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Osservatorio Sicurezza Italia

Lavoratori in Somministrazione e Sicurezza sul Lavoro: Rischi, Norme e Trend 2026

I lavoratori somministrati (interinali) registrano tassi infortunistici superiori del 15-25% rispetto ai dipendenti diretti. Analisi delle cause, del quadro normativo sulla ripartizione delle responsabilità tra agenzia e utilizzatore, dei trend per settore e del ruolo di Ebitemp nella formazione.

+15–25%Tasso infortuni lavoratori somministrati vs dipendenti diretti (studi EU-OSHA)Art. 3 co. 5-7D.Lgs. 81/08: ripartizione responsabilità agenzia-utilizzatoreArt. 35D.Lgs. 276/2003: obblighi di sicurezza in capo all'utilizzatoreEbitempOrganismo bilaterale per formazione SSL e copertura integrativa infortuni
Risposta rapida

I lavoratori in somministrazione — comunemente detti interinali — presentano un rischio infortunistico strutturalmente superiore rispetto ai dipendenti con contratto diretto. Gli studi EU-OSHA stimano un differenziale indicativo del 15-25%nel tasso di infortuni, riconducibile alla brevità dei contratti, alle lacune nella comunicazione dei rischi tra agenzia fornitrice e impresa utilizzatrice e all'inserimento in mansioni nuove senza adeguata preparazione. Il D.Lgs. 81/08 (art. 3, co. 5-7) e il D.Lgs. 276/2003 (art. 35) disciplinano la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra le parti. L'organismo bilaterale Ebitemp svolge un ruolo attivo nel finanziamento della formazione pre-invio. Tutti i valori numerici citati in questa pagina sono indicativi e basati su elaborazioni di dati INAIL e EU-OSHA.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti da fonti INAIL, EU-OSHA e letteratura scientifica specialistica. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

Dati INAIL e EU-OSHA: il differenziale infortunistico dei lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati costituiscono una delle categorie statisticamente più esposte al rischio infortunistico in Italia e in Europa. Le analisi EU-OSHA e la letteratura scientifica internazionale documentano in modo coerente un tasso di infortuni superiore a quello dei dipendenti con contratto diretto nelle stesse mansioni. Il differenziale stimato — indicativamente tra il 15% e il 25% in più — non è attribuibile a caratteristiche intrinseche della categoria (età, genere, qualifica) ma a fattori strutturali del rapporto di somministrazione.

FonteDato / Stima indicativaNota
EU-OSHA+15–25% infortuni (indicativo)Differenziale tasso infortuni somministrati vs dipendenti diretti, stesso settore
INAILSovrapproporzionale nei primi 30 gg di missioneRischio massimo nel periodo di inserimento, prima dell'acquisizione delle competenze di sicurezza specifiche
EUROFOUNDPercezione sicurezza inferioreI lavoratori temporanei riferiscono minore percezione di sicurezza e maggiore difficoltà a segnalare rischi
Fondazione ADAPTFormazione pre-invio insufficienteIn Italia, nel 30-40% dei casi la formazione SSL ante-invio non copre i rischi specifici della postazione

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL, EU-OSHA, EUROFOUND e Fondazione ADAPT.

Un dato particolarmente rilevante riguarda la distribuzione temporale degli infortuni: la concentrazione massima si registra nei primi trenta giorni di missione, quando il lavoratore è ancora in fase di apprendimento dei rischi specifici della postazione. Questo elemento è determinante per definire le priorità degli interventi preventivi.

Cause strutturali del maggiore rischio infortunistico

Il differenziale infortunistico non è casuale ma deriva da una combinazione di fattori strutturali intrinseci al rapporto di somministrazione. La letteratura individua tre cause principali, tra loro sinergiche.

1. Brevità dei contratti e formazione insufficiente

La durata media dei contratti di somministrazione in Italia è significativamente inferiore a quella dei contratti a tempo indeterminato. Questa brevità crea un dilemma economico: erogare una formazione SSL completa e specifica richiede tempo e risorse, mentre il periodo di effettivo impiego potrebbe essere troppo breve per ammortizzare quell'investimento. Il risultato è una formazione sistematicamente orientata al minimo normativo obbligatorio, che raramente copre i rischi specifici della postazione, le procedure di emergenza del singolo sito produttivo e i comportamenti sicuri nelle mansioni particolari assegnate.

