Gli installatori di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili sono esposti a una combinazione di rischi gravi: caduta dall'alto su coperture inclinate o piane, rischio elettrico da corrente continua (DC) con archi difficili da spegnere, movimentazione manuale di pannelli con peso unitario fino a 25 kg, esposizione prolungata a radiazioni UV e stress termico. Il D.Lgs. 81/08 impone il DVR con sezione specifica per i lavori in quota, la qualifica PES/PAV ai sensi della CEI 11-27 per tutti gli addetti ai lavori elettrici, sistemi anticaduta certificati EN 363 su ogni copertura e il coordinamento con il CSE nei cantieri soggetti al Titolo IV.
1. Normativa applicabile: D.Lgs. 81/08, CEI 82-25, CEI 11-27, DM 37/2008
Il quadro normativo che disciplina la sicurezza degli installatori di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili è stratificato e richiede il coordinamento di disposizioni legislative, norme tecniche e linee guida settoriali. Il riferimento centrale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Per le attività su coperture è rilevante il Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) ogniqualvolta il cantiere sia soggetto alle condizioni di cui all'art. 88, e il Titolo III per le attrezzature di lavoro (impalcature, ponteggi, piattaforme aeree).
Per la parte elettrica, la norma tecnica di riferimento è la CEI 11-27:2021 (Lavori su impianti elettrici), che definisce le qualifiche dei lavoratori elettrici (PES, PAV, PEC), le procedure per i lavori sotto tensione, fuori tensione e in prossimità, e gli obblighi del responsabile dei lavori elettrici. Per gli impianti fotovoltaici in particolare, la CEI 82-25 (Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti) fornisce indicazioni tecniche sulle caratteristiche elettriche del generatore DC e sui rischi specifici della corrente continua. Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37disciplina le abilitazioni professionali per gli installatori (impiantisti abilitati per impianti elettrici, category A e B a seconda della potenza installata) e costituisce il requisito minimo per l'esercizio dell'attività di installazione.
Per i lavori in quota e i sistemi anticaduta, le norme tecniche europee EN 363, EN 361, EN 354, EN 355 e EN 795 regolano la progettazione, la certificazione e l'uso dei dispositivi anticaduta. Le linee guida INAIL per la protezione dei lavoratori sul tetto e la circolare MLPS n. 30/2006 forniscono indicazioni operative sull'uso dei DPI anticaduta e sull'obbligo di privilegiare le protezioni collettive. Infine, la disciplina delle radiazioni ottiche artificiali e naturali (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08) richiede la valutazione dell'esposizione UV per i lavoratori all'aperto.
2. Il profilo di rischio degli installatori fotovoltaici
Gli installatori di impianti fotovoltaici operano in un contesto caratterizzato da una molteplicità di rischi gravi che si combinano tra loro in modo spesso sinergico. A differenza di molte attività edilizie, l'installatore fotovoltaico unisce il profilo di rischio del lavoratore in quotaa quello dell'elettricista e, in molti casi, dell'operatore su cantiere temporaneo. Questa sovrapposizione rende la valutazione dei rischi particolarmente impegnativa e richiede competenze trasversali.
I rischi principali per un installatore fotovoltaico sono:
- Caduta dall'alto: la causa di infortuni mortali più frequente nel settore. Avviene durante la salita e discesa dalla copertura, durante lo spostamento sulla superficie del tetto e durante le operazioni di posizionamento e fissaggio dei pannelli.
- Rischio elettrico DC: la corrente continua generata dai pannelli è particolarmente pericolosa per l'impossibilità di interromperne il flusso con un sezionatore lato DC durante le ore di luce, per la tensione a circuito aperto (Voc) che può raggiungere valori elevati e per gli archi elettrici DC difficili da estinguere.
- Rischio elettrico AC: lato inverter e connessione alla rete, presente anche nei cantieri di ampliamento di impianti esistenti.
- Movimentazione manuale dei carichi: pannelli fotovoltaici di formato standard pesano tra 18 e 25 kg; le strutture di supporto in alluminio e le rotaie aggiungono ulteriori carichi da sollevare e trasportare su superfici inclinate.
- Esposizione a radiazioni UV e stress termico: il lavoro all'aperto su coperture esposte al sole, spesso nelle stagioni più calde, espone a irraggiamento ultravioletto elevato e a temperature superficiali delle coperture che possono superare i 70-80 °C.
