Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Contratto a Termine e Sicurezza

Obblighi formativi, diritto alla sorveglianza sanitaria e parità di trattamento in materia di sicurezza per i lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinatogode degli stessi diritti in materia di sicurezza e salute sul lavoro del lavoratore a tempo indeterminato. L'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sancisce la piena parità di trattamento: il datore di lavoro è tenuto a garantire formazione adeguata, dispositivi di protezione individuale idonei e, laddove obbligatoria, la sorveglianza sanitaria preventiva, prima ancora che il lavoratore inizi ad operare nelle mansioni a rischio.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Riferimento normativo: art. 35 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 81/2015

L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 («Misure di tutela dei lavoratori con contratto a tempo determinato e dei lavoratori somministrati») prevede espressamente che i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori somministrati ricevano una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche dei rischi propri dei posti di lavoro che occupano e delle mansioni che svolgono, con particolare riguardo ai rischi specifici. L'obbligo di informazione e formazione si applica nella sua interezza, senza riduzione alcuna in ragione della durata del contratto.

Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 («Jobs Act», Codice del contratto di lavoro), in attuazione della Legge delega 183/2014, ha consolidato il quadro contrattuale del lavoro a termine, ribadendo che le tutele in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 si applicano integralmente a prescindere dalla tipologia contrattuale. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e successive revisioni) sulla formazione in materia di sicurezza non distingue tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine: i percorsi formativi obbligatori (formazione generale e specifica) devono essere erogati prima che il lavoratore acceda alle mansioni a rischio.

Quando si applica: ambito soggettivo e oggettivo

Gli obblighi di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 si applicano a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dalla durata (anche contratti di pochi giorni), dal settore economico e dalle dimensioni dell'impresa. Le principali casistiche di applicazione includono:

  • Contratti stagionali— molto frequenti nell'industria alimentare, nel turismo e in agricoltura, dove i lavoratori a termine spesso svolgono mansioni ad alto rischio (utilizzo di macchinari, movimentazione carichi, lavoro in ambienti a temperatura estrema) senza una formazione pregressa adeguata.
  • Contratti per sostituzione — il sostituto deve ricevere la stessa formazione che avrebbe ricevuto il lavoratore titolare del posto, compresi gli aggiornamenti formativi.
  • Contratti in somministrazione (lavoro interinale)— l'art. 35 comma 4 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione specifica relativa al posto di lavoro e alle mansioni è svolta dall'impresa utilizzatrice (non dall'agenzia di somministrazione), mentre la formazione generale può essere svolta dall'agenzia.
  • Contratti a termine nel settore sanitario e socio-assistenziale — il personale a termine (infermieri, OSS, tecnici di laboratorio) è soggetto ai medesimi obblighi di sorveglianza sanitaria previsti per i colleghi a tempo indeterminato.

Obbligo formativo: contenuti, modalità e tempistica

L'obbligo formativo per i lavoratori a tempo determinato è articolato nei medesimi moduli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per tutti i lavoratori:

  • Formazione generale— almeno 4 ore (per imprese a rischio basso) o 4 ore (per tutte le categorie di rischio), con contenuti su concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri dei lavoratori. Può essere erogata anche in modalità e-learning e deve precedere l'accesso al posto di lavoro.
  • Formazione specifica — da 4 a 12 ore in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza, con contenuti sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro (rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, ecc.). Deve essere erogata prima che il lavoratore svolga la mansione a rischio.
  • Aggiornamento quinquennale— i lavoratori a contratto a termine che rientrano nell'organico (anche con contratti reiterati) sono soggetti all'aggiornamento quinquennale della formazione.

Il datore di lavoro deve documentare la formazione erogata (registro delle presenze, attestati), conservare la documentazione per l'intera durata del rapporto di lavoro e per il periodo successivo previsto dalla normativa, e comunicare al lavoratore i contenuti della formazione ricevuta.

Sorveglianza sanitaria e DPI

Il lavoratore a tempo determinato esposto a rischi per cui la normativa prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria ha diritto alla visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione, anche se il contratto ha durata molto breve. Il medico competente è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica prima che il lavoratore inizi a svolgere le attività a rischio. Per contratti di brevissima durata (pochi giorni) il datore di lavoro può richiedere al medico competente una procedura di visita preventiva semplificata, ma non può ometterla del tutto laddove il rischio lo imponga.

Anche la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI)adeguati alle mansioni svolte è obbligatoria nei medesimi termini previsti per i lavoratori a tempo indeterminato: il datore di lavoro non può subordinare la fornitura dei DPI alla natura del contratto. I DPI devono essere consegnati prima dell'inizio delle attività a rischio e il lavoratore deve essere formato sul loro corretto utilizzo.

Sanzioni per omissione degli obblighi

La violazione degli obblighi di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei DPI nei confronti dei lavoratori a tempo determinato è sanzionata allo stesso modo che per i lavoratori a tempo indeterminato:

  • Omissione della formazione — art. 55 comma 5 lett. c) D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro per il datore di lavoro.
  • Omissione della sorveglianza sanitaria — art. 55 comma 5 lett. c) D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro.
  • Mancata consegna dei DPI — art. 59 D.Lgs. 81/08: sanzione amministrativa da 300 a 900 euro per il datore di lavoro.

In caso di infortunio di un lavoratore a termine non formato o non dotato dei DPI adeguati, il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni o omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare percorsi formativi rapidi per i lavoratori a contratto a termine.

Voci correlate e approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Un lavoratore a contratto di 3 giorni deve ricevere la formazione sulla sicurezza?
Sì. L'art. 35 D.Lgs. 81/08 non prevede soglie minime di durata del contratto sotto le quali l'obbligo formativo non si applica. Anche per contratti di brevissima durata il lavoratore deve ricevere almeno un'informazione adeguata sui rischi specifici della mansione che andrà a svolgere. Per contratti reiterati nell'ambito dello stesso datore di lavoro e delle stesse mansioni, la formazione già erogata non deve essere ripetuta, purché ancora valida.
Chi è responsabile della formazione nel caso del lavoro interinale?
Nel lavoro in somministrazione, l'art. 35 comma 4 D.Lgs. 81/08 stabilisce una ripartizione di responsabilità: la formazione generale può essere erogata dall'agenzia di somministrazione, mentre la formazione specifica sui rischi del posto di lavoro è a carico dell'impresa utilizzatrice. Il mancato adempimento di ciascuno dei due soggetti espone il rispettivo responsabile alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore a termine deve essere incluso nel DVR?
Sì. I lavoratori a tempo determinato rientrano nel novero dei lavoratori la cui presenza deve essere considerata nella valutazione dei rischi (DVR). Il datore di lavoro deve tenere conto delle specifiche caratteristiche di vulnerabilità dei lavoratori a termine (mancanza di esperienza nel contesto aziendale, necessità di formazione immediata) e di eventuali differenze nei profili di rischio rispetto ai lavoratori permanenti.
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori a termine può essere semplificata?
Non esiste una procedura di sorveglianza sanitaria formalmente semplificata per i lavoratori a termine. Tuttavia, se il lavoratore ha già un giudizio di idoneità valido rilasciato da un medico competente per la stessa mansione e lo stesso profilo di rischio (ad esempio da un precedente datore di lavoro), il medico competente può tenerne conto nella propria valutazione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo contesto specifico.

Fonti normative

Ti serve un preventivo per contratto a Termine e Sicurezza?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito