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Guida completa · 2026

Sicurezza Ottici e Centri di Optometria: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un negozio di ottica o in un centro di optometria: DVR, rischio VDT, radiazioni ottiche da laser diagnostici, rischio biologico per lenti a contatto, rischio chimico da solventi, polveri di molatura, DPI per il laboratorio, ergonomia, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un negozio di ottica o un centro di optometria deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato che copra il rischio VDT per gli addetti alla cassa e alla diagnosi, le radiazioni ottiche artificiali da laser diagnostici e strumentazione oftalmologica, il rischio biologico nella manipolazione di lenti a contatto, il rischio chimico da solventi per la pulizia delle montature e polveri di molatura nel laboratorio, l'ergonomia delle postazioni e il rumore della mola. La formazione obbligatoria è di 12 ore (rischio medio) con aggiornamento quinquennale.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 per ottici e centri di optometria

I negozi di ottica e i centri di optometria sono soggetti al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nella sua interezza, dalla valutazione dei rischi alla formazione, dalla sorveglianza sanitaria alle sanzioni. La specificità del settore richiede una lettura attenta di diversi titoli del decreto, ciascuno applicabile a rischi concreti e ricorrenti nell'attività quotidiana.

Il Titolo VII (artt. 173-179)disciplina il lavoro al videoterminale: gli addetti alla cassa, alla gestione degli ordini e alle diagnosi optometriche su schermo che superano le 20 ore settimanali di utilizzo continuativo del monitor sono lavoratori VDT a tutti gli effetti, con diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e a postazioni conformi ai requisiti minimi dell'Allegato XXXIV. Il Titolo VIII Capo V (artt. 213-218)impone la valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali (ROA), con obbligo di classificazione delle sorgenti laser secondo la norma EN 60825-1 e adozione di misure di protezione proporzionate alla classe di rischio.

Il Titolo IX (artt. 223-232) riguarda gli agenti chimici: solventi per la pulizia delle montature (acetone, alcool isopropilico, diluenti) e polveri di molatura (policarbonato, CR-39, vetro minerale) rientrano nella definizione di agenti chimici pericolosi e richiedono valutazione del rischio, misure di prevenzione collettiva e DPI adeguati. Il Titolo Xsi applica al rischio biologico nella gestione delle lenti a contatto e dei fluidi lacrimali. L' Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 definisce il livello di rischio del settore e le ore di formazione obbligatoria.

Le attività di ottica e optometria che includono laboratorio di molatura e sagomatura lenti si confrontano inoltre con le norme tecniche europee relative alle attrezzature di lavoro (Titolo III D.Lgs. 81/08, Direttiva Macchine 2006/42/CE per le molatrici) e con i requisiti ergonomici delle norme UNI EN ISO 9241 per le postazioni di lavoro diagnostico.

2. DVR per negozi di ottica e studi optometrici

Il Documento di Valutazione dei Rischiè obbligatorio dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato (art. 17 D.Lgs. 81/08). Un addetto alle vendite, un ottico dipendente o un collaboratore amministrativo sono sufficienti per far scattare l'obbligo. Il DVR di un negozio di ottica deve coprire tutte le mansioni presenti: addetto alla vendita e alla cassa, ottico di laboratorio (molatura e montaggio lenti), optometrista o optometrista clinico, addetto amministrativo e alle forniture.

I rischi da valutare e documentare nel DVR sono:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP (e dal medico competente, se nominato), custodito in azienda e aggiornato a ogni modifica significativa dell'attività, a seguito di infortuni o a richiesta dell'organo di vigilanza.

3. Rischio VDT: addetti alla cassa, al laboratorio, agli strumenti diagnostici

Il rischio da lavoro al videoterminale è tra i più diffusi nel settore ottico. Il Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179) definisce come lavoratore VDT il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge (15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT).