- Sovraccarico strutturale: il rischio di cedimento parziale della copertura durante i lavori, particolarmente rilevante su coperture in fibrocemento o in laterizi ammalorati.
- Spazi confinati: locali tecnici per inverter e quadri di campo, sottotetti con scarsa ventilazione, vani scala tecnici.
Il codice ATECO prevalente per le imprese installatrici di impianti fotovoltaici è il 43.21.01 (installazione di impianti elettrici in edifici) o il 43.21.09 (installazione di altri impianti elettrici), classificati come attività a rischio altodall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, con obbligo di formazione dei lavoratori di 16 ore (4 generali + 12 specifiche) e aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.
3. Lavori in quota: rischio caduta su coperture inclinate e piane
I lavori in quotasono definiti dall'art. 107 D.Lgs. 81/08 come quelli eseguiti a quota superiore a 2 metri rispetto al piano stabile sottostante. Qualunque installazione fotovoltaica su tetto rientra in questa definizione, salvo rari casi di impianti su strutture a terra. Il rischio di caduta è il rischio prioritario da gestire nel DVR e nel POS (Piano Operativo di Sicurezza).
Le coperture su cui si installa il fotovoltaico si dividono in due grandi categorie:
- Coperture inclinate(pendenza superiore al 15-20%, tipicamente tegole, lamiera grecata, pannelli sandwich): il rischio di scivolamento è presente anche con calzature idonee, in particolare su tegole bagnate, coperte di muschio o ghiaccio. La salita deve avvenire su scale a pioli ancorate o su trabattelli; lo spostamento in copertura richiede tavole da ponteggio o passerelle antisdrucciolo; il sistema anticaduta deve garantire la trattenuta prima del bordo, non solo l'arresto dopo la caduta.
- Coperture piane (industriali, commerciali): il rischio è rappresentato principalmente dal bordo libero (pericolo di caduta perimetrale) e da eventuali lucernai non protetti o non calpestabili. Le coperture piane in fibrocemento ondulato presentano il rischio aggiuntivo di cedimento sotto il peso del lavoratore: occorre camminare su tavole di distribuzione del carico, non direttamente sulle lastre.
La gerarchia delle protezioni imposta dall'art. 111 D.Lgs. 81/08 richiede di privilegiare i sistemi di protezione collettiva: parapetti perimetrali fissi (almeno 1 metro di altezza con corrente intermedio e tavola fermapiede), reti di sicurezza sottostanti la copertura, ponteggi perimetrali. Solo quando le protezioni collettive siano tecnicamente impraticabili o sproporzionate rispetto ai rischi si ricorre ai DPI anticaduta, ma in tal caso il POS deve documentare in modo specifico le ragioni tecniche della scelta.
Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve verificare le condizioni meteorologiche (divieto di lavori su copertura con vento superiore a determinate soglie, con pioggia, ghiaccio o neve), le condizioni strutturali della copertura (portata, stato di conservazione, presenza di elementi ammalorati), la presenza di ostacoli e lucernai, la distanza minima da linee elettriche aeree nelle vicinanze del cantiere.
4. Rischio elettrico DC/AC: tensioni a vuoto, archi elettrici e caratteristiche del DC
Il rischio elettrico negli impianti fotovoltaici presenta caratteristiche specifiche che lo rendono diverso — e per certi aspetti più insidioso — rispetto al rischio elettrico convenzionale in corrente alternata. Il lato DCdell'impianto (dal generatore fotovoltaico fino all'inverter) genera corrente continua che non può essere interrotta agendo sul sezionatore DC durante le ore di luce: i pannelli continuano a generare tensione e corrente finché ricevono irraggiamento, indipendentemente dallo stato dei dispositivi di sezionamento.
