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Osservatorio Sicurezza Italia

Artigianato Edile — Piccole Imprese e Sicurezza

Il settore delle costruzioni registra ogni anno uno dei tassi di infortuni gravi e mortali pro-capite più elevati in Italia. Le PMI artigiane edili, pur rappresentando la maggioranza numerica delle imprese del comparto, concentrano le criticità maggiori: DVR difficili da implementare, RSPP spesso coincidente col titolare, RLS assente sostituito dall'RLST, formazione insufficiente. Analisi su dati indicativi INAIL con focus su normativa D.Lgs. 81/08, D.P.R. 177/2011 e Titolo IV cantieri.

Settore ad alto rischioCostruzioni tra i comparti con il maggior numero di infortuni mortali pro-capite (dato indicativo INAIL)Cadute dall'altoPrima causa di infortuni mortali nel settore edile (dato indicativo INAIL)PMI e artigianiLa maggioranza delle imprese edili ha meno di 10 addetti: il rischio si concentra nelle micro-impreseINAILFonte open data dati indicativi
Risposta rapida

Il settore delle costruzioni è storicamente tra i più pericolosi in Italia: i dati INAIL indicativi collocano l'edilizia tra i comparti con il più alto tasso di infortuni mortali per addetto. Le PMI artigiane edili — che costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese del comparto — sono quelle che presentano le maggiori criticità strutturali: difficoltà nell'implementare un DVR adeguato, RSPP che coincide col datore di lavoro, assenza di un RLS interno(sostituito dall'RLST territoriale), carenze formative frequenti. Le principali cause di infortuni gravi e mortali sono le cadute dall'alto (da ponteggi, scale a pioli, lucernari e coperture), il seppellimento in scavi, l'elettrocuzionee l'investimento da mezzi d'opera. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/08 (in particolare il Titolo IV per i cantieri temporanei), il D.P.R. 177/2011 per gli ambienti confinati e l'Accordo Stato-Regioni per la formazione specifica in edilizia. Tutti i valori numerici riportati in questa pagina sono indicativi e basati su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalle banche dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

Profilo di rischio del settore edile: perché le PMI artigiane sono le più esposte

Il comparto delle costruzioni in Italia è caratterizzato da una struttura imprenditoriale estremamente frammentata: la grande maggioranza delle imprese è di dimensioni micro o piccole, spesso con meno di dieci addetti. Questa polverizzazione ha conseguenze dirette sul livello di sicurezza: le risorse dedicate alla prevenzione sono limitate, il ricambio dei lavoratori è elevato, la presenza di subappalti a catena rende difficile il coordinamento delle misure di sicurezza in cantiere.

I dati INAIL indicativi confermano che il settore costruzioni registra ogni anno uno dei tassi di infortuni mortali per addetto più elevati tra tutti i comparti produttivi italiani. Le dinamiche infortunistiche più gravi — cadute dall'alto, seppellimento in scavi, elettrocuzione — si concentrano proprio nelle fasi di lavoro tipiche dell'artigianato edile: posa di coperture, realizzazione di ponteggi, scavi per fondazioni e sottoservizi, lavori su impianti elettrici.

Infortuni mortali

Tasso elevato pro-capite

Il settore costruzioni è storicamente tra i comparti con il maggior numero di infortuni mortali per addetto (dato indicativo INAIL)

Cadute dall'alto

Prima causa di morte in edilizia

Cadute da ponteggi, coperture, scale a pioli e lucernari: causa prevalente degli infortuni mortali nel comparto (dato indicativo INAIL)

PMI a rischio

Micro-imprese più vulnerabili

Le imprese con meno di 10 addetti concentrano la quota maggiore di infortuni gravi rispetto alle grandi imprese strutturate (dato indicativo INAIL)

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL Open Data.

Principali cause di infortuni nell'artigianato edile

L'analisi delle dinamiche infortunistiche nel settore costruzioni evidenzia quattro cluster causali principali, ricorrenti nelle denunce INAIL del comparto. Comprenderli è il primo passo per una valutazione del rischio efficace nel DVR aziendale.

