La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia ha vissuto una profonda trasformazione negli ultimi anni: la pandemia ha accelerato l'adozione dell'e-learning, il Decreto Legge 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha introdotto nuovi obblighi per i preposti, e l'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato il quadro normativo di riferimento. Permangono gap formativi significativi in alcuni settori, e la tecnologia pone nuove domande sul futuro della formazione adattiva. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su fonti INAIL e istituzionali.
Nota metodologica
I dati riportati sono indicativie derivano da elaborazioni su fonti istituzionali (INAIL, Conferenza Stato-Regioni, fondi interprofessionali). Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per informazioni aggiornate sull'Accordo Stato-Regioni 2025 consultare il portale della Conferenza Stato-Regioni.
Lo stato della formazione sicurezza in Italia: dati 2022-2025
La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia è regolata da un quadro normativo stratificato che ha subito significative modifiche nel periodo 2021-2025. Il punto di partenza rimane l'art. 37 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce l'obbligo di formazione per tutti i lavoratori, comprensivo di formazione generale e formazione specifica in funzione dei rischi dell'attività lavorativa.
Nel periodo 2022-2025 emergono alcune tendenze strutturali:
- Crescita dell'e-learning:la pandemia del 2020 ha fortemente accelerato l'adozione della formazione a distanza, che si è mantenuta su livelli più elevati rispetto al periodo pre-pandemico anche dopo la ripresa in presenza. I dati indicativi sui fondi interprofessionali mostrano un incremento significativo dei piani formativi con componente online.
- Differenziazione territoriale: il livello di conformità agli obblighi formativi mostra significative differenze territoriali, con le regioni del Centro-Nord generalmente più avanti rispetto al Sud nelle percentuali di lavoratori con formazione documentata aggiornata.
- PMI vs. grandi aziende: le piccole e medie imprese (sotto i 50 dipendenti) mostrano tassi di conformità formativa significativamente inferiori rispetto alle grandi aziende, principalmente per ragioni economiche e organizzative.
E-learning in crescita
Trend consolidato post-2020
Accelerato dalla pandemia, mantenuto nella ripresa
Gap PMI
Conformità inferiore sotto i 50 dipendenti
Principale area di intervento per gli organi di vigilanza
Accordo SR 2025
In vigore dal 2025
Nuovi requisiti per e-learning e aggiornamento preposti
Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL e fondi interprofessionali.
L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 2025: le novità per la formazione continua
L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 rappresenta l'aggiornamento più significativo del quadro normativo sulla formazione sicurezza dalla pubblicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011. Sostituisce il precedente accordo e introduce novità rilevanti per le aziende e per i soggetti formatori.
Aggiornamento obbligatorio annuale per i preposti
La novità più impattante per le aziende è l'obbligo di aggiornamento annuale per i preposti, introdotto dalla L. 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) e disciplinato operativamente dall'Accordo SR 2025. I preposti devono ricevere ogni anno almeno 6 ore di aggiornamento su tematiche di sicurezza. Questa novità ha significative implicazioni organizzative ed economiche per le aziende con numerosi preposti, specialmente nei settori a rischio medio-alto.
Nuovi requisiti per l'e-learning
L'Accordo SR 2025 aggiorna i requisiti tecnici e metodologici per l'erogazione della formazione in modalità sincrona e asincrona. In particolare introduce:
- Requisiti per le piattaforme:sistemi di monitoraggio della presenza (per la formazione sincrona) e dell'avanzamento del percorso (per quella asincrona) più stringenti rispetto all'accordo precedente.
- Verifica dell'apprendimento obbligatoria: test finale documentato per tutti i percorsi, con soglia minima di superamento definita.
- Requisiti del docente/tutor: aggiornamento delle qualifiche richieste ai formatori in funzione della tipologia e del livello di rischio del percorso.
Chiarimenti sulla formazione specifica per livello di rischio
L'Accordo SR 2025 mantiene la struttura tripartita per livello di rischio (basso, medio, alto) ma chiarisce i criteri di classificazione e introduce una correlazione più esplicita tra la valutazione del rischio (DVR) e i contenuti della formazione specifica. Il DVR diventa il documento di riferimento imprescindibile per definire i contenuti della formazione specifica, non più solo un documento parallelo.
| Figura | Aggiornamento (Accordo SR 2025) | Novità rispetto al 2011 |
|---|---|---|
| Lavoratori (rischio basso) | 6h ogni 5 anni | Verifica apprendimento obbligatoria |
| Lavoratori (rischio medio/alto) | 6h ogni 5 anni | E-learning solo parzialmente ammesso per rischio alto |
| Preposti | 6h ogni anno | Obbligo annuale (L. 215/2021): novità sostanziale |
| Dirigenti | 6h ogni 5 anni | Nessuna modifica sostanziale |
| RSPP / ASPP | 14-40h ogni 5 anni (per macrosettore) | Aggiornamento requisiti docenti |
Tabella indicativa. Riferimento: Accordo SR Rep. 78/CSR 17 aprile 2025.
