgs. 81/08, che richiedono valutazioni specifiche e misure di protezione dedicate in funzione degli agenti presenti.
Infortuni nelle scuole: insegnanti, personale ATA, collaboratori scolastici
Gli infortuni nelle scuole riguardano sia il personale docente sia il personale ATA, con profili di rischio differenziati in funzione delle mansioni svolte.
Personale docente
Gli insegnanti sono esposti principalmente a: cadute in piano nelle aule, nei corridoi e nelle palestre scolastiche; infortuni in itinere (spostamenti casa-scuola, spesso su più plessi); sforzo vocale prolungato che può determinare patologie delle corde vocali (laringiti, noduli vocali, considerate malattie professionali tabellate per gli insegnanti dalla Tabella INAIL); posture incongrue per l'utilizzo della lavagna o di dispositivi multimediali; rischio biologico generico da contatto con alunni (infezioni respiratorie, pediculosi, malattie esantematiche).
Le patologie della voce sono tra le malattie professionali più denunciate nella categoria insegnanti: la normativa INAIL include le laringiti croniche ipertrofiche da sforzo vocale tra le malattie professionali degli insegnanti soggetti a particolari condizioni di lavoro (voce protratta in ambienti rumorosi o scarsamente isolati acusticamente).
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici (ex bidelli) presentano il profilo di rischio infortunistico più elevato del comparto. Le principali cause di infortunio sono:
- Cadute in piano e dall'alto: durante le attività di pulizia dei pavimenti (scivolamento su superfici bagnate), utilizzo di scale a pioli o trabattelli per la pulizia di superfici elevate, finestre e vetrate;
- Movimentazione manuale di carichi: spostamento di arredi scolastici (banchi, sedie, attrezzature sportive), gestione dei rifiuti, spostamento di materiale didattico pesante;
- Esposizione a prodotti chimici: utilizzo quotidiano di detergenti, disinfettanti e prodotti per la pulizia che possono causare dermatiti da contatto, irritazioni delle vie respiratorie e, in caso di esposizione prolungata senza adeguata protezione, patologie allergiche professionali;
- Tagli e abrasioni: gestione dei rifiuti, rotture di vetri, materiale didattico appuntito o tagliente.
Assistenti tecnici
Gli assistenti tecnici operano nei laboratori didattici (scienze, chimica, fisica, informatica, officine per istituti tecnici e professionali) e sono esposti a rischi specifici in funzione del laboratorio: rischio chimico (reagenti, solventi, acidi e basi nei laboratori di chimica), rischio elettrico (laboratori di elettrotecnica e informatica), rischio meccanico (officine degli istituti tecnici industriali). La valutazione dei rischi del DVR deve includere una sezione dedicata a ciascun laboratorio didattico presente nell'istituto.
Cadute in piano/alto
Collaboratori scolastici
Prima causa di infortuni nel personale ATA
Patologie vocali
Insegnanti
Malattia professionale tabellata INAIL per docenti
Rischio chimico laboratori
Assistenti tecnici
Titolo IX D.Lgs. 81/08 — valutazione obbligatoria
Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e letteratura tecnica.
Infortuni nei laboratori universitari e di ricerca: rischio chimico e biologico
I laboratori universitari e degli istituti di ricerca (CNR, INFN, ENEA, fondazioni di ricerca private) presentano profili di rischio altamente specifici che richiedono una valutazione dei rischi approfondita ai sensi dei Titoli VIII, IX e X del D.Lgs. 81/08.
Rischio chimico nei laboratori
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221–265) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici pericolosi. Nei laboratori universitari di chimica, biologia molecolare, farmacologia e ingegneria dei materiali sono presenti solventi organici, acidi e basi concentrate, agenti cancerogeni e mutageni (Capo II del Titolo IX, artt. 233–245). Gli obblighi del datore di lavoro (rettore o dirigente delegato) includono:
- Valutazione del rischio chimico con metodi appropriati (es. modello ECETOC TRA, GESTIS, misurazioni ambientali dell'esposizione inalatoria quando il rischio non è irrilevante);
- Applicazione del principio di sostituzione: uso di agenti meno pericolosi quando tecnicamente praticabile;
- Dotazione e manutenzione di cappe aspiranti (cappe chimiche, cappe a flusso laminare, cappe di sicurezza biologica) certificate e sottoposte a verifica periodica;
- Fornitura di DPI adeguati (guanti in nitrile, occhiali di protezione, camici da laboratorio, maschere FFP2 o FFP3 dove richiesto), con formazione specifica sul loro corretto utilizzo;
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243) da conservare per 40 anni;
- Sorveglianza sanitaria obbligatoria con periodicità definita dal medico competente (art. 242).
