L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro non è solo una questione di produttività: genera rischi nuovi e in parte ancora poco esplorati per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) classifica come ad alto rischio i sistemi AI usati per la gestione del personale, la valutazione delle prestazioni e l'assegnazione dei compiti. Il Testo Unico D.Lgs. 81/08, all'art. 28, impone la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda — inclusi quelli psicosociali derivanti da sistemi di controllo algoritmico. La normativa italiana ed europea è in fase di rapido aggiornamento; le aziende che hanno già adottato o stanno introducendo AI nel ciclo produttivo o gestionale devono integrare questa dimensione nel Documento di Valutazione dei Rischi.
L'AI Act UE 2024/1689 e i luoghi di lavoro
Il Regolamento (UE) 2024/1689 — comunemente chiamato AI Act — è entrato in vigore il 1° agosto 2024, con un calendario di applicazione scaglionato: i sistemi AI vietati devono essere ritirati entro febbraio 2025, le disposizioni per i sistemi ad alto rischio diventano pienamente operative entro agosto 2026. L'AI Act introduce una classificazione dei sistemi AI in base al livello di rischio e prevede obblighi differenziati per fornitori e deployer (chi mette in uso il sistema).
L'Allegato III del Regolamento elenca esplicitamente tra i sistemi AI ad alto rischio quelli impiegati nell'ambito dell'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo. Vi rientrano:
- Selezione e filtraggio dei candidati: sistemi che analizzano curricula, video-colloqui o test attitudinali tramite AI per classificare o escludere automaticamente i candidati.
- Valutazione delle prestazioni: sistemi che monitorano e puntualizzano le prestazioni individuali durante il rapporto di lavoro, inclusi sistemi di scoring della produttività in tempo reale.
- Assegnazione algortimica dei compiti: sistemi che distribuiscono automaticamente carichi di lavoro, turni o incarichi (tipici di piattaforme di gig economy, logistica e call center).
- Monitoraggio del comportamento: sistemi che analizzano il comportamento dei lavoratori — movimenti, espressioni, tempi di risposta — per trarne valutazioni o decisioni.
Nota sul calendario di applicazione
L'AI Act prevede un'applicazione graduale. Le disposizioni per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano a partire da agosto 2026. L'Italia non ha ancora adottato la normativa nazionale di recepimento dettagliata, ma le imprese che stanno introducendo sistemi AI nella gestione del personale devono già oggi considerare i futuri obblighi nella fase di selezione e configurazione degli strumenti.
I deployer — vale a dire i datori di lavoro o committenti che mettono in uso un sistema AI sviluppato da terzi — sono soggetti a obblighi specifici: assicurare la supervisione umana, fornire informazioni trasparenti ai lavoratori, tenere i log delle operazioni e rispettare le istruzioni del fornitore. L'art. 4 dell'AI Act impone inoltre un obbligo di alfabetizzazione AI: il personale che interagisce con sistemi AI o ne supervisiona il funzionamento deve possedere competenze adeguate al contesto di impiego.
Sorveglianza algoritmica: rischi psicosociali nei luoghi di lavoro
La sorveglianza algoritmica — il monitoraggio continuo e automatizzato delle prestazioni e dei comportamenti dei lavoratori tramite sistemi AI — è tra i rischi emergenti più documentati dalla letteratura ergonomica e psicologica del lavoro. I settori in cui questa modalità di gestione è più diffusa includono la logistica e i magazzini automatizzati, i call center con script algoritmici, le piattaforme di consegna a domicilio e, più recentemente, il lavoro da remoto con strumenti di employee monitoring.
Principali fattori di rischio psicosociale da AI
- Elevata intensità del controllo:la misurazione in tempo reale di ogni azione — secondi per pacco confezionato, tempo di risposta per chiamata, distanza percorsa per consegna — crea una pressione continua che tende ad aumentare lo stress percepito e a ridurre l'autonomia del lavoratore.