2. Mancata comunicazione dei rischi tra agenzia e utilizzatore

Il rapporto di somministrazione coinvolge due soggetti con responsabilità distinte: l'agenzia fornitrice (datore di lavoro formale) e l'impresa utilizzatrice (che dirige concretamente la prestazione lavorativa). Questa biforcazione genera frequenti lacune comunicative: l'agenzia non sempre conosce nel dettaglio i rischi della specifica postazione dell'utilizzatore; la mappatura dei rischi non viene sistematicamente trasmessa dall'utilizzatore all'agenzia prima dell'invio; i documenti di valutazione dei rischi (DVR) dell'utilizzatore non sono condivisi con il lavoratore in misura adeguata.

3. Inserimento in mansioni nuove senza adeguata preparazione

I lavoratori somministrati vengono spesso impiegati in mansioni nuove, diverse da quelle svolte in precedenza, senza un periodo di affiancamento adeguato. La pressione produttiva spinge l'utilizzatore a inserire il lavoratore direttamente in linea, comprimendo o azzerando il tempo di orientamento ai rischi specifici. In settori come la logistica e l'automotive, dove le operazioni sono standardizzate ma fisicamente impegnative, questo meccanismo è particolarmente critico.

Brevità contrattuale

Riduce il ritorno economico atteso dalla formazione approfondita, generando un incentivo distorto verso il minimo normativo.

Frammentazione responsabilità

La doppia figura agenzia-utilizzatore crea zone grigie nella comunicazione dei rischi e nell'assegnazione degli obblighi formativi.

Mansioni nuove senza affiancamento

Pressione produttiva che comprime i tempi di orientamento: rischio massimo nei primi 30 giorni di missione.

Quadro normativo: ripartizione delle responsabilità tra agenzia e utilizzatore

Il legislatore italiano ha affrontato esplicitamente la questione della ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza nel lavoro somministrato con due norme fondamentali, che si integrano e si completano reciprocamente.

D.Lgs. 81/08, art. 3, co. 5-7 — Testo Unico Sicurezza

L'art. 3, co. 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nel caso di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Testo Unico sono a carico dell'utilizzatore, con un'unica eccezione: la formazione e la sorveglianza sanitaria restano a carico dell'agenzia per la parte non specificatamente riferita ai rischi propri dell'attività produttiva dell'utilizzatore.

Il co. 6 precisa che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi previsti nei confronti dei propri dipendenti, incluse l'informazione sui rischi, la formazione specifica e la dotazione di dispositivi di protezione individuale adeguati. Il co. 7 prevede che l'utilizzatore, prima dell'inizio della missione, comunichi all'agenzia i rischi connessi alla tipologia lavorativa per consentire alla stessa di assolvere gli obblighi formativi di propria competenza.

D.Lgs. 276/2003, art. 35 — Disciplina della somministrazione

L'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 (come modificato dalla L. 99/2013) integra la disciplina del Testo Unico specificando che l'utilizzatore è responsabile della sicurezza e della protezione dei lavoratori somministrati durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il comma 4 afferma esplicitamente che i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di lavoro non inferiori a quelle dei lavoratori dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, ivi comprese le misure di sicurezza.

ObbligoA carico diRiferimento normativo
Formazione generale di base (sicurezza, primo soccorso, antincendio)Agenzia di somministrazioneD.Lgs. 81/08 art. 3 co. 5; D.Lgs. 276/2003 art. 35
Formazione specifica sui rischi della mansione e del sito produttivoImpresa utilizzatriceD.Lgs. 81/08 art. 3 co. 6
Sorveglianza sanitaria (visita medica preventiva e periodica)Agenzia di somministrazioneD.Lgs. 81/08 art. 3 co. 5
Fornitura DPI adeguati alla mansione specificaImpresa utilizzatriceD.Lgs. 81/08 art. 3 co. 6
Comunicazione preventiva dei rischi del sito all'agenziaImpresa utilizzatriceD.Lgs. 81/08 art. 3 co. 7
Denuncia infortuni all'INAILAgenzia di somministrazione (su segnalazione dell'utilizzatore)DPR 1124/1965 art. 53; circolari INAIL

Sintesi indicativa. Verificare sempre il testo normativo aggiornato per ogni caso specifico.

