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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nelle Erboristerie e Vendita di Prodotti Naturali: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un’erboristeria o negozio di prodotti naturali: rischio allergenico da polveri vegetali e oli essenziali, DVR, HACCP per integratori, DPI, sorveglianza sanitaria, formazione e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'erboristeria o un negozio di prodotti naturali deve gestire rischi specifici del settore: esposizione a polveri vegetali sensibilizzanti e irritanti (paprika, cannella, pepe, polveri di radici), oli essenziali concentrati con proprietà irritanti e allergizzanti, prodotti cosmetici classificati pericolosi ai sensi del CLP, movimentazione manuale di scatole e scaffali, posture statiche alla cassa. Se vende integratori alimentari o tisane sfuse, è soggetta agli obblighi igienico-sanitari del Reg. CE 852/2004 (HACCP semplificato). Il DVR deve coprire tutte queste dimensioni; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di rischi allergenici o chimici significativi; la formazione del personale segue il percorso rischio medio (12 ore). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività.

1. Quadro normativo erboristerie: D.Lgs. 81/08 e Reg. CE 178/2002 per prodotti alimentari

Le erboristerie e i negozi di prodotti naturali sono soggetti a un quadro normativo articolato che combina la disciplina generale della sicurezza sul lavoro con le norme igienico-sanitarie sui prodotti alimentari e cosmetici. Il pilastro fondamentale in materia di sicurezza dei lavoratori è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore e dal numero di dipendenti. Per le erboristerie i titoli più rilevanti sono: il Titolo IX Capo I (agenti chimici, per la valutazione delle polveri vegetali, degli oli essenziali e dei prodotti cosmetici pericolosi), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi, per la gestione di scaffali e magazzino), il Titolo VII (videoterminali, per il personale di cassa con utilizzo di software gestionale) e il Titolo VIII Capo I (microclima, per i locali di vendita esposti a correnti d'aria o sbalzi termici dovuti ad aperture frequenti).

Accanto al D.Lgs. 81/08, le erboristerie che vendono integratori alimentari, tisane, alimenti biologici confezionati, spezie o qualsiasi altro prodotto classificato come alimento ai sensi del Reg. CE 178/2002 (sicurezza alimentare generale) sono qualificate come operatori del settore alimentare (OSA) e ricadono negli obblighi del pacchetto igiene europeo: Reg. CE 852/2004 (procedure di autocontrollo HACCP), Reg. UE 1169/2011 (informazioni sugli alimenti e requisiti di etichettatura). Per i prodotti cosmetici — creme, sieri, saponi naturali, shampoo alle erbe — si applica il Reg. CE 1223/2009, che impone obblighi al responsabile della messa in commercio (non necessariamente l'erboristeria, che nella maggior parte dei casi è solo punto vendita) ma genera comunque obblighi di gestione sicura in termini di stoccaggio, manipolazione e informazione al consumatore.

La complessità del quadro normativo applicabile a un'erboristeria dipende fortemente dall'ampiezza del catalogo prodotti e dalle attività effettivamente svolte: una semplice rivendita di prodotti confezionati ha obblighi più contenuti rispetto a un'erboristeria che confeziona tisane sfuse, prepara miscele personalizzate, manipola estratti fluidi o formula prodotti cosmetici artigianali. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica configurazione di attività.

2. DVR: valutazione dei rischi specifici dell'erboristeria

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'erboristeria deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e, se nominato, con il medico competente. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli specifici del settore. Per un'erboristeria le sezioni tematiche principali del DVR sono:

Il DVR deve essere custodito in forma scritta (o su supporto informatico con firma digitale) nei locali dell'erboristeria e reso disponibile in caso di ispezione. Va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, i prodotti trattati o l'organico del personale.

