Il piano di formazione annuale è il documento che programma, per l'anno in corso, tutte le attività formative obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro: formazione generale e specifica dei lavoratori, aggiornamento preposti e RSPP, formazione antincendio e primo soccorso. Non è obbligatorio per legge come documento autonomo, ma è una best practice raccomandata da INAIL.
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Definizione di piano di formazione annuale
Il piano di formazione annuale sulla sicurezza è lo strumento operativo con cui il datore di lavoro pianifica, organizza e monitora tutte le attività di formazione, informazione e addestramento previste dalla normativa vigente per un determinato anno solare. Il documento raccoglie in modo sistematico le esigenze formative emerse dalla valutazione dei rischi, le scadenze degli aggiornamenti periodici già previsti dalla legge, le nuove assunzioni che richiedono formazione iniziale, i cambiamenti di mansione che comportano ulteriore formazione specifica e qualsiasi altra attività didattica programmata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pur non essendo un documento obbligatorio in quanto tale, la sua predisposizione testimonia un approccio proattivo e sistematico alla gestione della sicurezza, coerente con i principi del miglioramento continuo richiesti dall'art. 28 D.Lgs. 81/08 in tema di valutazione dei rischi.
Riferimenti normativi
Il quadro normativo che rende necessario il piano di formazione ruota principalmente attorno a due fonti. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 disciplina la formazione dei lavoratori stabilendo che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e consulenza. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito la durata minima, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria per i lavoratori (formazione generale 4 ore + formazione specifica variabile in base al rischio), per i preposti e per i dirigenti. L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha successivamente aggiornato i requisiti per la formazione dei preposti, prevedendo un aggiornamento ogni cinque anni di almeno 6 ore. L'art. 32 D.Lgs. 81/08 disciplina invece la formazione specifica del RSPP, con aggiornamento quinquennale differenziato per macro-settore di attività.
Differenza tra piano di formazione e registro presenze formazione
Il piano di formazione e il registro delle presenze sono documenti distinti con funzioni complementari. Il piano di formazione ha natura programmatica: viene redatto tipicamente a inizio anno e indica le attività formative previste, i destinatari, i contenuti, la durata stimata e le scadenze entro cui realizzarle. Il registro delle presenze formazione (o registro formazione) ha invece natura consuntiva: viene compilato a formazione avvenuta e riporta i nominativi dei partecipanti, la data di svolgimento, la durata effettiva, i docenti e le firme di presenza. Il registro costituisce la prova documentale che la formazione è stata effettivamente erogata e rappresenta uno dei principali documenti richiesti dagli organi di vigilanza (ASL, INL) in caso di ispezione. Il piano, pur non avendo valore probatorio diretto, dimostra la pianificazione preventiva e la consapevolezza del datore di lavoro rispetto agli obblighi formativi.
Contenuto tipico del piano di formazione annuale
Un piano di formazione annuale ben strutturato contiene di norma i seguenti elementi: la denominazione e i dati identificativi dell'azienda; l'anno di riferimento; l'elenco delle figure soggette a formazione con indicazione della mansione e del relativo profilo di rischio; i corsi già programmati con date, sedi e soggetti erogatori; i corsi in scadenza nel corso dell'anno (aggiornamenti periodici); le nuove assunzioni o i cambi mansione previsti che richiedono formazione iniziale; il riferimento normativo per ciascun corso (es. art. 37 D.Lgs. 81/08, D.M. 10/03/1998 per antincendio, D.M. 388/2003 per primo soccorso); la stima dei costi e delle risorse da impiegare; il responsabile dell'attuazione del piano, di solito il datore di lavoro o, su sua delega, il RSPP o il responsabile HR. Il piano può essere integrato nel sistema di gestione della sicurezza o redatto come documento autonomo allegato al DVR.
Figure soggette a formazione obbligatoria
Il D.Lgs. 81/08 e gli Accordi Stato-Regioni individuano diverse figure aziendali soggette a formazione obbligatoria, ciascuna con specifici contenuti e durate minime. I lavoratori devono ricevere formazione generale (4 ore) e formazione specifica (da 4 a 12 ore in funzione del livello di rischio basso, medio o alto), con aggiornamento quinquennale di 6 ore. I preposti devono completare la formazione dei lavoratori più un modulo aggiuntivo specifico di almeno 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. I dirigenti seguono un percorso formativo di 16 ore articolato in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione), con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il RSPP deve possedere un titolo di studio minimo e completare un corso di formazione differenziato per macro-settore (28, 48 o 68 ore secondo il rischio), con aggiornamento quinquennale variabile tra 40 e 60 ore. Gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso seguono corsi specifici regolati rispettivamente dal D.M. 10/03/1998 e dal D.M. 388/2003, con aggiornamento triennale.
Scadenze e periodicità di aggiornamento
La corretta gestione delle scadenze è una delle funzioni principali del piano di formazione annuale. Le principali periodicità da monitorare sono: aggiornamento quinquennale per lavoratori (6 ore), preposti (6 ore), dirigenti (6 ore) e RSPP (40-60 ore a seconda del macro-settore); aggiornamento triennale per gli addetti antincendio e per gli addetti al primo soccorso. Va inoltre pianificata la formazione iniziale per ogni nuovo assunto, da erogarsi prima che il lavoratore sia adibito alla mansione (o entro 60 giorni dall'assunzione nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva), nonché la formazione aggiuntiva in caso di cambio di mansione, introduzione di nuove tecnologie, nuovi rischi o modifica del processo produttivo. Il mancato rispetto dei termini di aggiornamento espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Chi approva il piano di formazione
La responsabilità della formazione in materia di sicurezza ricade in via primaria sul datore di lavoro, che ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 ha l'obbligo non delegabile di assicurare la formazione adeguata a ogni lavoratore. Il piano di formazione viene pertanto approvato dal datore di lavoro, anche quando la sua redazione materiale è affidata al RSPP, al responsabile delle risorse umane o a un consulente esterno. Nelle aziende dotate di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL) il piano è di solito sottoposto all'approvazione dell'alta direzione nell'ambito del riesame della direzione. Il RSPP collabora nella definizione delle esigenze formative e nella verifica della coerenza del piano con la valutazione dei rischi. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere consultato in merito alle attività di formazione ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, anche se la consultazione non implica un diritto di veto sull'approvazione del piano.
Come documentare l'avvenuta formazione
La documentazione dell'avvenuta formazione è essenziale per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge in sede ispettiva o giudiziaria. Gli strumenti principali sono: il registro delle presenze, che riporta per ogni corso le firme dei partecipanti, la data, la durata, i docenti e i contenuti trattati; gli attestati di frequenza rilasciati al termine di ogni corso, che certificano il completamento del percorso formativo da parte di ciascun lavoratore; i verbali di addestramento per le attività pratiche che richiedono dimostrazione diretta delle procedure operative; i risultati dei test di verifica dell'apprendimento, obbligatori per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Tutta la documentazione va conservata per almeno cinque anni (o per la durata del rapporto di lavoro, se superiore) e deve essere disponibile per la consultazione da parte degli organi di vigilanza. L'integrazione del piano formativo con un sistema di archiviazione digitale ne facilita il monitoraggio e la gestione delle scadenze nel tempo.
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Domande frequentiFAQ
Il piano di formazione annuale è obbligatorio per legge?
Chi firma il piano di formazione annuale?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — Formazione preposti
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