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Guida definitiva · 2026

Sicurezza sul Lavoro in Tribunali e Uffici Giudiziari: Guida 2026

Guida completa agli obblighi di sicurezza sul lavoro in tribunali, procure, corti d'appello e uffici giudiziari: DVR per il Ministero della Giustizia, rischio VDT per cancellieri e personale di cancelleria, stress lavoro-correlato, aggressione da terzi, antincendio in edifici storici, gestione dell'amianto e ergonomia delle postazioni informatiche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I tribunali e gli uffici giudiziari sono datori di lavoro pubblici soggetti integralmente al D.Lgs. 81/08. I principali rischi da valutare nel DVR sono: utilizzo di videoterminali per cancellieri e personale amministrativo (Titolo VII), stress lavoro-correlato per la pressione processuale e i contenuti emotivamente carichi, aggressione da terzi nelle aree di sportello e nelle aule di udienza, antincendio negli edifici storici con elevato carico d'incendio da archivi, amianto negli edifici costruiti prima del 1992. Sono obbligatorie la sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT e la valutazione dello stress lavoro-correlato.

1. Quadro normativo per tribunali e uffici giudiziari

I tribunali, le procure della Repubblica, le corti d'appello e gli uffici del giudice di pace sono uffici giudiziari del Ministero della Giustizia che operano come datori di lavoro pubblici ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del D.Lgs. 81/08. La Pubblica Amministrazione è soggetta integralmente agli obblighi del Testo Unico, con le specificità applicative disciplinate dall'art. 3 commi 2 e seguenti e dalle circolari ministeriali attuative.

Il quadro normativo applicabile combina: il D.Lgs. 81/08 nella sua interezza, con particolare rilevanza per il Titolo VII (VDT), le disposizioni sullo stress lavoro-correlato (art. 28), il Titolo I Capo III sull'organizzazione della sicurezza (RSPP, RLS, sorveglianza sanitaria), e le disposizioni specifiche per gli agenti fisici, chimici e biologici; il D.M. 2 settembre 2021 per la prevenzione incendi; il D.M. 6 settembre 1994 e i Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 per l'amianto.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi specifici applicabili alla tua struttura giudiziaria e supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza, adattata alle specificità degli uffici della pubblica amministrazione.

2. DVR per il Ministero della Giustizia e CREA

Il Documento di Valutazione dei Rischi per un ufficio giudiziario deve essere redatto a cura del datore di lavoro — identificato nel dirigente preposto all'ufficio (presidente del tribunale, procuratore della Repubblica) ai sensi delle disposizioni organizzative del Ministero della Giustizia — con il supporto dell'RSPP.

Il DVR deve coprire tutti gli ambienti dell'ufficio (aule di udienza, cancellerie, archivi, uffici amministrativi, spazi di attesa del pubblico, locali tecnici, archivi storici) e tutte le mansioni presenti (cancellieri, assistenti giudiziari, funzionari, operatori informatici, custodi, addetti al protocollo, personale di vigilanza). I rischi principali da valutare comprendono: VDT per il personale che utilizza sistemi informatizzati (SICP, TIAP, REP), stress lavoro-correlato, aggressione da terzi, incendio (in particolare per gli archivi con elevato carico d'incendio), amianto negli edifici storici, microclima (spesso critico negli edifici storici non climatizzati), movimentazione manuale dei carichi (fascicoli cartacei pesanti negli archivi), ergonomia delle postazioni VDT.

Quando i servizi di manutenzione e pulizia degli uffici giudiziari sono affidati in appalto, si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08: il DUVRI deve essere elaborato per gestire i rischi da interferenza tra il personale del Ministero e quello delle imprese appaltatrici.

3. Rischio VDT: cancellieri, PM, giudici e personale informatico

L'utilizzo prolungato di videoterminali è il rischio professionale predominante per il personale degli uffici giudiziari. I cancellieri utilizzano i sistemi informatizzati del processo civile e penale per l'intera giornata lavorativa. Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) e l'Allegato XXXIV definiscono gli obblighi per i lavoratori VDT.