In un negozio di ottica rientrano tipicamente in questa categoria:

Le postazioni VDT devono rispettare i requisiti minimi dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08: monitor con luminanza regolabile, assenza di riflessi fastidiosi da superfici o finestre, distanza monitor-occhi tra 50 e 70 cm, sedia regolabile in altezza con schienale, piano di lavoro con spazio sufficiente per tastiera, mouse e documenti. L'illuminazione ambientale deve evitare abbagliamento diretto o riflesso sullo schermo: particolarmente critico negli studi di diagnosi, dove spesso è necessaria l'oscurabilità della stanza per alcune misurazioni.

I lavoratori VDT hanno diritto alla visita oculistica preventiva(all'assunzione o al cambio di mansione) e alla visita periodica (ogni 5 anni in generale, ogni 2 anni per i lavoratori sopra i 50 anni o con particolari problemi visivi). Se la visita evidenzia la necessità di occhiali correttivi specifici per il lavoro al VDT, questi sono a carico del datore di lavoro.

4. Rischio da radiazioni ottiche: laser diagnostici, retinografi, lampade a fessura

Il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) è un rischio specifico del settore ottico e optometrico spesso sottovalutato. Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V (artt. 213-218) impone al datore di lavoro di valutare tutti i livelli di esposizione alle ROA a cui i lavoratori possono essere esposti, tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti presenti.

Le principali sorgenti di ROA in un centro di optometria sono:

La valutazione del rischio ROA deve essere effettuata da un tecnico competente, che deve raccogliere le schede tecniche di ciascuna sorgente, verificarne la classe laser ai sensi della EN 60825-1, calcolare le distanze nominali di pericolo oculare (DNRO) per i laser di classe 2 e superiori, e definire le misure di protezione collettiva (schermature, segnaletica, procedure operative) e individuale (occhiali laser protettivi con densità ottica adeguata alla lunghezza d'onda e alla potenza del laser). Per i laser di classe 1 e 1M in normali condizioni di utilizzo non sono richieste misure specifiche, ma la classificazione deve essere documentata nel DVR.

5. Rischio biologico: manipolazione di lenti a contatto, fluidi lacrimali

Il rischio biologico nel settore ottico riguarda principalmente le attività di adattamento e controllo delle lenti a contatto, durante le quali il personale può entrare in contatto con fluidi lacrimali del paziente e con lenti a contatto potenzialmente contaminate. Il Titolo X D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il rischio biologico classificando gli agenti potenzialmente presenti e adottando le misure di prevenzione e protezione adeguate.

I principali agenti biologici associati alla manipolazione delle lenti a contatto e dei fluidi lacrimali sono:

Le misure di prevenzione comprendono: utilizzo di guanti monouso per qualsiasi procedura che comporti il contatto con le lenti a contatto del paziente o con i suoi fluidi oculari; lavaggio delle mani prima e dopo ogni visita; disinfezione degli strumenti a contatto con la superficie oculare (tonometri, lenti a contatto diagnostiche) con procedure validate; smaltimento corretto delle lenti a contatto monouso e dei materiali potenzialmente contaminati come rifiuti speciali. Le procedure scritte di gestione del rischio biologico devono essere parte del DVR e oggetto di formazione specifica per il personale addetto alle visite.

6. Rischio chimico: solventi per pulizia montature, polveri di molatura

Il rischio chimico nel settore ottico è presente in due contesti principali: il laboratorio di molatura e sagomatura delle lenti, dove si generano polveri di materiale ottico, e le attività di pulizia e manutenzione delle montature, che prevedono l'uso di solventi organici. La valutazione del rischio chimico va effettuata ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 raccogliendo e analizzando le SDS di tutti i prodotti utilizzati.

