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Osservatorio · Farmaceutica e biotecnologie

Sicurezza nel settore farmaceutico e biotecnologico: trend 2025-2026

Agenti biologici, CMR, cleanroom ISO 14644, radiazioni ionizzanti e robotica in produzione: analisi dei rischi per i codici ATECO 21.10, 21.20 e 72.11 con riferimento al quadro normativo D.Lgs. 81/08.

Titolo XD.Lgs. 81/08 — agenti biologiciTitolo IXD.Lgs. 81/08 — CMR e agenti chimiciD.Lgs. 101/2020Radiazioni ionizzantiINAILFonte open data settore 21
Risposta rapida

Il settore farmaceutico e biotecnologico (ATECO 21.10, 21.20, 72.11) presenta un profilo di rischio tra i più articolati del manifatturiero italiano: agenti biologici classificati, sostanze CMR, ambienti a pressione controllata (cleanroom), radiazioni ionizzanti in alcuni comparti e rischi ergonomici nelle linee automatizzate. I dati INAIL per il settore 21 evidenziano un'incidenza di malattie professionali superiore alla media manifatturiera, con prevalenza di patologie da ipersensibilizzazione e muscolo-scheletriche. Le tendenze 2025-2026 segnalano l'ingresso di robotica avanzata e intelligenza artificiale nei laboratori, con nuovi profili di rischio da valutare in sede di DVR.

Profilo di rischio del settore farmaceutico e biotecnologico

L'industria farmaceutica e le attività di ricerca biotecnologica si distinguono per la compresenza di più famiglie di rischio disciplinate da titoli speciali del D.Lgs. 81/08. A differenza di altri comparti manifatturieri, qui il rischio biologico (Titolo X) coesiste con il rischio chimico da agenti CMR (Titolo IX Capo III), spesso in ambienti con requisiti ambientali stringenti come le cleanroom.

Agenti biologici in R&D e produzione di vaccini

La ricerca biotecnologica (ATECO 72.11) e la produzione di farmaci biologici e vaccini comportano la manipolazione di microrganismi, colture cellulari, virus attenuati e organismi geneticamente modificati (OGM). Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base alla pericolosità per l'uomo e alla disponibilità di profilassi efficace. Per gli agenti di gruppo 2 e superiori, sono obbligatori livelli di contenimento biologico (BSL-2, BSL-3) con requisiti strutturali, impiantistici e procedurali specifici. L'impiego confinato di OGM è disciplinato anche dal D.Lgs. 206/2001, che prevede la notifica preventiva all'autorità competente e la valutazione del rischio ambientale oltre che sanitario.

Agenti chimici pericolosi: solventi, genotossici e citotossici

La sintesi di principi attivi farmaceutici utilizza solventi organici (acetonitrile, diclorometano, dimetilformammide, N-metil-2-pirrolidone) molti dei quali classificati CMR o con limiti di esposizione occupazionale (OEL) molto bassi. Nel comparto oncologico, la preparazione e il confezionamento di farmaci citotossici (antineoplastici) introduce un profilo di rischio genotossico di particolare rilevanza: l'esposizione avviene spesso in volumi submilligrammatici ma attraverso vie di assorbimento multiple (inalazione, contatto cutaneo, ingestione accidentale). Le linee guida NIOSH e le raccomandazioni SIFO definiscono requisiti specifici per la manipolazione sicura di questi agenti, integrativi rispetto al D.Lgs. 81/08.

Ambienti a pressione controllata: cleanroom ISO 14644

La produzione farmaceutica sterile avviene in ambienti classificati GMP (Good Manufacturing Practice, Allegato 1 EudraLex) che corrispondono a classi ISO 14644-1 da ISO 5 a ISO 8. Questi ambienti richiedono abbigliamento protettivo integrale (tuta monopezzo, doppi guanti, copertura totale dei capelli e del viso) che incide significativamente sul microclima individuale e sull'ergonomia dei movimenti. Il DVR deve valutare il rischio da stress termico per abbigliamento protettivo, i rischi ergonomici delle postazioni di lavoro confinato, e i rischi chimici dei prodotti di sanificazione (alcoli, perossido di idrogeno vaporizzato).

