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Guida definitiva · 2026

Sicurezza per Allestitori di Stand Fieristici ed Eventi: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza nell'allestimento di stand fieristici, eventi e manifestazioni: cantieri temporanei, lavori in quota, impianti elettrici temporanei, DUVRI con l'ente fieristico, DPI, formazione e abilitazioni speciali. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli allestitori di stand fieristici operano in un contesto che il D.Lgs. 81/08 qualifica come cantiere temporaneo o mobile(Titolo IV) quando sono presenti più imprese esecutrici. I rischi principali sono: cadute dall'alto durante il montaggio in quota, rischio elettrico da impianti temporanei, movimentazione manuale di carichi pesanti, rumore da utensili e polveri di taglio. Il DUVRI (art. 26) va predisposto in cooperazione con l'ente fieristico o l'organizzatore; il PSC è obbligatorio se l'entità del cantiere supera 200 uomini-giorno. I lavoratori che usano PLE o carrelli elevatori devono essere in possesso delle abilitazioni previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2012. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e a predisporre tutta la documentazione necessaria.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, cantieri temporanei (Titolo IV), DUVRI (art. 26)

L'allestimento di stand fieristici, padiglioni espositivi ed eventi temporanei coinvolge un quadro normativo complesso che intreccia la disciplina generale del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) con le disposizioni specifiche per i cantieri temporanei e mobili del Titolo IVe la gestione dei rischi da interferenza dell'art. 26. Comprendere quale regime normativo si applica è il primo passo per impostare correttamente il sistema di sicurezza dell'impresa allestitrice.

Il Titolo IV D.Lgs. 81/08(artt. 88-160) si applica ai cantieri temporanei o mobili, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, incluse le installazioni provvisorie. La giurisprudenza e la prassi degli organi di vigilanza hanno esteso l'applicazione del Titolo IV anche all'allestimento fieristico quando la complessità strutturale degli stand, la pluralità di imprese coinvolte e i rischi specifici (lavori in quota, impianti elettrici provvisori) lo rendono assimilabile a un cantiere. Il criterio non è la destinazione finale dell'opera, ma la natura delle lavorazioni eseguite.

In parallelo, l'art. 26 D.Lgs. 81/08regolamenta gli appalti e i subappalti in luoghi di cui il committente ha la disponibilità giuridica, imponendo la cooperazione tra i datori di lavoro per l'eliminazione dei rischi da interferenza e la redazione del DUVRI. Questo articolo si applica sempre quando un ente fieristico o un organizzatore affida a imprese esterne i lavori di allestimento nei propri spazi. L'art. 26 e il Titolo IV non si escludono mutuamente: al ricorrere delle condizioni del Titolo IV (cantiere con più imprese, soglia 200 uomini-giorno o lavori particolarmente pericolosi ex Allegato XI), la gestione dei rischi da interferenza confluisce nel PSC, sostituendo il DUVRI; in tutti gli altri casi il DUVRI rimane lo strumento di coordinamento principale.

Gli altri riferimenti normativi rilevanti per gli allestitori sono: il Titolo III D.Lgs. 81/08 (uso delle attrezzature di lavoro e obblighi di formazione e abilitazione), il Titolo VIII Capo II (protezione dal rumore), la norma CEI 64-8per gli impianti elettrici temporanei, e l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le abilitazioni a PLE e carrelli elevatori.

2. Il cantiere di allestimento fiera: quando si applica il Titolo IV

Non tutti gli allestimenti fieristici ricadono automaticamente nel Titolo IV: è necessaria un'analisi caso per caso che consideri la natura delle lavorazioni, il numero di imprese e l'entità dei rischi. Il Titolo IV si applica con certezza quando l'allestimento comporta:

Quando il Titolo IV si applica, il committente (espositore o organizzatore) deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), redigere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)e notificare preliminare all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio. Ogni impresa esecutrice deve predisporre il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza)in coerenza con il PSC. L'impresa allestitrice ha anche l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori, acquisendo i documenti elencati nell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08: certificato CCIAA, DURC regolare, DVR, attestati di formazione dei lavoratori, elenco delle attrezzature.

