Il preposto è una figura fondamentale nella struttura organizzativa della sicurezza sul lavoro, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina del preposto, intervenendo su tre profili principali: i poteri di intervento, gli obblighi di formazione e la responsabilità in caso di inerzia.
Sul versante dei poteri, il nuovo articolo 19 del D.Lgs. 81/08 ha rafforzato l'obbligo del preposto di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e immediato, informandone immediatamente i superiori gerarchici. La norma prevede ora che il preposto possa richiedere l'osservanza delle misure di sicurezza anche a lavoratori di altre imprese operanti nell'unità produttiva, purché nel rispetto delle loro specifiche istruzioni. È stato introdotto anche il divieto esplicito per il datore di lavoro e per il dirigente di autorizzare il preposto a richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di pericolo grave e immediato senza che siano state adottate le misure correttive necessarie.
Riguardo alla formazione, la riforma del 2021 ha introdotto l'obbligo di una formazione specifica aggiuntiva per i preposti, da effettuarsi in aggiunta alla formazione generale e specifica prevista per tutti i lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR), che ha recepito e disciplinato operativamente quanto introdotto dal D.L. 146/2021, ha fissato la durata della formazione aggiuntiva del preposto in 6 ore, con contenuti che riguardano il ruolo e i compiti del preposto, la comunicazione con i lavoratori, le procedure di emergenza, la gestione delle non conformità e l'esercizio del potere di iniziativa. L'aggiornamento periodico di questa formazione specifica ha cadenza biennale, con durata di 6 ore, a differenza dell'aggiornamento quinquennale previsto per la formazione generale e specifica dei lavoratori.
Dal punto di vista applicativo, le imprese devono anzitutto identificare con precisione quali soggetti ricoprono effettivamente il ruolo di preposto, indipendentemente dalla denominazione formale utilizzata nell'organigramma aziendale. Il criterio determinante è quello sostanziale: chiunque sovrintenda concretamente all'attività lavorativa di altri lavoratori e abbia il potere di impartire loro direttive operative è un preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Sono tipicamente preposti i capi squadra, i capi reparto, i responsabili di turno, i capocantiere e qualsiasi altra figura che eserciti una funzione di supervisione diretta.
Per i preposti già formati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo 2025, le disposizioni transitorie prevedono che la formazione aggiuntiva prevista dalla riforma del 2021 debba essere effettuata entro i termini di transizione stabiliti dall'Accordo stesso. Le imprese che non avessero ancora provveduto alla formazione aggiuntiva dei propri preposti si trovano in una situazione di inadempimento che espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'articolo 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.