Movimentazione meccanica automatizzata nelle linee di confezionamento

Le linee di confezionamento farmaceutico ad alta velocità (blister, fiale, flaconi) presentano rischi meccanici da macchine in movimento (Titolo III D.Lgs. 81/08), rischi da rumore (compressori, nastri, confezionatrici) e rischi ergonomici da movimenti ripetitivi agli arti superiori durante le operazioni di alimentazione, controllo qualità e pallettizzazione. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (Allegato VII D.Lgs. 81/08) si applicano alle linee automatizzate e agli impianti di sollevamento associati.

Rischi ergonomici in cappa biologica e posture fisse

Il lavoro prolungato in cappa a flusso laminare (BSC — Biological Safety Cabinet) comporta una postura fissa con arti superiori protesi in avanti, spalle in flessione e tronco leggermente inclinato in avanti. Studi ergonomici di settore documentano un'elevata prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori e alla regione cervicoscapolare tra i tecnici di laboratorio che lavorano in cappa per periodi prolungati (oltre 4 ore cumulative al giorno). Il D.Lgs. 81/08 all'art. 174 e ss. (VDT) e all'art. 168 (movimentazione manuale carichi) non copre direttamente questo scenario, che deve essere comunque valutato con metodologie ergonomiche validate (OCRA, RULA, REBA) nell'ambito del DVR.

Radiazioni ionizzanti in laboratori e radiofarmacia

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (recepimento Direttiva EURATOM 2013/59) si applica nei laboratori di radiofarmacia per la produzione di radiofarmaci PET e SPECT, nei laboratori di ricerca che impiegano traccianti radioattivi e negli impianti di irradiazione per sterilizzazione. I lavoratori esposti devono essere classificati in categoria A o B dall'Esperto Qualificato, sottoposti a dosimetria personale e sorveglianza medica radiologica dal Medico Autorizzato. L'adozione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) guida la scelta delle misure protettive (schermature, distanza, tempi minimi di esposizione).

Nota metodologica

I riferimenti agli andamenti del settore riportati in questa pagina sono indicativi e derivano da elaborazioni qualitative su dati INAIL Open Data e Rapporti Annuali INAIL per il settore 21 (fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici). Non costituiscono statistiche ufficiali certificate. Per i dati aggiornati consultare INAIL Open Data.

Tipo di rischioAgenti / fonti prevalentiRiferimento normativo
BiologicoMicrorganismi, colture cellulari, OGM, virusTitolo X D.Lgs. 81/08 — D.Lgs. 206/2001
Chimico CMRCitotossici, genotossici, solventi di sintesiTitolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 — Reg. CLP
Chimico (agenti pericolosi)Solventi organici, acidi, basi, sanificantiTitolo IX D.Lgs. 81/08
ErgonomicoCappa biologica, linee confezionamento, VDTArt. 174 D.Lgs. 81/08 — Metodologie OCRA/RULA
Radiazioni ionizzantiRadionuclidi, impianti di irradiazioneD.Lgs. 101/2020 — Direttiva EURATOM 2013/59
MeccanicoLinee confezionamento, robot, pallettizzatoriTitolo III D.Lgs. 81/08 — All. VII verifiche

Tabella indicativa. Elaborazione su quadro normativo D.Lgs. 81/08 e dati INAIL aggregati per ATECO 21.10, 21.20 e 72.11.