3. Rischio allergenico e sensibilizzante: polveri vegetali, pollini, oli essenziali

Il rischio allergenico è il rischio più caratteristico del lavoro in erboristeria e spesso viene sottovalutato. Le polveri generate dalla manipolazione di piante officinali essiccate, spezie, radici, cortecce e semi contengono proteine vegetali, terpenoidi, aldoni, cumarine ed altri composti biologicamente attivi in grado di provocare:

La valutazione del rischio allergenico deve basarsi sulle schede di sicurezza (SDS) di ciascun prodotto presente, sull'identificazione delle sostanze con frasi H di sensibilizzazione (H317, H334), e sulla stima dell'esposizione in funzione della frequenza e della durata delle manipolazioni. Le misure di prevenzione comprendono: ventilazione adeguata dei locali, aspirazione localizzata nelle aree di confezionamento sfuso, rotazione delle mansioni tra personale sensibilizzato, adozione di DPI appropriati (guanti, mascherine), sorveglianza sanitaria con test allergologici specifici.

4. Rischio chimico: prodotti cosmetici, detergenti e solventi di estrazione

Oltre alle polveri vegetali, il personale delle erboristerie può essere esposto a rischi chimici derivanti da prodotti cosmetici non confezionati, detergenti professionali per la pulizia dei locali e, nelle erboristerie che effettuano lavorazioni interne, da solventi di estrazione (alcol etilico, glicole propilenico, glicerina).

I prodotti cosmeticipresenti in erboristeria — soprattutto quelli sfusi o in grandi formati destinati al confezionamento — possono contenere sostanze classificate come pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP): oli essenziali con frasi H di sensibilizzazione, conservanti irritanti (es. benzil alcol, acido benzoico), agenti tensioattivi potenzialmente irritanti per cute e occhi. Il Reg. CE 1223/2009 disciplina la sicurezza del prodotto finito, ma non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di valutare il rischio chimico per i propri dipendenti durante la manipolazione.

I detergenti professionaliusati per la pulizia dei banconi e dei pavimenti (candeggina, detergenti a base di ammoniaca, sgrassatori alcalini) devono essere valutati con le loro SDS. La miscelazione di prodotti incompatibili (es. candeggina e acidi) è una delle cause di incidenti chimici più frequenti nel commercio al dettaglio; le procedure operative devono vietare esplicitamente la miscelazione di prodotti diversi e indicare le corrette modalità di diluizione e utilizzo. L'art. 227 D.Lgs. 81/08 stabilisce le misure specifiche di prevenzione per gli agenti chimici pericolosi: sostituzione con prodotti meno pericolosi ove possibile, riduzione al minimo della quantità presente, uso di contenitori chiusi e sistemi a circuito chiuso per la distribuzione, ventilazione appropriata.

5. Movimentazione manuale dei carichi: scaffali, scatole di prodotti

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) rappresenta un rischio rilevante nelle erboristerie, in particolare durante le operazioni di scarico della merce, sistemazione degli scaffali (anche in altezza), trasporto delle casse in magazzino e rotazione delle scorte. Il Titolo VI e l'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 stabiliscono gli obblighi del datore di lavoro per la valutazione e la riduzione del rischio da MMC.

Il metodo di valutazione di riferimento per le operazioni di sollevamento e trasporto è il metodo NIOSH(aggiornamento 1994), che calcola l'indice di rischio in funzione del peso del carico, della distanza orizzontale e verticale di presa, della frequenza dei sollevamenti, dell'asimmetria del movimento e della qualità della presa. Un indice NIOSH superiore a 1 indica un rischio da ridurre; superiore a 3 indica un rischio elevato che richiede intervento urgente.

Le criticità tipiche nelle erboristerie sono:

La formazione del personale sulle corrette tecniche di sollevamento (schiena dritta, piegare le ginocchia, carico vicino al corpo) è obbligatoria ai sensi dell'Allegato XXXIII punto 5 del D.Lgs. 81/08 e deve essere documentata nel registro della formazione.

6. Ergonomia della cassa e posture alla vendita

Il personale che lavora alla cassa di un'erboristeria trascorre la maggior parte del turno in una postura prevalentemente eretta e statica o in postura seduta con movimenti ripetuti delle braccia e delle mani (scansione prodotti, confezionamento, gestione del registratore di cassa). Queste posture, se non adeguatamente gestite, possono causare patologie professionali a carico del rachide lombare e cervicale, degli arti superiori (epicondilite, sindrome del tunnel carpale, tendiniti) e degli arti inferiori (varici, gonfiori, affaticamento).

