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Osservatorio · Intelligenza Artificiale

Intelligenza artificiale e rischi per i lavoratori

L'adozione di sistemi AI nei luoghi di lavoro introduce rischi nuovi: sorveglianza algoritmica, stress da controllo automatizzato, de-skilling e interazione con robot collaborativi. Il quadro normativo è in rapida evoluzione con l'AI Act UE 2024/1689.

AI ActReg. UE 2024/1689 in vigoreAllegato IIISistemi AI ad alto rischio nel lavoroart. 28D.Lgs. 81/08 — DVR obbligatorioISO/TS 15066Norma cobot e interazione umano-robot
Risposta rapida

L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro non è solo una questione di produttività: genera rischi nuovi e in parte ancora poco esplorati per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) classifica come ad alto rischio i sistemi AI usati per la gestione del personale, la valutazione delle prestazioni e l'assegnazione dei compiti. Il Testo Unico D.Lgs. 81/08, all'art. 28, impone la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda — inclusi quelli psicosociali derivanti da sistemi di controllo algoritmico. La normativa italiana ed europea è in fase di rapido aggiornamento; le aziende che hanno già adottato o stanno introducendo AI nel ciclo produttivo o gestionale devono integrare questa dimensione nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L'AI Act UE 2024/1689 e i luoghi di lavoro

Il Regolamento (UE) 2024/1689 — comunemente chiamato AI Act — è entrato in vigore il 1° agosto 2024, con un calendario di applicazione scaglionato: i sistemi AI vietati devono essere ritirati entro febbraio 2025, le disposizioni per i sistemi ad alto rischio diventano pienamente operative entro agosto 2026. L'AI Act introduce una classificazione dei sistemi AI in base al livello di rischio e prevede obblighi differenziati per fornitori e deployer (chi mette in uso il sistema).

L'Allegato III del Regolamento elenca esplicitamente tra i sistemi AI ad alto rischio quelli impiegati nell'ambito dell'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo. Vi rientrano:

Nota sul calendario di applicazione

L'AI Act prevede un'applicazione graduale. Le disposizioni per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano a partire da agosto 2026. L'Italia non ha ancora adottato la normativa nazionale di recepimento dettagliata, ma le imprese che stanno introducendo sistemi AI nella gestione del personale devono già oggi considerare i futuri obblighi nella fase di selezione e configurazione degli strumenti.

I deployer — vale a dire i datori di lavoro o committenti che mettono in uso un sistema AI sviluppato da terzi — sono soggetti a obblighi specifici: assicurare la supervisione umana, fornire informazioni trasparenti ai lavoratori, tenere i log delle operazioni e rispettare le istruzioni del fornitore. L'art. 4 dell'AI Act impone inoltre un obbligo di alfabetizzazione AI: il personale che interagisce con sistemi AI o ne supervisiona il funzionamento deve possedere competenze adeguate al contesto di impiego.

Sorveglianza algoritmica: rischi psicosociali nei luoghi di lavoro

La sorveglianza algoritmica — il monitoraggio continuo e automatizzato delle prestazioni e dei comportamenti dei lavoratori tramite sistemi AI — è tra i rischi emergenti più documentati dalla letteratura ergonomica e psicologica del lavoro. I settori in cui questa modalità di gestione è più diffusa includono la logistica e i magazzini automatizzati, i call center con script algoritmici, le piattaforme di consegna a domicilio e, più recentemente, il lavoro da remoto con strumenti di employee monitoring.

Principali fattori di rischio psicosociale da AI

Logistica e magazzini

Scoring produttività in tempo reale

Pressione da algoritmo su tempi di picking e confezionamento

Call center

Script algoritmici e analisi vocale AI

Riduzione autonomia e monitoraggio continuo della conversazione

Consegne (delivery)

Gestione algoritmica dei turni e delle rotte

Opacità dei criteri di assegnazione e penalizzazione automatica

L'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato del 2004, recepito dalle parti sociali italiane nel 2008, individua come fattori di rischio rilevanti l'elevata intensità del controllo, la bassa autonomia decisionale e la mancanza di prevedibilità degli esiti lavorativi — tutti elementi potenzialmente amplificati dall'introduzione di sistemi di management algoritmico.