Rischio biologico nei laboratori
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266–286) disciplina la protezione dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici. I laboratori di microbiologia, virologia, biologia molecolare e biotecnologie lavorano con agenti biologici classificati nei gruppi 1–4 (Allegato XLVI), con misure di contenimento crescenti:
| Gruppo di rischio | Caratteristiche | Livello contenimento |
|---|---|---|
| Gruppo 1 | Agenti non patogeni o a patogenicità trascurabile | L1 — misure di igiene standard |
| Gruppo 2 | Patogeni a rischio moderato (E. coli patogena, virus influenzali) | L2 — cappa di sicurezza biologica classe II |
| Gruppo 3 | Patogeni a rischio elevato (Mycobacterium tuberculosis, HIV) | L3 — laboratorio con pressione negativa, accesso controllato |
| Gruppo 4 | Patogeni ad alto rischio senza terapia disponibile (virus Ebola) | L4 — laboratorio ad alto contenimento (BSL-4) |
Classificazione agenti biologici: D.Lgs. 81/08, Allegato XLVI. Livelli di contenimento: Direttiva 2000/54/CE.
Il datore di lavoro deve inoltre istituire un registro degli espostiad agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art. 281), notificare all'organo di vigilanza competente (ASL/ARPA) la prima attività con tali agenti (art. 269), e garantire la sorveglianza sanitaria con protocolli vaccinali appropriati (art. 279).
Rischio aggressione e violenza nelle istituzioni scolastiche
Il rischio di aggressione verbale e fisica da parte di alunni, genitori o soggetti esterni è un rischio lavorativo emergente nel settore scolastico, progressivamente riconosciuto dalla letteratura scientifica e dalle istituzioni preposte alla tutela della salute dei lavoratori.
Forme di violenza e categorie esposte
Le forme di violenza più frequenti riportate nel contesto scolastico comprendono:
- Violenza verbale: insulti, minacce, comportamenti intimidatori da parte di alunni (soprattutto nelle scuole secondarie) o genitori;
- Violenza fisica: spinte, aggressioni fisiche — più frequenti nelle scuole dell'infanzia e primarie dove gli insegnanti e i collaboratori scolastici gestiscono bambini con disturbi del comportamento o situazioni di emergenza — e nelle scuole secondarie con alunni con disturbi della condotta;
- Violenza psicologica e mobbing: comportamenti persecutori sistematici che possono coinvolgere anche il personale dirigenziale nei confronti dei docenti o viceversa.
Obblighi del datore di lavoro e misure preventive
Il D.Lgs. 81/08, art. 28, impone la valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio di violenza esterna. Le linee guida INAIL per la prevenzione della violenza nei luoghi di lavoro (settore istruzione e sanità) indicano misure preventive su tre livelli:
- Misure organizzative: definizione di protocolli per la gestione di situazioni critiche, sistema di segnalazione degli episodi di violenza, presenza di personale di supporto nelle situazioni di alta conflittualità;
- Misure strutturali: accesso controllato all'edificio scolastico (citofoni, telecamere, portineria presidiata), separazione fisica degli spazi di attesa per i genitori dagli spazi di lavoro degli insegnanti;
- Misure formative: formazione del personale sulla gestione dei conflitti, sulle tecniche di de-escalation, sui diritti e sulle procedure di denuncia in caso di aggressione.
Il personale scolastico che subisce un'aggressione nell'esercizio delle proprie funzioni ha diritto alla tutela INAIL per infortunio sul lavoro e, se l'aggressore è identificato, può sporgere denuncia penale ai sensi degli artt. 581 e 582 del codice penale (percosse e lesioni personali).
SLC e burnout degli insegnanti: riconoscimento come rischio occupazionale
Lo stress lavoro-correlato (SLC) e il burnout degli insegnanti rappresentano uno dei temi di maggiore attenzione nella letteratura scientifica di settore e nelle politiche di salute e sicurezza sul lavoro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso il burnout nella classificazione ICD-11 come fenomeno occupazionale (codice QD85), pur non qualificandolo come malattia.