Il DVR deve valutare la postazione cassa secondo i criteri ergonomici dell'Allegato XXXIII (per la MMC) e dell'Allegato XXXIV (per le postazioni VDT, se presente un monitor per la gestione del gestionale). Gli interventi migliorativi tipici per le casse di erboristeria sono:

I lavoratori che utilizzano sistemi informatici (gestionale, cassa elettronica con monitor) per almeno 20 ore settimanali rientrano nella definizione di addetti a videoterminale (VDT) ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e hanno diritto alla sorveglianza sanitaria specifica con visita oculistica periodica.

7. Integratori alimentari e HACCP: obblighi per la vendita

Le erboristerie che vendono integratori alimentari, tisane sfuse, alimenti biologici, spezie per uso alimentare o qualsiasi altro prodotto classificato come alimento ai sensi del Reg. CE 178/2002sono qualificate come operatori del settore alimentare (OSA) e devono rispettare gli obblighi del Reg. CE 852/2004. L'art. 5 di questo regolamento impone a tutti gli OSA — inclusi i punti vendita al dettaglio — di istituire, attuare e mantenere procedure basate sui principi dell'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Per la vendita al dettaglio di integratori alimentari confezionati, le autorità di controllo applicano in genere un approccio semplificato, basato sull'adozione di prerequisiti igienicipiuttosto che su un piano HACCP con punti critici di controllo formali. I prerequisiti minimi per un'erboristeria che vende alimenti comprendono:

Per le erboristerie che effettuano confezionamento di tisane sfuse, preparazione di miscele personalizzate o trasformazione di materie prime vegetali, gli obblighi HACCP sono più strutturati e richiedono l'identificazione di punti critici di controllo specifici per le fasi di produzione. In questi casi è necessaria una valutazione caso per caso delle operazioni svolte. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a predisporre il manuale di autocontrollo adeguato.

8. DPI obbligatori nelle erboristerie

Mansione / rischioDPI richiestiNote
Manipolazione polveri vegetali (pesatura, confezionamento sfuso)Mascherina FFP2 monouso, guanti in nitrile monouso senza talco (cat. III), occhiali di protezione per polveri finiFFP3 se presenza di polveri di piante con potenziale sensibilizzante elevato (camomilla, piante Asteraceae)
Manipolazione oli essenziali concentratiGuanti in nitrile (cat. III), occhiali di protezione chiusi o visiera, mascherina FFP2 o filtro A2 per vapori organiciEvitare guanti in lattice (rischio allergia crociata); cambiare guanti ogni 30 minuti di manipolazione continuata
Utilizzo di detergenti professionali (pulizia locali)Guanti chimici (cat. III, nitrile spessore ≥0,3 mm), occhiali paraschizzi, grembiule impermeabile, calzature chiuseConsultare SDS del detergente specifico; non miscelare prodotti incompatibili
Carico/scarico merce e rifornimento scaffali altiCalzature antinfortunistiche con punta rinforzata e suola antiscivolo (cat. II o III), guanti da lavoro per protezione da tagli su cartoniObbligo di calzature di sicurezza solo se valutazione del rischio le indica come necessarie; preferire scala stabile con gradino antiscivolo
Vendita al banco e gestione cassaNessun DPI specifico in condizioni normali; guanti monouso se presenza di ferite o irritazioni cutaneePedana antiaffaticamento non è un DPI ma una misura ergonomica collettiva raccomandata

Tutti i DPI devono essere selezionati sulla base della valutazione del rischio, consegnati con verbale firmato ai sensi degli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08, accompagnati da istruzioni d'uso nella lingua del lavoratore e sostituiti regolarmente o a ogni deterioramento. I DPI monouso vanno smaltiti dopo ogni utilizzo. Il datore di lavoro mantiene il registro delle consegne e delle sostituzioni dei DPI.