Agente chimicoFontePericoli principaliDPI minimi
Polveri di policarbonato (PC)Molatura lentiIrritante respiratorio, possibile sensibilizzante; polveri fini respingibiliMascherina FFP2, occhiali di protezione
Polveri di CR-39 (allil diglicol carbonato)Molatura lenti organicheIrritante; possibile sensibilizzante cutaneo e respiratorioMascherina FFP2, guanti nitrile, occhiali
Polveri di vetro mineraleMolatura lenti in vetroSilice libera cristallina (se presente): rischio silicosi; irritante respiratorioMascherina FFP3, occhiali, aspirazione localizzata
Acetone / alcool isopropilicoPulizia montature e lentiInfiammabile, irritante per vie respiratorie e cute, narcotico ad alta concentrazioneGuanti nitrile Cat. III, ventilazione adeguata, evitare fonti di calore
Detergenti a ultrasuoni (tensioattivi)Vasche a ultrasuoni per pulizia montatureIrritante cutaneo; aerosol dalla vasca con tensioattiviGuanti monouso, coperchio della vasca durante il ciclo

Le misure di prevenzione collettiva prioritarie sono: aspirazione localizzata nella zona di molatura per la captazione delle polveri alla fonte (cappa o sistema di aspirazione integrato nella molatrice), ventilazione generale adeguata nei locali dove si usano solventi,sostituzionedei solventi più pericolosi con prodotti a minore pericolosità quando tecnicamente possibile (es. alcool etilico 70% al posto dell'acetone per alcune pulizie). I prodotti chimici vanno stoccati in armadio ventilato separato dalle fonti di calore e dall'area clienti. Le SDS devono essere archiviate e accessibili al personale del laboratorio.

7. Rumore: mola per lenti, attrezzature di laboratorio

Il rumore da attrezzature di laboratorio è un rischio presente nei negozi di ottica dotati di laboratorio interno di molatura. La mola per lenti (molatrice per lenti oftalmiche) produce livelli di pressione sonora che, in ambienti di piccole dimensioni con trattamento acustico insufficiente, possono superare i valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione lavoratori, messa a disposizione DPI uditivi
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori, programma di riduzione tecnica, sorveglianza sanitaria
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile; misure immediate di riduzione dell'esposizione

In molti negozi di ottica il laboratorio di molatura è separato dall'area clienti ma non sempre è isolato acusticamente in modo adeguato. L'ottico di laboratorio che opera la mola per diverse ore al giorno può accumulare un'esposizione significativa. La valutazione del rischio rumore va effettuata con misura strumentale ai sensi della UNI EN ISO 9612 nelle condizioni abituali di lavoro (molatrice in funzione, modalità di utilizzo rappresentativa).

Se la stima preliminare indica livelli prossimi o superiori ai valori di azione, si raccomanda la misurazione strumentale. Le misure tecniche prioritarie sono: cabinatura fonoassorbente della molatrice (alcune molatrici moderne sono già dotate di copertura insonorizzata), trattamento acustico delle pareti del laboratorio, scelta di molatrici a bassa emissione sonora in fase di acquisto. In attesa delle misure tecniche o come complemento: DPI uditivi (tappi monouso o cuffie) con SNR adeguato al livello di rumore misurato.

8. DPI nel settore ottico: occhiali protettivi, mascherine, guanti

I DPI per il personale dei negozi di ottica e dei centri di optometria vanno selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione. Devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE) e recare la marcatura CE con categoria di rischio.

MansioneDPI tipiciNorma di riferimento
Ottico di laboratorio (molatura lenti)Occhiali o visiera contro schegge e polveri, mascherina FFP2, guanti antitaglio Cat. IIUNI EN 166 (occhiali); UNI EN 149 (mascherina); UNI EN 388 (guanti)
Addetto pulizia montature con solventiGuanti in nitrile Cat. III, occhiali di protezione, ventilazione adeguataUNI EN 374 (guanti chimici); UNI EN 166 (occhiali)
Optometrista / addetto adattamento lenti a contattoGuanti monouso in lattice o nitrile Cat. III per il contatto con fluidi oculariUNI EN 374 (guanti per rischio biologico/chimico)
Operatore laser diagnostico (se classe 2+)Occhiali laser con densità ottica certificata per la lunghezza d'onda del laserUNI EN 207 (occhiali laser); densità ottica specifica per classe e potenza
Addetto alla cassa / VDTSchermo antiriflesso, corretta illuminazione ambientale (non DPI in senso stretto)Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 (requisiti postazioni VDT)

Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale di consegna firmatodal lavoratore, con formazione sull'uso corretto e sulla manutenzione (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08). Il datore deve mantenere un registro delle consegne, delle sostituzioni e delle dismissioni. I DPI vanno sostituiti al deterioramento o alla scadenza indicata dal costruttore.