Le caratteristiche critiche della corrente continua DC rispetto alla corrente alternata AC sono:
| Caratteristica | Corrente continua DC (lato FV) | Corrente alternata AC (lato rete) |
|---|---|---|
| Tensione a circuito aperto (Voc) | Da 100 V a oltre 1000 V DC (impianti di taglia medio-grande) | 230 V / 400 V nominale |
| Arco elettrico | Difficile da estinguere: non ha passaggi per zero, tende a mantenersi | Si estingue naturalmente ai passaggi per zero (50 Hz) |
| Fibrillazione ventricolare | Soglia più bassa rispetto all'AC: il DC causa contrazione muscolare sostenuta | Soglia di pericolo circa 30 mA |
| Sezionamento | Non interrompe la generazione; la stringa rimane sotto tensione | Il distacco rete interrompe immediatamente la tensione |
| Rischio arco durante connessioni/sconnessioni | Elevato se la stringa è in circuito chiuso; ridotto coprendo i pannelli | Ridotto se l'interruttore è aperto prima della sconnessione |
Le misure di sicurezza per il rischio elettrico DC comprendono: copertura dei pannelli con teli opachi prima di qualsiasi intervento sulle stringhe DC, uso di guanti isolanti per alta tensione (categoria appropriata alla tensione di stringa), voltmetro DC idoneo alla tensione massima di sistema per la verifica dell'assenza di tensione prima degli interventi, procedure scritte di LOTO (Lockout/Tagout) per l'isolamento del lato AC e del lato DC. Gli archi elettrici DC possono causare incendi nel cablaggio e nelle cassette di giunzione: cavi e connettori devono essere conformi alle norme IEC/EN 60068 e CEI UNEL, e le cassette di stringa devono avere grado di protezione IP65 almeno.
Sul lato AC, il rischio è convenzionale (230 V o 400 V in alternata) ma non per questo trascurabile: l'inverter e il quadro di connessione alla rete devono essere aperti e sezionati prima di qualsiasi intervento, con verifica dell'assenza di tensione con tester idoneo. La procedura LOTO deve essere eseguita anche sul lato AC prima di intervenire all'interno del quadro.
5. Rischio da sovraccarico strutturale del tetto
Prima di installare un impianto fotovoltaico su una copertura esistente, è necessario verificare che la struttura portante possa sostenere il carico aggiuntivo dei pannelli, delle strutture di supporto e dei lavoratori durante le operazioni di installazione e di futura manutenzione. Questo aspetto è spesso sottovalutato, ma è fonte di rischi gravi sia per i lavoratori in copertura sia per le persone presenti nei locali sottostanti.
Un impianto fotovoltaico standard con moduli in silicio cristallino e struttura in alluminio aggiunge un carico permanente di circa 15-25 kg/m² alla copertura. Su coperture industriali con struttura in acciaio questo carico è di norma sostenibile; su coperture in laterizio di edifici residenziali datati, in fibrocemento (spesso anche con contenuto di amianto nelle lastre più vecchie) o in legno, è necessaria una verifica strutturale da parte di un tecnico abilitato (ingegnere o geometra con competenze strutturali). La verifica deve tenere conto anche dei carichi di neve e vento, che si sommano al carico permanente del fotovoltaico.
Il rischio per i lavoratori durante l'installazione è duplice: il cedimento parziale della copertura sotto il peso concentrato del lavoratore e del materiale trasportato, e il ribaltamento delle strutture di supporto non ancora fissate. Le misure preventivecomprendono: acquisizione preventiva della relazione strutturale prima dell'inizio dei lavori; divieto di camminare direttamente su lastre in fibrocemento non verificate (uso obbligatorio di tavole di distribuzione del carico); distribuzione del materiale sulla copertura in quantità progressiva; lavoro con il minor numero di lavoratori contemporaneamente sulla stessa area di copertura; messa in sicurezza dell'area sottostante con transenne e segnaletica per impedire l'accesso a persone non autorizzate.
Le coperture in lastre di fibrocemento con amianto (eternit) richiedono inoltre la valutazione del rischio amianto ai sensi del Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08: anche senza rimozione, le operazioni di foratura per l'ancoraggio delle strutture di supporto possono liberare fibre di amianto. In questi casi è necessario il coinvolgimento di una ditta specializzata o, almeno, l'adozione delle misure di contenimento previste per le lavorazioni su materiali in matrice compatta.
6. Esposizione a radiazioni UV e stress termico in copertura
Il lavoro su coperture esposte al sole espone gli installatori fotovoltaici a due rischi fisici significativi: le radiazioni ultraviolette solari e lo stress termico. Entrambi devono essere valutati nel DVR ai sensi del Titolo VIII D.Lgs. 81/08 (artt. 213-218 per le radiazioni ottiche) e dell'art. 28 per lo stress termico come rischio da microclima sfavorevole.
