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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Stabili Condominiali 2026: DVR, Amianto e Obblighi dell'Amministratore

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un condominio: DVR condominiale, amianto, ascensori, impianti elettrici e gas, DUVRI per gli appalti, antincendio, legionella, piscine e sanzioni per l'amministratore. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'amministratore di condominio è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 quando il condominio ha lavoratori dipendenti (portiere, addetti alle pulizie, manutentori). In questo caso sono obbligatori DVR, nomina dell'RSPP, formazione dei lavoratori e, ove richiesta, sorveglianza sanitaria. A prescindere dalla presenza di dipendenti, l'amministratore deve gestire: il Piano di Controllo e Manutenzione dell'amianto (edifici pre-1994), le verifiche periodiche dell'ascensore, la conformità degli impianti elettrici e del gas, il DUVRI per gli appalti, gli adempimenti antincendio per autorimesse e centrali termiche, il controllo della legionella negli impianti idrici centralizzati e la sicurezza della piscina condominiale.

1. L'amministratore di condominio come datore di lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/08 + L. 220/2012)

Il condominio è un soggetto giuridico sui generis, riconosciuto come ente di gestione dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220(riforma del condominio), che ha modificato gli artt. 1117-1139 del Codice Civile. L'amministratore, nominato ai sensi dell'art. 1129 c.c., gestisce le parti comuni dell'edificio per conto dei condòmini. Quando il condominio stipula contratti di lavoro subordinato — con il portiere, con l'addetto alle pulizie, con il manutentore, con il giardiniere assunto direttamente — l'amministratore assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla sicurezza). Questa qualifica comporta la responsabilità diretta e personale degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DVR e la nomina dell'RSPP.

La L. 220/2012 ha rafforzato la posizione dell'amministratore come responsabile della gestione dell'edificio, attribuendogli espressamente compiti di tutela delle condizioni di sicurezza delle parti comuni. In questo quadro normativo si inserisce la responsabilità di curare la manutenzione degli impianti e delle strutture comuni, di provvedere alle verifiche obbligatorie (ascensori, impianto gas, impianto elettrico), di gestire correttamente gli appalti con le imprese esterne e di garantire la conformità dell'edificio alle norme di sicurezza antincendio. Anche quando il condominio non ha dipendenti diretti, l'amministratore rimane il soggetto responsabile del coordinamento in materia di sicurezza nelle parti comuni.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. IV) ha confermato più volte che l'amministratore di condominio risponde penalmente per le omissioni in materia di sicurezza che causino infortuni ai lavoratori o danni a terzi nelle parti comuni. La consulenza di un professionista della sicurezza sul lavoro è uno strumento fondamentale per mappare gli obblighi applicabili a ciascun condominio in funzione delle sue caratteristiche specifiche.

2. DVR condominiale: quando è obbligatorio (portiere, manutentori dipendenti, pulizie)

Il Documento di Valutazione dei Rischi condominiale è obbligatorio quando il condominio ha anche un solo lavoratore subordinato o equiparato. I lavoratori più comuni nei condomini sono:

Il DVR condominiale deve valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori nelle parti comuni: rischio di caduta nelle scale (pavimenti scivolosi, rampe senza corrimano adeguati), rischio elettrico (quadri condominiali, impianti di illuminazione), rischio chimico (prodotti per la pulizia), movimentazione manuale dei carichi, rischio da agenti biologici se il portiere gestisce anche i rifiuti condominiali. Deve essere corredato dal piano di miglioramento, dal programma delle misure e da tutte le nomine obbligatorie (RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, RLS se presente).

Quando il condominio non ha dipendenti ma si avvale di imprese esterne, il DVR non è formalmente obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma rimangono obblighi significativi: redazione del DUVRI per gli appalti (art. 26), verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, e l'insieme delle verifiche periodiche sugli impianti disciplinate da normative specifiche.