Cadute dall'alto

Le cadute dall'alto sono la prima causa di infortuni mortali nel settore edile. Le dinamiche più frequenti riguardano: lavori su ponteggi metallici fissi privi di parapetto o con parapetto non conforme; utilizzo improprio di scale a pioli (appoggio, posizionamento, fissaggio); lavori su coperture non portanti o lucernari privi di protezione; accesso a solai in fase di getto non ancora consolidato. Il D.Lgs. 81/08 Titolo IV (art. 122) e l'Allegato XVIII impongono misure collettive prioritarie: parapetti conformi, reti di sicurezza, impalcati di protezione. I DPI anticaduta (imbracature, cordini, dispositivi retrattili) sono ammessi solo quando le misure collettive non siano tecnicamente praticabili.

Seppellimento e franamento in scavi

Gli scavi per fondazioni, reti fognarie e sottoservizi sono scenario frequente di infortuni gravi per seppellimento o franamento delle pareti. Il D.Lgs. 81/08 art. 118 e All. IX impongono, per scavi con profondità superiore a 1,5 m o in terreni non coesivi, il consolidamento delle pareti (armature, sbadacchiature, scogliere) o l'adozione di un angolo di scarpa idoneo. Negli scavi profondi con possibile accumulo di gas (metano, CO, H₂S), si applicano inoltre le disposizioni del D.P.R. 177/2011 sugli ambienti confinati.

Elettrocuzione

Il contatto con linee elettriche aeree interrate non segnalate, l'uso di attrezzature elettriche non idonee al cantiere (non a 42 V o non con interruttore differenziale) e le connessioni improvvisate sull'impianto elettrico di cantiere sono le cause prevalenti di elettrocuzione in edilizia. Il D.Lgs. 81/08 artt. 80-87 e l'Allegato IX disciplinano i requisiti degli impianti elettrici di cantiere. Prima di iniziare gli scavi o i lavori in prossimità di linee elettriche, l'impresa deve richiedere all'ente gestore la documentazione cartografica degli impianti e adottare le distanze di sicurezza prescritte.

Investimento da mezzi d'opera

In cantieri dove operano contemporaneamente più macchine operatrici (escavatori, dumper, autobetoniere, gru) e lavoratori a piedi, il rischio di investimento è elevato. La separazione fisica delle vie di transito dei mezzi da quelle pedonali, i segnalatori acustici e luminosi, la nomina di un preposto per il coordinamento delle manovre in retromarcia e le procedure operative scritte nel POS sono le misure preventive fondamentali.

Causa infortunioProfilo di rischioRiferimento normativo
Caduta dall'alto (ponteggi, coperture, scale)Traumi gravi, fratture vertebrali, decessiD.Lgs. 81/08 artt. 107, 122, All. XVIII; Accordo SR ponteggi
Seppellimento in scaviDecessi, traumi gravi da compressioneD.Lgs. 81/08 art. 118, All. IX; D.P.R. 177/2011
ElettrocuzioneUstioni, fibrillazione ventricolare, decessiD.Lgs. 81/08 artt. 80-87, All. IX
Investimento da mezzi d'operaTraumi gravi, fratture, decessiD.Lgs. 81/08 art. 83, All. VI; Titolo IV PSC
Movimentazione manuale carichi (MMC)Lombalgia, patologie muscolo-scheletriche, ernieD.Lgs. 81/08 Titolo VI, artt. 167-168
Esposizione a polveri (silice, amianto)Silicosi, mesotelioma, patologie polmonari cronicheD.Lgs. 81/08 Titolo IX; D.Lgs. 257/2006 (amianto)

Tabella indicativa. Elaborazione su dati INAIL e normativa vigente.

Specificità delle PMI artigiane: DVR, RSPP e RLS nelle micro-imprese

Le piccole e micro imprese artigiane edili presentano criticità strutturali nella gestione della sicurezza che le distinguono dalle grandi imprese del comparto. Riconoscerle è fondamentale per impostare un sistema di prevenzione efficace e non meramente formale.

DVR: difficoltà di implementazione reale

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le imprese con dipendenti, indipendentemente dalle dimensioni (art. 17 D.Lgs. 81/08). Nelle micro-imprese edili, tuttavia, il DVR è spesso redatto in modo standardizzato e non adattato alla realtà operativa dell'impresa: mancano l'analisi specifica delle fasi lavorative, la valutazione dei rischi da subappalto, le procedure operative per le attività a rischio elevato. Un DVR generico, non aggiornato alle variazioni del ciclo produttivo (nuovi cantieri, nuove attrezzature, nuovi lavoratori), non soddisfa i requisiti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 ed espone il datore di lavoro a sanzioni penali in caso di infortunio.

