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OT23 INAIL: scadenza domanda e interventi ammessi per la riduzione del tasso 2027

La domanda OT23 per la riduzione del tasso INAIL relativa all'anno in corso va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Ecco gli interventi aggiornati ammessi e le novità della modulistica.

· Redazione 123 Consulenza

L'oscillazione del tasso per prevenzione (OT23), prevista dall'art. 23 del D.M. 27/02/2019 sulle Modalità di Applicazione delle Tariffe INAIL, consente alle aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi in materia di prevenzione di ottenere una riduzione del tasso di premio INAIL fino al 28% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno.

La domanda OT23 per il 2026 va presentata entro il 29 febbraio 2026 (o entro il 28 febbraio per gli anni non bisestili) tramite il portale INAIL, allegando la documentazione degli interventi realizzati nell'anno precedente. Le aziende devono aver registrato almeno un lavoratore nel biennio precedente.

Gli interventi finanziabili sono classificati in macro-aree: A (DVR, DUVRI), B (sorveglianza sanitaria), C (formazione e informazione), D (attrezzature e DPI), E (interventi trasversali come certificazioni). Ogni intervento ha un punteggio; per accedere alla riduzione serve raggiungere un punteggio minimo di 100 punti.

Per il 2027 si applicano le stesse regole ma con il tasso di premio calcolato sulla base del biennio 2023-2024. Le aziende che non hanno presentato domanda per il 2026 perdono la riduzione per quell'anno: la domanda non è retroattiva.

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Fonti normative

  • Art. 23 D.M. 27 febbraio 2019 (MA) — Oscillazione del tasso per prevenzione
  • INAIL Circolare n. 11/2019 — Modalità di applicazione del tasso OT23
  • INAIL — Guida alla compilazione della domanda OT23 (edizione 2026)

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