3. Amianto negli stabili: Piano di Controllo e Manutenzione (L. 257/1992, DM 06/09/1994)

L'Italia ha vietato la produzione e l'impiego dell'amianto con la L. 27 marzo 1992 n. 257, entrata in vigore il 28 aprile 1994. Tutti gli edifici costruiti o ristrutturati con materiali contenenti amianto (MCA) prima di tale data possono quindi presentare questo problema. L'amianto è stato ampiamente utilizzato in edilizia per: coibentazione delle tubature del calore e dell'acqua calda sanitaria, pannelli e lastre di fibrocemento (Eternit) per coperture e rivestimenti, guarnizioni di serramenti e condotte, pavimentazioni in vinile-amianto (linoleum), cartoni e feltri di coibentazione nella centrale termica.

Il DM 6 settembre 1994stabilisce le metodologie tecniche per la valutazione e la bonifica dei materiali contenenti amianto. L'amministratore di condominio ha l'obbligo di:

La gestione dell'amianto in condominio deve essere comunicata ai condomini e deve essere tenuta traccia documentale di tutte le attività di controllo, manutenzione e bonifica. In caso di lavori di manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni che possano interferire con i MCA presenti, è necessario predisporre un piano di lavoro specifico e notificarlo all'ASL prima dell'inizio dei lavori.

4. Ascensori e montacarichi: verifiche periodiche (DPR 162/1999, DM 23/02/2022)

L'ascensore condominiale è un'attrezzatura di lavoro soggetta a una specifica disciplina di sicurezza. Il quadro normativo è costituito dal DPR 30 aprile 1999 n. 162(attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori) e dal DM 23 febbraio 2022che ha aggiornato i requisiti tecnici e le procedure di verifica per i nuovi impianti.

Gli obblighi principali dell'amministratore in materia di ascensori sono:

AdempimentoFrequenza / scadenzaSoggetto competente
Manutenzione ordinariaMensile o trimestrale (secondo contratto)Impresa manutentrice abilitata
Verifica periodicaOgni 2 anni (ascensori privati ad uso condominiale)Organismo notificato o organismo di ispezione accreditato
Verifica straordinariaDopo modifiche, riparazioni importanti o incidentiOrganismo notificato o di ispezione
Aggiornamento libretto impiantoAd ogni intervento di manutenzione e verificaImpresa manutentrice + organismo di ispezione
Comunicazione guasti e messa fuori servizioImmediata in caso di anomalie alla sicurezzaAmministratore + impresa manutentrice

Il DM 23/02/2022 ha introdotto requisiti aggiornati per gli ascensori di nuova installazione, tra cui nuovi criteri di progettazione delle porte, dei dispositivi di bloccaggio e dei sistemi di controllo. Per gli impianti già installati sono previsti adeguamenti progressivi alle nuove norme di sicurezza sulla base di valutazioni del rischio. L'amministratore deve conservare il libretto dell'impianto, le dichiarazioni di conformità, i verbali delle verifiche periodiche e i rapporti di manutenzione, e deve tenere traccia delle scadenze per non incorrere in sanzioni e, soprattutto, per garantire la sicurezza degli utenti. Il mancato rispetto delle scadenze di verifica periodica è una delle violazioni più frequentemente contestate in caso di incidente.

5. Impianti elettrici condominiali: obblighi e manutenzione (DM 37/2008)

Gli impianti elettrici nelle parti comuni del condominio (impianto di illuminazione di scale e androni, quadro elettrico condominiale, citofono e videocitofono, impianto di illuminazione delle aree esterne, impianto del parcheggio, illuminazione della centrale termica) sono soggetti al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37(Regolamento recante norme per la messa in opera degli impianti all'interno degli edifici). Il DM 37/2008 impone che:

La manutenzione periodica degli impianti elettrici condominiali non è soggetta a una scadenza fissa per legge, ma è raccomandata con cadenza annuale dalla norma tecnica CEI 64-8 e dall'INAIL per gli impianti nelle aree soggette a traffico intenso o a condizioni ambientali gravose (umidità nelle cantine, polvere nelle autorimesse). Le verifiche di sicurezza devono riguardare in particolare il corretto funzionamento delle protezioni differenziali (salvavita), lo stato dell'impianto di messa a terra e l'assenza di collegamenti volanti o provvisori rimasti in uso. In caso di intervento di manutenzione straordinaria o di ampliamento, la nuova dichiarazione di conformità deve coprire le parti modificate.