Documenti minimi per un'erboristeria con dipendenti — checklist sintetica

  • DVR con sezioni: rischio chimico/allergenico (polveri, oli essenziali, cosmetici), MMC, ergonomia cassa, microclima, stress lavoro-correlato
  • Nomina RSPP (esterno o datore con percorso formativo adeguato al livello di rischio)
  • Designazione RLS e verbale di consultazione
  • Nomina medico competente (se sorveglianza sanitaria obbligatoria per rischio chimico/allergenico)
  • Attestati formazione lavoratori (4 ore generali + 8 ore specifiche per rischio medio)
  • Attestati formazione antincendio (rischio basso: 2 ore; rischio medio: 8 ore)
  • Attestati formazione primo soccorso gruppo B o C (a seconda del numero di lavoratori)
  • Attestati formazione alimentarista per il personale che manipola prodotti alimentari sfusi
  • Schede SDS di tutti i prodotti chimici (detergenti, oli essenziali concentrati, solventi)
  • Verbale di consegna DPI a ciascun lavoratore
  • Manuale di autocontrollo HACCP / piano di autocontrollo igienico (se vendita alimenti)
  • Notifica attività alimentare all’ASL/SIAN (se vendita integratori, tisane sfuse, alimenti)
  • Registro di carico/scarico e tracciabilità fornitori prodotti alimentari
  • Piano di sanificazione dei locali con frequenze e prodotti
  • Registro infortuni e verbali di riunione periodica (se > 15 lavoratori)

9. Sorveglianza sanitaria: quando è necessaria la visita del medico competente

La sorveglianza sanitarianelle erboristerie non è automaticamente obbligatoria come nelle strutture sanitarie, ma può diventare necessaria in funzione dei rischi specificamente rilevati nella valutazione del rischio. Il medico competente deve essere nominato ogni volta che la valutazione del rischio chimico — incluse le polveri vegetali e gli oli essenziali — rileva un rischio non irrilevante per la salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 81/08.

Le situazioni che tipicamente richiedono la sorveglianza sanitaria in un'erboristeria:

Il medico competente redige il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio e le visite si tengono con frequenza stabilita nel protocollo (solitamente annuale o biennale per rischio chimico di media entità). Il giudizio di idoneità alla mansione specifica va comunicato al datore di lavoro e al lavoratore e deve essere rispettato nell'organizzazione del lavoro.

10. Formazione obbligatoria e aggiornamento RSPP

Le erboristerie sono classificate, ai fini della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nel rischio medio (codice ATECO G — commercio al dettaglio). Questo comporta:

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, il personale che lavora con prodotti alimentari (integratori sfusi, tisane in preparazione) deve ricevere la formazione alimentarista (ex libretto sanitario, ora formazione documentata in materia di igiene degli alimenti) ai sensi del Reg. CE 852/2004 e delle norme regionali attuative. Questa formazione copre: igiene personale, igiene dei locali e delle attrezzature, gestione delle temperature di conservazione, tracciabilità, gestione degli allergeni alimentari (Reg. UE 1169/2011 Allegato II), procedure in caso di allerta alimentare.

La formazione antincendio segue il D.M. 2 settembre 2021 e varia in funzione del livello di rischio dell'attività: per la maggior parte delle erboristerie ricade nel livello di rischio basso (2 ore) o medio (8 ore con prova pratica) a seconda delle caratteristiche strutturali del locale e della presenza di un impianto antincendio automatico. Tutta la formazione deve essere documentata con registro presenze, attestati individuali e valutazione dell'apprendimento, conservati nel fascicolo del lavoratore.

11. Sanzioni e ispezioni ASL/INL

Le erboristerie possono essere oggetto di controlli da parte di diversi organi di vigilanza: lo SPISAL/PSAL(Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08, l'INL(Ispettorato Nazionale del Lavoro) per il diritto del lavoro e la sicurezza, l'ASL/SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) per gli obblighi igienico-sanitari e di autocontrollo HACCP. In caso di vendita di prodotti cosmetici, possono intervenire anche le autorità di vigilanza del mercato per la verifica della conformità al Reg. CE 1223/2009.