9. Ergonomia: postazioni di lavoro per montatura lenti e diagnosi

L'ergonomia è un fattore critico nel settore ottico per due tipologie di mansioni molto diverse: il lavoro al banco di diagnosi e il lavoro di laboratorio per la molatura e il montaggio delle lenti. Entrambe comportano posture statiche prolungate, movimenti ripetitivi degli arti superiori e lavoro visivo di precisione.

Postazione di diagnosi optometrica: l'optometrista lavora seduto o in piedi davanti al paziente, utilizzando strumenti che richiedono una postura spesso non neutra: inclinazione del busto in avanti, collo flesso, braccia estese verso gli strumenti. La poltronetta del paziente dovrebbe essere regolabile in altezza per adattarsi all'altezza dell'operatore ed evitare posture di flessione del rachide cervicale. Il banco diagnostico deve essere progettato per ridurre il numero di movimenti ripetitivi di afferrare e posizionare strumenti. Le pause tra una visita e l'altra hanno anche una funzione ergonomica, oltre che di qualità del servizio.

Postazione di laboratorio (molatura e montaggio): l'ottico di laboratorio lavora tipicamente in piedi o seduto su sgabello davanti alla molatrice, con le braccia in posizione semiestesa e il collo flesso per controllare il processo di molatura. Il piano di lavoro deve essere regolabile in altezza, con lo strumento posizionato in modo da non richiedere flessioniestreme del collo. Il montaggio delle lenti nelle montature richiede movimenti fini e ripetitivi delle dita: il rischio di disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori (tendiniti, sindrome del tunnel carpale) è reale in caso di volumi elevati di produzione.

Le misure preventive comprendono: progettazione ergonomica dei piani di lavoro con regolabilità in altezza, rotazione delle mansioni tra laboratorio e bancone vendite ove possibile, pause programmate ogni 45-60 minuti di attività di precisione prolungata, formazione sulle posture corrette, valutazione OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori se i volumi di montaggio sono elevati.

Checklist conformità sicurezza ottici e optometria 2026

  • DVR con valutazione rischio VDT, ROA (laser diagnostici), biologico, chimico e rumore
  • Formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) con attestati in archivio
  • DPI laboratorio consegnati con verbale firmato (occhiali, mascherine FFP2, guanti)
  • Sorveglianza sanitaria VDT attivata per lavoratori oltre 20 ore settimanali
  • Valutazione laser diagnostici con classificazione EN 60825-1 documentata nel DVR
  • Procedure biologiche per manipolazione lenti a contatto e fluidi lacrimali
  • Illuminazione corretta e postazioni VDT conformi ad Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08

10. Formazione obbligatoria per addetti ottici

I negozi di ottica e i centri di optometria sono classificabili come attività a rischio medioai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in considerazione dei rischi VDT, chimico (solventi, polveri di molatura), biologico (lenti a contatto, fluidi lacrimali) e da radiazioni ottiche presenti. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore.

I contenuti della formazione specifica devono coprire tutti i rischi presenti nel DVR: VDT e postazioni di lavoro ergonomiche, radiazioni ottiche da strumenti diagnostici, manipolazione sicura di lenti a contatto e fluidi oculari (rischio biologico), uso dei solventi per la pulizia delle montature (rischio chimico), uso della mola per lenti e delle attrezzature di laboratorio, DPI disponibili e loro uso corretto, procedure di emergenza. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

I preposti (ottici senior, responsabili di laboratorio, coordinatori) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore, ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. I dirigentiseguono il percorso da 16 ore. Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP in un'attività a rischio medio deve frequentare il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale. La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021: per i negozi di ottica di piccole dimensioni con presenza di modeste quantità di solventi infiammabili è tipicamente applicabile il livello 2 (8 ore). La formazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003 con le ore previste per il gruppo di appartenenza.

