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Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)

Figura obbligatoria nei cantieri temporanei o mobili nominata dal committente prima dell'avvio dei lavori: definizione, requisiti professionali, compiti e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)è il tecnico abilitato nominato dal committente — prima dell'avvio dei lavori — nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)e il Fascicolo dell'Opera, definendo le misure di prevenzione e protezione fin dalla fase progettuale del cantiere (art. 89 c. 1 lett. e) e art. 91 D.Lgs. 81/08).

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Definizione e obbligo di nomina (art. 89 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08)

L'art. 89 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il CSP come il soggetto incaricato dal committente — o dal responsabile dei lavori — di svolgere i compiti di cui all'art. 91 durante la fase di progettazione dell'opera. La nomina del CSP è obbligatoria ogniqualvolta in cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. In assenza di tale condizione (un solo datore di lavoro esecutore), la nomina non è richiesta.

Il committente provvede alla nomina del CSP contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, garantendo che la figura sia coinvolta fin dall'impostazione del progetto e non solo in una fase avanzata dei lavori.

Requisiti professionali (art. 98 D.Lgs. 81/08)

L'art. 98 D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi che il CSP deve possedere:

  • Titolo di studio: laurea magistrale (o diploma di laurea ante riforma) conseguita nelle classi di ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali; oppure laurea triennale nelle medesime discipline accompagnata da un anno aggiuntivo di esperienza professionale nel settore delle costruzioni.
  • Esperienza professionale: almeno un anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioni (tre anni per i laureati triennali, come indicato sopra).
  • Corso specifico: frequenza e superamento di un corso in materia di sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore, con esame finale.
  • Aggiornamento quinquennale: frequenza di corsi di aggiornamento della durata di 40 ore ogni cinque anniper il mantenimento dell'abilitazione.

Il possesso dei requisiti deve essere documentato e conservato a cura del professionista. Il committente è responsabile della verifica dell'idoneità del CSP nominato.

Compiti del CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08)

L'art. 91 D.Lgs. 81/08 elenca i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

  • Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) — documento obbligatorio che analizza i rischi specifici del cantiere e definisce le misure di prevenzione e protezione, le procedure, i tempi e le fasi di lavoro, nonché la stima dei costi della sicurezza (All. XV D.Lgs. 81/08).
  • Redazione del Fascicolo dell'Opera— documento contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi nelle successive fasi di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'opera.
  • Coordinamento con il CSE— trasmissione al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE) del PSC e del Fascicolo dell'Opera, garantendo la continuità dell'azione di coordinamento dalla fase progettuale a quella esecutiva.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) — contenuto obbligatorio (All. XV D.Lgs. 81/08)

Il PSC è il documento cardine elaborato dal CSP. L'Allegato XV al D.Lgs. 81/08 ne definisce il contenuto minimo obbligatorio:

  • Identificazione e descrizione dell'opera, dell'area di cantiere e del contesto ambientale.
  • Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE).
  • Descrizione delle caratteristiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza.
  • Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici del cantiere.
  • Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
  • Stima dei costi della sicurezza — voce non ribassabile in sede di offerta, che copre DPI, apprestamenti, impianti di sicurezza, procedure speciali, mezzi e servizi di coordinamento.
  • Cronoprogramma dei lavori e fasi di lavoro con le misure di coordinamento associate.

Fascicolo dell'Opera: obbligo e contenuto

Il Fascicolo dell'Opera è predisposto dal CSP e aggiornato dal CSE al termine dei lavori. Non è richiesto per lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 380/2001. Il documento raccoglie:

  • Le caratteristiche dell'opera rilevanti per la sicurezza nelle fasi successive (manutenzione, riparazione, demolizione).
  • Le informazioni sui materiali e le sostanze presenti nell'opera che possono comportare rischi.
  • Le indicazioni sulle attrezzature e i DPI da utilizzare nelle fasi di manutenzione.
  • I riferimenti normativi e le istruzioni operative per l'esecuzione in sicurezza degli interventi futuri.

Il Fascicolo dell'Opera va trasmesso al committente alla consegna dell'opera e deve essere conservato per tutta la vita utile del manufatto.