I principali effetti sulla salute del lavoro prolungato ai videoterminali comprendono: disturbi visivi (astenopia, secchezza oculare, visione sfocata), disturbi muscolo-scheletrici del collo e delle spalle (cervicalgia, sindrome del collo rigido), disturbi alla schiena (lombalgia), disturbi agli arti superiori (sindrome del tunnel carpale da utilizzo prolungato di mouse e tastiera). La valutazione del rischio VDT prevede la verifica di tutti i requisiti dell'Allegato XXXIV per ciascuna postazione: caratteristiche dello schermo (dimensioni, risoluzione, orientabilità, assenza di riflessi), tastiera e mouse (separati dallo schermo, inclinazione della tastiera), piano di lavoro (dimensioni sufficienti, superficie opaca), sedile (regolabile in altezza, con schienale regolabile e supporto lombare), ambiente (illuminazione adeguata senza abbagliamento diretto o riflesso, temperatura e umidità conformi ai range di comfort, rumore di sottofondo).

La pausa obbligatoria di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT (art. 175) deve essere garantita e non cumulabile. La sorveglianza sanitaria comprende visita preventiva e periodica biennale (annuale per gli ultracinquantenni), con esame della funzionalità visiva.

4. Stress lavoro-correlato in ambito giudiziario

Lo stress lavoro-correlato è un rischio particolarmente rilevante negli uffici giudiziari per una combinazione di fattori strutturali e contingenti. I fattori di rischio documentati includono: sovraccarico quantitativo da arretrato processuale, pressione costante dei termini procedurali perentori, contatto con contenuti emotivamente carichi (procedimenti penali per reati gravi, procedure di separazione conflittuali, tutele di minori), carenza cronica di organico, ambienti di lavoro spesso degradati o inadeguati, frequente contatto con utenza in stato di agitazione emotiva.

La valutazione dello stress lavoro-correlato segue le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente (2010), con una fase preliminare basata sugli indicatori oggettivi (assenteismo, infortuni, turn-over, numero di lavoratori che richiedono cambio mansione, segnalazioni al medico competente) e, se necessario, una fase approfondita con strumenti soggettivi validati somministrati ai lavoratori. Le misure preventive organizzative sono le più efficaci: ridistribuzione dei carichi di lavoro, chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, miglioramento dei flussi di comunicazione interna, supporto ai lavoratori esposti a contenuti traumatici (supervisione, supporto psicologico).

5. Rischio aggressione: sale d'udienza e accesso pubblico

Il rischio di aggressione da parte dell'utenza è significativo negli uffici giudiziari per la specificità del contesto: le persone che accedono sono spesso coinvolte in procedimenti che riguardano aspetti cruciali della loro vita (libertà personale, patrimonio familiare, affidamento dei figli) e si trovano in uno stato emotivo di forte tensione. Gli sportelli di cancelleria e le sale d'attesa sono i luoghi a maggiore rischio per il personale.

Le misure preventive strutturali comprendono: divisori fisici agli sportelli che limitino il contatto fisico diretto, sistemi di controllo degli accessi all'ingresso dell'edificio (metal detector presidiati dalle forze dell'ordine), telecamere di videosorveglianza nelle aree pubbliche, pulsante di allarme silenzioso nelle postazioni di sportello. Le misure organizzative includono: gestione delle attese con sistema di prenotazione, procedure chiare per la segnalazione e la gestione degli episodi di violenza, cooperazione con le forze dell'ordine presenti nell'edificio. La formazione alla comunicazione con l'utenza in stato di agitazione e alle tecniche di de-escalation è una misura preventiva documentata.

6. Antincendio in edifici storici

La prevenzione incendi negli edifici giudiziari storici richiede un approccio che tenga conto delle limitazioni strutturali degli edifici (strutture portanti in pietra, legno o muratura mista, scala storica non compartimentata, lay-out planimetrico non modificabile vincoli della Soprintendenza) e del carico d'incendio particolarmente elevato per la presenza di archivi cartacei. Il DPR 1 agosto 2011 n. 151 assoggetta al controllo dei VVF gli edifici con oltre 300 persone (categoria A) e quelli con archivi.