Fattori di rischio specifici per gli insegnanti
Le ricerche INAIL e le indagini Eurofound (European Working Conditions Survey) identificano i seguenti fattori di rischio SLC specifici per il personale docente:
- Carico di lavoro elevato e invisibile: la prestazione degli insegnanti comprende non solo le ore di lezione in aula (ore frontali) ma anche la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, la partecipazione a collegi docenti e consigli di classe, la gestione delle comunicazioni con le famiglie — attività che avvengono in larga parte al di fuori dell'orario di servizio;
- Lavoro emotivo ad alta intensità: la relazione pedagogica con gli alunni, soprattutto in contesti di disagio sociale o con alunni con bisogni educativi speciali (BES/DSA), richiede un impegno emotivo significativo e prolungato;
- Conflitto di ruolo e burocrazia crescente: la progressiva burocratizzazione del lavoro scolastico (adempimenti amministrativi, documentazione didattica, piattaforme digitali) genera conflitto tra il ruolo educativo percepito e i compiti amministrativi richiesti;
- Carenza di riconoscimento sociale e professionale: la percezione di scarso riconoscimento del ruolo da parte della società, delle famiglie e delle istituzioni è correlata nei modelli psicosociali (modello di Siegrist: squilibrio sforzo-ricompensa) a un aumento del rischio di burnout.
Obblighi del dirigente scolastico per la valutazione del rischio SLC
Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, impone al datore di lavoro (dirigente scolastico) la valutazione di tutti i rischi, compreso il rischio SLC. La metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (aggiornamento 2017) prevede:
- Valutazione preliminare (obbligatoria): analisi di indicatori oggettivi — assenteismo, turnover, infortuni, procedimenti disciplinari, segnalazioni al medico competente — aggregati per gruppi omogenei di lavoratori;
- Valutazione approfondita (necessaria se la valutazione preliminare evidenzia condizioni di rischio medio o alto): somministrazione di strumenti soggettivi validati (questionari come HSE-MS, MBI per il burnout) con coinvolgimento attivo dei lavoratori;
- Pianificazione e attuazione di misure correttive organizzative (ridistribuzione del carico di lavoro, miglioramento della comunicazione interna, supporto psicologico per i docenti) e verifica della loro efficacia nel tempo.
Nota importante
Il burnout non figura come voce autonoma nelle tabelle INAIL delle malattie professionali, ma le patologie psichiatriche correlate a SLC documentato (disturbo depressivo, disturbo dell'adattamento) possono essere riconosciute come malattie professionali non tabellate ex art. 139 D.P.R. 1124/1965. La denuncia deve essere presentata tramite il medico curante o il medico competente, con documentazione del nesso causale lavorativo.
DVR nelle istituzioni scolastiche: obblighi del dirigente scolastico (datore di lavoro)
Il dirigente scolastico riveste la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi conseguenti. La particolarità del settore scolastico risiede nella dualità delle responsabilità: il dirigente scolastico è responsabile della sicurezza dei lavoratori e, ai sensi dell'art. 5 della Legge 107/2015 (La Buona Scuola), ha responsabilità di gestione complessiva dell'istituto; mentre le responsabilità strutturali sugli edifici ricadono sull'Ente locale proprietario.
Obblighi non delegabili del dirigente scolastico
- Redazione e aggiornamento del DVR(art. 17, comma 1, lett. a): documento che valuta tutti i rischi presenti nell'istituto, inclusi rischio chimico nei laboratori didattici, rischio incendio, rischio da lavoro in quota (scale a pioli, coperture), rischio biologico generico, rischio ergonomico, rischio VDT per il personale amministrativo, rischio aggressione, rischio SLC;
- Nomina dell'RSPP(art. 17, comma 1, lett. b): il dirigente scolastico può assumere personalmente il ruolo di RSPP solo per istituzioni con meno di 30 lavoratori, previo completamento del percorso formativo specifico (moduli A, B, C secondo l'Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006);
- Designazione degli addetti al SPP, degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso (art. 18), con relativa formazione specifica;
- Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici (VDT per il personale amministrativo, rischio chimico e biologico per gli assistenti tecnici di laboratorio, movimentazione manuale di carichi per i collaboratori scolastici);
- Organizzazione delle prove di evacuazione: il D.M. 292/1996 prevede almeno due prove di evacuazione per anno scolastico, da pianificare preferibilmente una per quadrimestre, coinvolgendo tutti gli occupanti dell'edificio inclusi gli alunni.