- Opacità del sistema di valutazione: quando i criteri di scoring algoritmico non sono noti o comprensibili, i lavoratori sperimentano una sensazione di incontrollabilità degli esiti (selezione per turni, bonus, sanzioni), fattore di rischio primario per lo stress lavoro-correlato.
- Riduzione dell'autonomia decisionale: sistemi che prescrivono ogni fase del processo lavorativo (picking, routing, scripting) riducono il margine di discrezionalità, associato nella letteratura scientifica a maggiore soddisfazione lavorativa e minore incidenza di disturbi muscolo- scheletrici da sovraccarico posturale.
- Isolamento e mancanza di supporto sociale: in contesti ad alta automazione la comunicazione con i colleghi e con i supervisori può risultare ridotta, privando i lavoratori di una risorsa protettiva fondamentale contro lo stress.
Logistica e magazzini
Scoring produttività in tempo reale
Pressione da algoritmo su tempi di picking e confezionamento
Call center
Script algoritmici e analisi vocale AI
Riduzione autonomia e monitoraggio continuo della conversazione
Consegne (delivery)
Gestione algoritmica dei turni e delle rotte
Opacità dei criteri di assegnazione e penalizzazione automatica
L'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato del 2004, recepito dalle parti sociali italiane nel 2008, individua come fattori di rischio rilevanti l'elevata intensità del controllo, la bassa autonomia decisionale e la mancanza di prevedibilità degli esiti lavorativi — tutti elementi potenzialmente amplificati dall'introduzione di sistemi di management algoritmico.
Automazione, monotonia e de-skilling
L'automazione supportata da AI può generare due effetti apparentemente opposti ma egualmente critici per la salute dei lavoratori: il sovraccarico da accelerazione— nei contesti in cui l'AI aumenta il ritmo produttivo preteso — e il sottocarico cognitivo da monotonia— nei contesti in cui il lavoratore è ridotto a supervisore passivo di un processo interamente automatizzato.
Il fenomeno del de-skilling— la progressiva erosione delle competenze professionali indotta dall'automazione — è documentato in settori come la guida assistita di veicoli industriali, l'operazione di macchine a controllo numerico e la gestione di linee di produzione robotizzate. Quando il sistema AI gestisce autonomamente le eccezioni e le situazioni complesse, il lavoratore perde progressivamente la capacità di intervenire in modo efficace in caso di guasto o situazione imprevista. Questo genera un paradosso: il lavoratore viene gradualmente escluso dalla competenza necessaria per gestire proprio i momenti critici in cui la sua presenza è più necessaria.
L'Accordo-Quadro europeo su digitalizzazione e sicurezza promosso da ETUC (Confederazione Europea dei Sindacati) e BusinessEurope, siglato nel 2020, identifica l'aggiornamento continuo delle competenze (upskilling e reskilling) come misura preventiva fondamentale per contrastare il de-skilling e raccomanda alle parti sociali di negoziare piani di formazione strutturati in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie AI nei processi produttivi.
Obblighi di valutazione nel DVR: art. 28 D.Lgs. 81/08
L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e quelli connessi allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.
L'introduzione di sistemi AI nei processi lavorativi può richiedere un aggiornamento del DVR su più fronti:
| Area di rischio | Fattori da valutare | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Rischio psicosociale da AI | Intensità del controllo, autonomia residua, opacità algoritmica, prevedibilità esiti | Art. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo EU 2004 |
| Interazione con cobot | Modalità collaborative, forze di contatto, scenari di guasto, procedure di emergenza | ISO/TS 15066:2016, Dir. Macchine 2006/42/CE |
| Sistemi di sorveglianza AI (videocamere, sensori) | Trattamento dati personali, art. 4 L. 300/1970, proporzionalità del controllo | GDPR, L. 300/1970, art. 4, AI Act Allegato III |
| De-skilling e perdita di competenze | Capacità di intervento manuale in caso di fallback, formazione specifica AI | Art. 37 D.Lgs. 81/08, AI Act art. 4 |
| Monotonia e sottocarico cognitivo | Variabilità del compito, pause, possibilità di interazione, rotazione mansioni | Art. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo EU 2004 |
Tabella indicativa. La valutazione del rischio deve essere adattata al contesto specifico dell'azienda.
