I nanomateriali — sostanze con almeno una dimensione compresa tra 1 e 100 nanometri — sono impiegati in un numero crescente di settori produttivi: industria farmaceutica, cosmetica, elettronica, materiali compositi, rivestimenti e biomedica. La loro scala dimensionale conferisce proprietà fisico-chimiche peculiari che possono tradursi in un profilo tossicologico diverso rispetto alla forma massiva della stessa sostanza.
L'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha aggiornato nel 2025 le linee guida per la valutazione del rischio delle nanoparticelle ai sensi del Regolamento REACH e del Regolamento CLP, con indicazioni specifiche sulla caratterizzazione granulometrica, la solubilità in fluidi biologici (biopersistenza) e le vie di esposizione professionale rilevanti (inalazione, contatto cutaneo, ingestione accidentale).
In Italia, il D.Lgs. 81/08 non prevede una disciplina specifica per i nanomateriali, che ricadono nella valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX, Capo I, e nella valutazione del rischio biologico qualora siano nanomateriali di origine biologica. L'INAIL ha elaborato schede di sicurezza specifiche per le categorie di nanomateriali più diffuse (nanotubi di carbonio, nanoparticelle di biossido di titanio, nanoparticelle d'argento, nanomateriali a base di silice) con indicazioni sui valori limite raccomandati e sui DPI idonei (semimaschera con filtro P3 o P100 per le nanoparticelle inalabili).
Il DVR deve documentare la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'esposizione, preferibilmente mediante misurazione in numero di particelle (cn/cm³) oltre che in massa (mg/m³), le misure di contenimento (cabine di sicurezza, ventilazione localizzata), i DPI selezionati con verifica dell'efficienza di filtrazione alle dimensioni nanometriche e il programma di sorveglianza sanitaria, che deve includere almeno spirometria e valutazione della funzionalità polmonare.