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CEM: nuovi valori limite per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici 2026

Il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici in recepimento della Direttiva 2013/35/UE. Aggiornamento 2026 su valori d'azione, valori limite di esposizione e sorveglianza sanitaria per le sorgenti CEM più diffuse.

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La protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) è disciplinata in Italia dal Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE. Il quadro normativo distingue tra valori d'azione (VA), che attivano specifici obblighi di prevenzione, e valori limite di esposizione (VLE), il cui superamento è vietato in modo assoluto. I valori sono differenziati in funzione della frequenza del campo e degli effetti sanitari considerati (effetti termici, effetti non termici, effetti sensoriali). Le sorgenti di CEM più comuni nei luoghi di lavoro includono: saldatrici ad arco e a induzione, forni a induzione per il trattamento termico dei metalli, sistemi di riscaldamento a microonde in ambito alimentare, antenne di telecomunicazione (base stazioni, ponti radio), apparecchiature elettromedicali e in particolare le macchine per risonanza magnetica (MRI) in ambito sanitario.

La valutazione del rischio CEM deve essere effettuata dal datore di lavoro con il supporto del RSPP e, ove necessario, di un esperto in campi elettromagnetici. La valutazione può avvalersi dei dati forniti dal fabbricante dell'attrezzatura, di banche dati predisposte dalle autorità competenti, di misurazioni effettuate in campo o di calcoli previsionali. Il D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione del rischio CEM sia aggiornata ogni qualvolta intervengano modifiche significative alle sorgenti o all'organizzazione del lavoro. Nei luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori cardiaci impiantabili), la valutazione deve tenere conto di questi fattori individuali di suscettibilità aumentata.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a CEM è obbligatoria quando i valori d'azione risultino superati e il datore di lavoro non possa escludere il superamento dei valori limite di esposizione, nonché quando i lavoratori segnalino effetti sulla salute potenzialmente correlati all'esposizione. Il medico competente, sentito il RSPP, stabilisce il protocollo di sorveglianza sanitaria appropriato per i lavoratori esposti a CEM, che può includere visita preventiva e visite periodiche con cadenza annuale o biennale in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche individuali dei lavoratori.

Tra le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/08 per il rischio CEM figurano: la scelta di attrezzature che producono campi di minore intensità, la delimitazione e segnalazione delle zone con livelli di CEM elevati, la definizione di procedure operative sicure, la limitazione del tempo di permanenza nelle zone ad alta intensità di campo, la formazione e informazione specifica dei lavoratori esposti. Le imprese del settore metalmeccanico, sanitario e delle telecomunicazioni sono in particolare invitate a verificare l'adeguatezza della propria valutazione del rischio CEM rispetto ai riferimenti tecnici più aggiornati disponibili.

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Fonti normative

  • Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 — artt. 206-212 campi elettromagnetici
  • Direttiva 2013/35/UE — esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
  • INAIL — linee guida valutazione rischio CEM nei luoghi di lavoro
  • CEI — norme tecniche su misura e valutazione dei campi elettromagnetici

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