Anche nei cantieri fieristici sotto soglia — per i quali il PSC non è obbligatorio — rimangono applicabili tutti gli obblighi generali del D.Lgs. 81/08: DVR aggiornato per le attività fieristiche, nomina RSPP e RLS, formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria se prevista, gestione dei DPI. La soglia dei 200 uomini-giorno esonera dal PSC ma non dalla valutazione del rischio specifica per il cantiere.

3. DUVRI e coordinamento con l'ente fieristico (art. 26 D.Lgs. 81/08)

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)è lo strumento centrale di coordinamento tra l'ente fieristico (o l'organizzatore) e le imprese che operano negli spazi messi a disposizione. L'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente di:

Il DUVRI viene firmato da tutte le parti — ente fieristico, organizzatore, imprese appaltatrici — prima dell'inizio dei lavori e costituisce parte integrante del contratto di appalto. I costi della sicurezza indicati nel DUVRI non possono essere oggetto di ribasso nelle offerte economiche (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08). Nella pratica fieristica il DUVRI deve essere predisposto con congruo anticipo rispetto alla data di avvio dell'allestimento, poiché richiede il contributo informativo di tutte le imprese coinvolte e deve essere disponibile prima che i lavoratori accedano agli spazi.

Un DUVRI fieristico ben strutturato considera: le fasi temporali (allestimento, manifestazione, smontaggio), i rischi specifici di ogni fase (le fasi di allestimento e smontaggio sono le più pericolose, con concentrazione di lavori manuali e in quota), la gestione delle aree comuni (corridoi, zone di carico/scarico, parcheggi mezzi), le interfacce con i servizi del padiglione (impianto elettrico, aria compressa, acqua, dati).

4. Lavori in quota: piattaforme aeree, trabattelli, cadute dall'alto

Le cadute dall'altorappresentano la causa principale di infortuni gravi e mortali nei cantieri fieristici. Durante il montaggio di strutture alte, pareti espositive, sistemi di illuminazione a soffitto, insegne, rigging per audio e video, gli allestitori lavorano frequentemente a quote superiori ai 2 metri, soglia oltre la quale il D.Lgs. 81/08 considera il lavoro "in quota" con obblighi specifici (art. 107 e seguenti).

Le principali attrezzature di accesso in quota usate negli allestimenti fieristici sono:

Per i lavori in quota il DVR e il POS devono contenere: analisi specifica dei lavori in quota previsti, selezione delle attrezzature idonee (con preferenza per le soluzioni collettive rispetto ai DPI anticaduta), procedure operative, identificazione dei punti di ancoraggio, piano di emergenza in caso di sospensione del lavoratore (rescue plan). I DPI anticaduta (imbragatura, cordino, punto di ancoraggio certificato EN 795) sono obbligatori quando non è possibile eliminare o ridurre il rischio con misure collettive.

5. Rischio elettrico: impianti temporanei, quadri elettrici di fiera, CEI 64-8

Il rischio elettrico è tra i più rilevanti nell'allestimento fieristico, sia per la presenza degli impianti fissi del padiglione sia per gli impianti elettrici temporanei installati dagli allestitori per alimentare luci, monitor, apparecchiature espositive e sistemi multimediali. La norma tecnica di riferimento è la CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori), con particolare attenzione alla Sezione 704 relativa agli impianti nei cantieri di costruzione e di demolizione, applicabile per analogia agli allestimenti fieristici.

I principali aspetti da verificare negli impianti elettrici temporanei fieristici sono:

L'impresa allestitrice che installa impianti elettrici temporanei deve verificare che il personale addetto sia in possesso delle competenze previste (Persona Esperta — PES, o Persona Avvertita — PAV ai sensi della norma CEI 11-27) e che le attrezzature elettriche impiegate siano conformi alle direttive europee applicabili (Direttiva BT 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE) con marcatura CE.

6. Movimentazione manuale dei carichi: stand pesanti, mobilier, attrezzature espositive

La movimentazione manuale dei carichi (MMC)è una delle attività più frequenti e più rischiose nell'allestimento fieristico. Gli allestitori sono chiamati a trasportare, sollevare, spingere e posizionare carichi spesso pesanti e ingombranti: pannelli strutturali, banconi espositivi in legno o vetro, arredi di mobilier, apparecchiature elettroniche, macchinari espositivi, rivestimenti pavimentali in parquet o moquette. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) impone la valutazione del rischio MMC con i metodi tecnici indicati nell'Allegato XXXIII.