Le radiazioni UVsolari (UVA, UVB, UVC) sono classificate dalla IARC come cancerogene per l'uomo (gruppo 1). L'esposizione prolungata è associata a melanoma, carcinoma a cellule basali e squamose della cute e a cataratta. Per un installatore che lavora su coperture esposte per 6-8 ore al giorno nelle stagioni primaverile ed estiva in Italia meridionale o centrale, l'indice UV può raggiungere valori estremi (10-11+). Le misure di prevenzione comprendono: pianificazione dei lavori nelle ore di minore irraggiamento (prima delle 10 e dopo le 16 nelle giornate estive), uso di indumenti a maniche lunghe in tessuto tecnico con protezione UV (UPF 50+), copricapo con falda perimetrale, occhiali con protezione UV EN 172 categoria 4 (per lavori con irraggiamento diretto), applicazione di creme solari con SPF 50+ come misura complementare. Il medico competente include la valutazione del rischio oncologico cutaneo nel protocollo sanitario.
Lo stress termicoè un rischio rilevante nelle giornate estive: la temperatura superficiale di una copertura metallica o in bitume può superare i 70-80 °C, creando un ambiente di lavoro con temperatura radiante molto elevata anche in presenza di temperature dell'aria moderate. Il calore irradiato dalla copertura, combinato con il carico fisico dell'installazione (movimentazione dei pannelli, avvitatura delle strutture in posture incongrue), può causare colpo di calore, disidratazione e sincope. Le misure preventive comprendono: fornitura di acqua fresca a disposizione continua, pause in ombra ogni 45-60 minuti durante le giornate più calde, monitoraggio delle condizioni meteorologiche con sospensione dei lavori in copertura quando la temperatura supera soglie stabilite nel DVR, formazione dei lavoratori sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
7. Movimentazione manuale dei pannelli e delle strutture di supporto
La movimentazione manuale dei carichi(MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). Per gli installatori fotovoltaici il rischio è significativo e si manifesta in diverse fasi dell'installazione: scarico dei materiali dal veicolo (pannelli, rotaie, inverter, cassette di stringa), trasporto verticale fino alla copertura, spostamento in copertura su superfici inclinate, messa in opera e fissaggio.
I principali carichi movimentati sono:
- Moduli fotovoltaici: un pannello standard da 400-500 Wp in silicio cristallino pesa tra 20 e 25 kg, con dimensioni di circa 1,7 m x 1,1 m. La presa è scomoda (superfici piane senza impugnature naturali, bordi in alluminio taglienti). Il trasporto in copertura di più pannelli contemporaneamente aumenta il rischio di perdita del controllo del carico.
- Strutture di supporto: rotaie in alluminio da 4-6 metri (circa 5-8 kg cadauna), correnti trasversali, ancoraggi e tasselli. Il trasporto ripetuto di più rotaie per volta è un fattore di rischio per il rachide e gli arti superiori.
- Inverter: gli inverter di stringa pesano tra 8 e 30 kg a seconda della potenza; gli inverter centralizzati possono pesare oltre 100 kg e richiedono mezzi meccanici per il sollevamento.
La valutazione del rischio MMC va effettuata con il metodo NIOSH per le operazioni di sollevamento/abbassamento e con il metodo Snook-Ciriello per il trasporto e la spinta/tiro delle strutture. Il trasporto di pannelli in copertura su superfici inclinate è una delle situazioni più critiche: il peso, la scomodità della presa, la pendenza della superficie e la necessità di mantenere l'equilibrio si combinano in un profilo di rischio elevato. Le misure tecniche comprendono: uso di paranchi o argani per il sollevamento verticale dei materiali (evitare il trasporto manuale su scale a pioli), tavole di scorrimento per il piano inclinato, calzature antiscivolo idonee per il lavoro su copertura, formazione specifica sulle tecniche di trasporto in quota.
I movimenti ripetitivi degli arti superiori durante la fase di avvitatura delle strutture di supporto (centinaia di viti per impianto) rappresentano un ulteriore fattore di rischio muscolo-scheletrico (tendinopatie della cuffia dei rotatori, epicondilite). Il DVR deve valutare questo rischio con il metodo OCRA o RULA per le posture incongrue, e prevedere rotazione delle mansioni e pause programmate.
