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Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro: Aggiornamenti 2026

L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e il D.M. 11 aprile 2011 disciplinano le verifiche periodiche obbligatorie per le attrezzature di lavoro. Nel 2026 l'INAIL e le ASL hanno aggiornato le procedure operative e le liste delle attrezzature soggette a verifica, con nuove indicazioni sulle scadenze, sulla gestione delle attrezzature fuori uso e sull'affidamento delle verifiche a soggetti abilitati privati in alternativa all'INAIL. Una guida aggiornata per datori di lavoro e RSPP.

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Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono disciplinate dall'art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e dal Decreto del Ministero del Lavoro dell'11 aprile 2011, che individua le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria e stabilisce le relative frequenze. Le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 — tra cui apparecchi di sollevamento materiali e persone, scale aeree, ponti sviluppabili su carro, idroestrattori, autoclavi e alcune macchine per cantieri — devono essere sottoposte a verifica periodica secondo le scadenze previste dal D.M. 11/04/2011.

Nel 2026 l'INAIL ha aggiornato le proprie procedure operative per lo svolgimento delle verifiche di prima istanza (INAIL) e delle verifiche periodiche successive (INAIL o soggetti abilitati privati), con particolare riferimento alla gestione dei casi di attrezzature non disponibili alla verifica per manutenzione straordinaria, fermo tecnico o trasferimento temporaneo tra cantieri. Le nuove istruzioni operative precisano i termini entro cui comunicare la non disponibilità e le modalità per richiedere la riprogrammazione della verifica senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 87 del D.Lgs. 81/08.

I soggetti abilitati privati per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive alla prima sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero del Lavoro. Nel 2026 l'elenco è stato aggiornato con l'ingresso di nuovi soggetti abilitati e la cancellazione di alcuni organismi che non hanno rispettato i requisiti di qualità e indipendenza previsti dal D.M. 11/04/2011. Le imprese che affidano le verifiche a soggetti abilitati privati devono verificare l'iscrizione nell'elenco ministeriale e acquisire il verbale di verifica con esito positivo prima di rimettere l'attrezzatura in servizio.

Tra le criticità operative segnalate nel 2026 figura la gestione delle attrezzature con verifica scaduta che continuano ad essere utilizzate: si tratta di una violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, con sanzioni a carico del datore di lavoro, e di un elemento che indebolisce la posizione difensiva in caso di infortunio. Si raccomanda di predisporre un registro di scadenza delle verifiche con alert automatici e di pianificare per tempo la prenotazione delle verifiche, considerando i tempi di attesa che possono essere significativi per alcune categorie di attrezzature nelle province con maggiore concentrazione di impianti.

verifiche periodiche attrezzature di lavoro D.M. 11/04/2011 INAIL art. 71 D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Art. 71 D.Lgs. 81/08 — uso delle attrezzature di lavoro
  • D.M. 11 aprile 2011 — verifiche periodiche attrezzature
  • Allegato VII D.Lgs. 81/08 — attrezzature soggette a verifica
  • INAIL — istruzioni operative verifiche periodiche 2026

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