I metodi di valutazione MMC raccomandati (NIOSH per la movimentazione verticale/orizzontale, SNOOK & CIRIELLO per spingere e tirare) devono essere applicati alle mansioni tipiche degli allestitori, considerando il peso dei carichi, la distanza di sollevamento, la frequenza delle movimentazioni, le condizioni di presa e l'ambiente (pavimenti sdrucciolevoli, corridoi stretti, pendenze delle rampe di accesso al padiglione). I principali fattori di rischio MMC nel contesto fieristico sono:

Il DVR deve prevedere misure di prevenzione specifiche: formazione dei lavoratori alle tecniche corrette di movimentazione, disponibilità di transpallet manuali o elettrici, carrelli a piano ribassabile, cinture ergonomiche (come ausilio complementare, non sostitutivo), rotazione dei compiti tra movimentazione e mansioni a basso carico spinale. La sorveglianza sanitaria deve includere la valutazione del rachide per gli esposti a MMC significativa.

7. Rischio meccanico: strumenti di taglio, avvitatori, trapani

Gli allestitori di stand utilizzano intensamente utensili manuali e attrezzature elettriche portatili per le operazioni di taglio, foratura, avvitatura e finitura dei pannelli e delle strutture espositive. Il Titolo III D.Lgs. 81/08 (uso delle attrezzature di lavoro) impone che le attrezzature siano conformi alle direttive applicabili (Direttiva Macchine 2006/42/CE), mantenute in buone condizioni, utilizzate solo da lavoratori formati e, ove prescritto, dotate di dispositivi di protezione integrati (ripari, schermi, interruttori di sicurezza).

Le attrezzature a maggior rischio meccanico nel contesto dell'allestimento fieristico sono:

Il POS e il DVR devono riportare per ogni attrezzatura la valutazione dei rischi meccanici, i DPI previsti, la formazione richiesta e le procedure operative. Le attrezzature devono essere ispezionate prima di ogni utilizzo (controllo integrità del cavo elettrico, delle protezioni e delle parti rotanti) e quelle danneggiate devono essere immediatamente ritirate dal servizio e segnalate al preposto.

8. Rumore e polveri negli ambienti fieristici

Le operazioni di allestimento fieristico generano esposizione a rumore e polveri che devono essere valutate e gestite ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII Capo II per il rumore, Titolo IX per le polveri chimiche).

L'esposizione al rumorenegli allestimenti fieristici deriva principalmente dall'uso di utensili elettrici (seghe circolari: 95-110 dB(A), smerigliatrici: 100-105 dB(A), martelli pneumatici, avvitatori a impulso) e dall'ambiente chiuso del padiglione che favorisce la riverberazione acustica. Il valore limite inferiore di azione è 80 dB(A) di Lex,8h; il valore superiore di azione è 85 dB(A). Superati questi valori, il datore deve mettere a disposizione i DPI uditivi (cuffie o tappi) e, oltre il valore limite di 87 dB(A), il loro uso diventa obbligatorio. Per gli allestitori che lavorano con gli utensili più rumorosi per periodi prolungati è necessaria la valutazione strumentale dell'esposizione e, se i valori lo richiedono, la sorveglianza sanitaria con audiometria periodica.

Le polveri si generano durante il taglio di materiali compositi (pannelli MDF, truciolato, laminati, materiali in fibra di vetro), la levigatura di superfici, la verniciatura a spruzzo. Le polveri di MDF e truciolato contengono formaldeiderilasciata dalla resina ureica, classificata come cancerogena (gruppo 1 IARC); le polveri di legno duro (rovere, faggio) sono anch'esse cancerogene. Il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 impone misure specifiche per gli agenti cancerogeni: riduzione all'origine (aspirazione localizzata al punto di taglio), DPI (maschere FFP2 o FFP3 per le polveri di legno e MDF), sorveglianza sanitaria, registro degli esposti per le esposizioni significative e continuative. In ambienti chiusi e affollati come i padiglioni fieristici la ventilazione generale del padiglione può non essere sufficiente a mantenere le concentrazioni sotto i valori limite; è quindi essenziale dotare le attrezzature di taglio di sistemi di aspirazione integrati o di aspiratrici industriali collegate.