Automazione, monotonia e de-skilling

L'automazione supportata da AI può generare due effetti apparentemente opposti ma egualmente critici per la salute dei lavoratori: il sovraccarico da accelerazione— nei contesti in cui l'AI aumenta il ritmo produttivo preteso — e il sottocarico cognitivo da monotonia— nei contesti in cui il lavoratore è ridotto a supervisore passivo di un processo interamente automatizzato.

Il fenomeno del de-skilling— la progressiva erosione delle competenze professionali indotta dall'automazione — è documentato in settori come la guida assistita di veicoli industriali, l'operazione di macchine a controllo numerico e la gestione di linee di produzione robotizzate. Quando il sistema AI gestisce autonomamente le eccezioni e le situazioni complesse, il lavoratore perde progressivamente la capacità di intervenire in modo efficace in caso di guasto o situazione imprevista. Questo genera un paradosso: il lavoratore viene gradualmente escluso dalla competenza necessaria per gestire proprio i momenti critici in cui la sua presenza è più necessaria.

L'Accordo-Quadro europeo su digitalizzazione e sicurezza promosso da ETUC (Confederazione Europea dei Sindacati) e BusinessEurope, siglato nel 2020, identifica l'aggiornamento continuo delle competenze (upskilling e reskilling) come misura preventiva fondamentale per contrastare il de-skilling e raccomanda alle parti sociali di negoziare piani di formazione strutturati in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie AI nei processi produttivi.

Obblighi di valutazione nel DVR: art. 28 D.Lgs. 81/08

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e quelli connessi allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.

L'introduzione di sistemi AI nei processi lavorativi può richiedere un aggiornamento del DVR su più fronti:

Area di rischioFattori da valutareRiferimento normativo
Rischio psicosociale da AIIntensità del controllo, autonomia residua, opacità algoritmica, prevedibilità esitiArt. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo EU 2004
Interazione con cobotModalità collaborative, forze di contatto, scenari di guasto, procedure di emergenzaISO/TS 15066:2016, Dir. Macchine 2006/42/CE
Sistemi di sorveglianza AI (videocamere, sensori)Trattamento dati personali, art. 4 L. 300/1970, proporzionalità del controlloGDPR, L. 300/1970, art. 4, AI Act Allegato III
De-skilling e perdita di competenzeCapacità di intervento manuale in caso di fallback, formazione specifica AIArt. 37 D.Lgs. 81/08, AI Act art. 4
Monotonia e sottocarico cognitivoVariabilità del compito, pause, possibilità di interazione, rotazione mansioniArt. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo EU 2004

Tabella indicativa. La valutazione del rischio deve essere adattata al contesto specifico dell'azienda.

Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nell'organizzazione o nella tecnologia del lavoro (art. 29 D.Lgs. 81/08). L'introduzione di un sistema AI che modifichi in misura rilevante le modalità di esecuzione delle mansioni o il sistema di controllo e valutazione dei lavoratori costituisce tipicamente un evento che obbliga all'aggiornamento del documento.

Strumenti AI per la sicurezza: rilevamento DPI e analisi comportamentale

Oltre ai rischi generati dai sistemi AI, va considerata la crescente adozione di AI come strumento attivo di prevenzione nei luoghi di lavoro. Le applicazioni più diffuse riguardano:

Rilevamento automatico dei DPI tramite videocamere AI

Sistemi di computer vision applicati alle riprese delle videocamere di sorveglianza già presenti nelle aziende possono rilevare automaticamente la presenza o l'assenza di dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, gilet ad alta visibilità, occhiali) e generare alert in tempo reale. Queste soluzioni sono in fase di diffusione in cantieri edili, impianti industriali e magazzini. Sul piano normativo, tali sistemi rientrano nell'ambito del controllo a distanza disciplinato dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e richiedono — quando le immagini vengono associate all'identità del singolo lavoratore — accordo sindacale o autorizzazione INL. Il GDPR impone specifiche misure di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità.