Responsabilità solidale

In caso di infortuni derivanti da omissioni nella formazione o nella comunicazione dei rischi, agenzia e utilizzatore possono essere chiamati a rispondere in solido ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni generali del codice civile in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La ripartizione degli obblighi nel contratto di somministrazione non esime le parti dalla responsabilità penale e amministrativa prevista dal D.Lgs. 81/08.

Trend settoriali: dove il rischio è più elevato

Il lavoro in somministrazione è distribuito in modo disomogeneo tra i settori produttivi italiani. I settori con il maggiore utilizzo di lavoratori somministrati coincidono in larga misura con quelli a più alto rischio infortunistico, creando una concentrazione del rischio che merita attenzione specifica.

Logistica e magazzinaggio

La logistica è il settore con il più alto tasso di utilizzo di lavoro somministrato in Italia, con picchi stagionali legati all'e-commerce e alla grande distribuzione. I rischi principali riguardano la movimentazione manuale dei carichi, i mezzi di movimentazione interna (muletti, transpallet), i ritmi elevati e il lavoro notturno. Il tasso infortunistico del comparto magazzinaggio e trasporto è sistematicamente superiore alla media manifatturiera, con una quota significativa di eventi attribuibili a lavoratori neo-inseriti — categoria che include la maggior parte dei somministrati.

Automotive e manifattura avanzata

Le grandi aziende dell'automotive (montaggio, verniciatura, stampaggio) utilizzano la somministrazione come strumento di flessibilità produttiva per far fronte alla variabilità degli ordini. I rischi specifici includono l'esposizione a rumore, agenti chimici (vernici, solventi), rischi ergonomici da movimenti ripetitivi e pericoli legati alla movimentazione di carichi pesanti. La complessità dei cicli produttivi rende particolarmente critica la formazione pre-invio specifica: un lavoratore inserito in linea senza la conoscenza delle procedure di sicurezza del ciclo produttivo specifico è esposto a rischi non presenti in altri contesti.

Food processing (industria alimentare)

L'industria alimentare (conservieri, pastifici, salumifici, surgelalori) utilizza massicciamente il lavoro somministrato per gestire i picchi stagionali. I rischi caratteristici includono: ambienti freddi o umidi, pavimenti scivolosi, macchinari con organi di taglio, esposizione a detergenti e sanificanti, ritmi elevati nelle linee di confezionamento. Il tasso infortunistico del comparto alimentare è superiore alla media manifatturiera, con una concentrazione degli infortuni nelle prime settimane di impiego.

SettoreUtilizzo somministrazioneRischi principaliTasso infortuni relativo
Logistica / MagazziniMolto elevato (picchi e-commerce)MMC, muletti, ritmi, lavoro notturnoElevato (> media manifatturiera)
AutomotiveElevato (flessibilità produttiva)Rumore, agenti chimici, ergonomia, carichiMedio-alto
Food processingElevato (stagionalità)Ambienti freddi/umidi, taglio, detergentiElevato (> media manifatturiera)
Edilizia / InstallazioneModeratoCadute dall'alto, carichi, macchinariMolto elevato
Terziario avanzato (call center, IT)CrescenteStress lavoro-correlato, postura, videoterminaliBasso (infortuni) / Medio (malattie professionali)

Valori indicativi. Elaborazione su dati INAIL per settore e letteratura EU-OSHA.

Buone pratiche: come ridurre il rischio in modo efficace

Le esperienze documentate nei database di buone pratiche INAIL e EU-OSHA convergono su un insieme di interventi la cui efficacia è supportata da evidenze empiriche. Le pratiche più efficaci intervengono sul momento più critico del ciclo di somministrazione: il passaggio di informazioni tra agenzia e utilizzatore nella fase pre-invio e nelle prime giornate di lavoro.

Comunicazione pre-invio strutturata

La pratica più efficace — e al contempo più frequentemente omessa — è la trasmissione sistematica di un documento di comunicazione dei rischi dall'utilizzatore all'agenzia prima di ogni invio. Questo documento dovrebbe includere: la descrizione dettagliata della mansione, i rischi specifici della postazione, i DPI richiesti, le procedure di emergenza del sito, i riferimenti del preposto e del RLS. Alcune grandi imprese utilizzatrici hanno standardizzato questo documento in formato digitale, integrandolo nei sistemi gestionali delle agenzie partner.