E-learning per la sicurezza: quando è ammesso e quando no
Uno dei temi più pratici per le aziende che vogliono ottimizzare i costi e i tempi della formazione sicurezza riguarda l'ammissibilità dell'e-learning. Il quadro normativo prevede una distinzione netta tra le attività formative erogabili a distanza e quelle che richiedono la presenza fisica.
Cosa si può fare in e-learning
- Formazione generale dei lavoratori (4h):erogabile integralmente in modalità asincrona (e-learning), nel rispetto dei requisiti tecnici della piattaforma previsti dall'Accordo SR 2025.
- Formazione specifica per rischio basso: erogabile in e-learning, con test finale obbligatorio.
- Aggiornamento per lavoratori (6h ogni 5 anni):per i livelli di rischio basso e, in parte, medio può essere erogato in e-learning secondo le indicazioni dell'Accordo SR 2025.
- Formazione dirigenti: le ore di aggiornamento quinquennale sono in larga parte erogabili in modalità online.
Cosa richiede la presenza fisica
- Addestramento su attrezzature (art. 73 D.Lgs. 81/08): deve sempre essere pratico e in presenza, con dimostrazione su attrezzatura reale. Non ammette sostituzione con moduli online.
- Formazione specifica per rischio alto: almeno la parte pratica deve avvenire in presenza, con dimostrazione e verifica delle competenze su situazioni reali o simulate.
- Aggiornamento preposti (6h annuali):l'Accordo SR 2025 prevede che una quota significativa dell'aggiornamento annuale si svolga in modalità interattiva, con preferenza per la presenza o la formazione sincrona su piattaforma.
- Corsi abilitativi specifici (PES/PAV, carrelli elevatori, piattaforme, gru): prevedono sempre una parte pratica obbligatoria in presenza, non sostituibile con formazione asincrona.
Attenzione: piattaforme non conformi
Non tutte le piattaforme e-learning commerciali sono conformi ai requisiti tecnici dell'Accordo SR 2025. Una formazione erogata su piattaforma non conforme (priva di tracciamento della presenza, senza test finale documentato, senza registrazione dell'identità del partecipante) non è valida ai fini dell'adempimento degli obblighi del D.Lgs. 81/08 e può essere contestata in sede ispettiva.
Gap formativi per settore: chi è più indietro?
I dati indicativi degli organi di vigilanza (ASL/UOPSAL, ITL) e i rapporti INAIL mostrano che il livello di conformità agli obblighi di formazione sicurezza non è omogeneo tra i settori produttivi. Esistono gap significativi che si concentrano in alcune aree specifiche.
Settori con maggiori gap formativi
Le rilevazioni ispettive e i rapporti settoriali indicano che i gap formativi più rilevanti si concentrano in:
- Micro e piccole imprese artigiane: sotto i 10 dipendenti la conformità formativa è spesso molto bassa, specialmente nei settori idraulica, carpenteria, impiantistica ed edilizia minore.
- Lavoro stagionale e temporaneo:lavoratori assunti per brevi periodi (agricoltura stagionale, turismo, ristorazione stagionale) presentano tassi di formazione documentata bassi, nonostante l'obbligo di legge si applichi indipendentemente dalla durata del contratto.
- Somministrazione di lavoro: la distinzione di responsabilità formative tra agenzia di somministrazione (formazione generale) e azienda utilizzatrice (formazione specifica) crea frequenti lacune, specialmente per la formazione specifica che spesso non viene erogata tempestivamente.
- Lavoratori autonomi e partite IVA:pur non soggetti all'obbligo formativo del D.Lgs. 81/08 come i dipendenti, i committenti che li impiegano nei propri cantieri o locali devono verificare la congruità della loro formazione rispetto ai rischi specifici dell'attività svolta in loco.
| Settore / Categoria | Gap formativo principale | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Micro-imprese artigiane (<10 dip.) | Formazione specifica spesso assente o scaduta | Art. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo SR 2025 |
| Lavoro stagionale (agricoltura, turismo) | Formazione non erogata prima dell'inizio attività | Art. 37 D.Lgs. 81/08 (obbligo ante-mansione) |
| Lavoratori in somministrazione | Formazione specifica non coordinata tra agenzia e utilizzatore | D.Lgs. 81/08 art. 35, D.Lgs. 276/2003 art. 23 |
| Preposti (tutti i settori) | Aggiornamento annuale 6h non ancora a regime | L. 215/2021, Accordo SR 2025 |
Tabella indicativa. Elaborazione su rapporti ispettivi ITL e INAIL.
Il ruolo dei fondi interprofessionali e del Fondo Nuove Competenze nella formazione sicurezza
Uno degli strumenti più rilevanti per sostenere la formazione sicurezza — specialmente nelle PMI — sono i fondi interprofessionali e il Fondo Nuove Competenze (FNC). Conoscere questi strumenti permette alle aziende di adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 riducendo i costi a proprio carico.
Fondi interprofessionali
I fondi interprofessionali (Fondimpresa, For.Te, Fondirigenti, Fon.Coop, Forma.Temp per i lavoratori in somministrazione, e altri) raccolgono lo 0,30% del monte retributivo aziendale trasferito dall'INPS e lo restituiscono all'azienda sotto forma di finanziamento per piani formativi. La formazione sicurezza — sia obbligatoria che aggiuntiva — è finanziabile attraverso questi strumenti.