8. Spazi confinati: locali tecnici, sottotetti e vani inverter
Gli installatori fotovoltaici operano frequentemente in ambienti che possono configurarsi come spazi confinati ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori per i lavori in spazi confinati). I locali tecnici per gli inverter (soprattutto negli impianti di grande taglia), i sottotetti con scarsa ventilazione, i vani tecnici interrati per i quadri di parallelo e le canalizzazioni dei cavi sono ambienti potenzialmente confinati.
Un ambiente è classificato come spazio confinato quando presenta: accessi difficoltosi (botole, aperture di dimensioni ridotte), ventilazione naturale insufficiente, atmosfera potenzialmente pericolosa (carenza di ossigeno, presenza di gas tossici o infiammabili). Nei locali tecnici per inverter ad alta potenza, il rischio può essere rappresentato dalla riduzione di ossigeno in locali non ventilati in presenza di grandi batterie di accumulo (emissione di idrogeno durante la ricarica), dalla presenza di gas refrigeranti negli impianti combinati con pompe di calore, o semplicemente dall'accumulo di CO₂ in ambienti chiusi.
Le misure di sicurezza per gli spazi confinati comprendono: classificazione preventiva degli ambienti di lavoro come confinati o sospetti di inquinamento nel DVR; verifica dell'atmosfera con rilevatore multigas (ossigeno, CO, CO₂, idrocarburi) prima dell'accesso; ventilazione forzata prima e durante il lavoro; sistema di sorveglianza esterna con comunicazione continua; procedure di emergenza e mezzi di salvataggio (imbracatura di recupero, fune di emergenza) disponibili prima dell'accesso; formazione specifica ai sensi del D.P.R. 177/2011.
I sottotetti con isolamento in lana di roccia o lana di vetro presentano un rischio aggiuntivo da fibre minerali artificiali (FMA): il contatto e l'inalazione richiedono l'uso di tuta monouso, guanti, occhiali a tenuta e mascherina FFP2 o FFP3.
9. DPI specifici: sistemi anticaduta, guanti AT, calzature isolanti
I DPI per gli installatori fotovoltaici coprono tre aree di rischio principali: la caduta dall'alto, il rischio elettrico e il rischio fisico (UV, termico, meccanico). La selezione dei DPI deve basarsi sulla valutazione dei rischi specifica per mansione e deve tenere conto dell'incompatibilità tra DPI diversi (ad esempio, guanti isolanti per AT non compatibili con certe impugnature degli strumenti da lavoro).
| Rischio | DPI richiesto | Norma tecnica | Categoria |
|---|---|---|---|
| Caduta dall'alto | Imbracatura anticaduta, cordino con assorbitore, dispositivo retrattile, punto ancoraggio | EN 361, EN 354, EN 355, EN 360, EN 795 | III (massimo rischio) |
| Rischio elettrico DC/AC | Guanti isolanti per alta tensione (classe 00-4 secondo tensione), calzature isolanti | EN 60903 (guanti AT), EN 50321-1 (calzature) | III |
| Rischio meccanico (tagli, abrasioni) | Guanti da lavoro anticorpo, casco con sottogola, occhiali di protezione | EN 388, EN 397, EN 166 | II |
| Radiazioni UV | Occhiali con filtro UV EN 172 categoria 4, indumenti UPF 50+, copricapo | EN 172, EN 13758-1 | II |
| Scivolamento su copertura | Calzature con suola antiscivolo specifica per coperture | EN ISO 20345 S1P SRC, con marcatura ESD | II |
| Movimentazione carichi | Guanti antivibrazioni e anticorpo per la presa dei pannelli, ginocchiere per lavori inginocchiati | EN 388, EN ISO 10819 | II |
Tutti i DPI di categoria III devono essere consegnati con verbale firmato e accompagnati da formazione specifica sull'uso corretto (in particolare per i sistemi anticaduta: ispezione pre-uso, corretta regolazione dell'imbracatura, scelta del punto di ancoraggio, calcolo dello spazio libero di caduta per evitare l'impatto con il suolo). Il datore deve conservare il registro di consegna e sostituzione dei DPI. I DPI anticaduta devono essere ispezionati prima di ogni uso secondo le istruzioni del costruttore; quelli che hanno subito uno strappo in seguito a caduta reale vanno ritirati e non riutilizzati.