Il Piano di Emergenza e di Evacuazione deve essere elaborato tenendo conto della presenza simultanea di personale, magistrati e pubblico (parti, avvocati, testimoni) nelle aule di udienza. Le esercitazioni di evacuazione sono obbligatorie almeno una volta l'anno. Gli archivi con elevato carico d'incendio richiedono valutazione specifica del rischio incendio e possono necessitare di impianti di rilevazione precoce (rilevatori ottici di fumo) e di soppressione (sistemi a gas inerte o sprinkler water mist per la tutela dei documenti). La compartimentazione degli archivi rispetto al resto dell'edificio è una misura fondamentale.

7. Amianto in tribunali datati: censimento e gestione

Molti palazzi di giustizia italiani sono stati costruiti o ristrutturati nel periodo 1950-1992, quando l'amianto era ampiamente utilizzato in edilizia come isolante termico e acustico, come ignifugo sulle strutture metalliche, negli intonaci proiettati, nelle coperture in cemento-amianto, nei rivestimenti di tubature e caldaie. La L. 257/1992 ha vietato l'uso dell'amianto, ma non ha imposto la bonifica automatica degli edifici esistenti.

Il datore di lavoro deve: verificare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) nell'edificio tramite ispezione e analisi di campioni; classificare i MCA in funzione del tipo (friabile vs compatto) e delle condizioni conservative; elaborare il Piano di Controllo e Manutenzione ai sensi del D.M. 6 settembre 1994; informare i lavoratori e formarli sulle procedure da seguire (divieto assoluto di interventi non autorizzati sui MCA); avviare le bonifiche (incapsulamento o rimozione con piano di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08) per i MCA in condizioni deteriorate. Il censimento dell'amianto deve essere comunicato agli enti competenti (ASL) e aggiornato periodicamente.

8. Ergonomia delle postazioni informatiche

L'ergonomia delle postazioni di lavoro informatizzate negli uffici giudiziari è spesso critica per la presenza di arredi datati non ergonomici, scrivanie non regolabili, monitor posizionati lateralmente o in controluce, sedie da ufficio non regolabili. Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIV definiscono i requisiti minimi delle postazioni VDT.

La valutazione ergonomica delle postazioni deve verificare: distanza e angolo di visione rispetto allo schermo, posizione della tastiera e del mouse (avambracci orizzontali con spalle rilassate), altezza del piano di lavoro (gomiti a 90° con busto eretto), regolazione della sedia (altezza del sedile, supporto lombare, altezza degli braccioli), condizioni di illuminazione (illuminazione generale 300-500 lux, assenza di riflessi sullo schermo da finestre o luci artificiali). Le postazioni non conformi devono essere adeguate o sostituite. Per i lavoratori con esigenze specifiche (disabilità, gravidanza, patologie muscolo-scheletriche) il medico competente può prescrivere adattamenti individuali.

9. Accessibilità e sicurezza nelle aree di accesso al pubblico

Le aree aperte al pubblico negli uffici giudiziari — ingressi, sale d'attesa, corridoi, aule di udienza — devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato IV D.Lgs. 81/08 (luoghi di lavoro) e le norme di accessibilità per le persone con disabilità (DPR 24 luglio 1996 n. 503 per gli edifici pubblici, recepimento della Direttiva 2019/882/UE in corso di attuazione).

Le vie di esodo e le uscite di sicurezza devono essere dimensionate per la massima capacità di affollamento ipotizzabile (udienza penale dibattimentale con pubblico), segnalate con cartelli conformi al D.Lgs. 81/08 Allegato XXV, mantenute sgombre e percorribili, illuminate anche in caso di mancanza di corrente (luci di emergenza con autonomia di almeno 1 ora). Le barriere architettoniche devono essere eliminate o aggirate con percorsi alternativi accessibili ai disabili motori. I dispositivi di apertura di emergenza delle porte (maniglioni antipanico) devono essere installati su tutte le uscite di sicurezza.

