L'Unione Europea ha pubblicato un nuovo regolamento di esecuzione che aggiorna le previsioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti lungo la filiera agroalimentare, in attuazione dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002 (General Food Law).
Il provvedimento conferma il principio per cui ogni operatore della filiera deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o una sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento, e di individuare a sua volta le imprese a cui ha fornito i propri prodotti, applicando il cosiddetto principio "un passo indietro, un passo avanti".
Le novità riguardano la progressiva digitalizzazione dei dati di tracciabilità, con il riconoscimento di standard di identificazione univoca (codici GS1, GTIN, codici a barre evoluti, QR code) e la promozione di sistemi elettronici interoperabili tra imprese e Autorità competenti. Vengono definiti requisiti minimi per i tempi di risposta delle imprese in caso di richiesta delle Autorità in occasione di allerte sanitarie o di richiami precauzionali.
Particolare attenzione è dedicata alle filiere dei prodotti di origine animale, dei prodotti biologici, dei prodotti a denominazione protetta (DOP, IGP) e dei prodotti destinati alla ristorazione collettiva e alla grande distribuzione organizzata. Le imprese italiane sono chiamate ad aggiornare le proprie procedure documentali, l'integrazione tra sistemi gestionali e i piani di richiamo/ritiro, prevedendo test periodici di simulazione coerenti con le indicazioni del Ministero della Salute. L'integrazione con i sistemi di etichettatura previsti dal Reg. UE 1169/2011 resta condizione operativa essenziale.