6. Impianto gas centralizzato: obblighi di controllo (DPR 462/2001)

I condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a gas metano o a GPL devono rispettare specifici obblighi di verifica e manutenzione degli impianti termici. Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 (Regolamento di semplificazione della disciplina per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) e il D.Lgs. 81/08 (per gli aspetti di sicurezza sul lavoro) si integrano con la normativa tecnica UNI e con i requisiti regionali in materia di impianti termici.

Gli adempimenti principali per l'impianto gas centralizzato sono:

7. Rischio cadute nelle parti comuni: scale, rampe, coperture

Il rischio di caduta nelle parti comuni è una delle prime cause di infortuni nei condomini, sia per i lavoratori dipendenti (portiere, addetti alle pulizie) sia per i terzi in appalto (manutentori, imprese di pulizie) che operano nello stabile. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro (e quindi all'amministratore quando esiste un rapporto di lavoro subordinato) di valutare e ridurre il rischio di caduta nei luoghi di lavoro.

Le aree critiche nelle parti comuni di un condominio sono:

Le misure preventive comprendono: pavimentazioni con caratteristiche antiscivolo (indice R almeno R11 per le aree soggette a bagnamento), corrimano conformi, segnaletica di avviso in caso di superfici bagnate durante le pulizie, illuminazione di emergenza nelle scale, parapetti e linee vita sulle coperture. Le verifiche periodiche dello stato delle parti comuni devono essere documentate nel registro delle ispezioni.

8. Portieri e addetti alle pulizie: obblighi SSL come datore di lavoro

Il portiere di condominio è assunto con un contratto di lavoro disciplinato dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. La mansione del portiere comprende tipicamente: apertura e chiusura dei portoni, ritiro e consegna della posta, pulizia delle parti comuni (scale, androni, aree esterne), piccola manutenzione, gestione dei rifiuti condominiali, sorveglianza dell'accesso allo stabile. L'esposizione ai rischi professionali del portiere include:

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per il portiere ogni volta che la valutazione del rischio evidenzi esposizioni significative: rischio chimico da prodotti pericolosi, movimentazione manuale di carichi superiore ai valori limite, rischio biologico nella gestione dei rifiuti. Il medico competente definisce il protocollo sanitario e la frequenza delle visite. La formazione del portiere deve coprire 4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica (rischio medio, ATECO K per gestione immobiliare), per un totale di 12 ore.

9. Appalti in condominio: DUVRI e art. 26 D.Lgs. 81/08

La maggior parte dei condomini gestisce le attività di manutenzione e pulizia tramite imprese esterne in appalto: imprese di pulizie, ditte di giardinaggio, manutentori degli impianti, imprese elettriche, imprese idrauliche. In tutti questi casi si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che impone al committente (l'amministratore per conto del condominio) obblighi specifici di cooperazione e coordinamento.

L'art. 26 D.Lgs. 81/08 prevede tre obblighi principali:

Il DUVRI non è richiesto per lavori di breve durata e con bassi rischi interferenziali (es. consegna di materiali, prestazioni di servizi che non comportano accesso alle aree di lavoro del committente). In questi casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva motivata allegata al contratto. Per i cantieri temporanei o mobili (ristrutturazioni significative delle parti comuni) si applicano le norme del Titolo IV D.Lgs. 81/08: nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l'esecuzione (CSE), predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell'Opera.