10. Formazione e sorveglianza sanitaria

Gli uffici giudiziari rientrano nel settore "attività degli uffici" classificato a rischio basso dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per le mansioni prevalentemente di ufficio. La formazione dei lavoratoriprevede 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche per il settore a basso rischio), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Per le mansioni con rischi specifici (addetti agli archivi con possibile esposizione ad amianto, personale con movimentazione di carichi pesanti) il monte ore specifico sale a livello medio (8 ore specifiche).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori VDT (visita preventiva e periodica biennale con esame visivo) e per i lavoratori esposti a rischi che superano i valori di azione (stress lavoro-correlato severo valutato con strumenti soggettivi, movimentazione manuale di carichi negli archivi, eventuale esposizione ad amianto durante interventi manutentivi). Il medico competente effettua il sopralluogo negli ambienti di lavoro e partecipa alla redazione del DVR, fornendo il protocollo sanitario appropriato.

FAQ — Sicurezza in tribunali e uffici giudiziariFAQ

Il D.Lgs. 81/08 si applica anche agli uffici giudiziari e ai tribunali come datori di lavoro pubblici?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3 comma 1. Il Ministero della Giustizia e le sue articolazioni territoriali (tribunali, corti d'appello, procure, uffici del giudice di pace, cancellerie) sono datori di lavoro a tutti gli effetti e devono rispettare integralmente gli obblighi del Testo Unico. Il capo dell'ufficio giudiziario (presidente del tribunale, procuratore della Repubblica) riveste il ruolo di datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 per il personale amministrativo (cancellieri, assistenti, operatori giudiziari) e per i lavoratori dipendenti dell'ufficio. I magistrati, pur non essendo lavoratori subordinati in senso stretto, sono tutelati dall'ambiente di lavoro messo a disposizione dal Ministero. Il DVR deve coprire tutti gli ambienti dell'ufficio giudiziario e tutte le mansioni presenti: cancellieri agli sportelli, personale di archivio, operatori alle udienze, personale informatico, personale delle scorte (PG). Gli obblighi applicabili sono identici a quelli di qualsiasi datore di lavoro del settore dei servizi: valutazione del rischio VDT, stress lavoro-correlato, rischio da aggressione, sicurezza degli ambienti (antincendio, amianto negli edifici datati, accessibilità), sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi che la richiedono. Supportiamo la gestione documentale del sistema di sicurezza per gli uffici giudiziari e ti aiutiamo a verificare gli obblighi specifici applicabili.
Come si valuta il rischio da videoterminali per cancellieri e personale di cancelleria?
Il rischio da videoterminali (VDT) è disciplinato dal Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) e dall'Allegato XXXIV. Il personale di cancelleria dei tribunali è tra le categorie più esposte a questo rischio, per l'utilizzo prolungato di videoterminali per la gestione del registro informatizzato dei procedimenti (SICP, TIAP, REP, SIC), per la redazione di atti e verbali, per la consultazione delle banche dati giuridiche. Per rientrare nella definizione di "addetto all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali" ai sensi del D.Lgs. 81/08 occorre utilizzare tali attrezzature in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. La quasi totalità dei cancellieri e degli assistenti giudiziari supera ampiamente questa soglia. Gli obblighi specifici per i lavoratori VDT comprendono: valutazione del rischio specifica per la postazione (schermo, tastiera, mouse, seduta, piano di lavoro, illuminazione, spazio, riflessi), con check-list conforme all'Allegato XXXIV; pausa di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT (art. 175); sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica ogni due anni (ogni anno per gli ultracinquantenni o su richiesta del lavoratore) comprensiva di esame della funzionalità visiva. Il medico competente può prescrivere occhiali correttivi specifici per il lavoro al VDT, il cui costo è a carico del datore di lavoro. L'ergonomia della postazione VDT è strettamente connessa al rischio: posizione dello schermo (distanza 50-70 cm, angolo di visione verso il basso di 15-20°), altezza della tastiera (avambracci orizzontali con spalle rilassate), seduta regolabile con supporto lombare, poggiapiedi se necessario.
