Il quadro normativo italiano a tutela dei minori lavoratori si articola principalmente su due livelli: la Legge 17 ottobre 1967, n. 977, nella versione modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in attuazione della Direttiva europea 94/33/CE, e le disposizioni generali del D.Lgs. 81/08, che si applicano a tutti i lavoratori inclusi i minorenni con alcune specificità.
L'articolo 3 della L. 977/1967 fissa l'età minima per l'ammissione al lavoro al termine del periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima del compimento dei 15 anni. Sono previste deroghe per i lavori leggeri con finalità formativa o nell'ambito di attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, con autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro e con limitazioni rigorose dell'orario e delle tipologie di mansioni. Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 28, richiama esplicitamente la necessità di tenere conto, nella valutazione dei rischi, delle condizioni particolari di sicurezza dei lavoratori che presentano una specifica sensibilità al rischio, categoria nella quale rientrano a pieno titolo i lavoratori minorenni.
I lavori vietati ai minori sono elencati nell'allegato I del D.Lgs. 345/1999, che individua le lavorazioni, i processi e le attività che non possono essere affidati a lavoratori di età inferiore a 18 anni. Il divieto riguarda i lavori comportanti l'esposizione a agenti fisici dannosi (radiazioni ionizzanti, vibrazioni eccessive, rumore sopra i valori limite), l'esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni, i lavori con macchinari pericolosi (presse, tranciatrici, torni non dotati di dispositivi di protezione adeguati), i lavori in ambienti confinati, i lavori in quota a rischio di caduta e i lavori comportanti l'esposizione a temperature estreme. L'elenco ha carattere esemplificativo e il datore di lavoro è tenuto a estendere il divieto a qualsiasi altra attività che, in concreto, comporti rischi analoghi a quelli indicati nell'allegato.
Sul fronte dell'orario di lavoro, la L. 977/1967 distingue tra bambini (di età inferiore a 15 anni, ammessi solo per le finalità speciali sopra indicate) e adolescenti (da 15 a 18 anni). Per gli adolescenti, la durata massima dell'orario di lavoro è di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, con un periodo di riposo di almeno 30 minuti consecutivi se l'orario giornaliero supera le 4,5 ore. Il lavoro notturno è vietato per tutti i minori, con il divieto che copre il periodo dalle 22:00 alle 6:00 per gli adolescenti. Il lavoro domenicale è vietato, salvo deroghe settoriali per le attività del commercio, del turismo e dello spettacolo, con compensazione del riposo in altro giorno della settimana.
La valutazione dei rischi specifici per i minori deve essere effettuata prima che vengano adibiti a qualsiasi attività lavorativa e deve considerare, oltre ai rischi generali dell'attività, i fattori di rischio aggiuntivi derivanti dalla minore maturità fisica e psicologica, dalla limitata esperienza lavorativa e dalla maggiore sensibilità agli agenti chimici e fisici. L'articolo 7 della L. 977/1967, nella versione modificata dal D.Lgs. 345/1999, impone al datore di lavoro di informare i genitori o il tutore del minore — quando il lavoratore non ha ancora raggiunto la maggiore età — dei rischi connessi all'attività svolta e delle misure di protezione adottate, prima che il giovane inizi a lavorare. Il medico competente deve essere coinvolto nella sorveglianza sanitaria dei minori per tutte le mansioni che comportano rischi che rendono necessaria la sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni a tutela dei minori lavoratori sono particolarmente severe: l'impiego di minori in lavori vietati o in violazione delle norme sull'orario di lavoro comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 977/1967, con arresto o ammenda in funzione della gravità della violazione. Il personale ispettivo dell'INL e dell'INAIL ha competenza a verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro minorile nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.