10. Antincendio: spazi comuni, centrale termica, autorimesse

La prevenzione incendi nelle parti comuni del condominio è disciplinata principalmente dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 (che ha definito le attività soggette a controllo dei VVF e le procedure di presentazione della SCIA antincendio), dal D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi aggiornato) e dalle Regole Tecniche Verticali specifiche per autorimesse, centrali termiche e attività similari.

Le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) più frequenti nei condomini sono:

Attività (DPR 151/2011)SogliaCategoria
Autorimesse (n. 75)> 9 veicoli o sup. > 300 mqA (fino a 3.000 mq) / B (>3.000 mq)
Centrale termica a gas (n. 74)Potenzialità > 116 kWA / B / C in funzione della potenza
Depositi di GPL (n. 13)Capacità > 0,3 tA / B / C
Impianti di produzione energia con stoccaggio batterie (n. 74.3)Capacità > 20 kWhA / B

Anche in assenza di attività soggette a CPI, l'amministratore deve garantire nelle parti comuni: vie di esodo libere da ostacoli e segnalate, estintori portatili nelle aree a rischio (locale caldaia, autorimessa, depositi), illuminazione di emergenza nelle scale e nei corridoi, segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08 Allegato XXV, efficienza dei sistemi di rilevazione fumi se presenti. Gli estintori devono essere controllati semestralmente e revisionati secondo le scadenze previste dalla norma UNI 9994-1. Il responsabile dell'impianto antincendio in un condominio è l'amministratore.

11. Legionella: piani di controllo per impianti idrici condominiali

La Legionella pneumophilaè un batterio ambientale che si sviluppa naturalmente negli impianti idrici a temperature comprese tra 25°C e 45°C. Nei condomini con impianti idrici centralizzati per l'acqua calda sanitaria, il rischio di proliferazione della legionella è reale e la malattia del legionario (legionellosi) può avere conseguenze gravi, in particolare per le persone immunodepresse, gli anziani e i fumatori.

Le Linee Guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi(approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2015 e aggiornate nel 2023 in recepimento delle linee guida ECDC) classificano i condomini con impianti idrici centralizzati come strutture a rischio medio-basso, ma indicano la necessità di una valutazione specifica. I fattori di rischio negli impianti condominiali sono: temperatura dell'acqua calda sanitaria inferiore a 50°C nei punti di distribuzione, presenza di tratti di tubatura con scarso ricambio d'acqua (tratti terminali, appartamenti vuoti), materiali delle tubature favorevoli alla crescita batterica (gomma, alcune resine), accumulo di sedimenti e incrostazioni nel boiler.

Le misure di controllo e prevenzione per gli impianti condominiali comprendono:

12. Piscine condominiali: sicurezza e igiene

La piscina condominiale è un impianto natatorio ad uso privato, soggetto a una normativa specifica in materia di sicurezza e igiene. Il riferimento normativo è costituito dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 sulle piscine ad uso natatorio e dalle successivi circolari ministeriali e normative regionali. Le piscine ad uso esclusivo dei condomini sono considerate piscine private ad uso collettivo e sono soggette a obblighi intermedi tra le piscine pubbliche e quelle strettamente private.

Gli adempimenti principali per la piscina condominiale sono:

13. Sanzioni per l'amministratore che non rispetta gli obblighi SSL

L'amministratore di condominio che riveste la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 risponde personalmente delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni sono di natura penale-amministrativa e, in caso di infortunio, possono aggiungersi le responsabilità penali ex artt. 589-590 c.p. Le principali violazioni e le relative sanzioni:

ViolazioneSanzione
Mancata redazione del DVR (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancata nomina RSPP (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Mancata formazione dei lavoratori (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata sorveglianza sanitaria (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto fino a 4 mesi o ammenda 1.096-4.384 €
Mancata fornitura DPI (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Omessa verifica periodica ascensore (DPR 162/1999)Sanzione amministrativa 500-2.500 € per ogni impianto
Omessa redazione/aggiornamento DUVRI (art. 55 D.Lgs. 81/08)Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
Violazioni gestione amianto (L. 257/1992)Sanzioni da 10.000 a 100.000 € per le violazioni più gravi; arresto fino a 2 anni

In caso di infortunio a un lavoratore dipendente del condominio o a un terzo (lavoratore di un'impresa appaltatrice, condomino che cade in un'area comune per carenze di manutenzione), l'amministratore può rispondere penalmente per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/1994 consentono la regolarizzazione con pagamento di un quarto dell'ammenda massima, ma presuppongono l'eliminazione effettiva della violazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza.