9. Gestione emergenze in fiera: vie di uscita, antincendio, primo soccorso

La gestione delle emergenze durante le fasi di allestimento e smontaggio in fiera richiede una pianificazione specifica, poiché l'ambiente fieristico cambia rapidamente in funzione dell'avanzamento dei lavori: le vie di esodo possono essere temporaneamente ostruite da materiali, le uscite di sicurezza non ancora segnalate negli stand in costruzione, il sistema antincendio del padiglione potrebbe richiedere neutralizzazioni temporanee per i lavori con fiamma libera.

Il DVR e il POS devono contenere un'analisi delle emergenze specifiche per la fase di allestimento, distinta da quella della fase di apertura al pubblico. Gli elementi essenziali sono:

10. DPI obbligatori per gli allestitori

AttivitàDPI obbligatoriNorma di riferimento
Tutte le fasi di allestimento (requisito minimo)Calzature di sicurezza S3 (puntale + suola antiperforazione), elmetto, gilet ad alta visibilitàArtt. 75-79 D.Lgs. 81/08; EN ISO 20345; EN 397
Lavori in quota (PLE, trabattelli)Imbragatura anticaduta classe A o AB, cordino con assorbitore di energia, casco con sottomentiera, guantiArt. 115 D.Lgs. 81/08; EN 361; EN 354; EN 355
Taglio con sega circolare o smerigliatriceOcchiali o visiera, guanti antitaglio (EN ISO 13997), mascherina FFP2 per polveri di legno/MDFArt. 77 D.Lgs. 81/08; EN 166; EN 388
Lavori elettriciGuanti dielettici (classe adeguata alla tensione), scarpe isolanti, occhiali per arco elettricoArt. 83 D.Lgs. 81/08; CEI 11-27; EN 60903
Esposizione a rumore > 85 dB(A)Cuffie antirumore o tappi auricolari (SNR adeguato)Art. 193 D.Lgs. 81/08; EN 352
Movimentazione manuale di carichi pesantiGuanti antitaglio/antiurto, calzature S3, ginocchiere per lavori in inginocchiatoArt. 169 D.Lgs. 81/08
Verniciatura a spruzzo o uso di solventiMaschera con filtri combinati (A2P3), tuta Tyvek monouso, guanti in nitrile, occhialiArt. 228 D.Lgs. 81/08; EN 140; EN 374

Tutti i DPI devono essere selezionati sulla base della valutazione del rischio, forniti gratuitamente ai lavoratori con verbale di consegna firmato (artt. 77-78 D.Lgs. 81/08), accompagnati dalle istruzioni d'uso e sostituiti quando non più idonei. Il datore mantiene il registro delle consegne e delle sostituzioni.

11. Formazione obbligatoria e abilitazioni speciali (PLE, carrello elevatore)

La formazione del personale degli allestitori fieristici si articola su più livelli, ciascuno con obblighi normativi distinti.

La formazione generale ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 prevede: 4 ore di modulo generale + 8 ore di modulo specifico per i settori a rischio medio (costruzioni e affini, dove rientrano gli allestitori), per un totale di 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. I preposti devono seguire un modulo aggiuntivo di 8 ore; i dirigenti 16 ore. La formazione del RLS è di 32 ore iniziali.

Le abilitazioni specialipreviste dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sono obbligatorie per l'utilizzo delle seguenti attrezzature, frequentemente impiegate negli allestimenti fieristici:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare preventivamente che i lavoratori siano in possesso delle abilitazioni richieste, di conservare le copie degli attestati e di pianificare i rinnovi prima della scadenza quinquennale. In caso di ispezione durante la fiera, l'ispettore può richiedere l'esibizione immediata degli attestati: la loro mancanza può comportare la sospensione dell'attività del cantiere e sanzioni penali a carico del datore di lavoro.

Documenti chiave per l'allestitore fieristico — checklist sintetica

  • DVR aggiornato con sezioni specifiche per allestimenti fieristici (lavori in quota, elettrico, MMC, rumore)
  • POS (Piano Operativo di Sicurezza) per il singolo cantiere fieristico
  • DUVRI firmato con ente fieristico / organizzatore (o PSC se ricorrono i presupposti Titolo IV)
  • Documenti Allegato XVII per verifica idoneità tecnico-professionale (DURC, iscrizione CCIAA, elenco lavoratori formati)
  • Attestati abilitazione PLE (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) per ogni operatore
  • Attestati abilitazione carrello elevatore per ogni operatore che lo utilizza
  • Attestati formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) con aggiornamenti in corso di validità
  • Attestati formazione preposti e dirigenti
  • Attestati formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) addetti emergenza
  • Attestati formazione primo soccorso (D.M. 388/2003) addetti primo soccorso
  • Verbali consegna DPI (calzature S3, elmetto, imbragatura, guanti, ecc.) per ogni lavoratore
  • Libretto di uso e manutenzione delle PLE con verifiche periodiche aggiornate
  • Registro infortuni e registro segnalazioni near miss aggiornato
  • Piano di emergenza e rescue plan per lavori in quota
  • Nomina RSPP e RLS con documentazione della formazione

