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Osservatorio Sicurezza Italia

Formazione Continua sulla Sicurezza: trend 2026

Analisi dei trend nella formazione sulla sicurezza in Italia: crescita dell'e-learning, diffusione dell'Accordo Stato-Regioni 2025, settori con gap formativi e prospettive 2026.

Accordo SR 2025Rep. 78/CSR del 17 aprile 20256h/annoAggiornamento obbligatorio preposti (L. 215/2021)E-learningAmmesso per formazione generale e rischio bassoINAILFonte rapporto formazione sicurezza
Risposta rapida

La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia ha vissuto una profonda trasformazione negli ultimi anni: la pandemia ha accelerato l'adozione dell'e-learning, il Decreto Legge 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha introdotto nuovi obblighi per i preposti, e l'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato il quadro normativo di riferimento. Permangono gap formativi significativi in alcuni settori, e la tecnologia pone nuove domande sul futuro della formazione adattiva. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su fonti INAIL e istituzionali.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativie derivano da elaborazioni su fonti istituzionali (INAIL, Conferenza Stato-Regioni, fondi interprofessionali). Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per informazioni aggiornate sull'Accordo Stato-Regioni 2025 consultare il portale della Conferenza Stato-Regioni.

Lo stato della formazione sicurezza in Italia: dati 2022-2025

La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia è regolata da un quadro normativo stratificato che ha subito significative modifiche nel periodo 2021-2025. Il punto di partenza rimane l'art. 37 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce l'obbligo di formazione per tutti i lavoratori, comprensivo di formazione generale e formazione specifica in funzione dei rischi dell'attività lavorativa.

Nel periodo 2022-2025 emergono alcune tendenze strutturali:

E-learning in crescita

Trend consolidato post-2020

Accelerato dalla pandemia, mantenuto nella ripresa

Gap PMI

Conformità inferiore sotto i 50 dipendenti

Principale area di intervento per gli organi di vigilanza

Accordo SR 2025

In vigore dal 2025

Nuovi requisiti per e-learning e aggiornamento preposti

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e fondi interprofessionali.

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 2025: le novità per la formazione continua

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 rappresenta l'aggiornamento più significativo del quadro normativo sulla formazione sicurezza dalla pubblicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011. Sostituisce il precedente accordo e introduce novità rilevanti per le aziende e per i soggetti formatori.

Aggiornamento obbligatorio annuale per i preposti

La novità più impattante per le aziende è l'obbligo di aggiornamento annuale per i preposti, introdotto dalla L. 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) e disciplinato operativamente dall'Accordo SR 2025. I preposti devono ricevere ogni anno almeno 6 ore di aggiornamento su tematiche di sicurezza. Questa novità ha significative implicazioni organizzative ed economiche per le aziende con numerosi preposti, specialmente nei settori a rischio medio-alto.

Nuovi requisiti per l'e-learning

L'Accordo SR 2025 aggiorna i requisiti tecnici e metodologici per l'erogazione della formazione in modalità sincrona e asincrona. In particolare introduce:

Chiarimenti sulla formazione specifica per livello di rischio

L'Accordo SR 2025 mantiene la struttura tripartita per livello di rischio (basso, medio, alto) ma chiarisce i criteri di classificazione e introduce una correlazione più esplicita tra la valutazione del rischio (DVR) e i contenuti della formazione specifica. Il DVR diventa il documento di riferimento imprescindibile per definire i contenuti della formazione specifica, non più solo un documento parallelo.

FiguraAggiornamento (Accordo SR 2025)Novità rispetto al 2011
Lavoratori (rischio basso)6h ogni 5 anniVerifica apprendimento obbligatoria
Lavoratori (rischio medio/alto)6h ogni 5 anniE-learning solo parzialmente ammesso per rischio alto
Preposti6h ogni annoObbligo annuale (L. 215/2021): novità sostanziale
Dirigenti6h ogni 5 anniNessuna modifica sostanziale
RSPP / ASPP14-40h ogni 5 anni (per macrosettore)Aggiornamento requisiti docenti

Tabella indicativa. Riferimento: Accordo SR Rep. 78/CSR 17 aprile 2025.

E-learning per la sicurezza: quando è ammesso e quando no

Uno dei temi più pratici per le aziende che vogliono ottimizzare i costi e i tempi della formazione sicurezza riguarda l'ammissibilità dell'e-learning. Il quadro normativo prevede una distinzione netta tra le attività formative erogabili a distanza e quelle che richiedono la presenza fisica.