14. Checklist adempimenti condominio

Checklist adempimenti sicurezza condominio — principali obblighi

  • Verifica se il condominio ha lavoratori dipendenti (portiere, pulizie) e, in caso affermativo, redazione del DVR condominiale
  • Nomina RSPP e, se dovuto, nomina medico competente e avvio protocollo di sorveglianza sanitaria
  • Formazione dei lavoratori dipendenti (12 ore rischio medio per CCNL portieri) e formazione antincendio e primo soccorso
  • Censimento dei materiali contenenti amianto nelle parti comuni (edifici pre-1994) e redazione del Piano di Controllo e Manutenzione
  • Verifica scadenza verifica periodica ascensore (ogni 2 anni) e aggiornamento libretto impianto
  • Raccolta dichiarazioni di conformità (o rispondenza) degli impianti elettrici e del gas nelle parti comuni (DM 37/2008)
  • Controllo e manutenzione annuale dell'impianto termico centralizzato; aggiornamento libretto di impianto/centrale
  • Verifica se l'autorimessa o la centrale termica è soggetta a CPI (DPR 151/2011) e presentazione SCIA antincendio se dovuta
  • Redazione DUVRI per ogni contratto di appalto con imprese esterne (pulizie, manutenzione, giardinaggio)
  • Piano di controllo della legionella per l'impianto idrico centralizzato con campionamenti periodici

