Cinema, teatri, teatri lirici e sale da concerto (codici ATECO 90.01, 90.04, 59.14) devono gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato che include rischi specifici del settore: lavoro in quota su graticci e americane fino a 15-20 m (Titolo IV), esposizione a rumore superiore a 85 dB(A) per tecnici audio e personale di palco (Titolo VIII), rischio incendio per luoghi di pubblico spettacolo soggetti a SCIA VVF (DPR 151/2011, DM 19/08/1996), rischi per attori e performer (effetti speciali, disfonia professionale, stress lavoro correlato). La formazione è a rischio alto (16 ore) per tecnici in quota, con antincendio livello 2 o 3 obbligatorio.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, DPR 151/2011 e DM 19/08/1996
La sicurezza sul lavoro nel settore dello spettacolo si muove all'interno di un quadro normativo articolato che combina la legislazione generale sulla salute e sicurezza con disposizioni specifiche per i luoghi di pubblico spettacolo.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro del settore — teatri pubblici e privati, fondazioni liriche, sale cinematografiche, strutture per eventi — con almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Particolare rilevanza assumono: il Titolo IV (cantieri temporanei o mobili, applicabile ai montaggi e allestimenti in quota), il Titolo VIII Capo II (rumore, per tecnici audio e personale di palco), il Titolo VIII Capo V (radiazioni ottiche artificiali laser, per i cinema con proiettori di nuova generazione), il Titolo X (rischio biologico, per la gestione di make-up e costumi condivisi).
Per la prevenzione incendi, i luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 spettatori sono soggetti al DPR 1° agosto 2011 n. 151 (Regolamento prevenzione incendi, punto 65 Allegato I — categoria C) con obbligo di SCIA antincendio. La regola tecnica specifica per i locali di spettacolo è il D.M. 19 agosto 1996, che definisce i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi (vie di esodo, sipario di sicurezza, piano di evacuazione). La formazione antincendio degli addetti segue il D.M. 02 settembre 2021.
Il settore è caratterizzato anche dalla presenza del CCNL Spettacolo, che disciplina i rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti delle aziende di spettacolo (ANICA, ANFOLS, AGIS), con la peculiarità di contratti a tempo determinato legati alle singole produzioni. Gli obblighi del D.Lgs. 81/08 si applicano indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
2. Codici ATECO e figure coinvolte nel settore spettacolo
Il settore dello spettacolo comprende attività classificate con codici ATECO differenti, che determinano l'inquadramento ai fini della formazione e della valutazione del rischio:
| Codice ATECO | Descrizione | Esempi di attività |
|---|---|---|
| 90.01 | Rappresentazioni artistiche | Compagnie teatrali, orchestre, balletti, gruppi musicali, artisti circensi |
| 90.04 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | Teatri stabili, fondazioni liriche, sale da concerto, arene estive |
| 59.14 | Attività di proiezione cinematografica | Multisala cinema, cinema d'essai, cineclub |
Le figure lavorative coinvolte nel settore dello spettacolo sono eterogenee e presentano profili di rischio molto differenti: tecnici di palco (macchinisti, attrezzisti, elettricisti di scena), riggers e tecnici delle luci (lavoro in quota su graticci e americane), tecnici del suono (esposizione a rumore elevato), attori e performer (stress lavoro correlato, effetti speciali, disfonia), musicisti (rumore, posture prolungate), proiezionisti (rumore, laser), addetti biglietteria e guardaroba (stress, rischio biologico), addetti pulizie (scivolamento, prodotti chimici).
Per le produzioni temporanee che introducono personale tecnico esterno (service audio/luci, ditte di rigging, compagnie teatrali in tournée), il teatro committente e le ditte appaltatrici devono elaborare il DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.
3. DVR obbligatorio: anche per produzioni temporanee
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro del settore con almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. In un teatro o cinema, il DVR deve valutare i rischi di tutte le mansioni presenti: non solo quelli degli uffici amministrativi e della biglietteria, ma soprattutto quelli dei tecnici di palco, del personale artistico e degli addetti agli impianti.