Analisi comportamentale e prevenzione degli incidenti

Sistemi di analisi comportamentale basati su AI vengono utilizzati in alcuni settori per rilevare segnali precoci di affaticamento, distrazione o comportamenti a rischio (es. microsonnolenza nella guida di mezzi di sollevamento o autoveicoli). Anche questi sistemi, se associati all'identità del lavoratore e usati a fini di valutazione o disciplinari, rientrano tra i sistemi AI ad alto rischio dell'Allegato III dell'AI Act e richiedono le misure di conformità previste.

Attenzione: doppio uso dei sistemi AI di sicurezza

Un sistema AI installato con finalità di prevenzione degli infortuni (rilevamento DPI, analisi fatica) può diventare di fatto uno strumento di controllo della prestazione se i dati raccolti vengono usati per valutazioni disciplinari o di performance. La finalità dichiarata e quella effettiva devono essere coerenti e documentate nel registro dei trattamenti GDPR e nell'informativa ai lavoratori.

Robotica collaborativa (cobot) e interazione umana: la norma ISO/TS 15066

I robot collaborativi — o cobot — sono sistemi robotici progettati per operare fisicamente vicino ai lavoratori, o in contatto diretto con essi, senza le tradizionali gabbie di protezione fissa. La loro diffusione in settori come l'assemblaggio automotive, l'industria alimentare, la logistica e la produzione di dispositivi medici è in crescita costante.

La norma tecnica ISO/TS 15066:2016 definisce i requisiti di sicurezza per le applicazioni collaborative umano-robot, identificando quattro modalità operative:

La valutazione del rischio per le applicazioni con cobot richiede un'analisi specifica dei possibili scenari di contatto — intenzionale e accidentale — e la verifica che i parametri di forza, velocità e pressione siano conformi ai limiti della norma. Il DVR deve includere questa analisi e la formazione specifica per gli operatori che interagiscono con i cobot.

Posizione sindacale europea e accordi collettivi

Sul piano del dialogo sociale europeo, l'Accordo-Quadro autonomo su digitalizzazione e sicurezza sul lavoro, negoziato tra ETUC (Confederazione Europea dei Sindacati) e BusinessEurope nel giugno 2020, costituisce il principale riferimento per la gestione collettiva dei rischi derivanti dalla digitalizzazione. L'accordo individua alcune priorità fondamentali:

In Italia, alcune contrattazioni collettive di secondo livello (es. nel settore logistico e in alcuni comparti manifatturieri) hanno già introdotto clausole specifiche sul monitoraggio algoritmico e sul diritto del lavoratore a richiedere la revisione umana delle decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro. Si tratta di una tendenza destinata a consolidarsi con l'applicazione piena dell'AI Act.

Prospettive: recepimento italiano dell'AI Act e sviluppi attesi

L'Italia non ha ancora adottato una normativa nazionale organica di recepimento e attuazione dell'AI Act. Si attende la designazione delle autorità nazionali competenti per la vigilanza e l'applicazione del Regolamento — compito che potrebbe essere affidato all'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) o a un'autorità appositamente istituita — e la definizione delle procedure di accreditamento degli organismi notificati per la valutazione di conformità dei sistemi ad alto rischio.

Sul piano della sicurezza sul lavoro, le evoluzioni normative attese riguardano:

Nota metodologica

Il quadro normativo sull'AI Act è in evoluzione. Le informazioni riportate in questa pagina riflettono lo stato delle disposizioni al momento della redazione. Per il testo aggiornato del Regolamento UE 2024/1689 e dei relativi atti delegati consultare EUR-Lex.