Cosa si può fare in e-learning

Cosa richiede la presenza fisica

Attenzione: piattaforme non conformi

Non tutte le piattaforme e-learning commerciali sono conformi ai requisiti tecnici dell'Accordo SR 2025. Una formazione erogata su piattaforma non conforme (priva di tracciamento della presenza, senza test finale documentato, senza registrazione dell'identità del partecipante) non è valida ai fini dell'adempimento degli obblighi del D.Lgs. 81/08 e può essere contestata in sede ispettiva.

Gap formativi per settore: chi è più indietro?

I dati indicativi degli organi di vigilanza (ASL/UOPSAL, ITL) e i rapporti INAIL mostrano che il livello di conformità agli obblighi di formazione sicurezza non è omogeneo tra i settori produttivi. Esistono gap significativi che si concentrano in alcune aree specifiche.

Settori con maggiori gap formativi

Le rilevazioni ispettive e i rapporti settoriali indicano che i gap formativi più rilevanti si concentrano in:

Settore / CategoriaGap formativo principaleNorma di riferimento
Micro-imprese artigiane (<10 dip.)Formazione specifica spesso assente o scadutaArt. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo SR 2025
Lavoro stagionale (agricoltura, turismo)Formazione non erogata prima dell'inizio attivitàArt. 37 D.Lgs. 81/08 (obbligo ante-mansione)
Lavoratori in somministrazioneFormazione specifica non coordinata tra agenzia e utilizzatoreD.Lgs. 81/08 art. 35, D.Lgs. 276/2003 art. 23
Preposti (tutti i settori)Aggiornamento annuale 6h non ancora a regimeL. 215/2021, Accordo SR 2025

Tabella indicativa. Elaborazione su rapporti ispettivi ITL e INAIL.

Il ruolo dei fondi interprofessionali e del Fondo Nuove Competenze nella formazione sicurezza

Uno degli strumenti più rilevanti per sostenere la formazione sicurezza — specialmente nelle PMI — sono i fondi interprofessionali e il Fondo Nuove Competenze (FNC). Conoscere questi strumenti permette alle aziende di adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 riducendo i costi a proprio carico.

Fondi interprofessionali

I fondi interprofessionali (Fondimpresa, For.Te, Fondirigenti, Fon.Coop, Forma.Temp per i lavoratori in somministrazione, e altri) raccolgono lo 0,30% del monte retributivo aziendale trasferito dall'INPS e lo restituiscono all'azienda sotto forma di finanziamento per piani formativi. La formazione sicurezza — sia obbligatoria che aggiuntiva — è finanziabile attraverso questi strumenti.

Le modalità principali di accesso sono:

Fondo Nuove Competenze (FNC)

Il Fondo Nuove Competenze, istituito con il D.L. 34/2020 e poi stabilizzato, permette alle aziende che stipulano accordi sindacali di ridurre l'orario contrattuale per destinare le ore «risparmiate» alla formazione, con la retribuzione delle ore formative coperta dallo Stato. La formazione sicurezza è espressamente finanziabile attraverso questo strumento, rendendolo particolarmente utile per le aziende che intendono colmare i gap formativi senza aumentare i costi del personale.

Fondimpresa / For.Te

Conto formazione aziendale: finanzia formazione sicurezza obbligatoria e aggiuntiva

Forma.Temp

Per lavoratori in somministrazione: copre formazione sicurezza tramite agenzia

Fondo Nuove Competenze

Retribuzione ore formative a carico dello Stato previa accordo sindacale (D.L. 34/2020)

Avvisi sicurezza

Bandi periodici tematici sulla sicurezza, pubblicati dai singoli fondi

Prospettive 2026: intelligenza artificiale e formazione adattiva

Le prospettive per la formazione sicurezza nel 2026 sono influenzate da due tendenze convergenti: l'evoluzione tecnologica (intelligenza artificiale generativa, realtà virtuale, simulatori) e l'evoluzione normativa (recepimento della Direttiva NIS2, nuovi obblighi di segnalazione, possibili modifiche al D.Lgs. 81/08).

Formazione adattiva basata su AI

Le piattaforme di formazione di ultima generazione utilizzano algoritmi di apprendimento adattivo per personalizzare il percorso formativo in funzione delle risposte e del profilo di rischio del singolo lavoratore. Questo approccio — ancora in fase di sperimentazione nel contesto italiano — potrebbe ridurre i tempi di formazione a parità di efficacia, con percorsi più brevi per i lavoratori già competenti e approfondimenti mirati per quelli con lacune specifiche.