Infortuni e malattie professionali: dati INAIL settore 21

I dati INAIL per il settore 21 (fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici) mostrano un profilo infortunistico con caratteristiche peculiari rispetto alla media del manifatturiero. L'incidenza degli infortuni traumatici gravi è relativamente contenuta grazie agli elevati livelli di automazione e ai requisiti GMP che impongono una cultura della qualità pervasiva anche ai fini della sicurezza. Tuttavia, l'incidenza relativa delle malattie professionali risulta superiore alla media del comparto manifatturiero, con prevalenza di:

Dermatiti allergiche e irritative da contatto

L'esposizione cutanea a principi attivi farmaceutici (anche in tracce, per contaminazione delle superfici di lavoro), guanti in lattice (ancora presenti in alcuni laboratori), solventi e prodotti di sanificazione determina un'elevata prevalenza di dermatiti da contatto, sia di tipo irritativo che allergico da ipersensibilizzazione. La sorveglianza sanitaria con accertamenti dermatologici periodici è raccomandata dal medico competente per i lavoratori esposti a principi attivi con potenziale sensibilizzante.

Patologie respiratorie da sensibilizzanti

L'inalazione di polveri di principi attivi durante le operazioni di pesata, miscelazione e confezionamento può causare asma professionale e rinite allergica. Il rischio è particolarmente rilevante per i farmaci biologici (enzimi, anticorpi monoclonali in polvere) e per i principi attivi con basso OEL (Occupational Exposure Limit). Le misure tecniche prioritarie sono il confinamento delle operazioni polverose, l'aspirazione localizzata con filtrazione HEPA e l'utilizzo di maschere con filtro P3 come DPI residuale.

Disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori

Le linee di confezionamento con movimenti ripetitivi ad alta frequenza e il lavoro prolungato in cappa biologica con postura fissa e braccio protratto rappresentano le principali cause di patologie muscolo-scheletriche agli arti superiori denunciate nel settore. Tendinopatie della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale e epicondilite sono le diagnosi più frequenti nelle denunce di malattia professionale INAIL per il comparto.

Patologie da agenti CMR a lunga latenza

L'esposizione professionale a farmaci citotossici (antineoplastici) nei reparti di preparazione galenica oncologica e nei laboratori di ricerca preclinica introduce un rischio genotossico e cancerogeno che può manifestarsi clinicamente con latenze di decenni. Il registro degli esposti a cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08) e la sorveglianza sanitaria post-esposizione per 40 anni sono obbligatori. Le misurazioni biologiche (monitoraggio biologico) con ricerca di marker di esposizione nelle urine dei lavoratori esposti a citotossici sono raccomandate dalle linee guida ISPESL e completano il monitoraggio ambientale.

Sorveglianza sanitaria speciale per esposti a CMR e agenti biologici

Nel settore farmaceutico e biotecnologico la sorveglianza sanitaria assume caratteristiche di maggiore complessità rispetto ad altri comparti, in ragione della coesistenza di rischi biologici, chimici CMR e, in alcuni casi, radiologici. Il medico competente deve definire protocolli di sorveglianza specifici per ciascuna categoria di esposti.

Esposti ad agenti biologici (Titolo X)

Per i lavoratori esposti ad agenti biologici di gruppo 2, 3 o 4, l'art. 279 del D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria con visite mediche preventive e periodiche, la cui frequenza è stabilita dal medico competente in funzione del rischio specifico. Il medico competente tiene un elenco aggiornato degli esposti con annotazione del tipo di agente biologico manipolato. In caso di esposizione accidentale (puntura, schizzi, contaminazione di mucose), è prevista una procedura di emergenza con visita medica immediata e, quando disponibile, profilassi post-esposizione (PPE) specifica.

Esposti a farmaci citotossici

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti alla preparazione di farmaci antineoplastici deve includere: visita medica preventiva con anamnesi oncologica familiare; emocromo con formula leucocitaria periodico per la rilevazione precoce di alterazioni ematologiche; monitoraggio biologico dell'esposizione mediante ricerca urinaria di marker specifici (ciclofosfamide urinaria o altri marcatori in funzione dei farmaci trattati); valutazione dermatologica per la rilevazione di dermatiti da contatto. Le lavoratrici in età fertile o in stato di gravidanza non devono essere adibite a operazioni di preparazione di farmaci citotossici (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

Esposti a radiazioni ionizzanti

Il D.Lgs. 101/2020 prevede per i lavoratori esposti di categoria A una sorveglianza medica radiologica speciale da parte del Medico Autorizzato, con visite preventive e periodiche annuali. La dosimetria personale (dosimetri a termoluminescenza o film badge) è obbligatoria, con registrazione delle dosi cumulative e confronto con i limiti di dose annui (20 mSv per il corpo intero per i lavoratori di categoria A). In caso di superamento dei limiti di indagine, il Medico Autorizzato deve avviare accertamenti aggiuntivi.