La peculiarità del settore è la variabilità dei rischi in funzione della produzione: ogni allestimento porta con sé scenografie diverse, altezze di lavoro in quota diverse, carichi di rigging diversi, effetti speciali diversi. Il DVR del teatro deve pertanto essere strutturato su due livelli:
- DVR base del teatro: copre i rischi stabili dell'attività — edificio, impianti elettrici e antincendio, magazzini, laboratori scenografici, uffici, spazi comuni — e definisce il sistema di gestione della sicurezza del personale fisso.
- Valutazione specifica per produzione (o Piano di Sicurezza e Coordinamento): per ogni allestimento significativo vengono identificati i rischi specifici introdotti (lavori in quota sulle americane a nuove altezze, rigging con carichi non standard, macchine sceniche, effetti speciali), con le relative misure di prevenzione. Quando i lavori di allestimento rientrano nel Titolo IV D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei), si applica l'obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza.
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative, a seguito di infortuni o su richiesta degli organi di vigilanza. Deve contenere i nominativi di RSPP, RLS e medico competente, il programma delle misure migliorative con tempi e responsabilità, e l'elenco dei DPI per mansione.
4. Lavoro in quota su graticci e americane: rischi e DPI
Il lavoro in quota rappresenta il rischio più grave e caratteristico del settore dello spettacolo dal vivo per il personale tecnico. I graticci dei teatri possono raggiungere altezze di 15-20 metri (nei grandi teatri lirici anche superiori), le americane (truss orizzontali su cui vengono appesi corpi illuminanti, diffusori acustici, scenografie) vengono sollevate e abbassate con sistemi motorizzati o manuali e possono portare carichi di svariate tonnellate. I rischi principali sono:
- Cadute dall'alto: per scivolamento sulle passerelle dei graticci, perdita di equilibrio durante operazioni di rigging, cedimento di elementi strutturali o di sistemi di ancoraggio. Il Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 105-130) disciplina i lavori in quota e obbliga all'uso di sistemi di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza) ove applicabile, e di sistemi anticaduta individuali (imbracatura con doppio cordino) quando le protezioni collettive non sono tecnicamente realizzabili.
- Schiacciamento da rigging e scenografie: per cedimento di elementi di sospensione (catene, funi, golfari, morsetti), errato bilanciamento dei carichi sulle barre porta-americane, guasto ai sistemi di sollevamento motorizzati. Il rigging deve essere progettato e verificato da un professionista abilitato; ogni componente deve essere certificato per il carico di lavoro (WLL).
- Rischio elettrico: da impianti di illuminazione di scena (dimmer, cavi di potenza, corpi illuminanti a caldo), da impianti audio (apparecchiature amplificazione, cablaggio). Il rischio elettrico in quota è aggravato dalla difficoltà di intervento in caso di emergenza.
- Caduta di oggetti dall'alto: utensili, elementi di attrezzatura, componenti di scenografia non correttamente fissati che possono colpire lavoratori o spettatori nella platea. Sono obbligatori reti di protezione e cordini di sicurezza per utensili (tool lanyards).
I DPI obbligatori per i tecnici in quota includono: imbracatura per il corpo conforme UNI EN 361 con doppio cordino EN 354 e assorbitore di energia EN 355; elmetto con sottogola conforme UNI EN 397; calzature di sicurezza S1P con suola antiscivolo. Il datore di lavoro deve garantire la certificazione strutturale dei punti di ancoraggio e la conformità di tutti i componenti del rigging alle norme tecniche applicabili (EN 818 per catene, EN 1677 per golfari, EN 12385 per funi d'acciaio). Deve essere adattato al caso specifico.