Lo stress lavoro-correlato nei tribunali è un rischio da valutare nel DVR? Come si fa?
Sì. Lo stress lavoro-correlato è un rischio obbligatoriamente da valutare nel DVR ai sensi dell'art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08, che richiama espressamente "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato". L'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 (recepito in Italia) e le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (2010) definiscono il percorso di valutazione. Gli uffici giudiziari presentano fattori di rischio da stress lavoro-correlato particolarmente rilevanti: sovraccarico quantitativo (pendenza processuale, backlog di fascicoli arretrati, scadenze procedurali perentorie), pressione temporale costante legata ai termini di prescrizione e alle udienze calendarizzate, contatto con contenuti emotivamente carichi (fascicoli di violenza, minori, decessi), conflitti di ruolo (il cancelliere deve dare attuazione a decisioni che può non condividere), relazioni difficili con l'utenza (avvocati in urgenza, imputati, parti civili), carenza di organico che aumenta il carico individuale. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si articola in due fasi: (1) valutazione preliminare con check-list sugli indicatori aziendali oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro); (2) valutazione approfondita con strumenti soggettivi (questionari validati: HSE Indicator Tool, Karasek JCQ, MBI) se la valutazione preliminare non esclude il rischio. Le misure preventive comprendono interventi organizzativi (distribuzione dei carichi, autonomia decisionale, chiarezza dei ruoli) e individuali (formazione alla gestione dello stress, supporto psicologico, supervisione).
Come si gestisce il rischio amianto in un palazzo di giustizia costruito prima del 1992?
La gestione dell'amianto negli edifici pubblici costruiti prima del 1992 — anno del divieto di utilizzo dell'amianto con L. 257/1992 — è disciplinata dal D.M. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dell'amianto negli edifici). Il D.Lgs. 81/08 (artt. 246-261 e Allegato VII) disciplina invece la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad amianto durante le attività lavorative, in particolare durante gli interventi di manutenzione, rimozione e bonifica. Il datore di lavoro che gestisce un edificio in cui sia presente o sospetta la presenza di amianto deve: (1) effettuare l'ispezione dell'edificio (o acquisire le documentazioni storiche) per identificare la presenza, la localizzazione e le condizioni dei materiali contenenti amianto (MCA); (2) redarre la valutazione del rischio amianto con i criteri del D.M. 6 settembre 1994, che include la stima delle condizioni conservative dei materiali (friabili vs compatti, integri vs deteriorati) e la stima dell'esposizione nelle condizioni normali d'uso; (3) elaborare il Piano di Controllo e Manutenzione (o Piano di Gestione del Rischio Amianto), con programma di monitoraggio periodico delle condizioni dei MCA; (4) formare e informare i lavoratori sulla presenza di amianto nell'edificio, sui rischi e sulle procedure da seguire (divieto di intervento sui MCA senza autorizzazione); (5) avviare le bonifiche (incapsulamento o rimozione) quando i MCA sono in condizioni tali da determinare un rischio di rilascio di fibre. Gli interventi di bonifica dell'amianto friabile richiedono il piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 D.Lgs. 81/08 e l'impiego di imprese specializzate iscritte all'albo. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi specifici e supportiamo la gestione documentale del Piano di Controllo.
Quali misure di sicurezza sono obbligatorie per prevenire le aggressioni negli uffici giudiziari aperti al pubblico?
