REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è il Regolamento (CE) 1907/2006, direttamente applicabile in tutta l’UE e gestito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si basa sul principio «no data, no market»: fabbricanti e importatori di una sostanza in quantità pari o superiori a 1 tonnellata l’anno devono registrarla presso l’ECHA con i dati sui pericoli e sugli usi sicuri.
I quattro pilastri
- Registrazione: dossier tecnico e, da 10 t/anno, relazione sulla sicurezza chimica con scenari di esposizione.
- Valutazione: controllo dei dossier e delle sostanze da parte di ECHA e Stati membri.
- Autorizzazione: le sostanze dell’allegato XIV (estremamente preoccupanti) si usano solo per gli usi autorizzati.
- Restrizione: limiti o divieti di fabbricazione, immissione sul mercato o uso elencati nell’allegato XVII.
Cosa riguarda l’azienda che usa prodotti chimici
La maggior parte delle imprese non fabbrica né importa sostanze: per REACH è un utilizzatore a valle. I suoi obblighi principali sono ricevere e conservare la scheda di dati di sicurezza (art. 31), verificare che il proprio uso rientri negli usi identificati e applicare le misure indicate negli scenari di esposizione allegati alla SDS, segnalando al fornitore gli usi non coperti. Le schede vanno tenute per almeno 10 anni dall’ultimo utilizzo del prodotto (art. 36).
Rapporto con la sicurezza sul lavoro
REACH e CLP forniscono le informazioni sui pericoli; la valutazione del rischio chimico per i lavoratori resta un obbligo del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, art. 223) e va fatta tenendo conto delle SDS e degli scenari di esposizione, senza limitarsi a copiarli.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.