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Infortuni in Agricoltura: picco estivo e prevenzione per lavoratori stagionali

I mesi estivi rappresentano tradizionalmente il periodo di maggiore rischio infortunistico nel settore agricolo, con un picco concentrato tra luglio e settembre. I lavoratori stagionali, spesso assunti in tempi brevi e con contratti a termine, sono particolarmente esposti a rischi specifici quali il colpo di calore, gli infortuni da macchine agricole, le cadute da superfici irregolari e i rischi da prodotti fitosanitari. La normativa vigente — D.Lgs. 81/08 e specifiche disposizioni per il comparto agricolo — impone al datore di lavoro obblighi di formazione, informazione e dotazione di DPI anche per i lavoratori a tempo determinato. Questo articolo analizza le tipologie di infortuni più frequenti e le misure preventive applicabili.

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Il settore agricolo si conferma ogni anno tra i comparti produttivi con il più alto tasso di infortuni gravi e mortali in Italia, con una concentrazione particolarmente accentuata nei mesi estivi. I dati INAIL relativi agli anni precedenti mostrano come il bimestre luglio-agosto registri sistematicamente un incremento degli eventi infortunistici rispetto alla media annuale, con cause riconducibili a fattori ambientali, organizzativi e di carenza formativa.

Tra i rischi principali per i lavoratori stagionali agricoli figurano: il rischio da stress termico e colpo di calore, amplificato dall’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata; il rischio da utilizzo di macchine operatrici agricole (trattori, mietitrebbiatrici, imballatrici), che rappresenta storicamente la causa di infortuni mortali più frequente nel comparto; le cadute dall’alto da scale, impalcature o strutture temporanee durante la raccolta; i rischi chimici connessi al trattamento fitosanitario delle colture, con possibilità di intossicazioni acute o croniche.

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 28 impone che la valutazione dei rischi consideri esplicitamente le caratteristiche dei lavoratori, incluse le condizioni di lavoro stagionale e temporaneo. L’art. 37 stabilisce l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata del contratto. Il datore di lavoro agricolo non può quindi limitarsi a un’informazione generica, ma deve garantire una formazione specifica ai rischi del mansionario e dell’ambiente di lavoro.

Le misure di prevenzione raccomandate includono: la pianificazione degli orari di lavoro in campo evitando le ore di massima insolazione (11-15), la fornitura di acqua fresca e aree di sosta ombreggiate, la verifica periodica delle macchine agricole con particolare attenzione ai dispositivi di protezione (ROPS per i trattori), la formazione pratica all’uso in sicurezza delle attrezzature, la consegna e il controllo dell’uso corretto dei DPI specifici per il rischio chimico.

Gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione degli operatori agricoli definiscono i contenuti minimi dei percorsi abilitativi per l’utilizzo di macchine agricole complesse. I datori di lavoro possono confrontarsi con consulenti specializzati per verificare gli obblighi applicabili alla propria realtà aziendale e impostare un piano di prevenzione adeguato al profilo di rischio stagionale.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo I e Titolo III — Obblighi datore di lavoro e uso attrezzature
  • INAIL — Rapporto annuale infortuni sul lavoro (comparto agricolo)
  • Accordo Stato-Regioni per la formazione degli operatori di macchine agricole

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