Se nel DVR è stata identificata la presenza di rischi da agenti chimici, biologici o radiazioni ottiche che richiedono sorveglianza sanitaria, il medico competente può essere coinvolto nella formazione specifica per illustrare i rischi per la salute e le misure di prevenzione da adottare, in coordinamento con il responsabile della sicurezza.

11. Sorveglianza sanitaria e sanzioni

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti (art. 41 D.Lgs. 81/08). Per il personale di ottici e centri di optometria i trigger principali sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario per mansione, effettua le visite preventive e periodiche, e esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In caso di inidoneità parziale o totale, il datore di lavoro deve attivare un percorso di ricollocazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per i negozi di ottica e i centri di optometria sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 emesse dall'organo di vigilanza ASL/PSAL in caso di violazioni sanabili consentono la regolarizzazione entro il termine prescritto con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, sospendendo il procedimento penale. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono i profili penali ex artt. 589-590 c.p.

FAQ — Sicurezza ottici e centri di optometriaFAQ

Un negozio di ottica con due dipendenti deve fare il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Due dipendenti — anche part-time o a tempo determinato — rendono obbligatoria la redazione del DVR, la nomina dell'RSPP, la designazione degli addetti all'emergenza e al primo soccorso. Nel DVR vanno valutati tutti i rischi specifici del contesto: VDT per casse e diagnosi, radiazioni ottiche da strumentazione, rischio biologico per la gestione delle lenti a contatto, rischio chimico da solventi per la pulizia delle montature e polveri di molatura nel laboratorio, ergonomia delle postazioni di lavoro. Il documento deve essere firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP e aggiornato a ogni variazione significativa dell'attività.
I laser diagnostici in optometria richiedono una valutazione specifica?
Sì. I laser utilizzati in optometria e oftalmologia diagnostica — topografi corneali, tomografi OCT, retinografi a luce laser, cheratometri a laser, perimetri — emettono radiazioni ottiche coerenti classificate in diverse classi di rischio laser (EN 60825-1). Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V (artt. 213-218) impone al datore di lavoro di valutare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali (ROA), classificare le sorgenti, adottare le misure di protezione collettiva e individuale e, se del caso, attivare la sorveglianza sanitaria. La valutazione deve essere effettuata da un tecnico competente in sicurezza laser (preferibilmente Esperto Responsabile Laser — ERL ai sensi della Guida CEI 76-6) e deve includere: classificazione della sorgente, calcolo delle distanze nominali di pericolo oculare (DNRO), individuazione degli DPI oculari idonei alla classe del laser. I laser di classe 1 e 1M in condizioni normali di utilizzo non richiedono misure specifiche; quelli di classe 2 in su richiedono valutazione e misure.
Quali DPI servono per gli addetti al laboratorio di molatura?
Gli addetti al laboratorio di molatura e sagomatura delle lenti devono essere dotati di DPI appropriati ai rischi specifici: (1) occhiali o visiera di protezione contro la proiezione di schegge e polveri di materiale ottico (policarbonato, CR-39, vetro minerale), conformi alla norma UNI EN 166 con marcatura 3 (protezione da liquidi) e resistenza alle particelle ad alta velocità; (2) mascherina FFP2 o FFP3 per la protezione dalle polveri fini di molatura, in particolare per lenti in materiale composito; (3) guanti monouso o guanti antitaglio Cat. II per la manipolazione delle lenti e delle montature metalliche con bordi affilati; (4) calzature antiscivolo idonee se il pavimento del laboratorio è esposto a spruzzi d'acqua. Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato e accompagnati da formazione sull'uso corretto, conformemente agli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08.
Come si gestisce il rischio chimico da solventi per la pulizia delle montature?