Le sanzioni per violazioni della normativa di sicurezza (D.Lgs. 81/08) più frequenti nelle erboristerie:

ViolazioneSanzione (D.Lgs. 81/08)
Mancata redazione del DVRArresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 € (art. 55 c. 1)
DVR privo della valutazione del rischio chimico (polveri vegetali, oli essenziali)Ammenda 2.457-4.914 €
Mancata nomina RSPPArresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Mancata formazione lavoratori (rischio medio: 12 ore)Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata fornitura DPI (guanti, mascherine per polveri)Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Mancato autocontrollo HACCP (vendita integratori senza piano)Sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 € (Reg. CE 852/2004 e norme nazionali attuative)
Mancata notifica attività alimentare all'ASL (vendita alimenti/integratori)Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 € secondo normativa regionale

In sede ispettiva, gli organi di vigilanza verificano innanzitutto la disponibilità della documentazione obbligatoria (DVR, attestati di formazione, verbali di consegna DPI, manuale HACCP per le attività alimentari). La carenza documentale è spesso contestata anche in assenza di situazioni di pericolo immediato. Le prescrizioni impartite ai sensi del D.Lgs. 758/94 consentono la regolarizzazione con pagamento di un'ammenda ridotta a un quarto del massimo, previa eliminazione della violazione entro il termine prescritto dall'ispettore.