5. Rischio rumore: tecnici audio e personale di palco (Titolo VIII)
Il rischio rumore nel settore dello spettacolo riguarda principalmente i tecnici del suono (mixer di sala e monitor engineer), gli addetti agli impianti acustici di palco, i tecnici delle luci durante le prove con musica amplificata e i musicisti orchestrali. Durante i concerti di musica amplificata e gli spettacoli con effetti sonori ad alto volume, i livelli sonori possono raggiungere e superare i 100-110 dB(A) nelle aree di lavoro del personale tecnico.
La valutazione dell'esposizione è obbligatoria ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198). I livelli di azione e i valori limite sono:
| Parametro | Valore inferiore di azione | Valore superiore di azione | Valore limite di esposizione |
|---|---|---|---|
| Livello giornaliero LEX | 80 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) |
| Livello di picco Lpeak | 135 dB(C) | 137 dB(C) | 140 dB(C) |
Al superamento del valore superiore di azione (85 dB(A) LEX), l'uso dei DPI acustici diventa obbligatorio. I DPI per i tecnici del suono devono essere selezionati con attenzione: inserti auricolari o cuffie con attenuazione adeguata (SNR calcolato sull'esposizione misurata) per i periodi di non ascolto attivo (allestimento, pause), eventualmente sostituiti da sistemi di protezione con funzione "hear through" o attenuazione uniforme che preservino la percezione musicale per le fasi operative. La sorveglianza sanitaria con audiometria periodica è obbligatoria quando l'esposizione supera i valori superiori di azione.
La valutazione deve essere effettuata con misurazioni dosimetriche individuali eseguite da un tecnico della prevenzione in condizioni rappresentative delle diverse tipologie di spettacolo. Per i teatri che ospitano sia spettacoli di prosa (livelli tipicamente inferiori) sia concerti di musica amplificata (livelli molto superiori), la valutazione deve coprire lo spettro completo delle attività. Deve essere adattato al caso specifico.
6. Rischi specifici per attori e performer
Gli attori, i danzatori, i musicisti e i performer presentano un profilo di rischio professionale che richiede una valutazione dedicata nel DVR. I principali rischi specifici sono:
- Stress lavoro correlato (SLC): il settore dello spettacolo è caratterizzato da elevata pressione delle scadenze, orari di lavoro irregolari (serate, festivi), turni di prova intensi, discontinuità occupazionale e precarietà contrattuale. La valutazione del rischio SLC è obbligatoria ai sensi dell'Accordo Europeo 8/10/2004 e dell'Accordo interconfederale 2008, recepiti dall'art. 28 D.Lgs. 81/08. La valutazione preliminare (indicatori sentinella) deve essere seguita da valutazione approfondita se emergono segnali di rischio.
- Disfonia professionale: i cantanti lirici, gli attori che recitano ad alta voce e i doppiatori sono esposti a patologie dell'apparato vocale (noduli alle corde vocali, disfonia professionale) riconoscibili dall'INAIL come malattia professionale. La sorveglianza sanitaria con valutazione foniatrica è consigliata per i lavoratori che utilizzano la voce come strumento principale di lavoro.
- Effetti speciali (fumo, fuoco, pirotecnica interna): l'utilizzo di macchine del fumo (fluidi base glicole propilenico o glicole etilenico), fuoco vivo in scena (torce, candele, pirotecnica interna autorizzata) e nebbia criogenica (CO₂ liquida) introduce rischi chimici (irritazione delle vie respiratorie, ipossia localizzata per la CO₂) e di incendio. La valutazione e l'autorizzazione specifica per gli effetti speciali con fuoco richiedono coordinamento con i VVF.
- Rischio biologico da make-up e costumi condivisi: la condivisione di trucchi professionali, parrucche e costumi tra più interpreti introduce un rischio biologico (infezioni cutanee, pediculosi, congiuntiviti) che deve essere gestito con procedure di igienizzazione documentate tra un utilizzo e l'altro.