Categoria espostiTipo di sorveglianzaRiferimento normativo
Agenti biologici gruppo 2–4Visita preventiva e periodica, elenco espostiArt. 279 D.Lgs. 81/08 — Titolo X
CMR (agenti cancerogeni)Visita periodica, registro esposti, post-esposizione 40 anniArt. 242–243 D.Lgs. 81/08 — Titolo IX Capo III
Citotossici / antineoplasticiEmocromo periodico, monitoraggio biologico, dermatologicoTitolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 — Linee guida ISPESL
Radiazioni ionizzanti — cat. AVisita annuale Medico Autorizzato, dosimetria personaleD.Lgs. 101/2020 — Direttiva EURATOM 2013/59
Movimenti ripetitivi (confezionamento)Visita periodica con accertamento muscolo-scheletricoArt. 41 D.Lgs. 81/08 — Accordo Stato-Regioni MC

Tabella indicativa. Il protocollo di sorveglianza sanitaria è definito dal medico competente in funzione del rischio specifico aziendale.

Tendenze 2025-2026: nuovi rischi e sfide normative

L'evoluzione del settore farmaceutico e biotecnologico nel biennio 2025-2026 è caratterizzata da alcune tendenze strutturali che introducono nuovi profili di rischio da valutare preventivamente nel DVR.

Crescita dei farmaci biologici e terapie avanzate (ATMP)

La quota di farmaci biologici (anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti, vaccini a mRNA) nella pipeline dei produttori italiani è in costante crescita. Questi prodotti richiedono processi di fermentazione, purificazione e formulazione che introducono rischi biologici aggiuntivi (manipolazione di colture batteriche e cellule CHO in bioreattori da centinaia di litri) e rischi chimici da solventi di cromatografia. Le terapie avanzate (CAR-T, terapia genica con vettori virali) portano il rischio biologico a livelli di contenimento BSL-2 avanzato con procedure specifiche non ancora codificate nel D.Lgs. 81/08 attuale.

Impatto dell'intelligenza artificiale sui laboratori

L'introduzione di sistemi di AI per la drug discovery, l'analisi delle immagini microscopiche e il controllo qualità automatizzato modifica i profili di attività dei tecnici di laboratorio: riduzione delle operazioni manuali ripetitive con diminuzione del rischio ergonomico, ma aumento delle ore di lavoro a VDT e della componente di supervisione di processi automatizzati. Il rischio da stress cognitivo e da sovraccarico informativo emerge come categoria da valutare nel DVR nell'ambito dei rischi psicosociali (art. 28 D.Lgs. 81/08).

Robotica collaborativa (cobot) in produzione

I cobot (robot collaborativi) stanno sostituendo operazioni manuali nelle linee di confezionamento, nei laboratori analitici e nei magazzini automatizzati degli stabilimenti farmaceutici. A differenza dei robot industriali tradizionali (che operano in celle separate), i cobot lavorano a contatto con l'operatore e richiedono una valutazione del rischio specifica secondo la norma tecnica ISO/TS 15066 (robot collaborativi) e la Direttiva Macchine 2006/42/CE (o il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230, in vigore dal 2027). Il DVR deve valutare rischi da contatto accidentale, compressione e schiacciamento in modo diverso rispetto alle macchine tradizionali.