Sopralluogo congiunto agenzia-utilizzatore

Per le missioni in settori ad alto rischio (logistica, manifattura, food processing), alcune agenzie virtuose effettuano un sopralluogo periodico presso il sito dell'utilizzatore con la partecipazione del RSPP o del preposto dell'azienda cliente. Questo sopralluogo consente all'agenzia di conoscere direttamente i rischi reali della postazione, aggiornare il documento di comunicazione dei rischi, verificare la conformità dei DPI forniti dall'utilizzatore e pianificare la formazione pre-invio in modo coerente con il contesto produttivo reale.

Formazione pre-invio settore-specifica

La formazione erogata prima dell'invio è tanto più efficace quanto più è specifica per il settore e la mansione di destinazione. Le agenzie più avanzate hanno sviluppato moduli formativi differenziati per settore (logistica, food, automotive, edilizia) che integrano la formazione generale obbligatoria con elementi specifici per il contesto produttivo del cliente. L'utilizzo di e-learning e simulazioni pratiche consente di ridurre i tempi formativi senza comprometterne la qualità.

Documento pre-invio rischi

Alta priorità

Scheda standardizzata che l'utilizzatore trasmette all'agenzia prima di ogni invio: mansione, rischi, DPI, emergenze.

Sopralluogo congiunto

Raccomandata

Visita periodica agenzia-utilizzatore per conoscere i rischi reali del sito produttivo e aggiornare la formazione.

Formazione settore-specifica

Alta efficacia

Moduli formativi differenziati per settore, integrati con simulazioni pratiche, erogati prima dell'inizio della missione.

Affiancamento primo giorno

Raccomandata

Assegnazione di un tutor aziendale per le prime giornate di lavoro: riduce il rischio nel periodo più critico.

Check-list accoglienza

Facile da implementare

Protocollo di accoglienza strutturato che garantisce la trasmissione di tutte le informazioni di sicurezza prima dell'inizio dell'attività.

Feedback post-missione

Miglioramento continuo

Raccolta sistematica di near-miss e segnalazioni di rischio da parte dei lavoratori somministrati al rientro dalla missione.

Il ruolo di Ebitemp nella formazione e nella tutela dei lavoratori somministrati

Ebitemp(Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo) è l'organismo bilaterale del settore delle agenzie per il lavoro, costituito dalle organizzazioni datoriali (Assolavoro) e dalle organizzazioni sindacali nazionali (CGIL/Nidil, CISL/Felsa, UIL/UILTemp). Ebitemp svolge un ruolo fondamentale nel colmare il gap formativo e protettivo che caratterizza strutturalmente il lavoro somministrato.

Fondi per la formazione professionale e la sicurezza

Ebitemp gestisce un fondo per la formazione professionale e la sicurezza dei lavoratori somministrati, alimentato dai contributi delle agenzie aderenti. Attraverso questo fondo, Ebitemp finanzia:

Copertura integrativa infortuni e malattie professionali

Oltre alla formazione, Ebitemp gestisce una copertura assicurativa integrativa che estende le tutele INAIL obbligatorie. Questa copertura comprende: un'indennità integrativa in caso di inabilità temporanea assoluta da infortunio superiore a tre giorni; un'indennità per inabilità permanente parziale da infortunio o malattia professionale; un'indennità al nucleo familiare in caso di infortuni mortali. Le condizioni specifiche e le soglie di indennizzo sono definite nel CCNL per i lavoratori somministrati e negli accordi bilaterali periodicamente rinnovati.

Supporto alla rinegoziazione del contratto di somministrazione

Ebitemp supporta le parti nella definizione di clausole contrattuali tipo per la comunicazione dei rischi tra agenzia e utilizzatore, contribuendo alla standardizzazione delle procedure di pre-invio e alla diffusione delle buone pratiche tra le agenzie associate.

Come accedere ai servizi Ebitemp

I lavoratori somministrati da agenzie aderenti ad Assolavoro hanno diritto di accedere ai servizi formativi e all'indennità integrativa Ebitemp. Per verificare l'adesione della propria agenzia e accedere ai piani formativi, è possibile contattare direttamente Ebitemp o consultare il sito ufficiale. Le agenzie associate versano i contributi bilaterali per ogni lavoratore inviato in missione.