I guanti isolanti per alta tensione(EN 60903) devono essere di classe adeguata alla tensione massima di sistema: classe 00 (500 V max) per impianti di piccola taglia in BT; classe 0 (1000 V) o superiore per impianti con tensione di stringa tra 600 e 1000 V DC. Prima di ogni uso i guanti AT devono essere sottoposti alla prova di gonfiamento per verificare l'assenza di strappi o microforature. Le calzature isolanti (EN 50321-1) completano il sistema di isolamento elettrico personale.
Checklist sicurezza per installatori fotovoltaici
- DVR con sezione specifica lavori in quota su coperture (inclinate e piane)
- Attestato PES/PAV (CEI 11-27) per tutti gli addetti ai lavori elettrici su impianti FV
- Sistema anticaduta certificato EN 363 con linea vita su copertura (EN 795 classe A o B)
- DPI: guanti isolanti AT (EN 60903), calzature isolanti (EN 50321-1), occhiali UV, casco EN 397
- Piano di emergenza per caduta dall'alto e contatto elettrico DC/AC (soccorso in quota)
- Coordinamento con CSE e rispetto del PSC se cantiere temporaneo soggetto al Titolo IV D.Lgs. 81/08
- Verifica strutturale della copertura prima dell'inizio dei lavori
- Procedura LOTO (Lockout/Tagout) per sezionamento DC e AC prima degli interventi elettrici
10. Formazione PES/PAV e requisiti CEI 11-27 per lavori elettrici
La formazione per lavori elettriciè uno degli aspetti più critici e spesso carenti nel settore dell'installazione fotovoltaica. La norma CEI 11-27:2021 (Lavori su impianti elettrici) definisce tre livelli di qualifica per i lavoratori che operano su impianti elettrici:
- PEC (Persona Comune): nessuna formazione elettrica specifica. Può accedere a locali elettrici solo se accompagnata da PES o PAV e non può eseguire lavori elettrici.
- PAV (Persona Avvertita): informata sui rischi elettrici e addestrata a evitarli. Può eseguire lavori fuori tensionesu impianti a bassa tensione dopo aver verificato l'assenza di tensione, e lavori in prossimità di parti attive sotto la supervisione di PES. Deve avere un corso di formazione specifico sui rischi elettrici, le distanze di sicurezza, i DPI elettrici, le procedure di verifica assenza tensione.
- PES (Persona Esperta): possiede conoscenza tecnica e pratica sufficiente per valutare i rischi elettrici e per lavorare su impianti in sicurezza, anche sotto tensione (se specificamente autorizzato). Il responsabile dei lavori elettrici (RL-E) e il preposto ai lavori elettrici (PL-E) devono avere la qualifica PES. Il percorso formativo per PES include la conoscenza delle norme CEI, delle caratteristiche degli impianti BT e MT, dei DPI elettrici e delle procedure operative di sicurezza.
Per gli impianti fotovoltaici la qualifica PES è necessaria per: effettuare misure e verifiche sul lato DC delle stringhe, intervenire sulle cassette di stringa e sui quadri di campo, eseguire i collaudi elettrici, effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria con impianto in esercizio. La qualifica PAV è sufficiente per i lavori di cablaggio fuori tensione (lato AC con inverter sezionato e verificato assenza tensione) sotto la supervisione di un PES.
La qualifica PES/PAV va documentata con un attestatorilasciato al termine del corso di formazione, firmato dal datore di lavoro o dal responsabile tecnico dell'impresa. Il datore di lavoro è tenuto a nominare formalmente i lavoratori con la qualifica PES o PAV mediante atto scritto. La qualifica non è riconosciuta a vita: va aggiornata in caso di modifiche significative degli impianti su cui si lavora o di variazioni normative.
Oltre alla formazione PES/PAV, gli installatori fotovoltaici rientrano nel codice ATECO a rischio alto (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) e devono seguire: 16 ore di formazione generale e specifica (4 generali + 12 specifiche per il settore edile/elettrico), aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, formazione specifica per lavori in quota (uso dei DPI anticaduta), formazione antincendio livello 3 (corso da 16 ore per i cantieri con rischio incendio elevato), formazione di primo soccorso.