I solventi utilizzati per la pulizia delle montature (acetone, alcool isopropilico, diluenti per solventi organici, detergenti a base di tensioattivi) sono classificati come sostanze pericolose ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Il datore di lavoro deve: raccogliere le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate di tutti i prodotti e renderle accessibili agli addetti nel punto di utilizzo; valutare il rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232) stimando l'esposizione per inalazione e per contatto cutaneo; adottare misure di prevenzione collettiva (aspirazione localizzata nei laboratori di molatura, ventilazione adeguata nei locali di pulizia montature); fornire DPI adeguati (guanti in nitrile Cat. III per solventi organici, occhiali di protezione per liquidi corrosivi o irritanti); formare gli addetti sulla manipolazione sicura e sulle procedure in caso di contatto accidentale. I contenitori di solventi vanno stoccati in armadio ventilato e ignifugo, lontano da fonti di calore.
Quante ore di formazione servono per gli addetti a un negozio di ottica?
I negozi di ottica e i centri di optometria sono classificabili come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, tenuto conto della presenza di rischi VDT, rischio chimico da solventi, polveri di molatura e rischio da radiazioni ottiche. Il monte ore di formazione obbligatoria è di 12 ore: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore. Per i preposti si aggiungono 8 ore di corso specifico. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. Se nel DVR emerge la presenza di rischi da agenti chimici, biologici o radiazioni ottiche che richiedono sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla formazione degli addetti sui rischi specifici. La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) è separata: per attività di piccole dimensioni a basso rischio incendio è sufficiente il livello 1 con corso da 4 ore.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria VDT in un negozio di ottica?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti a videoterminali (VDT) è obbligatoria ai sensi degli artt. 175-178 D.Lgs. 81/08 quando i lavoratori utilizzano il VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. In un negozio di ottica rientrano tipicamente in questa categoria: gli addetti alla cassa e alla gestione degli ordini (utilizzo continuativo del gestionale e del terminale di vendita), gli optometristi che utilizzano software diagnostici e refertazione su schermo, gli addetti alla gestione amministrativa. I lavoratori VDT hanno diritto alla visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione) e alla visita periodica (ogni 2 anni per i lavoratori con particolari problemi visivi o di età superiore a 50 anni; ogni 5 anni per gli altri). La visita comprende esame della vista e dell'apparato muscolo-scheletrico. Il medico competente può modificare la periodicità in base al profilo di rischio individuale.
Quali sanzioni per il mancato DVR in un centro di optometria?
Il mancato DVR è una delle violazioni più gravi previste dal D.Lgs. 81/08. L'art. 55 c. 1 lett. a) punisce il datore di lavoro con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Per la mancata nomina dell'RSPP la sanzione è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La mancata formazione dei lavoratori comporta arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 5.700 euro per ciascun lavoratore non formato (art. 55 c. 5 lett. c). La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria VDT quando dovuta è punita con ammenda da 1.315 a 5.699 euro (art. 58). La mancata valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (laser diagnostici) è punita ai sensi degli artt. 214-218 con ammenda da 2.192 a 4.384 euro. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94, emesse dall'organo di vigilanza ASL/PSAL in caso di violazioni sanabili, consentono la regolarizzazione con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda e sospendono il procedimento penale.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro, artt. 173-179 (VDT), Titolo VIII Capo V (radiazioni ottiche artificiali, artt. 213-218), Titolo IX (agenti chimici, artt. 223-232), artt. 17, 28, 36-37, 41, 55, 77-79
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IX, artt. 223-232 — Agenti chimici: valutazione del rischio e misure di prevenzione
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • Norma EN 60825-1 (CEI 76-2) — Sicurezza degli apparecchi laser: classificazione e requisiti
  • Guida CEI 76-6 — Sicurezza laser: guida per la nomina e i compiti dell'Esperto Responsabile Laser (ERL)
  • UNI EN 166 — Protezione personale degli occhi: specifiche generali
  • UNI EN ISO 9241-5 — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema: postazioni di lavoro
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (prevenzione incendi)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo X — Agenti biologici: valutazione del rischio e misure di contenimento

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione ROA, valutazione del rischio chimico e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati.

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