12. Sanzioni e ruolo dell'Ispettorato del Lavoro

I cantieri fieristici sono soggetti a ispezioni da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dello SPISAL/PSAL(Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL). Le fiere, per la loro concentrazione di imprese, la visibilità pubblica e la frequente presenza di lavoratori senza adeguata formazione o abilitazione, sono un contesto ad alto rischio di ispezione, in particolare nelle fasi di allestimento e smontaggio.

Le violazioni più frequentemente contestate agli allestitori fieristici e le relative sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:

ViolazioneSanzione
Lavoratore privo di abilitazione su PLE o carrello elevatoreArresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (art. 71 c. 7 D.Lgs. 81/08)
Mancata redazione DVR o DVR privo di sezioni obbligatorieArresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancata nomina CSP o CSE quando obbligatoria (Titolo IV)Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Assenza del POSArresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Lavori in quota senza DPI anticaduta o senza parapettiArresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €; sospensione immediata dell'attività
Mancata formazione lavoratoriArresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancato DUVRI o DUVRI non aggiornatoAmmenda da 2.000 a 4.000 €
Impianto elettrico temporaneo non conformeAmmenda da 1.200 a 5.200 € (art. 83-86 D.Lgs. 81/08)

Le violazioni in materia di lavori in quota con rischio di caduta grave o mortale possono determinare la sospensione immediata dell'attivitàdel cantiere ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08. In caso di infortunio grave o mortale si apre la fattispecie penale per omicidio colposo o lesioni colpose ex artt. 589-590 c.p. con circostanza aggravante per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/1994 permettono l'estinzione del reato contravvenzionale a seguito di regolarizzazione e pagamento ridotto, ma presuppongono l'eliminazione della violazione nel termine prescritto.