FAQ — Sicurezza stabili condominiali e obblighi dell'amministratoreFAQ

L'amministratore di condominio è sempre datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08?
Non sempre, ma nella maggioranza dei casi sì. L'amministratore di condominio è qualificato come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 quando il condominio ha lavoratori subordinati o equiparati: portiere, addetto alle pulizie delle parti comuni, manutentore assunto con contratto di lavoro dipendente, addetto alla centrale termica. In questo caso scattano tutti gli obblighi del Testo Unico: redazione del DVR, nomina dell'RSPP, nomina del medico competente (se i rischi lo richiedono), formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria. Anche i contratti di lavoro part-time, i contratti di portierato a ore e i contratti di collaborazione continuativa (co.co.co.) che presentino tratti di subordinazione possono far scattare la qualifica. Quando invece il condominio si avvale esclusivamente di imprese esterne in appalto (es. impresa di pulizie, manutentori) senza alcun dipendente diretto, l'amministratore non è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ma ha comunque obblighi di coordinamento e cooperazione ex art. 26 (DUVRI) e di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie.
Il DVR condominiale deve essere aggiornato ogni anno?
Il DVR non ha una scadenza annuale fissa, ma deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative al processo lavorativo, all'organizzazione del lavoro, agli ambienti di lavoro, alle attrezzature o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 D.Lgs. 81/08). In un condominio le situazioni che richiedono l'aggiornamento del DVR sono: assunzione di un nuovo lavoratore con mansioni diverse, variazione dei rischi (es. rilevamento di amianto in fase di ristrutturazione, installazione di un nuovo ascensore, realizzazione di una piscina condominiale), infortuni sul lavoro che mettano in luce lacune nella valutazione originaria, sopravvenienza di nuove norme tecniche o legislative che impongano una revisione. È buona prassi procedere a una revisione critica del DVR almeno ogni due-tre anni anche in assenza di modifiche, per verificare che la valutazione rispecchi la situazione effettiva delle parti comuni.
Quando è obbligatorio redigere il Piano di Controllo e Manutenzione dell'amianto in un condominio?
L'obbligo di redigere un Piano di Controllo e Manutenzione (PCM) dell'amianto deriva dalla L. 257/1992 e dal DM 6 settembre 1994, che impongono ai proprietari o gestori di edifici che contengono amianto in matrice friabile o in materiali suscettibili di rilascio di fibre di provvedere alla valutazione dello stato di conservazione e alla predisposizione di un piano di controllo periodico. In un condominio costruito prima del 1994 (anno del bando dell'amianto in Italia) l'amministratore deve innanzitutto verificare se sono presenti materiali contenenti amianto (MCA): coibentazioni delle tubature, pannelli di copertura in eternit, lastre di Fibrocemento, guarnizioni, pavimentazioni in vinile-amianto. La verifica va affidata a un tecnico abilitato (geologo, ingegnere, chimico con formazione specifica). Se i MCA sono presenti e in buono stato di conservazione (amianto compatto, non friabile, integro), il piano di controllo periodico con ispezioni semestrali/annuali e documentazione fotografica è la misura appropriata. Se i MCA sono deteriorati o friabili, la bonifica (rimozione o incapsulamento) è necessaria e va affidata a imprese specializzate abilitate ai sensi del DM 6/09/1994.
Con quale frequenza devono essere effettuate le verifiche periodiche dell'ascensore condominiale?
La frequenza delle verifiche periodiche degli ascensori è stabilita dal DPR 162/1999 e, per i nuovi impianti, dal DM 23 febbraio 2022. Per gli ascensori ad uso privato (come quelli condominiali) la verifica periodica deve essere effettuata ogni due anni da un organismo notificato o da un organismo di ispezione accreditato. La manutenzione ordinaria mensile o trimestrale è affidata invece all'impresa manutentrice incaricata dal condominio, che deve possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa. Il DM 23/02/2022 ha aggiornato i criteri di sicurezza e i requisiti tecnici degli ascensori installati dopo l'entrata in vigore; gli impianti più vecchi devono essere progressivamente adeguati alle nuove norme. L'amministratore è responsabile della tenuta del libretto dell'impianto, della custodia delle dichiarazioni di conformità, del rispetto delle scadenze di verifica periodica e dell'adozione dei provvedimenti richiesti dall'organismo di ispezione. In caso di impianto con difetti tali da comprometterne la sicurezza, l'ascensore deve essere messo fuori servizio fino alla risoluzione del problema.
Il condominio è obbligato a redigere il DUVRI per i lavori in appalto?
Sì, quando il condominio affida lavori in appalto o in subappalto a imprese o lavoratori autonomi all'interno dello stabile (nelle parti comuni), l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, fornire loro le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente (es. presenza di amianto, caratteristiche elettriche dell'impianto condominiale, rischi di caduta nelle parti comuni) e cooperare per elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il DUVRI identifica le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività svolte nelle parti comuni (passaggi di altri condomini, lavori di altri manutentori in contemporanea, utilizzo dell'ascensore durante i lavori). Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e deve stimare i relativi costi della sicurezza, che non possono essere oggetto di ribasso. Per i lavori di breve durata con bassi rischi interferenziali è ammessa la dichiarazione sostitutiva del DUVRI, purché motivata. Per i cantieri temporanei o mobili (ristrutturazioni di entità superiore a certi requisiti) si applicano le norme specifiche del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e il coordinatore per la sicurezza.