Approfondisci

FAQ lavoratori somministrati e sicurezza sul lavoroFAQ

I lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti in materia di sicurezza dei dipendenti diretti?
Sì, in linea di principio i lavoratori somministrati godono degli stessi diritti in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti diretti dell'impresa utilizzatrice, come sancito dall'art. 35, co. 4 del D.Lgs. 276/2003 e confermato dall'art. 3, co. 5 del D.Lgs. 81/08. L'utilizzatore è obbligato a garantire loro le medesime condizioni di sicurezza, gli stessi DPI, la stessa sorveglianza sanitaria e la stessa formazione specifica sui rischi della postazione. Nella pratica, tuttavia, la brevità dei contratti e la frammentazione della responsabilità tra agenzia fornitrice e impresa utilizzatrice generano spesso lacune formative e comunicative che si traducono in un rischio effettivo superiore. Per questo la normativa impone obblighi espliciti di ripartizione delle responsabilità e il legislatore ha previsto un ruolo attivo dell'organismo bilaterale Ebitemp nel colmare i gap formativi.
Chi paga la formazione dei lavoratori somministrati?
La ripartizione degli oneri formativi è disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 3, co. 5-7 del D.Lgs. 81/08. In sintesi: la formazione generale di base (sicurezza sui luoghi di lavoro, primo soccorso, antincendio) è a carico dell'agenzia di somministrazione, che deve erogarla prima dell'invio. La formazione specifica sui rischi della mansione e del sito produttivo è invece a carico dell'impresa utilizzatrice, che ha la conoscenza diretta dei rischi presenti. La ripartizione deve essere esplicitata nel contratto di somministrazione. In aggiunta, l'organismo bilaterale Ebitemp (Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo) finanzia piani formativi settoriali rivolti ai lavoratori somministrati, ai quali le agenzie possono accedere senza oneri diretti per l'impresa utilizzatrice.
Come funziona la denuncia INAIL per un infortunio di un lavoratore in somministrazione?
Per i lavoratori somministrati, il soggetto obbligato alla denuncia INAIL (ai sensi dell'art. 53 del DPR 1124/1965 e delle successive circolari INAIL) è l'agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale che versa i premi assicurativi. Tuttavia, l'obbligo di segnalare tempestivamente l'infortunio all'agenzia incombe sull'impresa utilizzatrice, presso cui il lavoratore è fisicamente impiegato e che è la prima a essere informata dell'evento. L'utilizzatore deve comunicare all'agenzia l'infortunio entro i termini di legge per consentire a quest'ultima di effettuare la denuncia telematica all'INAIL. Il CCNL per i lavoratori somministrati (contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il Lavoro) disciplina la procedura di comunicazione tra le parti. La responsabilità civile e penale può ricadere sull'utilizzatore se l'infortunio è causato da mancanze nella gestione del sito produttivo.
Un lavoratore somministrato può rifiutarsi di lavorare in condizioni pericolose?
Sì. Il diritto di astensione dal lavoro in caso di pericolo grave e imminente è garantito dall'art. 44 del D.Lgs. 81/08 a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il lavoratore somministrato che si trova in una situazione di pericolo grave e imminente — non evitabile tramite le misure e le istruzioni ricevute — ha il diritto e il dovere di abbandonare il posto di lavoro o di non riprendere l'attività, informando immediatamente il preposto o il datore di lavoro. Non può essere penalizzato (sanzioni disciplinari, risoluzione del contratto) per aver esercitato tale diritto, salvo il caso di negligenza grave. In caso di pressioni indebite, il lavoratore può rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), all'INAIL o al proprio rappresentante sindacale o RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Qual è il ruolo dell'Ebitemp nella sicurezza dei lavoratori somministrati?
Ebitemp (Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo) è l'organismo bilaterale del settore delle agenzie per il lavoro, costituito dalle organizzazioni datoriali (Assolavoro) e sindacali (CGIL, CISL, UIL) del comparto. In materia di sicurezza, Ebitemp svolge tre funzioni principali: finanzia e organizza piani formativi in materia di SSL rivolti ai lavoratori somministrati, con particolare attenzione ai settori a maggiore rischio infortunistico (logistica, manifattura, edilizia); eroga una copertura integrativa per infortuni e malattie professionali che integra le prestazioni INAIL obbligatorie; supporta le agenzie di somministrazione nell'elaborazione di procedure di sicurezza standardizzate per la comunicazione dei rischi all'atto dell'invio. Le agenzie iscritte a Ebitemp possono accedere ai fondi formativi senza costi diretti, rendendo la formazione pre-invio economicamente sostenibile anche per invii di breve durata.

Fonti normative

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