Differenza tra CSP e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione)

CSP e CSE sono due figure distinte che operano in fasi diverse del ciclo di vita del cantiere, sebbene possano coincidere nella stessa persona:

  • CSP (Coordinatore in Progettazione) — opera nella fase progettuale, redige PSC e Fascicolo dell'Opera, non è presente in cantiere durante l'esecuzione.
  • CSE (Coordinatore in Esecuzione) — opera nella fase esecutiva, verifica il rispetto del PSC da parte delle imprese, aggiorna il Piano ove necessario, sospende i lavori in caso di pericolo grave e imminente (art. 92 D.Lgs. 81/08).

Nei cantieri di minore complessità il committente può nominare lo stesso professionista sia come CSP sia come CSE, purché questi possegga i requisiti richiesti dall'art. 98.

Responsabilità civile e penale del CSP

Il CSP risponde delle proprie omissioni sia sul piano civile sia su quello penale. L'art. 91 individua i compiti obbligatori, la cui inosservanza può integrare:

  • Responsabilità penale— in caso di infortunio o malattia professionale riconducibile alla mancata redazione o all'inadeguatezza del PSC, il CSP può rispondere dei reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) in concorso con il committente e le imprese esecutrici.
  • Responsabilità civile— il CSP è solidalmente responsabile con il committente per i danni derivanti dall'omessa o carente pianificazione della sicurezza.
  • Orientamento della Cassazione— la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. IV penale) ha più volte affermato che il CSP non è un mero redattore formale del PSC, ma un garante sostanziale della sicurezza in fase progettuale: risponde anche per le omissioni nel coordinamento con il CSE e per la mancata previsione di rischi prevedibili con l'ordinaria diligenza professionale.

L'art. 92 D.Lgs. 81/08, che disciplina i compiti del CSE, si applica per rinvio anche al CSP nei limiti della fase di propria competenza, consolidando il quadro di responsabilità.

Quando non è necessario nominare il CSP

La nomina del CSP non è richiesta nei seguenti casi:

  • Cantieri in cui è prevista la presenza di un solo datore di lavoro esecutore(art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08), anche qualora il cantiere sia soggetto alla notifica preliminare per superamento delle soglie di cui all'art. 99.
  • Lavori eseguiti direttamente dal committente in proprio, senza imprese esecutrici terze.

Attenzione: la presenza di subappaltatorio di imprese in successione (anche non contemporanea) fa scattare l'obbligo di nomina, poiché integra la condizione di pluralità di datori di lavoro in cantiere.

Compenso del CSP: non ribassabilità

Il compenso del CSP non può essere oggetto di ribasso rispetto alle tariffe professionali di riferimento. I costi della sicurezza — inclusa la parcella del CSP — rientrano tra le voci non soggette a ribasso d'asta ai sensi dell'All. XV D.Lgs. 81/08 e del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Nei lavori privati, il committente non può imporre riduzioni del compenso che compromettano la qualità e l'indipendenza dell'attività del coordinatore.

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Domande frequentiFAQ

Chi nomina il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP)?
Il CSP è nominato dal committente — o dal responsabile dei lavori — contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, prima che i lavori abbiano inizio. L'obbligo di nomina scatta ogni volta che in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08).
Quali sono i requisiti per diventare CSP?
Per svolgere le funzioni di CSP è necessario possedere: un titolo di studio nelle discipline tecniche (ingegneria, architettura, geologia o scienze agrarie/forestali); la prescritta esperienza professionale nel settore delle costruzioni; la frequenza e il superamento di un corso specifico di 120 ore; l'aggiornamento quinquennale di 40 ore (art. 98 D.Lgs. 81/08).
Il PSC è sempre obbligatorio quando c'è un CSP?
Sì. La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il principale compito del CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08). Il PSC deve essere elaborato prima dell'inizio dei lavori, allegato al progetto definitivo o esecutivo e trasmesso alle imprese esecutrici prima dell'avvio delle rispettive fasi di lavoro. I costi della sicurezza stimati nel PSC non sono ribassabili.
CSP e CSE possono essere la stessa persona?
Sì, il committente può nominare lo stesso professionista sia come CSP sia come CSE, purché questi possegga i requisiti richiesti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08. La coincidenza delle figure non riduce le responsabilità connesse a ciascun ruolo: il professionista rimane garante della sicurezza sia in fase progettuale (come CSP) sia in fase esecutiva (come CSE).

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