FAQ — Sicurezza allestitori stand fieristici ed eventiFAQ

Un allestitore di stand deve fare il PSC se supera 200 uomini-giorno?
Sì. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prevede che, nei cantieri temporanei o mobili in cui sono presenti più imprese esecutrici, quando l'entità presunta del cantiere supera i 200 uomini-giorno oppure comporta lavori particolarmente pericolosi (allegato XI), il committente debba nominare il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Nel contesto fieristico questo calcolo va fatto considerando tutti gli allestitori presenti nell'area, non soltanto la singola impresa. Se l'entità complessiva supera la soglia, il PSC è obbligatorio anche quando i singoli operatori non superano individualmente i 200 uomini-giorno. Ogni impresa esecutrice deve poi predisporre il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza) in coerenza con il PSC. Sotto la soglia dei 200 uomini-giorno con una sola impresa subentrante, il PSC non è richiesto ma rimane consigliabile in presenza di rischi elevati (lavori in quota, elettricità).
Chi è il committente nel contratto di allestimento fieristico?
Nel contratto di allestimento fieristico la figura del committente ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 va identificata con attenzione. In linea generale il committente è colui che commissiona l'allestimento e detiene la disponibilità giuridica dell'area: può essere l'espositore (azienda che partecipa alla fiera e commissiona lo stand a un allestitore), l'organizzatore dell'evento (quando assume direttamente la regia degli allestimenti) oppure, in taluni casi, l'ente fieristico proprietario degli spazi. Nella pratica fieristica è frequente una catena multilivel: l'ente concede gli spazi all'organizzatore, l'organizzatore li subappalta agli espositori, gli espositori commissionano lo stand agli allestitori. In questo schema il soggetto che detiene la disponibilità dell'area e commissiona i lavori di allestimento assume la veste di committente e ha l'obbligo di nominare il responsabile dei lavori e, ove ricorrono i presupposti, i coordinatori per la sicurezza. La corretta individuazione del committente evita lacune nelle nomine obbligatorie e nella redazione dei documenti di pianificazione.
Quali abilitazioni servono per usare una piattaforma aerea in fiera?
L'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), comunemente chiamate piattaforme aeree o cestelli, è disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (recepito con Decreto Interministeriale) che ha definito le abilitazioni obbligatorie per l'utilizzo di attrezzature di lavoro speciali. In base a tale accordo, chiunque utilizzi una PLE deve aver conseguito una specifica abilitazione che comprende: modulo giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico, distinti per tipologia di macchina (PLE con stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori). L'abilitazione ha durata quinquennale e deve essere aggiornata con modulo teorico-pratico di 4 ore. In ambito fieristico l'operatore deve poter esibire l'attestato di abilitazione valido; il datore di lavoro dell'allestitore ha l'obbligo di verificare che il personale adibito alle PLE sia in possesso del titolo abilitativo e deve conservare copia dell'attestato nel fascicolo del lavoratore. L'utilizzo di una PLE da parte di un lavoratore non abilitato espone il datore a sanzione penale (art. 71 D.Lgs. 81/08).
Il DUVRI va firmato con l'ente organizzatore della fiera?
Sì, in presenza dei presupposti di legge. L'art. 26 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente (e, di norma, ogni datore che affida lavori in appalto a terzi in luoghi sotto la propria disponibilità) a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici. Nel contesto fieristico il DUVRI va predisposto tra chi mette a disposizione gli spazi (l'ente fieristico o l'organizzatore) e le imprese di allestimento che vi operano: deve contenere la descrizione dei rischi da interferenza tra le attività concorrenti (allestitori di stand adiacenti, imprese di pulizie, montatori impianti elettrici, personale dell'ente), le misure di coordinamento e prevenzione adottate, i tempi di intervento e i costi della sicurezza. Il DUVRI viene firmato da tutte le parti prima dell'inizio dei lavori e costituisce parte integrante del contratto d'appalto. L'obbligo decade — e si applica solo il PSC — quando ricorrono le condizioni del Titolo IV (pluralità di imprese, soglia 200 uomini-giorno, lavori particolarmente pericolosi).
Come si gestisce il montaggio notturno in fiera dal punto di vista della sicurezza?
Il montaggio notturno in fiera — frequente nelle fasi finali di allestimento prima dell'apertura — pone rischi aggiuntivi che devono essere valutati nel DVR e nel DUVRI. I principali aspetti da gestire sono: illuminazione artificiale adeguata dei percorsi, delle aree di lavoro e delle zone di stoccaggio materiali (intensità non inferiore a 200 lux nelle aree di allestimento, 50 lux nei percorsi); gestione della fatica e della sonnolenza degli operatori, in particolare per i lavori in quota (la riduzione delle capacità cognitive aumenta il rischio di cadute); coordinamento con altri allestitori presenti simultaneamente nello stesso padiglione, potenzialmente con differenti turni e responsabili; presidio antincendio: i sistemi automatici del padiglione devono essere attivi e gli estintori accessibili; presenza di almeno un addetto al primo soccorso per ogni turno notturno; comunicazioni efficaci tra i preposti in caso di emergenza (contatti del referente dell'ente fieristico in servizio notturno, procedure di evacuazione aggiornate agli allestitori notturni). Tutti questi elementi devono essere documentati nel POS dell'impresa ed eventualmente recepiti nel PSC se presente.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro: art. 26 (DUVRI), Titolo IV (cantieri temporanei e mobili), art. 37 (formazione lavoratori)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XVII — Idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
  • D.Lgs. 81/08 Titolo III (artt. 69-87) — Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XI — Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza (lavori in quota, rischio elettrico)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (G.U. 60/2012) — Abilitazioni per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (PLE, carrelli elevatori, gru)
  • CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II (artt. 187-198) — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
  • D.M. 2 settembre 2021 (D.M. Interno) — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 30/2006 — Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 626/94 (ora art. 26 D.Lgs. 81/08) ai cantieri temporanei e alle fiere

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili agli allestitori fieristici dipendono dall'attività concretamente svolta, dalla struttura organizzativa dell'evento, dal numero di imprese coinvolte e dalla normativa vigente; DVR, POS e DUVRI devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua impresa e a predisporre la documentazione necessaria.

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