11. DVR e valutazione rischi specifica per installatori fotovoltaici
Il Documento di Valutazione dei Rischiper un'impresa installatrice di impianti fotovoltaici deve essere strutturato in modo da coprire tutte le mansioni presenti e tutte le tipologie di cantiere. Un DVR generico per impresa elettrica non è sufficiente: occorre una sezione specifica per i lavori in quota su coperture fotovoltaiche, che tenga conto della pluralità di rischi combinati che caratterizzano questa attività.
La struttura minima del DVR per installatori fotovoltaici comprende:
- Descrizione dell'attività e delle mansioni: installatore in copertura, elettricista di stringa, tecnico inverter, addetto al magazzino e alla logistica, caposquadra/preposto.
- Valutazione del rischio caduta dall'alto: per ciascuna tipologia di copertura (inclinata, piana, industriale), con indicazione dei sistemi di protezione adottati e delle procedure operative.
- Valutazione del rischio elettrico DC e AC: con riferimento alle caratteristiche del DC fotovoltaico, alle tensioni di stringa tipiche dei cantieri, alle procedure LOTO e alle qualifiche richieste.
- Valutazione del rischio MMC: con applicazione del metodo NIOSH per il sollevamento dei pannelli e delle strutture, con indicazione dei valori dell'indice di sollevamento e delle misure correttive adottate.
- Valutazione del rischio UV e stress termico: con stima dell'esposizione media annua e delle misure di prevenzione stagionali.
- Valutazione del rischio da spazi confinati: con classificazione degli ambienti potenzialmente confinati (locali inverter, sottotetti) e procedure di accesso sicuro.
- Valutazione del rischio da amianto: per i cantieri su coperture in fibrocemento di vecchia data, con indicazione della procedura di valutazione preventiva.
- Programma di miglioramento: con scadenze e responsabilità per le misure tecniche e organizzative ancora da implementare.
Il DVR aziendale va integrato, per ogni cantiere soggetto al Titolo IV D.Lgs. 81/08, con il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto dall'impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori. Il POS è un documento cantiere-specifico che specifica le misure adottate per quel particolare cantiere (tipo di copertura, sistemi anticaduta installati, attrezzature utilizzate, numero di lavoratori, turni).
12. Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitariaè obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione. Per gli installatori fotovoltaici i trigger principali sono:
- Movimentazione manuale dei carichi: quando l'indice NIOSH supera 0,85 o il metodo Snook-Ciriello indica superamento del limite accettabile, il medico competente deve effettuare la visita preventiva e periodica con valutazione del rachide lombare, degli arti superiori e della spalla, anche con esami strumentali in caso di sintomi riferiti.
- Radiazioni UV: il Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli di radiazione ottica oltre i valori limite. Il medico competente deve verificare la presenza di lesioni cutanee sospette e il rischio oncologico cutaneo, anche con visita dermatologica periodica.
- Stress termico: per i lavoratori esposti a condizioni microclimatiche sfavorevoli (calore estremo su coperture durante l'estate), il medico competente valuta la resistenza individuale al calore e le eventuali controindicazioni (patologie cardiovascolari, diabete, assunzione di farmaci fotosensibilizzanti).
- Rischio elettrico: il medico competente verifica l'assenza di condizioni che aumentino la suscettibilità al rischio elettrico (patologie cardiache, uso di pacemaker) e valuta l'idoneità al lavoro in quota (acrofobia, epilessia, vertigini, disturbi dell'equilibrio).
Il giudizio di idoneità al lavoro in quotaè particolarmente importante: il medico competente deve esprimersi esplicitamente sull'idoneità al lavoro in quota per ogni lavoratore, con eventuali limitazioni. Un giudizio di non idoneità al lavoro in quota per un installatore fotovoltaico implica la necessità di ricollocare il lavoratore in mansioni non esposte a questo rischio, il che può essere problematico per imprese piccole dove tutte le mansioni prevedono lavoro su copertura.
13. Piano di Sicurezza e Coordinamento nei cantieri con fotovoltaico
L'installazione di un impianto fotovoltaico rientra nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) quando i lavori coinvolgono più imprese esecutrici o quando la durata prevista supera i 200 uomini-giorno. In questi casi il committente deve nominare un Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), e un Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE)che sorveglia l'applicazione del PSC durante i lavori.