RSPP: il datore di lavoro come responsabile della sicurezza

Nelle imprese edili con non più di 30 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08, All. II). Per farlo deve frequentare un corso di formazione specifico (48 ore per il settore edile, classificato ad alto rischio) e seguire l'aggiornamento quinquennale (6 ore). Questa soluzione, frequente nelle micro-imprese, riduce i costi ma concentra sulla stessa persona le responsabilità operative e quelle prevenzionistiche, con il rischio di conflitti di priorità in fase di cantierizzazione.

RLS e RLST: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nelle imprese edili con meno di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tipicamente assente: la funzione è esercitata dall'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), eletto o designato nell'ambito delle organizzazioni sindacali di categoria. Il datore di lavoro deve versare al fondo di sostegno per l'RLST il contributo previsto dal CCNL edilizia (art. 48 D.Lgs. 81/08). L'RLST ha diritto di accedere ai cantieri delle imprese del territorio di competenza e deve essere consultato in occasione della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del DVR.

Attenzione

Nelle imprese con almeno un dipendente, l'omessa redazione del DVR è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,00 a 4.914,00 euro (art. 55, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/08). In caso di infortunio grave o mortale, l'assenza o l'inadeguatezza del DVR aggrava significativamente la posizione penale del datore di lavoro in sede di giudizio.

Cantieri edili: PSC, POS e coordinamento della sicurezza

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (attuativo della precedente Direttiva Cantieri, D.Lgs. 494/1996, oggi abrogato e incorporato) disciplina i cantieri temporanei e mobili e introduce figure specifiche di coordinamento della sicurezza non previste nei luoghi di lavoro ordinari.

Coordinatore per la Progettazione (CSP) e per l'Esecuzione (CSE)

In tutti i cantieri con presenza di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare un CSP (prima dell'affidamento dei lavori) e un CSE (prima dell'inizio dei lavori), ai sensi degli artt. 89-92 del D.Lgs. 81/08. I coordinatori devono essere in possesso di laurea tecnica e di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza. Il CSP redige il PSC e il Fascicolo dell'Opera; il CSE verifica l'applicazione del PSC in cantiere, sospende i lavori in caso di pericolo grave e imminente e coordina le imprese esecutrici.

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC è il documento centrale della sicurezza nei cantieri multi-impresa. Deve contenere (Allegato XV D.Lgs. 81/08): identificazione dei rischi specifici del cantiere, misure di prevenzione e protezione, stima dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), cronoprogramma dei lavori, procedure per la gestione delle emergenze, misure di coordinamento per la coesistenza di più imprese in cantiere. L'impresa appaltatrice e le subappaltatrici devono prendere visione del PSC prima di iniziare i lavori e adottarne le prescrizioni nel proprio POS.

POS: Piano Operativo di Sicurezza

Il POS è redatto da ogni singola impresa esecutrice (anche le subappaltatrici) prima dell'inizio dei propri lavori in cantiere (art. 89, comma 1, lett. h, D.Lgs. 81/08). Il POS descrive le specifiche misure di sicurezza adottate dall'impresa per le proprie lavorazioni: attrezzature utilizzate, DPI, procedure operative, formazione dei lavoratori impiegati, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze. Il CSE verifica la coerenza tra i POS delle varie imprese e il PSC.

PSC obbligatorio

Cantieri con piu' imprese esecutrici: il CSP redige il PSC prima dell'affidamento. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

POS obbligatorio

Ogni impresa esecutrice redige il proprio POS prima di iniziare i lavori, coerente con il PSC del coordinatore.

Cantiere con una sola impresa

PSC non obbligatorio, ma il datore deve redigere DVR e POS. Se subentrano altre imprese diventa obbligatoria la nomina del coordinatore.

Committente privato

Anche il committente privato ha obblighi: verifica idoneita' tecnico-professionale delle imprese, nomina del coordinatore quando dovuto, notifica preliminare.

Subappalti, lavoratori autonomi e committenti privati: le zone grigie della sicurezza

Una delle specificità dell'artigianato edile è la prevalenza di rapporti di subappalto e di lavoratori autonomi che operano in cantiere accanto ai dipendenti delle imprese principali. Questo modello organizzativo genera situazioni di incertezza sulla responsabilità delle misure di sicurezza.