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nell'organizzazione o nella tecnologia del lavoro (art. 29 D.Lgs. 81/08). L'introduzione di un sistema AI che modifichi in misura rilevante le modalità di esecuzione delle mansioni o il sistema di controllo e valutazione dei lavoratori costituisce tipicamente un evento che obbliga all'aggiornamento del documento.
Strumenti AI per la sicurezza: rilevamento DPI e analisi comportamentale
Oltre ai rischi generati dai sistemi AI, va considerata la crescente adozione di AI come strumento attivo di prevenzione nei luoghi di lavoro. Le applicazioni più diffuse riguardano:
Rilevamento automatico dei DPI tramite videocamere AI
Sistemi di computer vision applicati alle riprese delle videocamere di sorveglianza già presenti nelle aziende possono rilevare automaticamente la presenza o l'assenza di dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, gilet ad alta visibilità, occhiali) e generare alert in tempo reale. Queste soluzioni sono in fase di diffusione in cantieri edili, impianti industriali e magazzini. Sul piano normativo, tali sistemi rientrano nell'ambito del controllo a distanza disciplinato dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e richiedono — quando le immagini vengono associate all'identità del singolo lavoratore — accordo sindacale o autorizzazione INL. Il GDPR impone specifiche misure di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità.
Analisi comportamentale e prevenzione degli incidenti
Sistemi di analisi comportamentale basati su AI vengono utilizzati in alcuni settori per rilevare segnali precoci di affaticamento, distrazione o comportamenti a rischio (es. microsonnolenza nella guida di mezzi di sollevamento o autoveicoli). Anche questi sistemi, se associati all'identità del lavoratore e usati a fini di valutazione o disciplinari, rientrano tra i sistemi AI ad alto rischio dell'Allegato III dell'AI Act e richiedono le misure di conformità previste.
Attenzione: doppio uso dei sistemi AI di sicurezza
Un sistema AI installato con finalità di prevenzione degli infortuni (rilevamento DPI, analisi fatica) può diventare di fatto uno strumento di controllo della prestazione se i dati raccolti vengono usati per valutazioni disciplinari o di performance. La finalità dichiarata e quella effettiva devono essere coerenti e documentate nel registro dei trattamenti GDPR e nell'informativa ai lavoratori.
Robotica collaborativa (cobot) e interazione umana: la norma ISO/TS 15066
I robot collaborativi — o cobot — sono sistemi robotici progettati per operare fisicamente vicino ai lavoratori, o in contatto diretto con essi, senza le tradizionali gabbie di protezione fissa. La loro diffusione in settori come l'assemblaggio automotive, l'industria alimentare, la logistica e la produzione di dispositivi medici è in crescita costante.
La norma tecnica ISO/TS 15066:2016 definisce i requisiti di sicurezza per le applicazioni collaborative umano-robot, identificando quattro modalità operative:
- Arresto di sicurezza monitorato (SSM): il robot si ferma quando il lavoratore entra nello spazio collaborativo e riprende il movimento al suo allontanamento.
- Guida manuale (HG):il lavoratore guida direttamente il robot tenendone l'effettore terminale; la forza di guida è limitata per garantire il controllo.
- Monitoraggio velocità e separazione (SCS): il robot riduce la velocità man mano che il lavoratore si avvicina, fermandosi prima del contatto.
- Limitazione di potenza e forza (PFL):il robot può entrare in contatto con il lavoratore, ma la forza e la pressione di contatto sono limitate entro valori biomeccanici di sicurezza definiti dall'Allegato A della stessa ISO/TS 15066.