- Cadute in palcoscenico: le superfici del palcoscenico (spesso in legno con botole, praticabili inclinati, boccaporti) e le condizioni di illuminazione ridotta durante le esecuzioni aumentano il rischio di cadute e inciampi per attori e danzatori.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al personale artistico e supportiamo la valutazione dei rischi specifici per attori, danzatori e musicisti, adattata al caso specifico.
7. Antincendio: luoghi di pubblico spettacolo e DPR 151/2011
I luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 spettatori rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, punto 65 dell'Allegato I (categoria C), con obbligo di SCIA antincendio e verifica periodica da parte dei Vigili del Fuoco ogni 5 anni.
La regola tecnica specifica è il D.M. 19 agosto 1996, che disciplina i requisiti tecnici per i locali di pubblico spettacolo: resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione tra palcoscenico e sala, vie di esodo dimensionate sulla capienza massima (con almeno 1,2 m di larghezza per ogni uscita e un'uscita ogni 250 spettatori), illuminazione di emergenza, impianto di rilevazione automatica degli incendi, idranti e attacchi motopompa VVF, boccascena ignifugato (tela antifiamma), sipario di sicurezza per i palcoscenici con capienza superiore a 1.000 spettatori o per i teatri lirici di grandi dimensioni.
La formazione antincendio per i luoghi di pubblico spettacolo richiede il livello 2 (8 ore, per rischio medio) o il livello 3 (16 ore, per rischio alto) ai sensi del D.M. 02/09/2021. I teatri con capienza elevata e palcoscenico attrezzato ricadono tipicamente nel livello 3 (rischio alto). Il piano di emergenza e evacuazione è obbligatorio, deve essere affisso in punti visibili e deve prevedere le figure di sicurezza (addetti antincendio, addetti evacuazione, coordinatore dell'emergenza). Le prove di evacuazione devono essere effettuate almeno annualmente con registrazione dei risultati.
Per i teatri che ospitano spettacoli con effetti speciali a fuoco o pirotecnica interna, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione dei VVF per ogni produzione che preveda l'uso di fuoco vivo in scena. Deve essere adattato al caso specifico con la consulenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.
8. Formazione obbligatoria: ore per livello di rischio
La classificazione del livello di rischio ai fini della formazione dipende dal codice ATECO e dalla mansione svolta. Le attività di gestione di teatri e sale da concerto (90.04) e le rappresentazioni artistiche (90.01) sono classificate a rischio medio per il personale amministrativo e di sala. Tuttavia, i tecnici di palco che svolgono lavori in quota — mansione che li espone a rischi gravi quali le cadute dall'alto — rientrano nella classificazione di rischio alto ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
I percorsi formativi obbligatori per le diverse figure del settore sono:
- Formazione generale e specifica D.Lgs. 81/08:
- Personale amministrativo, biglietteria, guardaroba (rischio basso): 8 ore (4h generale + 4h specifica).
- Tecnici audio, proiezionisti, addetti pulizie (rischio medio): 12 ore (4h generale + 8h specifica).
- Tecnici di palco, macchinisti, riggers (rischio alto, lavori in quota): 16 ore (4h generale + 12h specifica).
- Formazione per lavori in quota e utilizzo DPI anticaduta: corso specifico sull'uso di imbracature, cordini e dispositivi anticaduta (durata variabile, tipicamente 4-8 ore) ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 81/08.
- Formazione per l'utilizzo di PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili): 10 ore (teoriche + pratiche), Accordo SR 22/02/2012, per i tecnici che utilizzano cestelli o piattaforme elevabili per le operazioni in quota.
- Formazione antincendio livello 2 o 3: 8 ore (rischio medio) o 16 ore (rischio alto) ai sensi del D.M. 02/09/2021. Per i teatri soggetti a SCIA antincendio (categoria C DPR 151/2011) si applica tipicamente il livello 3.
- Primo soccorso Gruppo B: 12 ore (D.M. 388/2003), per aziende del settore spettacolo da 3 a 5 lavoratori non classificate a rischio elevato; Gruppo A (16 ore) per strutture più grandi.
