Il Testo Unico a tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) è stato oggetto di significative modifiche e integrazioni nel biennio 2025-2026, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Sul fronte del congedo parentale, le modifiche più rilevanti riguardano l'estensione del congedo parentale retribuito al 60% (e all'80% per un mese aggiuntivo dal 2024) fino ai 12 anni di vita del figlio per entrambi i genitori, in attuazione del D.Lgs. 105/2022. Le disposizioni attuative del 2026 chiariscono le modalità di fruizione frazionata (anche a ore) e le procedure di comunicazione al datore di lavoro, con un preavviso ridotto a 5 giorni per la fruizione ad ore e a 15 giorni per la fruizione continuativa superiore a 6 giorni.
Il congedo di paternità obbligatorio è stato confermato e stabilizzato a 10 giorni lavorativi, indennizzati al 100% dalla previdenza. Dal 2026 i contratti collettivi nazionali del comparto industria e commercio hanno introdotto integrazioni contrattuali che portano il trattamento economico complessivo al 100% della retribuzione per la durata del congedo.
Sul piano specifico della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 151/2001 agli artt. 11-17 disciplina la valutazione del rischio per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento. Il datore di lavoro è tenuto a valutare nel DVR i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, con riferimento ai fattori elencati nell'Allegato C al decreto: agenti fisici (vibrazioni, campi elettromagnetici, rumore), agenti biologici, agenti chimici, condizioni di lavoro (movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno, posture affaticanti).
Nel 2026 il Ministero del Lavoro ha aggiornato le linee guida ministeriali per la valutazione del rischio per le lavoratrici madri, specificando la procedura da seguire dal momento della comunicazione della gravidanza: entro 7 giorni il datore di lavoro deve comunicare alla lavoratrice il giudizio di idoneità alla mansione, anche tramite il Medico Competente, e adottare le misure necessarie (modifica delle condizioni di lavoro, cambio di mansione, interdizione anticipata).
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni del D.Lgs. 151/2001 sono state aggiornate: il mancato riconoscimento del congedo di maternità o del congedo di paternità obbligatorio è punito con sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, raddoppiata in caso di pluralità di lavoratori interessati. Il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o nei periodi di interdizione è nullo di diritto.