Il condominio ha obblighi antincendio nelle parti comuni?
Sì, le attività presenti in un condominio possono richiedere il rispetto di specifiche norme antincendio. Le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco (VVF) che si trovano frequentemente negli stabili condominiali sono: autorimesse con più di 9 veicoli o con superficie superiore a 300 mq (attività n. 75 del DPR 151/2011), centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiore a 116 kW (attività n. 74), impianti per la produzione di calore con potenza termica superiore a 116 kW, depositi di GPL. Per queste attività il condominio (tramite l'amministratore) deve presentare la SCIA antincendio al Comando VVF competente, rispettare la Regola Tecnica Verticale applicabile, e rinnovare il CPI ogni cinque anni. Anche in assenza di attività soggette a CPI, il D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi aggiornato) e le norme di buona pratica impongono misure di sicurezza nelle parti comuni: vie di esodo sgombre, estintori manutenuti, illuminazione di emergenza nelle scale, segnaletica di sicurezza, controllo dei serbatoi GPL interrati.
La legionella è un rischio concreto per i condomini? Quando scatta l'obbligo del piano di controllo?
La legionella (Legionella pneumophila) è un batterio che prolifera negli impianti idrici a temperature comprese tra 25°C e 45°C, con picco intorno ai 37°C. Nei condomini il rischio è concreto negli impianti di acqua calda sanitaria centralizzata, nelle torri di raffreddamento (meno comuni nei residenziali), negli impianti di irrigazione a pioggia e nelle eventuali vasche idromassaggio o piscine. Le Linee Guida nazionali sulla legionella (approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2015 e aggiornate nel 2023 secondo gli orientamenti ECDC) classificano i condomini con impianti idrici centralizzati come ambienti a rischio potenziale, con livello di rischio dipendente dalle caratteristiche dell'impianto (lunghezza delle tubature, presenza di tratti terminali con scarso ricambio, temperatura dell'acqua in uscita dal boiler). Un piano di controllo della legionella comprende: valutazione del rischio dell'impianto, campionamento microbiologico periodico (almeno annuale per impianti a medio rischio), misure preventive (temperatura dell'acqua calda >50°C in tutta la rete, >60°C nel boiler, sciacquo periodico dei punti di utilizzo poco frequentati), disinfezione chimica o termica periodica. Per i condomini con piscina interna o impianti complessi la valutazione e il piano devono essere redatti da un tecnico competente.
Quali sono le sanzioni personali per l'amministratore di condominio che non adempie agli obblighi di sicurezza?
L'amministratore di condominio, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (quando il condominio ha lavoratori dipendenti), risponde personalmente delle violazioni in materia di sicurezza. Le sanzioni penali-amministrative previste dal D.Lgs. 81/08 includono: mancata redazione del DVR (arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €), mancata nomina dell'RSPP (arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €), mancata formazione dei lavoratori (arresto fino a 8 mesi o ammenda sino a 5.700 € per lavoratore), mancata sorveglianza sanitaria quando dovuta (arresto fino a 4 mesi o ammenda 1.096-4.384 €), mancata fornitura dei DPI (arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €). Oltre alle sanzioni specifiche del D.Lgs. 81/08, in caso di infortunio o malattia professionale conseguente alla negligenza nella gestione della sicurezza, l'amministratore può rispondere penalmente per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, nonché civilmente per il risarcimento del danno. Le violazioni in materia di amianto (L. 257/1992) e di ascensori (DPR 162/1999) prevedono sanzioni autonome ulteriori.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 26, 28, 29, 34, 37, 77-78)
  • L. 11 dicembre 2012 n. 220 — Riforma del condominio negli edifici (artt. 1117-1139 c.c.)
  • L. 27 marzo 1992 n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
  • D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche di applicazione della L. 257/1992 (amianto)
  • DPR 30 aprile 1999 n. 162 — Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
  • D.M. 23 febbraio 2022 — Criteri di sicurezza per gli ascensori (aggiornamento requisiti tecnici)
  • D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies della L. 248/2005 (impianti elettrici)
  • DPR 22 ottobre 2001 n. 462 — Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di impianti elettrici e gas
  • DPR 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (CPI)
  • Conferenza Stato-Regioni — Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (2015, aggiornamento 2023)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un condominio dipendono dalla presenza di lavoratori dipendenti, dalle caratteristiche dello stabile, dagli impianti presenti e dalla normativa vigente; DVR, valutazione del rischio amianto, DUVRI e piani di controllo della legionella devono essere adattati alla situazione specifica dell'edificio. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo condominio e supportiamo la gestione documentale e adempimentale.

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