Approfondisci

Domande frequenti su AI e rischi per i lavoratoriFAQ

L'uso di sistemi AI per monitorare la produttività dei dipendenti è lecito?
Il monitoraggio algoritmico dei lavoratori è soggetto a un doppio vincolo normativo. Da un lato, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) vieta i controlli a distanza dell'attività lavorativa salvo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, eccetto i sistemi utilizzati per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale. Dall'altro, il GDPR (Reg. UE 2016/679) impone che il trattamento dei dati relativi alle prestazioni sia proporzionato, trasparente e fondato su una base giuridica legittima. L'AI Act classifica alcuni sistemi di valutazione delle prestazioni come sistemi AI ad alto rischio (Allegato III), soggetti a requisiti di trasparenza, documentazione tecnica e supervisione umana. Non esiste un divieto assoluto, ma i sistemi che incidono su assunzione, promozione, licenziamento o valutazione delle prestazioni richiedono una valutazione d'impatto specifica e il coinvolgimento delle parti sociali.
Come si valuta il rischio psicosociale da sistemi AI nel DVR?
La valutazione del rischio psicosociale da AI deve essere integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, inclusi quelli da stress lavoro-correlato. Il riferimento metodologico primario è l'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato del 2004, recepito dalle parti sociali italiane nel 2008, che individua fattori di rischio quali elevata intensità del controllo, bassa autonomia decisionale e mancanza di prevedibilità. Per i sistemi AI va analizzato: il livello di autonomia decisionale residuo al lavoratore, la frequenza e l'intrusività del monitoraggio algoritmico, la trasparenza dei criteri di valutazione, la possibilità di contestare le decisioni automatizzate. Il Coordinamento tecnico delle Regioni ha pubblicato indicazioni metodologiche; alcuni PSAL regionali prevedono già specifici moduli ispettivi per il rischio da management algoritmico.
Cosa prevede l'AI Act per i sistemi AI utilizzati nei luoghi di lavoro?
Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore nell'agosto 2024 con applicazione graduale fino al 2026, inserisce nell'Allegato III — sistemi AI ad alto rischio — i sistemi utilizzati nell'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo: sistemi per la selezione e filtraggio dei candidati, valutazione delle prestazioni durante il rapporto di lavoro, assegnazione dei compiti, monitoraggio e controllo del comportamento. I fornitori e i deployer (datori di lavoro che adottano il sistema) di questi sistemi sono soggetti a obblighi specifici: valutazione di conformità, documentazione tecnica, registrazione nel database UE, misure di supervisione umana, trasparenza verso i lavoratori. L'obbligo di alfabetizzazione AI (art. 4) impone ai deployer di assicurare che il personale che utilizza o supervisiona sistemi AI possieda competenze adeguate. Le sanzioni per inosservanza possono raggiungere il 3% del fatturato mondiale annuo.
I cobot (robot collaborativi) richiedono una valutazione dei rischi specifica?
Sì. I robot collaborativi che operano in prossimità o a contatto con i lavoratori devono essere valutati secondo la norma tecnica ISO/TS 15066:2016, che definisce i metodi per la valutazione del rischio nell'interazione umano-robot e i limiti di forza e pressione ammissibili nelle diverse modalità collaborative (monitoraggio della velocità e separazione, limitazione di potenza e forza, guida manuale, arresto di sicurezza monitorato). La Direttiva Macchine 2006/42/CE — in fase di sostituzione con il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, applicabile dal 2027 — costituisce il quadro normativo di riferimento per la marcatura CE. Nel DVR vanno analizzate le modalità di interazione, i rischi di contatto involontario, i malfunzionamenti e le procedure di emergenza. L'introduzione di cobot in settori come l'assemblaggio, la logistica e l'alimentare richiede un aggiornamento specifico del documento di valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori coinvolti.
Cosa si intende per de-skilling e quali rischi comporta per i lavoratori?
Il de-skilling è il processo per cui l'automazione riduce progressivamente le competenze tecniche esercitate dal lavoratore, rendendo quest'ultimo dipendente dal sistema AI per svolgere compiti che in precedenza richiedevano conoscenza e giudizio autonomi. In contesti come la logistica automatizzata, il call center con script algoritmici e la produzione manifatturiera assistita da AI, il lavoratore tende a diventare un supervisore di processi piuttosto che un esecutore qualificato. I rischi associati includono: riduzione della soddisfazione lavorativa e della motivazione, aumento del rischio di errore umano nei momenti critici (fallback manuale in caso di guasto del sistema), riduzione della occupabilità a lungo termine, monotonia e sottocarico cognitivo — fattore di rischio psicosociale riconosciuto. L'Accordo-Quadro europeo ETUC/BusinessEurope sulla digitalizzazione del 2020 invita le parti sociali a negoziare piani di aggiornamento delle competenze (upskilling/reskilling) come misura preventiva.

Fonti normative

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