Responsabilità dell'Ente locale per la struttura edilizia
L'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico (Comune, Provincia, Città metropolitana) è responsabile delle condizioni strutturali e impiantistiche dell'immobile: manutenzione straordinaria, adeguamento normativo (prevenzione incendi, impianti elettrici a norma CEI, ascensori, barriere architettoniche), rimozione dell'amianto se presente. In caso di infortuni determinati da carenze strutturali, la responsabilità è attribuibile all'Ente locale come datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Il coordinamento tra dirigente scolastico ed Ente locale deve essere formalizzato con procedure scritte per la gestione delle situazioni di pericolo strutturale (crepe, distacchi di intonaco, impianti non funzionanti) e la comunicazione delle anomalie riscontrate dal personale scolastico.
Formazione obbligatoria nel settore scolastico e universitario
Gli obblighi formativi nel settore istruzione derivano dal D.Lgs. 81/08 (artt. 36 e 37) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha definito la struttura, i contenuti minimi e la durata della formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.
Formazione dei lavoratori (docenti e personale ATA)
La formazione dei lavoratori si articola in due moduli:
- Formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori, contenuti di carattere normativo e generale (il sistema sicurezza aziendale, i diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza). Può essere erogata anche in modalità e-learning;
- Formazione specifica in funzione del livello di rischio:
- 4 ore per rischio basso (personale amministrativo in uffici senza rischi specifici);
- 8 ore per rischio medio (collaboratori scolastici, docenti con attività in palestra o laboratori a basso rischio);
- 12 ore per rischio alto (assistenti tecnici di laboratori chimici, biologici, di officina).
La formazione specifica deve essere erogata in presenza (non in modalità e-learning) e deve comprendere i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro dello specifico lavoratore. L'aggiornamento periodico quinquennale è obbligatorio: 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto.
Formazione degli addetti alle emergenze
Gli addetti antincendio e al primo soccorso devono completare percorsi formativi specifici:
- Addetti antincendio: 4 ore per rischio basso (D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022); 8 ore per rischio medio; 16 ore per rischio elevato — le scuole con più di 300 occupanti rientrano generalmente nella categoria a rischio elevato;
- Addetti al primo soccorso: 12 ore per aziende di gruppo A (a rischio infortuni elevato, comprese le scuole con laboratori); 8 ore per aziende di gruppo B e C. Aggiornamento triennale obbligatorio di 4 ore per entrambi i gruppi (D.M. 388/2003).
Formazione specifica per i laboratori universitari
Per i lavoratori dei laboratori universitari esposti ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici, la formazione specifica deve includere: identificazione degli agenti pericolosi presenti, corretta lettura delle schede dati di sicurezza (SDS), procedure operative sicure per la manipolazione degli agenti, corretto utilizzo dei DPI specifici, procedure di emergenza in caso di sversamento o esposizione accidentale. Tale formazione deve essere documentata e conservata come parte della documentazione del sistema di gestione della sicurezza del laboratorio.
| Figura | Formazione generale | Formazione specifica | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Personale amministrativo | 4 h | 4 h (rischio basso) | 6 h / 5 anni |
| Docenti / ricercatori | 4 h | 8 h (rischio medio) | 10 h / 5 anni |
| Collaboratori scolastici | 4 h | 8 h (rischio medio) | 10 h / 5 anni |
| Assistenti tecnici laboratori | 4 h | 12 h (rischio alto) | 14 h / 5 anni |
| Addetti antincendio (scuole >300 occ.) | 4 h | 16 h (rischio elevato) | Periodico D.M. 2/9/2021 |
| Addetti primo soccorso (gruppo A) | 4 h | 12 h | 4 h / 3 anni |
Durate minime secondo Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e D.M. 2 settembre 2021. Verificare sempre la classificazione del livello di rischio nel DVR dell'istituto.
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- Osservatorio sicurezza
Panoramica completa dei dati infortunistici italiani per settore.
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DVR scolastico, nomina RSPP, valutazione rischio biologico e chimico nei laboratori.
Domande frequenti sulla sicurezza nel settore istruzione e ricercaFAQ
Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Come si gestisce il rischio biologico nei laboratori universitari?
Il burnout degli insegnanti è una malattia professionale riconoscibile?
Quali obblighi formativi per il personale ATA delle scuole?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
- INAIL — Rapporti Annuali e Open Data (ATECO P — Istruzione)
- D.M. 29 settembre 1998, n. 382 — Norme per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche ed educative
- D.M. 292/1996 — Criteri e procedure di sicurezza nelle scuole
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- Direttiva 2000/54/CE — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti biologici durante il lavoro
- INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (aggiornamento 2017)
- OMS/ICD-11 — Classificazione burnout come fenomeno occupazionale (codice QD85), 2019
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