Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinato dagli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/2008. La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende ovvero unità produttive: nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori o identificato nel RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) designato dagli organismi paritetici di settore; nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato nell'ambito delle RSA/RSU.
L'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL è previsto dall'art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, entro 90 giorni dall'elezione o designazione, il nominativo del RLS. In assenza di elezione o designazione, deve essere comunicata l'adesione al sistema degli RLST tramite gli organismi paritetici.
Nel 2026 INAIL ha aggiornato la piattaforma telematica per la comunicazione del RLS, introducendo nuove funzionalità: la comunicazione può ora essere effettuata interamente online tramite il portale INAIL con SPID o CNS; è possibile inserire, modificare e cessare la designazione del RLS senza necessità di invio cartaceo; il sistema genera automaticamente una ricevuta con numero di protocollo da conservare. Il termine di 90 giorni per la comunicazione decorre dalla data di elezione o designazione, che deve essere documentata con verbale assembleare.
Le sanzioni per la mancata comunicazione sono previste dall'art. 55, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 81/2008: ammenda da 2.129,11 a 4.258,23 euro. La violazione è di competenza degli organi di vigilanza (INL e ASL/SPSAL) ed è accertabile in sede di ispezione aziendale.
Il RLS ha diritto a una formazione specifica di 32 ore (o 16 ore per aziende fino a 15 lavoratori) al momento della designazione e a un aggiornamento annuale di almeno 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, 8 ore per aziende da 51 a 500 lavoratori e 16 ore per aziende con più di 500 lavoratori. La formazione deve essere a carico del datore di lavoro, senza oneri per il RLS e con pieno mantenimento della retribuzione.
In mancanza di elezione del RLS, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo previsto dagli accordi interconfederali agli organismi paritetici territoriali per i fondi di sostegno agli RLST. La mancata adesione agli organismi paritetici o il mancato versamento del contributo è sanzionabile in sede ispettiva.
Il ruolo del RLS è stato rafforzato nel 2026 anche in relazione alla sorveglianza sanitaria eccezionale: il RLS deve essere consultato dal datore di lavoro in merito all'organizzazione delle visite mediche e ha diritto di accesso ai locali aziendali per verificare le condizioni di sicurezza, previo avviso al datore di lavoro.