L’incarico del medico competente in forma coordinata è una delle tre modalità con cui il medico competente può svolgere la propria attività ai sensi dell’art. 39 c. 1 D.Lgs. 81/08: come dipendente del datore di lavoro, come libero professionista autonomo o nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, operando in forma coordinata. In questo terzo caso il medico non è legato al datore di lavoro da un rapporto di subordinazione né agisce in piena autonomia individuale, ma opera attraverso una struttura (es. ASL, poliambulatorio convenzionato, società di medicina del lavoro) che coordina la sua attività verso più aziende clienti.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Riferimento normativo
- Art. 25 D.Lgs. 81/08 — elenca gli obblighi del medico competente indipendentemente dalla forma di svolgimento dell’incarico.
- Art. 38 D.Lgs. 81/08 — stabilisce i titoli e le specializzazioni abilitanti alla funzione di medico competente.
- Art. 39 c. 1 D.Lgs. 81/08 — individua le tre modalità di svolgimento dell’attività: come dipendente del datore di lavoro; come libero professionista; come dipendente di struttura pubblica o privata convenzionata (forma coordinata).
- Art. 40 D.Lgs. 81/08 — obblighi di trasmissione dei dati sanitari anonimi aggregati all’INAIL tramite SINP, applicabili anche al MC coordinato.
- Art. 41 D.Lgs. 81/08 — disciplina la sorveglianza sanitaria e i giudizi di idoneità, obbligatori per ogni MC indipendentemente dalla forma dell’incarico.
Differenza tra MC esterno e MC coordinato
La distinzione è rilevante sotto il profilo contrattuale, organizzativo e della responsabilità:
- Il MC esterno (libero professionista) stipula direttamente con il datore di lavoro un contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 c.c. Opera in piena autonomia organizzativa, è responsabile in proprio verso il datore di lavoro e verso i lavoratori, e non risponde ad alcuna struttura intermedia.
- Il MC coordinato opera all’interno di una struttura convenzionata (poliambulatorio, società di medicina del lavoro, ASL) che funge da intermediario contrattuale. Il contratto formale è tra il datore di lavoro e la struttura; il medico è assegnato dalla struttura alle aziende clienti. La responsabilità può essere concorrente tra il medico e la struttura a seconda delle clausole contrattuali e del grado di autonomia riconosciuto al professionista.
Obblighi di accesso periodico in azienda
Qualunque sia la forma dell’incarico, il medico competente è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (art. 25 lett. l D.Lgs. 81/08) o con frequenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. L’accesso periodico deve essere documentato e è fondamentale per:
- valutare i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;
- verificare l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- aggiornare il protocollo sanitario in base all’evoluzione del ciclo produttivo;
- partecipare, su richiesta, alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
Il MC coordinato che non garantisca l’accesso periodico in azienda è inadempiente ai propri obblighi di legge, con possibili conseguenze sia per il medico sia per la struttura convenzionata che ne ha assunto la responsabilità organizzativa.
Requisiti del contratto di incarico
Il contratto stipulato tra il datore di lavoro e la struttura convenzionata (o direttamente con il MC, nel caso di MC esterno) deve indicare almeno:
- Identificazione del medico competente nominativamente designato (il nome del singolo professionista, non solo della struttura).
- Durata dell’incarico e modalità di rinnovo o recesso.
- Perimetro dell’attività: sedi aziendali coperte, mansioni soggette a sorveglianza, numero stimato di lavoratori.
- Frequenza delle visite e degli accessi in azienda concordata tra le parti.
- Modalità di comunicazione dei giudizi di idoneità e di conservazione delle cartelle sanitarie.
- Compenso e modalità di fatturazione nel rispetto delle tariffe professionali applicabili.
- Copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
Responsabilità civile e penale del MC coordinato
Il MC coordinato risponde a titolo personale degli obblighi sanciti dall’art. 25 D.Lgs. 81/08, anche quando l’incarico sia formalmente assunto dalla struttura convenzionata. In caso di omessa sorveglianza sanitaria, di mancato accesso in azienda o di omessa comunicazione del giudizio di idoneità, il medico può incorrere in:
- Responsabilità penale ai sensi degli artt. 55 e 58 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda), in caso di violazione degli obblighi tipici del medico competente.
- Responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) qualora l’omessa sorveglianza contribuisca causalmente al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale.
- Responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore o dal datore di lavoro a causa dell’inadempimento.
La struttura convenzionata che abbia assunto obblighi organizzativi verso il datore di lavoro cliente può essere ritenuta corresponsabile in via solidale, salvo rivalsa nei confronti del medico inadempiente.
Approfondimenti e servizi correlati
Domande frequentiFAQ
Qual è la differenza tra MC esterno e MC coordinato?
Qual è la frequenza minima di accesso in azienda per il MC?
Cosa deve contenere il contratto di incarico del MC coordinato?
Qual è la responsabilità del MC per omessa sorveglianza sanitaria?
Fonti normative
Ti serve un preventivo per incarico Medico Competente Coordinato?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.