Realtà virtuale e simulatori per la formazione pratica

La realtà virtuale (VR) e i simulatori offrono la possibilità di erogare parti della formazione pratica in ambienti virtuali sicuri, particolarmente utili per scenari ad alto rischio (lavori in quota, emergenze, evacuazione) che sono difficili da simulare in modo realistico con metodi tradizionali. L'Accordo SR 2025 non esclude esplicitamente l'uso di simulatori VR per le componenti pratiche, ma non li disciplina ancora in modo specifico: è prevedibile un aggiornamento normativo in questo senso nel breve periodo.

Micro-learning e formazione continua «just in time»

Il micro-learning — erogazione di contenuti formativi brevi (5-10 minuti) fruibili su dispositivi mobili, contestuali all'attività lavorativa — si sta diffondendo come complemento alla formazione periodica obbligatoria. Anche in questo caso il quadro normativo è in evoluzione: il micro-learning può essere utile come rinforzo e aggiornamento continuo, ma non sostituisce i percorsi formativi documentati previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo SR 2025.

Importante: innovazione tecnologica e conformità normativa

L'adozione di strumenti formativi innovativi (AI, VR, micro-learning) non esime dall'obbligo di rispettare i requisiti normativi vigenti. Prima di adottare nuove piattaforme o metodologie formative, ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e la conformità dei percorsi ai requisiti dell'Accordo SR 2025.

Approfondisci

FAQ formazione continua sicurezza sul lavoroFAQ

La formazione sicurezza si può svolgere interamente online?
Non sempre. L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e l'Accordo 21 dicembre 2011 distinguono tra attività formative erogabili in modalità e-learning e attività che richiedono la presenza fisica. In generale: la formazione generale dei lavoratori (4h) può essere erogata in e-learning; la formazione specifica di livello basso può essere erogata in e-learning; la formazione specifica di livello medio e alto, quella per preposti e le prove pratiche obbligatorie richiedono la presenza. L'addestramento sull'uso di attrezzature (art. 73 D.Lgs. 81/08) deve essere sempre pratico e in presenza, con dimostrazione su attrezzatura reale. Per verificare quale parte della formazione nella tua azienda è erogabile online, ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.
Quante ore di aggiornamento formazione sicurezza servono ogni 5 anni?
Dipende dalla figura e dal livello di rischio. Per i lavoratori: 6h ogni 5 anni per rischio basso, 6h per rischio medio, 6h per rischio alto (secondo l'Accordo SR 2025). Per i preposti: aggiornamento annuale obbligatorio di almeno 6h (novità introdotta dalla L. 215/2021 e confermata dall'Accordo SR 2025). Per i dirigenti: aggiornamento quinquennale di 6h. Per RSPP e ASPP: aggiornamento periodico con monte ore variabile in base al macrosettore (14-40h ogni 5 anni). Per le figure con abilitazione specifica (PES/PAV per lavori elettrici, operatori carrelli elevatori, ecc.) vigono obblighi di aggiornamento specifici previsti dai rispettivi accordi.
Un'azienda può accedere ai fondi interprofessionali per la formazione sicurezza?
Sì, ma con alcune precisazioni. I fondi interprofessionali (Fondimpresa, For.Te, Fondirigenti, ecc.) finanziano piani formativi aziendali, settoriali o individuali, incluse le attività di formazione sulla sicurezza. Tuttavia, la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 — quella prevista dall'art. 37 per i lavoratori e dalle norme specifiche per RSPP/ASPP — deve comunque essere erogata nei termini di legge, indipendentemente dall'accesso ai fondi. I fondi possono coprire sia la formazione obbligatoria (permettendo all'azienda di recuperarne il costo) sia la formazione volontaria aggiuntiva. Il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito con il D.L. 34/2020, permette alle aziende di rimodulare l'orario dei lavoratori destinando le ore «risparmiate» alla formazione, con una copertura della retribuzione da parte dello Stato.
Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025 rispetto al precedente del 2011?
L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 sostituisce l'Accordo del 21 dicembre 2011 e introduce diverse novità rilevanti: (1) aggiornamento obbligatorio annuale per i preposti di almeno 6h, in attuazione della L. 215/2021; (2) revisione delle modalità di e-learning ammesse, con estensione per alcuni livelli e introduzione di requisiti tecnici più stringenti per le piattaforme; (3) valutazione dell'apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi, con verifica finale documentata; (4) richiamo esplicito al DVR come documento di riferimento per la formazione specifica; (5) chiarimento sui requisiti dei docenti/formatori per i diversi livelli formativi. L'Accordo 2011 resta applicabile per i percorsi formativi già avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo, secondo le disposizioni transitorie.

Fonti normative

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Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, ad accedere ai fondi interprofessionali e a strutturare un piano formativo conforme all'Accordo SR 2025 e al D.Lgs. 81/08.