Lavoratori autonomi in cantiere

Il lavoratore autonomo che opera in un cantiere soggetto al Titolo IV D.Lgs. 81/08 ha obblighi propri: attrezzature conformi e in buono stato, DPI adeguati, rispetto del PSC e delle disposizioni del CSE. Tuttavia, il committente e il coordinatore rispondono penalmente anche per le violazioni del lavoratore autonomo, qualora non abbiano esercitato i necessari poteri di coordinamento e vigilanza. La Cassazione ha più volte affermato che la posizione di garanzia del coordinatore non si esaurisce nella verifica formale del POS ma richiede una vigilanza continua sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza in cantiere.

Catena di subappalti

Il D.Lgs. 81/08 (art. 97) impone all'impresa affidataria (appaltatore principale) di verificare la congruenza dei POS delle imprese subappaltatrici rispetto al PSC e di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività in cantiere. La catena di subappalti non riduce la responsabilità dell'affidatario: in caso di infortunio a un dipendente di una subappaltatrice per cause riconducibili a deficienze di coordinamento, la responsabilità penale si estende all'impresa affidataria e al coordinatore.

Committente privato

Anche il committente privato (il proprietario di casa che affida lavori di ristrutturazione) ha obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV. In particolare: verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese incaricate (art. 90, comma 9); nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione quando vi sono più imprese; trasmissione della notifica preliminare alla ASL e alla DTL prima dell'inizio dei lavori (art. 99), nei cantieri di entità superiore alle soglie previste (più di 200 uomini-giorno o lavori che espongono a rischi particolari). La delega di questi obblighi al responsabile dei lavori è possibile ma non ne elimina la responsabilità residuale in caso di culpa in eligendo o in vigilando.

Formazione obbligatoria in edilizia: Accordo Stato-Regioni e Tessera Professionale

Il settore edile ha un sistema di formazione obbligatoria particolarmente articolato, frutto di accordi nazionali e di contrattazione collettiva. La corretta gestione di questi adempimenti è critica per le PMI artigiane, che spesso li sottovalutano o li gestiscono in modo non documentato.

Accordo Stato-Regioni per la formazione

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito i percorsi formativi generali per tutti i lavoratori. Per il settore edile (classificato ad alto rischio) sono previste: 4 ore di formazione generale (valida per tutti i settori), 12 ore di formazione specifica per il rischio del settore edile. L'aggiornamento quinquennale (6 ore) è obbligatorio. Per il datore di lavoro-RSPP in edilizia: corso iniziale di 48 ore e aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Abilitazioni specifiche per attrezzature di cantiere

L'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e i relativi Accordi Stato-Regioni prevedono abilitazioni specifiche per le principali attrezzature di cantiere. In particolare:

Tessera Professionale Edile (TPE)

La Tessera Professionale Edile, introdotta dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, è uno strumento di tracciamento della formazione, delle abilitazioni e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori edili. In cantiere, il lavoratore deve essere in grado di esibire la propria TPE al coordinatore e agli ispettori. La TPE viene aggiornata dall'Ente Paritetico Territoriale (ANCE/sindacati) ogni volta che il lavoratore completa un corso o effettua una visita medica con esito di idoneità.

Attenzione

Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore al montaggio di ponteggi metallici fissi senza la relativa abilitazione (corso da 28 ore) è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda). La stessa sanzione si applica per l'uso di macchine operatrici senza l'abilitazione specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni 2012. La formazione non documentata equivale a formazione non effettuata in sede ispettiva.

Trend: digitalizzazione BIM e nuovi rischi nell'edilizia

L'adozione del Building Information Modeling (BIM) e delle tecnologie digitali di cantiere — droni per il rilievo topografico, realtà aumentata per la verifica strutturale, sensori IoT per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali — sta cambiando il profilo di rischio del settore edile, con implicazioni per la valutazione dei rischi e per la formazione.

BIM e coordinamento della sicurezza

Il BIM non modifica gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08 Titolo IV, ma offre strumenti per migliorare la qualità del PSC: modellazione 3D del cantiere con simulazione delle fasi lavorative, identificazione preventiva delle interferenze tra lavorazioni, integrazione del fascicolo dell'opera in formato digitale. Il D.M. 560/2017 (BIM negli appalti pubblici sopra soglia) ha accelerato l'adozione del BIM nei cantieri di grandi dimensioni, ma le PMI artigiane sono ancora distanti da questo modello.