L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (responsabile tecnico di palco, capo macchinista) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore. Il datore di lavoro RSPP per rischio alto frequenta il corso da 48 ore.
9. Sorveglianza sanitaria: rumore e lavoro in quota
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per i lavoratori esposti a rischi che superano i valori di azione previsti dalla normativa. Nel settore dello spettacolo i principali trigger sono:
- Esposizione a rumore: per i lavoratori con LEX superiore a 85 dB(A) (valore superiore di azione), il medico competente effettua audiometria preventiva all'assunzione e periodica (annuale o biennale in funzione del livello di esposizione e dei risultati delle visite precedenti). L'audiometria va condotta in condizioni standardizzate (almeno 14 ore di riposo uditivo prima dell'esame).
- Lavoro in quota: per i tecnici di palco che lavorano su graticci e americane a quote superiori a 2 m, la sorveglianza sanitaria comprende la valutazione dell'idoneità fisica al lavoro in quota (equilibrio, acuità visiva, assenza di patologie cardiologiche o epilettiche che possano causare perdita di coscienza in quota, valutazione psicologica per vertigini e acrofobia).
- Rischio chimico da effetti speciali: per i lavoratori esposti a fluidi dei macchinari del fumo, prodotti pirotecnici o altri agenti chimici classificati, la sorveglianza comprende la valutazione della funzionalità respiratoria e dermatologica.
- Stress lavoro correlato: ove la valutazione approfondita del SLC evidenzi un rischio significativo, il medico competente può essere coinvolto nella definizione delle misure di intervento e nel monitoraggio della salute dei lavoratori.
Il medico competente è nominato con lettera di incarico, collabora alla redazione del DVR e definisce il protocollo sanitario. Il giudizio di idoneità (piena, con limitazioni, con prescrizioni, inidoneità temporanea o permanente) va recepito nell'organizzazione del lavoro: un tecnico di palco giudicato non idoneo al lavoro in quota non può essere adibito a mansioni su graticci o americane.
10. Cinema: proiezionisti laser e addetti alla sala
Le sale cinematografiche presentano un profilo di rischio specifico legato alla tecnologia di proiezione e all'organizzazione del lavoro in sala.
Proiettori laser 4K: i moderni proiettori cinematografici a tecnologia laser (RGB laser, DLP laser) sono classificati nella maggior parte dei casi come prodotti laser di Classe 1 in condizioni normali di funzionamento (proiezione su schermo), ma i componenti interni operano con sorgenti laser di Classe 4 (potenza nell'ordine di decine di kilowatt). La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali laser (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08) deve essere effettuata tenendo conto delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi in caso di guasto e delle procedure di accesso alla cabina di proiezione. I DPI oculari (occhiali anti-laser conformi UNI EN 207, con filtro specifico per le lunghezze d'onda del sistema RGB) devono essere disponibili per le operazioni di manutenzione con proiettore acceso.
Rumore in sala cinematografica: i proiezionisti e il personale di sala sono esposti al rumore delle proiezioni (fino a 85-90 dB(A) nelle sale attrezzate con impianti Dolby Atmos o sistemi surround di alta potenza). La valutazione dell'esposizione deve tenere conto dell'effettivo tempo di permanenza in sala durante le proiezioni.
Addetti alla biglietteria, bar e sala: il personale di sala è esposto a rischi di scivolamento (pavimenti in pendenza, scale di accesso alle file), rischio biologico (contatto con pubblico numeroso, gestione di superfici ad alto tasso di contaminazione), stress da lavoro a contatto con il pubblico, movimentazione manuale di attrezzature (proiettori, schemi, arredi).
