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Visita medica straordinaria 2026: quando il datore di lavoro deve richiederla, diritti del lavoratore e oneri economici

Il quadro normativo della sorveglianza sanitaria straordinaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08: le condizioni che impongono la visita, il ruolo del medico competente, la tutela della riservatezza dei dati sanitari del lavoratore e la ripartizione dei costi tra datore e lavoratore.

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La sorveglianza sanitaria nel contesto del D.Lgs. 81/08 si articola in visite periodiche programmate e in visite straordinarie, disciplinate dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter) introdotta dal D.L. 146/2021. La visita medica straordinaria si distingue dalla visita periodica perché non è programmata nel calendario ordinario ma si rende necessaria al verificarsi di condizioni specifiche legate alla salute del lavoratore o all'evoluzione del contesto lavorativo.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la visita medica straordinaria nei seguenti casi: rientro al lavoro dopo assenza per malattia o infortunio di durata superiore a sessanta giorni continuativi; modifica significativa delle mansioni che comporti una variazione del profilo di rischio; segnalazione da parte del lavoratore di sintomi o condizioni di salute che il lavoratore stesso ritenga correlati all'attività lavorativa; richiesta motivata del lavoratore (anche ai sensi dell'art. 41, c. 2, lett. e-bis)). In questi casi, il medico competente deve effettuare la visita entro un termine congruo rispetto alla ripresa dell'attività.

Il lavoratore ha il diritto di richiedere autonomamente la visita medica al medico competente aziendale per motivi connessi alla propria salute in relazione all'attività lavorativa svolta; in questo caso la richiesta deve essere motivata e il medico la valuta nell'ambito della propria autonomia professionale. I dati sanitari acquisiti nel corso della sorveglianza sanitaria sono coperti dal segreto professionale e non possono essere comunicati al datore di lavoro nel dettaglio: questi riceve solo il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo permanente).

Gli oneri economici della sorveglianza sanitaria, compresi quelli delle visite straordinarie, sono integralmente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) e dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/08. Il lavoratore non può essere gravato di alcun costo, diretto o indiretto, nemmeno per le visite richieste su propria iniziativa.

sorveglianza-sanitaria medico-competente visita-medica D.Lgs. 81/08 art-41 D.L. 146/2021

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  • D.L. 146/2021 — Modifiche alla sorveglianza sanitaria
  • Ministero del Lavoro — Circolare sorveglianza sanitaria e rientro da lunga malattia

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