Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le aziende italiane ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 81/08. Nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori o individuato nel RLS Territoriale (RLST); nelle aziende con più di 15 lavoratori, deve essere eletto in modo diretto.
Nel 2026 il tema dell'elezione del RLS torna sotto i riflettori per due ragioni: l'aumento dei controlli ispettivi da parte dell'INL sulla corretta istituzione della figura e la scadenza del mandato di molti RLS eletti nel 2020 (mandato triennale ex art. 47 co. 7).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire al RLS di partecipare alla riunione periodica annuale (art. 35), di consultarlo preventivamente sulla valutazione dei rischi e sull'organizzazione della formazione, e di fornirgli i dispositivi di protezione necessari per l'esercizio del ruolo. Il RLS ha diritto a 32 ore di formazione specifica (72 ore nelle aziende con più di 50 lavoratori).
Le aziende che non hanno provveduto all'elezione del RLS devono comunicare all'INAIL il ricorso al RLST e versare le contribuzioni al fondo di supporto RLST (art. 48 co. 6 D.Lgs. 81/08). L'omessa elezione o consultazione del RLS è sanzionata ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.