Principali criticità ispettive INL/ASL per il settore

Le ispezioni condotte da INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dai Servizi PSAL delle ASL nel settore farmaceutico rilevano in modo ricorrente le seguenti non conformità:

Approfondisci

FAQ farmaceutica e biotecnologieFAQ

Quali obblighi specifici prevede il D.Lgs. 81/08 per i lavoratori esposti ad agenti biologici in laboratorio?
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266–286) disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione del rischio che tenga conto della classificazione dell'agente biologico (gruppi 1–4 in base alla pericolosità e alla trasmissibilità), della probabilità di esposizione e delle misure di contenimento adottate. Per i laboratori di ricerca biotecnologica e farmaceutica che manipolano microrganismi classificati al gruppo 2 o superiore, sono obbligatorie misure di contenimento specifiche (BSL-2/3), la notifica agli organi di vigilanza competenti, la sorveglianza sanitaria speciale e la tenuta di un elenco degli esposti. Per gli OGM (organismi geneticamente modificati), si applicano ulteriori disposizioni del D.Lgs. 206/2001 sull'impiego confinato.
Cosa si intende per agenti CMR e quali obblighi speciali comportano nel farmaceutico?
Gli agenti CMR sono sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione (categorie 1A e 1B ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008). Nel settore farmaceutico rientrano in questa categoria numerosi principi attivi citotossici (utilizzati in oncologia), alcuni solventi di sintesi e intermedi di processo. Il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08 impone: valutazione dell'esposizione con misurazioni ambientali periodiche; sostituzione con sostanze meno pericolose quando tecnicamente fattibile; adozione della gerarchia di prevenzione (confinamento, aspirazione localizzata, DPI adeguati); istituzione del registro degli esposti (art. 243); sorveglianza sanitaria con cartella sanitaria conservata per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (art. 243); visita medica post-esposizione anche dopo la fine del rapporto di lavoro (art. 242). Il medico competente assume un ruolo centrale nella definizione dei protocolli di sorveglianza per questi lavoratori.
Le cleanroom ISO 14644 hanno requisiti speciali di sicurezza rispetto agli ambienti ordinari?
Le camere bianche (cleanroom) classificate secondo la norma ISO 14644-1 presentano specifiche criticità di sicurezza che si sommano agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08. Le principali riguardano: la gestione del microclima (le cleanroom operano spesso con temperatura e umidità controllate e costante ricircolo d'aria filtrata HEPA, con possibile rischio di stress termico per abbigliamento protettivo integrale); l'ergonomia delle workstation (lavoro prolungato in postura vincolata sotto cappe laminari); i rischi connessi agli indumenti protettivi antistatici e ai guanti obbligatori che riducono la destrezza manuale; il rischio chimico da prodotti di pulizia e sanificazione (isopropanolo, perossido di idrogeno vaporizzato, formaldeide per alcune applicazioni); la gestione del personale in condizioni di confinamento parziale con procedure di gowning/ungowning. I DVR di questi ambienti devono quindi integrare la valutazione del rischio chimico, biologico, ergonomico e microclima in modo coordinato.
Quando si applicano le norme sulle radiazioni ionizzanti nel settore farmaceutico?
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la Direttiva EURATOM 2013/59, si applica nel settore farmaceutico principalmente in tre ambiti: (1) laboratori di radiofarmacia e produzione di radiofarmaci diagnostici e terapeutici (PET, SPECT), dove si manipolano radionuclidi con attività significative; (2) laboratori di ricerca che utilizzano traccianti radioattivi (ad esempio ³H, ¹⁴C, ³²P, ³⁵S) per studi metabolici; (3) impianti di irradiazione dei prodotti farmaceutici per sterilizzazione (raggi gamma, fasci di elettroni). In tutti questi casi il datore di lavoro deve richiedere la classificazione dell'impianto come pratica soggetta a autorizzazione o notifica, nominare un Esperto Qualificato (EQ) e un Medico Autorizzato (MA), classificare i lavoratori come esposti di categoria A o B, e attuare un programma di dosimetria personale e sorveglianza sanitaria radiologica.

Fonti normative

Hai bisogno di supporto per la valutazione del rischio biologico o CMR nel tuo laboratorio?

Ti affianchiamo nella redazione del DVR per agenti biologici e CMR, nella definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria e nella valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro in cleanroom: D.Lgs. 81/08 Titoli IX e X.