FAQ — Sicurezza erboristerie e prodotti naturaliFAQ

Un’erboristeria con un solo dipendente deve avere il DVR?
Sì. L’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi sorge dalla presenza di anche un solo lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. Il titolare di erboristeria che impiega anche una sola commessa, un tirocinante retribuito o un collaboratore con contratto di lavoro subordinato è tenuto a redigere il DVR, a nominare l’RSPP e a garantire la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni 2011. Non è prevista alcuna soglia numerica di esenzione dall’obbligo di DVR per le imprese con lavoratori. Il titolare che lavora da solo senza dipendenti ricade nella disciplina del lavoratore autonomo (art. 21 D.Lgs. 81/08) e non è tenuto al DVR formale, ma deve comunque adottare misure di protezione individuale per i rischi a cui è esposto.
Le polveri di erbe sono un rischio professionale classificabile?
Sì. Le polveri vegetali generate dalla manipolazione di erbe officinali, spezie, piante essiccate, radici e cortecce sono classificabili come agenti chimici pericolosi ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08. Alcune polveri vegetali possono essere classificate come sensibilizzanti respiratori o cutanei (es. polvere di cannella, pepe, anice, menta piperita), cancerogene di categoria 1A o 1B (polveri di legno duro, norma UNI EN 481) o irritanti per le mucose. Il VLEP (valore limite di esposizione professionale) per le polveri inalabili è di 10 mg/m³ e per le polveri respirabili è di 3 mg/m³ (D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII). La valutazione del rischio chimico deve stimare la concentrazione di polveri nell’aria degli ambienti di lavoro; se necessario, va effettuato un campionamento strumentale. Le misure preventive comprendono: sistemi di aspirazione localizzata, ventilazione generale dell’ambiente, DPI respiratori adeguati (FFP2 o FFP3 per polveri fini), rotazione delle mansioni.
Un’erboristeria che vende integratori alimentari è soggetta all’HACCP?
Sì, ma con le specificità proprie della vendita al dettaglio. Il Regolamento CE 852/2004, all’art. 5, impone a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) — inclusi i punti vendita di integratori alimentari — di predisporre, attuare e mantenere procedure basate sui principi HACCP. Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari ai sensi del Reg. CE 178/2002; chi li vende al dettaglio è un OSA e deve rispettare gli obblighi igienico-sanitari del pacchetto igiene. Per la vendita al dettaglio la normativa prevede in genere l’applicazione di procedure semplificate basate sui prerequisiti igienici (pulizia, disinfestazione, controllo temperatura, gestione fornitori, tracciabilità, formazione del personale alimentarista, autocontrollo) piuttosto che un piano HACCP con punti critici di controllo formali. Le autorità sanitarie locali (ASL/SIAN) verificano la corretta applicazione dell’autocontrollo igienico durante le ispezioni. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua erboristeria e a predisporre il manuale di autocontrollo adatto alla realtà specifica.
Quali DPI sono necessari per chi lavora con oli essenziali concentrati?
Gli oli essenziali concentrati sono miscele di sostanze chimiche volatili che possono causare irritazione cutanea, sensibilizzazione allergica, danni oculari e irritazione delle vie respiratorie superiori. I DPI minimi per la manipolazione di oli essenziali concentrati sono: guanti in nitrile monouso senza talco (categoria III, CE), occhiali di protezione chiusi o visiera per evitare schizzi agli occhi, mascherina FFP2 per la protezione da vapori organici (oppure, in ambienti con accumulo significativo di vapori, una maschera semifacciale con filtro combinato A2P2 secondo UNI EN 529). Vanno evitati i guanti in lattice (rischio allergia crociata) e i guanti in polietilene sottile (scarsa resistenza chimica). La valutazione del rischio chimico deve considerare le schede SDS di ciascun olio essenziale impiegato; alcuni oli (es. olio di origano, olio di timo, olio di cannella) sono classificati come irritanti cutanei e sensibilizzanti e richiedono particolare attenzione nella manipolazione diretta.
Ogni quanto va aggiornato il DVR di un’erboristeria?
Il DVR non ha una scadenza periodica fissa stabilita dalla legge, ma deve essere rielaborato ogni volta che si verificano cambiamenti significativi che possono incidere sui rischi presenti (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08). Le situazioni che obbligano all’aggiornamento del DVR di un’erboristeria includono: introduzione di nuovi prodotti chimici (solventi, detergenti professionali, oli essenziali non precedentemente usati), modifiche ai locali o alle attrezzature, cambiamenti nelle mansioni o nell’organico del personale, verificarsi di infortuni o malattie professionali, esiti di verifiche ispettive con prescrizioni, evoluzione normativa rilevante. È buona prassi condurre una revisione annuale anche in assenza di modifiche sostanziali, per aggiornare le misure alla luce delle eventuali novità normative e delle indicazioni del medico competente. La data di redazione e di ogni aggiornamento deve essere riportata nel documento.
La notifica dell’attività alimentare all’ASL è obbligatoria per le erboristerie che vendono integratori?
Sì. Ai sensi del Reg. CE 852/2004 art. 6 e del D.Lgs. 193/2007, gli operatori del settore alimentare devono notificare la propria attività all’autorità competente (ASL/SIAN) prima di avviarla. Per un’erboristeria che vende integratori alimentari, alimenti funzionali, tisane, tè o qualsiasi altro prodotto classificato come alimento ai sensi del Reg. CE 178/2002, la notifica dell’attività alimentare è obbligatoria e deve avvenire tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello unico del comune, che la trasmette all’ASL competente. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il titolare a sanzioni amministrative e alla sospensione dell’attività da parte dell’autorità sanitaria. Alcune regioni prevedono procedure semplificate o unificate per le attività commerciali miste (vendita di prodotti cosmetici e alimentari); ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili nella tua area geografica.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VI, VII, IX, Allegati XXXVIII)
  • Reg. CE 178/2002 — Principi e requisiti generali della legislazione alimentare (sicurezza alimentare generale)
  • Reg. UE 1169/2011 — Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (etichettatura integratori)
  • Reg. CE 1223/2009 — Prodotti cosmetici (sicurezza e responsabile della conformità)
  • Reg. CE 852/2004 art. 5 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP per gli OSA)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'erboristeria o negozio di prodotti naturali dipendono dall'attività concretamente svolta, dai prodotti trattati, dai lavoratori presenti e dalla normativa vigente; DVR, piano di autocontrollo HACCP e sorveglianza sanitaria devono essere adattati alla realtà specifica. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.

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