In molti cantieri di installazione fotovoltaica su edifici esistenti, soprattutto per impianti di media e grande taglia (>20 kWp), coesistono più imprese: l'impresa installatrice del fotovoltaico, l'impresa elettrica per la connessione alla rete, eventualmente una ditta per le opere edili (rinforzo strutturale della copertura, impermeabilizzazione). Questa situazione determina l'obbligo del PSC.
Il PSC per un cantiere fotovoltaico deve comprendere: l'analisi delle interferenze tra le diverse imprese (rischio di caduta di materiali sull'impresa sottostante, interferenza tra lavori in quota e lavori a terra), le misure di coordinamento per i lavori in quota (una sola squadra per volta su ciascuna sezione di copertura), le procedure per la gestione dell'energia elettrica durante i lavori (sezionamento del lato AC, copertura del lato DC), il piano di emergenza per infortuni in quota (posizione del defibrillatore, percorso di evacuazione per un ferito in copertura), la stima dei costi della sicurezza da inserire nel contratto d'appalto (non soggetti a ribasso). Ogni impresa esecutrice deve produrre il proprio POS e trasmetterlo al CSE prima dell'inizio dei lavori.
Anche nei cantieri di dimensioni inferiori ai 200 uomini-giorno con una sola impresa, se i lavori implicano rischi di caduta dall'alto, il committente deve comunque trasmettere la Notifica Preliminarealla ASL e all'INAIL territorialmente competenti (art. 99 D.Lgs. 81/08) quando la durata dei lavori supera i 200 uomini-giorno o quando sono presenti più imprese.
14. Sanzioni e ispezioni
I cantieri di installazione fotovoltaica sono oggetto di ispezioni da parte dell'ASL/PSAL(Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), in particolare in caso di segnalazione di infortuni o di campagne ispettive settoriali. Le violazioni più frequentemente contestate in questo settore sono: assenza o inadeguatezza del sistema anticaduta, mancata formazione PES/PAV, assenza di POS in cantieri soggetti al Titolo IV, DPI inadeguati o non certificati, mancata verifica strutturale della copertura.
Le principali sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:
- Mancata adozione di misure anticaduta(artt. 107-111): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.887 a 7.462 euro. In caso di infortuni gravi o mortali si aggiungono le fattispecie di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza (artt. 589-590 c.p.), con pene fino a 7 anni di reclusione per l'omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche.
- Mancata redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro (art. 55 c. 1 lett. a).
- Mancata formazione dei lavoratori: arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore (art. 55 c. 5 lett. c).
- Mancata nomina RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
- Cantiere senza PSC quando dovuto: sanzione a carico del committente e del coordinatore (art. 157 D.Lgs. 81/08).
- Sospensione dell'attività imprenditoriale: l'organo di vigilanza può adottare il provvedimento di sospensione immediata dell'attività (art. 14 D.Lgs. 81/08) in caso di violazioni gravi, tra cui l'assenza di qualsiasi forma di protezione anticaduta in lavori in quota.
Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono al datore di sanare le violazioni entro il termine prescritto e di estinguere il reato pagando un quarto del massimo dell'ammenda. L'inadempienza alla prescrizione riattiva il procedimento penale. La presenza di precedenti violazioni e la recidiva aumentano significativamente il rischio di procedimento penale pieno. Le violazioni in materia di sicurezza possono determinare anche la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370 euro e sanzioni interdittive.
FAQ — Sicurezza installatori fotovoltaico e energie rinnovabiliFAQ
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16. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli III, IV, VIII, art. 107 lavori in quota, artt. 189-198 agenti fisici, art. 55 sanzioni)
- CEI 11-27:2021 — Lavori su impianti elettrici: qualifiche PES, PAV, PEC e procedure per lavori sotto tensione e in prossimità
- CEI 82-25:2010 (V2) — Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (D.Lgs. 81/08)
- UNI EN 363:2008 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute: sistemi di arresto caduta
- UNI EN 795:2012 — Protezione contro le cadute: dispositivi di ancoraggio
- UNI EN ISO 20345:2022 — Dispositivi di protezione individuale: calzature di sicurezza
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili: PSC, CSP, CSE, POS
- Circolare MLPS n. 30/2006 — Indicazioni operative sulla sicurezza nei lavori in quota e uso dei DPI anticaduta
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura aziendale, dalle tipologie di cantiere, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente al momento dell'intervento. DVR, POS, qualifiche PES/PAV e sistemi anticaduta devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati.
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