Le modalità principali di accesso sono:
- Conto formazione (Fondimpresa):le risorse accumulate dall'azienda nel proprio conto sono liberamente utilizzabili per qualsiasi attività formativa, inclusa la sicurezza, presentando un piano formativo al fondo.
- Avvisi pubblici: i fondi pubblicano periodicamente avvisi per piani formativi settoriali o tematici, spesso con specifici bandi dedicati alla sicurezza sul lavoro.
- Voucher formativi individuali: alcuni fondi prevedono voucher utilizzabili dal singolo lavoratore per corsi individuali, inclusi corsi di aggiornamento sicurezza.
Fondo Nuove Competenze (FNC)
Il Fondo Nuove Competenze, istituito con il D.L. 34/2020 e poi stabilizzato, permette alle aziende che stipulano accordi sindacali di ridurre l'orario contrattuale per destinare le ore «risparmiate» alla formazione, con la retribuzione delle ore formative coperta dallo Stato. La formazione sicurezza è espressamente finanziabile attraverso questo strumento, rendendolo particolarmente utile per le aziende che intendono colmare i gap formativi senza aumentare i costi del personale.
Fondimpresa / For.Te
Conto formazione aziendale: finanzia formazione sicurezza obbligatoria e aggiuntiva
Forma.Temp
Per lavoratori in somministrazione: copre formazione sicurezza tramite agenzia
Fondo Nuove Competenze
Retribuzione ore formative a carico dello Stato previa accordo sindacale (D.L. 34/2020)
Avvisi sicurezza
Bandi periodici tematici sulla sicurezza, pubblicati dai singoli fondi
Prospettive 2026: intelligenza artificiale e formazione adattiva
Le prospettive per la formazione sicurezza nel 2026 sono influenzate da due tendenze convergenti: l'evoluzione tecnologica (intelligenza artificiale generativa, realtà virtuale, simulatori) e l'evoluzione normativa (recepimento della Direttiva NIS2, nuovi obblighi di segnalazione, possibili modifiche al D.Lgs. 81/08).
Formazione adattiva basata su AI
Le piattaforme di formazione di ultima generazione utilizzano algoritmi di apprendimento adattivo per personalizzare il percorso formativo in funzione delle risposte e del profilo di rischio del singolo lavoratore. Questo approccio — ancora in fase di sperimentazione nel contesto italiano — potrebbe ridurre i tempi di formazione a parità di efficacia, con percorsi più brevi per i lavoratori già competenti e approfondimenti mirati per quelli con lacune specifiche.
Realtà virtuale e simulatori per la formazione pratica
La realtà virtuale (VR) e i simulatori offrono la possibilità di erogare parti della formazione pratica in ambienti virtuali sicuri, particolarmente utili per scenari ad alto rischio (lavori in quota, emergenze, evacuazione) che sono difficili da simulare in modo realistico con metodi tradizionali. L'Accordo SR 2025 non esclude esplicitamente l'uso di simulatori VR per le componenti pratiche, ma non li disciplina ancora in modo specifico: è prevedibile un aggiornamento normativo in questo senso nel breve periodo.
Micro-learning e formazione continua «just in time»
Il micro-learning — erogazione di contenuti formativi brevi (5-10 minuti) fruibili su dispositivi mobili, contestuali all'attività lavorativa — si sta diffondendo come complemento alla formazione periodica obbligatoria. Anche in questo caso il quadro normativo è in evoluzione: il micro-learning può essere utile come rinforzo e aggiornamento continuo, ma non sostituisce i percorsi formativi documentati previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo SR 2025.
Importante: innovazione tecnologica e conformità normativa
L'adozione di strumenti formativi innovativi (AI, VR, micro-learning) non esime dall'obbligo di rispettare i requisiti normativi vigenti. Prima di adottare nuove piattaforme o metodologie formative, ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e la conformità dei percorsi ai requisiti dell'Accordo SR 2025.
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Obblighi formativi per apprendisti, stagisti e neoassunti under 35.
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Adempimenti sicurezza e formazione nelle PMI e micro-imprese.
FAQ formazione continua sicurezza sul lavoroFAQ
La formazione sicurezza si può svolgere interamente online?
Quante ore di aggiornamento formazione sicurezza servono ogni 5 anni?
Un'azienda può accedere ai fondi interprofessionali per la formazione sicurezza?
Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025 rispetto al precedente del 2011?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 — Formazione sicurezza lavoratori, preposti, dirigenti
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione sicurezza (precedente)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 37 (obblighi di formazione sicurezza)
- L. 26 novembre 2021, n. 215 — Conversione D.L. 146/2021: aggiornamento annuale preposti
- INAIL — Rapporto sulla formazione sicurezza (edizioni annuali)
- Fondimpresa — Fondo interprofessionale per la formazione continua
- For.Te — Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel terziario
- Forma.Temp — Ente bilaterale per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione
- ANPAL — Fondo Nuove Competenze: D.L. 34/2020 e successive integrazioni
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