La valutazione del rischio per le applicazioni con cobot richiede un'analisi specifica dei possibili scenari di contatto — intenzionale e accidentale — e la verifica che i parametri di forza, velocità e pressione siano conformi ai limiti della norma. Il DVR deve includere questa analisi e la formazione specifica per gli operatori che interagiscono con i cobot.
Posizione sindacale europea e accordi collettivi
Sul piano del dialogo sociale europeo, l'Accordo-Quadro autonomo su digitalizzazione e sicurezza sul lavoro, negoziato tra ETUC (Confederazione Europea dei Sindacati) e BusinessEurope nel giugno 2020, costituisce il principale riferimento per la gestione collettiva dei rischi derivanti dalla digitalizzazione. L'accordo individua alcune priorità fondamentali:
- Il diritto dei lavoratori a essere informati e consultati preventivamente sull'introduzione di nuove tecnologie digitali che modifichino l'organizzazione del lavoro.
- L'obbligo di formare i lavoratori sulle nuove tecnologie introdotte e di aggiornare le competenze professionali (upskilling e reskilling) con piani negoziati a livello aziendale o settoriale.
- La necessità di affrontare nel contratto collettivo o negli accordi aziendali i temi della connettività permanente, del diritto alla disconnessione e dei limiti del monitoraggio digitale.
- La valutazione condivisa — con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) — dei rischi psicosociali derivanti dall'automazione e dall'algoritmic management.
In Italia, alcune contrattazioni collettive di secondo livello (es. nel settore logistico e in alcuni comparti manifatturieri) hanno già introdotto clausole specifiche sul monitoraggio algoritmico e sul diritto del lavoratore a richiedere la revisione umana delle decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro. Si tratta di una tendenza destinata a consolidarsi con l'applicazione piena dell'AI Act.
Prospettive: recepimento italiano dell'AI Act e sviluppi attesi
L'Italia non ha ancora adottato una normativa nazionale organica di recepimento e attuazione dell'AI Act. Si attende la designazione delle autorità nazionali competenti per la vigilanza e l'applicazione del Regolamento — compito che potrebbe essere affidato all'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) o a un'autorità appositamente istituita — e la definizione delle procedure di accreditamento degli organismi notificati per la valutazione di conformità dei sistemi ad alto rischio.
Sul piano della sicurezza sul lavoro, le evoluzioni normative attese riguardano:
- L'aggiornamento delle linee guida INAIL per la valutazione dei rischi psicosociali, con specifici moduli dedicati all'algoritmic management e alla sorveglianza AI.
- L'integrazione nei piani regionali di prevenzione (PRP) di indicatori di rischio specifici per l'adozione di AI nei luoghi di lavoro.
- Lo sviluppo di strumenti ispettivi specifici da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la verifica della conformità dei sistemi AI di gestione del personale agli obblighi dell'AI Act e allo Statuto dei Lavoratori.
- Il recepimento nel Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 — applicabile dal giugno 2027 — di requisiti specifici per i sistemi di AI integrati nelle macchine.
Nota metodologica
Il quadro normativo sull'AI Act è in evoluzione. Le informazioni riportate in questa pagina riflettono lo stato delle disposizioni al momento della redazione. Per il testo aggiornato del Regolamento UE 2024/1689 e dei relativi atti delegati consultare EUR-Lex.
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Fonti normative
- Regolamento (UE) 2024/1689 — AI Act (GU UE L 2024/1689 del 12 luglio 2024)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
- Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato, 8 ottobre 2004 — recepimento italiano 2008
- ETUC/BusinessEurope — Accordo-Quadro autonomo su digitalizzazione, 22 giugno 2020
- ISO/TS 15066:2016 — Robots and robotic devices — Collaborative robots
- Regolamento (UE) 2023/1230 — Regolamento Macchine (applicabile dal giugno 2027)
- L. 20 maggio 1970, n. 300 — Statuto dei Lavoratori, art. 4 (controllo a distanza)
- Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR
- INAIL — Rischi psicosociali: metodologia e strumenti di valutazione
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