Nuovi rischi da automazione in cantiere

L'introduzione di droni per il rilievo e l'ispezione di coperture e facciate riduce l'esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall'alto per le attività di rilievo, ma introduce nuovi rischi (collisione del drone con operatori, perdita di controllo) che devono essere valutati nel DVR. Le esoscheletri passivi per il sollevamento di carichi pesanti (in particolare per la posa di blocchi e laterizi) stanno facendo il loro ingresso anche nelle PMI edili, con le stesse cautele già discusse per il settore logistica.

BIM per la sicurezza

Modellazione 3D delle fasi di cantiere: identificazione preventiva delle interferenze e integrazione digitale del PSC e del fascicolo dell'opera.

Droni e rilievi in quota

Riduzione del rischio di caduta durante le ispezioni di coperture. Nuovi rischi da collisione da valutare nel DVR.

Sensori IoT in cantiere

Monitoraggio in tempo reale di gas, vibrazioni, temperatura e accesso non autorizzato in zone a rischio. Integrazione con il sistema di gestione della sicurezza.

Esoscheletri per la posa

Riduzione del carico biomeccanico durante la posa di laterizi e blocchi pesanti. Valutazione medica preventiva e formazione specifica obbligatorie.

Statistiche infortuni indicative per il settore edile (dati INAIL)

I dati che seguono sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL e dalla banca dati INAIL Open Data. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati consultare direttamente INAIL Open Data.

IndicatoreDato indicativoNote
Denunce di infortunio settore costruzioniDecine di migliaia/annoDato indicativo INAIL Open Data; varia per anno e classificazione ATECO
Infortuni mortali settore costruzioniTra i comparti con piu' decessi pro-capiteIl settore costruzioni contribuisce in modo rilevante al totale degli infortuni mortali (fonte INAIL indicativa)
Prima causa di infortuni mortaliCaduta dall'altoCadute da ponteggi, coperture, scale: causa prevalente degli infortuni mortali in edilizia (dato indicativo INAIL)
Seconda causa di infortuni mortaliSeppellimento / investimento da mezziScavi non armati e investimento da macchine operatrici: seconda e terza causa di decessi in cantiere
Dimensione aziendale a rischioImprese < 10 addettiLa quota maggiore di infortuni gravi si concentra nelle micro-imprese (dato indicativo INAIL)
Malattie professionali prevalentiIpoacusia, patologie muscoloscheletricheIpoacusia da rumore, lombalgia da MMC, patologie da vibrazioni: prime malattie professionali del comparto (dato indicativo INAIL)

Tutti i dati sono indicativi. Elaborazione su INAIL Open Data e Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati.

Adempimenti critici per l'artigiano edile: checklist operativa

Riepiloghiamo gli adempimenti che le PMI artigiane edili devono verificare con priorità, sia per la conformità normativa sia per la riduzione concreta del rischio infortunistico.

DVR aggiornato

DVR specifico per l'impresa edile: valutazione dei rischi da cantiere (cadute, scavi, elettrico, MMC, rumore, vibrazioni), aggiornato ad ogni variazione significativa.

Nomina RSPP

RSPP interno (datore di lavoro con corso da 48h per edilizia) o esterno qualificato. Documentazione del percorso formativo e degli aggiornamenti.

POS per ogni cantiere

Piano Operativo di Sicurezza specifico per ogni cantiere, coerente con il PSC del coordinatore ove presente. Firmato dal datore e consegnato al CSE prima dell'inizio dei lavori.

Formazione e abilitazioni

Formazione generale (4h) e specifica (12h) per tutti i lavoratori. Abilitazioni specifiche: ponteggi (28h), macchine operatrici, ambienti confinati. TPE aggiornata.

Sorveglianza sanitaria

Medico competente obbligatorio per MMC, rumore, vibrazioni, esposizione a polveri di silice, amianto, agenti chimici. Visite preventive e periodiche documentate.

DPI e attrezzature

Fornitura e verifica d'uso dei DPI (imbracature, elmetti, guanti, scarpe, occhiali). Registro delle attrezzature con manutenzione documentata. Libretto di uso e manutenzione conservato in cantiere.