Il rischio di aggressione e violenza da parte di terzi negli uffici giudiziari — sportelli di cancelleria, sale d'attesa, aule di udienza — è un rischio lavorativo che deve essere valutato nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. La specificità degli uffici giudiziari risiede nell'accesso di una platea eterogenea di utenti in condizioni di elevata tensione emotiva: parti di procedimenti penali, divorziandi in conflitto, soggetti sottoposti a misure restrittive, avvocati in situazioni di urgenza processuale. Le misure di prevenzione si articolano su più livelli: (1) misure strutturali e impiantistiche: sportelli di cancelleria con barriere fisiche (vetri antiproiettile o divisori che limitano il contatto fisico diretto), sistemi di controllo degli accessi (metal detector all'ingresso degli edifici giudiziari, gestito dalle forze dell'ordine), telecamere di videosorveglianza nelle aree pubbliche, pulsante di allarme silenzioso nelle postazioni di sportello, separazione fisica tra le aree aperte al pubblico e quelle riservate al personale; (2) misure organizzative: procedure per la gestione delle situazioni di crisi, protocolli di cooperazione con le forze dell'ordine presenti nell'edificio, limitazione degli orari di apertura al pubblico per ridurre il sovraccarico degli sportelli, gestione delle file con sistema di prenotazione per ridurre i tempi di attesa; (3) formazione specifica: tecniche di de-escalation verbale e di comunicazione con utenti in stato di agitazione, riconoscimento dei segnali di escalation, procedure da seguire in caso di aggressione. Tutti gli episodi di violenza verbale e fisica devono essere segnalati e registrati.
La prevenzione incendi in un palazzo di giustizia storico ha regole diverse rispetto agli edifici moderni?
La prevenzione incendi nei palazzi di giustizia segue le stesse norme generali applicabili agli edifici civili e agli uffici, ma presenta complessità aggiuntive legate alle caratteristiche strutturali degli edifici storici e alla presenza di archivi con elevato carico d'incendio. Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 81/08 (artt. 46 e 18) che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per prevenire gli incendi, e il D.M. 2 settembre 2021 (che ha sostituito il DM 10 marzo 1998) per i criteri di gestione delle emergenze. Il DPR 1 agosto 2011 n. 151 classifica gli edifici soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco: gli uffici con oltre 300 persone (categoria A) e quelli con presenza di archivi (categoria B o C in funzione della superficie e del carico d'incendio) rientrano nell'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando dei VVF. Gli edifici storici presentano criticità specifiche: strutture portanti in legno o miste con scarsa resistenza al fuoco (REI), lay-out planimetrico con corridoi stretti e scale storiche non conformi alle norme attuali, scarsa compartimentazione, impianti elettrici datati, ambienti con archivi cartacei di elevato carico d'incendio. Il codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive revisioni) prevede approcci prestazionali che consentono di trovare soluzioni alternative alle misure prescrittive quando queste non sono tecnicamente applicabili agli edifici storici, previa verifica da parte dei VVF. Il Piano di Emergenza e Evacuazione deve essere elaborato tenendo conto della presenza di pubblico (parti, avvocati, testimoni) nelle aule di udienza e deve prevedere esercitazioni periodiche.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 46, Titoli VII, IX)
  • D.Lgs. 81/08 artt. 172-179 e Allegato XXXIV — Attrezzature munite di videoterminali
  • D.Lgs. 81/08 artt. 246-261 e Allegato VII — Protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto
  • D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio amianto negli edifici
  • L. 27 marzo 1992 n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di prevenzione incendi: attività soggette ai controlli VVF
  • D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. — Approvazione del codice di prevenzione incendi
  • Accordo Europeo 8 ottobre 2004 — Accordo sullo stress correlato al lavoro (recepito in Italia)
  • Indicazioni Commissione Consultiva Permanente 18 novembre 2010 — Valutazione dello stress lavoro-correlato
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
  • D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico (contesto organizzativo Ministero della Giustizia)
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 13 del 20 aprile 2011 — Rischio da violenza e aggressione
  • UNI EN ISO 9241-110:2020 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema: principi del dialogo

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura dell'ufficio, dall'edificio, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione dello stress lavoro-correlato, gestione dell'amianto, piano antincendio e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.

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