Checklist adempimenti cinema, teatri e spettacolo
- DVR redatto e aggiornato (art. 28 D.Lgs. 81/08), firmato da datore di lavoro e RSPP
- RSPP nominato con requisiti formativi adeguati al livello di rischio (fino a 48h per rischio alto)
- DUVRI elaborato per ogni appalto con personale tecnico esterno (art. 26 D.Lgs. 81/08)
- Valutazione rischio caduta dall'alto per lavori su graticci, americane e strutture in quota (Titolo IV)
- Punti di ancoraggio per anticaduta certificati da ingegnere strutturista con relazione tecnica
- Componenti di rigging (catene EN 818, golfari EN 1677, funi EN 12385) verificati e documentati
- Valutazione rischio rumore con misurazioni dosimetriche individuali (Titolo VIII Capo II)
- DPI anticaduta: imbracature EN 361 con doppio cordino EN 354/EN 355 consegnati con verbale
- DPI acustici (inserti/cuffie con SNR calcolato) per tecnici audio e personale di palco esposto
- SCIA antincendio VVF presentata e in corso di validità (DPR 151/2011, punto 65 Allegato I)
- Piano di emergenza ed evacuazione aggiornato con planimetria affissa in punti visibili
- Prove di evacuazione effettuate almeno annualmente con registrazione
- Formazione antincendio livello 2 o 3 completata per tutti gli addetti antincendio
- Formazione lavoratori completata per mansione: 8h (basso), 12h (medio), 16h (alto)
- Formazione per utilizzo PLE (10h, Accordo SR 22/02/2012) per tecnici con cestelli elevabili
- Sorveglianza sanitaria attivata: audiometria per esposti a rumore >85 dB(A) LEX
- Sorveglianza sanitaria per lavoro in quota: idoneità medica documentata per tecnici di palco
- Valutazione rischio stress lavoro correlato documentata (personale artistico e tecnico)
- Procedure igienizzazione make-up e costumi documentate (rischio biologico attori)
- Valutazione rischio laser per cinema con proiettori RGB laser (Titolo VIII Capo V)
- HACCP in regola per bar interno (Reg. CE 852/2004)
- Registro infortuni tenuto e aggiornato
FAQ — Sicurezza cinema, teatri e spettacoloFAQ
Un teatro con personale dipendente deve redigere il DVR anche per le produzioni temporanee?
Quante ore di formazione devono fare i tecnici di palco che lavorano in quota?
I tecnici audio dei concerti sono esposti a rischio rumore?
Quali DPI sono obbligatori per i tecnici di palco che lavorano in quota?
Un teatro lirico con capienza superiore a 100 posti è soggetto alla SCIA antincendio?
Gli attori e i performer devono essere inclusi nella sorveglianza sanitaria?
I cinema con proiettori laser 4K devono valutare il rischio da radiazioni ottiche artificiali?
13. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 26, 28, 36-37, 41, 55-60, Titoli IV, VIII, IX, X)
- D.M. 19 agosto 1996 — Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (punto 65 Allegato I)
- D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
- Circolare VVF prot. n. 5044 del 22 novembre 2007 — Chiarimenti tecnici sui teatri e locali di spettacolo
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Attrezzature di lavoro: formazione per l'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
- Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento disposizioni formazione sicurezza sul lavoro
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato dell'8 ottobre 2004 e Accordo interconfederale italiano del 9 giugno 2008
- Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- UNI EN 361:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: imbracature per il corpo
- UNI EN 354:2010 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: cordini
- UNI EN 355:2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: assorbitori di energia
- UNI EN 397:2012+A1:2012 — Elmetti di protezione per l'industria
- CEI EN 60825-1:2014 — Sicurezza degli apparecchi laser: classificazione delle apparecchiature e requisiti
- UNI EN 207:2017 — Protezione dell'occhio — Filtri e protettori dell'occhio contro la radiazione laser (protezione occhio laser)
- INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio rumore nel settore dello spettacolo
- CCNL Spettacolo — Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle aziende di spettacolo (ANICA, ANFOLS, AGIS)
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio in quota, valutazione del rischio rumore, DUVRI e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico della struttura e delle produzioni ospitate. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività.
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