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Preposto 2026: obbligo di formazione 8 ore confermato, nuovi chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha confermato l'obbligo di formazione aggiuntiva di 8 ore per il preposto introdotto dal D.Lgs. 146/2021, chiarendo i criteri di equivalenza con i percorsi già svolti e le responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempienza. L'INL inasprisce i controlli.

· Redazione 123 Consulenza

Con una nota circolare indirizzata alle associazioni datoriali e ai consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito nuovi chiarimenti interpretativi sull'obbligo di formazione aggiuntiva per il preposto, introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 146/2021 che ha modificato l'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. La norma prevede che il preposto riceva, oltre alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori, una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore da ripetere con cadenza biennale.

La circolare chiarisce innanzitutto il campo di applicazione soggettivo: il preposto è identificabile in base alle mansioni di fatto svolte e non necessariamente in base alla qualifica contrattuale, pertanto il datore di lavoro che omette di nominare formalmente un preposto non si sottrae all'obbligo formativo se in azienda esiste comunque un soggetto che svolge funzioni di sovraintendenza e controllo. Questa interpretazione estensiva, già sostenuta dalla giurisprudenza prevalente, è ora codificata in sede amministrativa e costituisce un importante punto di riferimento per le ispezioni.

Sul tema dell'equivalenza, la circolare ammette il riconoscimento parziale dei percorsi formativi già svolti dal preposto nell'ambito del previgente Accordo Stato-Regioni, purché i contenuti coprano le aree tematiche indicate dalla norma (comunicazione efficace, delega di funzioni, procedure di emergenza, gestione della non conformità). Il datore di lavoro deve conservare la documentazione attestante la formazione del preposto e renderla disponibile in caso di ispezione; la mancanza di tale documentazione è sufficiente a integrare la violazione dell'art. 37, con sanzione a carico del datore di lavoro da 1.315 a 5.699 euro per ciascun preposto non in regola.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha comunicato di aver inserito la verifica della formazione del preposto tra gli obiettivi prioritari delle campagne ispettive 2026, in coordinamento con la verifica sull'applicazione della patente a crediti nei cantieri. Le aziende sono invitate a condurre un censimento interno dei soggetti che svolgono funzioni di preposto, anche in via di fatto, e ad avviare la pianificazione dei percorsi formativi biennali entro la fine del terzo trimestre 2026.

preposto D.Lgs. 146/2021 formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08 INL

Fonti normative

  • Art. 37, c. 7 D.Lgs. 81/08 — come modificato da D.Lgs. 146/2021
  • Nota circolare Ministero del Lavoro — chiarimenti formazione preposto 2026
  • INL — Programmazione ispettiva 2026

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