Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)è il tecnico abilitato nominato dal committente — prima dell'avvio dei lavori — nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)e il Fascicolo dell'Opera, definendo le misure di prevenzione e protezione fin dalla fase progettuale del cantiere (art. 89 c. 1 lett. e) e art. 91 D.Lgs. 81/08).
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Definizione e obbligo di nomina (art. 89 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08)
L'art. 89 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il CSP come il soggetto incaricato dal committente — o dal responsabile dei lavori — di svolgere i compiti di cui all'art. 91 durante la fase di progettazione dell'opera. La nomina del CSP è obbligatoria ogniqualvolta in cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. In assenza di tale condizione (un solo datore di lavoro esecutore), la nomina non è richiesta.
Il committente provvede alla nomina del CSP contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, garantendo che la figura sia coinvolta fin dall'impostazione del progetto e non solo in una fase avanzata dei lavori.
Requisiti professionali (art. 98 D.Lgs. 81/08)
L'art. 98 D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi che il CSP deve possedere:
- Titolo di studio: laurea magistrale (o diploma di laurea ante riforma) conseguita nelle classi di ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali; oppure laurea triennale nelle medesime discipline accompagnata da un anno aggiuntivo di esperienza professionale nel settore delle costruzioni.
- Esperienza professionale: almeno un anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioni (tre anni per i laureati triennali, come indicato sopra).
- Corso specifico: frequenza e superamento di un corso in materia di sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore, con esame finale.
- Aggiornamento quinquennale: frequenza di corsi di aggiornamento della durata di 40 ore ogni cinque anniper il mantenimento dell'abilitazione.
Il possesso dei requisiti deve essere documentato e conservato a cura del professionista. Il committente è responsabile della verifica dell'idoneità del CSP nominato.
Compiti del CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08)
L'art. 91 D.Lgs. 81/08 elenca i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) — documento obbligatorio che analizza i rischi specifici del cantiere e definisce le misure di prevenzione e protezione, le procedure, i tempi e le fasi di lavoro, nonché la stima dei costi della sicurezza (All. XV D.Lgs. 81/08).
- Redazione del Fascicolo dell'Opera— documento contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi nelle successive fasi di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'opera.
- Coordinamento con il CSE— trasmissione al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE) del PSC e del Fascicolo dell'Opera, garantendo la continuità dell'azione di coordinamento dalla fase progettuale a quella esecutiva.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) — contenuto obbligatorio (All. XV D.Lgs. 81/08)
Il PSC è il documento cardine elaborato dal CSP. L'Allegato XV al D.Lgs. 81/08 ne definisce il contenuto minimo obbligatorio:
- Identificazione e descrizione dell'opera, dell'area di cantiere e del contesto ambientale.
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE).
- Descrizione delle caratteristiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza.
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici del cantiere.
- Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
- Stima dei costi della sicurezza — voce non ribassabile in sede di offerta, che copre DPI, apprestamenti, impianti di sicurezza, procedure speciali, mezzi e servizi di coordinamento.
- Cronoprogramma dei lavori e fasi di lavoro con le misure di coordinamento associate.
Fascicolo dell'Opera: obbligo e contenuto
Il Fascicolo dell'Opera è predisposto dal CSP e aggiornato dal CSE al termine dei lavori. Non è richiesto per lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 380/2001. Il documento raccoglie:
- Le caratteristiche dell'opera rilevanti per la sicurezza nelle fasi successive (manutenzione, riparazione, demolizione).
- Le informazioni sui materiali e le sostanze presenti nell'opera che possono comportare rischi.
- Le indicazioni sulle attrezzature e i DPI da utilizzare nelle fasi di manutenzione.
- I riferimenti normativi e le istruzioni operative per l'esecuzione in sicurezza degli interventi futuri.
Il Fascicolo dell'Opera va trasmesso al committente alla consegna dell'opera e deve essere conservato per tutta la vita utile del manufatto.
Differenza tra CSP e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione)
CSP e CSE sono due figure distinte che operano in fasi diverse del ciclo di vita del cantiere, sebbene possano coincidere nella stessa persona:
- CSP (Coordinatore in Progettazione) — opera nella fase progettuale, redige PSC e Fascicolo dell'Opera, non è presente in cantiere durante l'esecuzione.
- CSE (Coordinatore in Esecuzione) — opera nella fase esecutiva, verifica il rispetto del PSC da parte delle imprese, aggiorna il Piano ove necessario, sospende i lavori in caso di pericolo grave e imminente (art. 92 D.Lgs. 81/08).
Nei cantieri di minore complessità il committente può nominare lo stesso professionista sia come CSP sia come CSE, purché questi possegga i requisiti richiesti dall'art. 98.
Responsabilità civile e penale del CSP
Il CSP risponde delle proprie omissioni sia sul piano civile sia su quello penale. L'art. 91 individua i compiti obbligatori, la cui inosservanza può integrare:
- Responsabilità penale— in caso di infortunio o malattia professionale riconducibile alla mancata redazione o all'inadeguatezza del PSC, il CSP può rispondere dei reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) in concorso con il committente e le imprese esecutrici.
- Responsabilità civile— il CSP è solidalmente responsabile con il committente per i danni derivanti dall'omessa o carente pianificazione della sicurezza.
- Orientamento della Cassazione— la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. IV penale) ha più volte affermato che il CSP non è un mero redattore formale del PSC, ma un garante sostanziale della sicurezza in fase progettuale: risponde anche per le omissioni nel coordinamento con il CSE e per la mancata previsione di rischi prevedibili con l'ordinaria diligenza professionale.
L'art. 92 D.Lgs. 81/08, che disciplina i compiti del CSE, si applica per rinvio anche al CSP nei limiti della fase di propria competenza, consolidando il quadro di responsabilità.
Quando non è necessario nominare il CSP
La nomina del CSP non è richiesta nei seguenti casi:
- Cantieri in cui è prevista la presenza di un solo datore di lavoro esecutore(art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08), anche qualora il cantiere sia soggetto alla notifica preliminare per superamento delle soglie di cui all'art. 99.
- Lavori eseguiti direttamente dal committente in proprio, senza imprese esecutrici terze.
Attenzione: la presenza di subappaltatorio di imprese in successione (anche non contemporanea) fa scattare l'obbligo di nomina, poiché integra la condizione di pluralità di datori di lavoro in cantiere.
Compenso del CSP: non ribassabilità
Il compenso del CSP non può essere oggetto di ribasso rispetto alle tariffe professionali di riferimento. I costi della sicurezza — inclusa la parcella del CSP — rientrano tra le voci non soggette a ribasso d'asta ai sensi dell'All. XV D.Lgs. 81/08 e del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Nei lavori privati, il committente non può imporre riduzioni del compenso che compromettano la qualità e l'indipendenza dell'attività del coordinatore.
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Domande frequentiFAQ
Chi nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)?
Quali sono i requisiti per diventare CSP?
Il PSC è sempre obbligatorio quando c'è un CSP?
CSP e CSE possono essere la stessa persona?
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