Approfondisci

FAQ artigianato edile, cantieri e sicurezza sul lavoroFAQ

Quando è obbligatorio il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in un cantiere edile?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV) in tutti i cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. L'obbligo scatta indipendentemente dalla durata dei lavori o dall'entità dell'impresa. Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP), figura obbligatoria nei cantieri con più imprese, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori. Nei cantieri con una sola impresa, il PSC non è obbligatorio, ma il datore di lavoro deve comunque redigere il POS e il DVR. La mancata nomina del coordinatore e l'assenza del PSC costituiscono violazioni punibili con arresto o ammenda ai sensi degli artt. 157-158 del D.Lgs. 81/08.
Nelle piccole imprese edili il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP?
Sì. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nelle imprese che rientrano nei casi previsti dall'Allegato II del decreto, tra cui rientrano le imprese artigiane e piccole imprese del settore edile con non più di 30 lavoratori. Per farlo, il datore deve frequentare un corso di formazione specifico: per il settore edile (rischio alto) la durata minima è di 48 ore, come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. L'aggiornamento quinquennale è obbligatorio (6 ore per rischio alto). Questa facoltà consente di ridurre i costi di gestione della sicurezza nelle micro-imprese, ma comporta la piena responsabilità penale del titolare per l'assolvimento di tutti gli obblighi prevenzionistici.
Quali sono gli obblighi formativi specifici per i lavoratori edili ai sensi del D.Lgs. 81/08?
I lavoratori del settore edile sono soggetti a obblighi formativi particolarmente articolati. Oltre alla formazione generale (4 ore) e specifica (12 ore per il settore ad alto rischio) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per l'edilizia vigono accordi settoriali specifici: l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (e successive integrazioni) ha introdotto la Tessera Professionale Edile (TPE), che attesta la formazione, le abilitazioni e la sorveglianza sanitaria del lavoratore. Sono inoltre obbligatorie le abilitazioni specifiche per le attrezzature: corso per lavoratori in quota con DPI anticaduta (Allegato XXI D.Lgs. 81/08), corso per l'uso di ponteggi (Allegato XXI, 28 ore), corso per l'uso di scale a pioli. Per i lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento si applicano gli obblighi formativi del D.P.R. 177/2011.
Cosa prevede il D.P.R. 177/2011 per i lavori in ambienti confinati nei cantieri edili?
Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 disciplina i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (fognature, pozzetti, cunicoli, cisterne, scavi profondi con accumulo di gas). Si applica ai cantieri edili ogniqualvolta si interviene in spazi ristretti con rischio di atmosfera pericolosa. Il decreto impone: qualificazione delle imprese esecutrici con almeno un lavoratore esperto (con esperienza documentata non inferiore a 2 anni in analoghi lavori); formazione specifica di tutti i lavoratori coinvolti; presenza di un supervisore esterno all'ambiente confinato; procedure di emergenza e salvataggio con attrezzature specifiche. Il committente deve verificare che l'impresa appaltatrice sia in possesso dei requisiti di qualificazione. La violazione del D.P.R. 177/2011 è sanzionata autonomamente e non assorbe le sanzioni del D.Lgs. 81/08 in caso di infortunio.
Come deve essere gestita la sicurezza quando un artigiano edile opera come lavoratore autonomo in cantiere?
Il lavoratore autonomo (art. 2222 cod. civ.) che opera in un cantiere soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ha obblighi specifici anche se non ha dipendenti. Deve: utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza e in buono stato di manutenzione; munirsi dei DPI adeguati ai rischi; rispettare le indicazioni del PSC e le disposizioni del Coordinatore per l'Esecuzione (CSE); non subappaltare i lavori ricevuti; disporre dell'idoneità tecnico-professionale richiesta per la specifica opera. Il committente e il CSE possono allontanare il lavoratore autonomo dal cantiere se non rispetta le prescrizioni del PSC. In caso di infortunio, la responsabilità penale del committente e del coordinatore sussiste anche per i danni subiti dal lavoratore autonomo, qualora siano state omesse le misure di coordinamento.

Fonti normative

La tua impresa edile ha il DVR e il POS aggiornati?

Ti aiutiamo a verificare che DVR, POS, abilitazioni dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria siano conformi al D.Lgs. 81/08, prima di un'ispezione PSAL o di un infortunio.