Il D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 24 (attuativo della Direttiva UE 2019/1937) ha introdotto in Italia l'obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti di attivare canali interni di segnalazione delle violazioni. Le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) rientrano espressamente nell'ambito oggettivo del decreto. Il segnalante gode di protezione da ritorsioni, inclusi licenziamenti, demansionamenti e molestie. Supportiamo la gestione documentale e l'implementazione del sistema di whistleblowing integrato con il sistema di gestione sicurezza.
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Il D.Lgs. 24/2023: ambito di applicazione e violazioni di sicurezza
Il D.Lgs. 24/2023 recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e si applica ai soggetti del settore privato con almeno 50 dipendenti, nonché ai soggetti nel settore pubblico senza soglie dimensionali. L'ambito oggettivo comprende le violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente. Le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) rientrano esplicitamente nell'allegato della Direttiva 2019/1937 in quanto afferenti alla 'salute e sicurezza sul luogo di lavoro' (art. 2, par. 1, lett. a), punto x). Pertanto, un lavoratore che segnala la mancanza del DVR, l'assenza del medico competente, o la fornitura di DPI inadeguati, è protetto dal D.Lgs. 24/2023. Le aziende con 50-249 dipendenti avevano l'obbligo di attivare il canale interno entro il 17 dicembre 2023; quelle con 250+ dipendenti entro il 15 luglio 2023. Il mancato rispetto di questi obblighi espone l'azienda a sanzioni amministrative fino a 50.000 euro.
Canali di segnalazione e protezione del whistleblower in materia di sicurezza
Il D.Lgs. 24/2023 prevede tre canali di segnalazione: (1) canale interno all'ente, gestito da persona o ufficio dedicato con garanzia di riservatezza; (2) canale esterno all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attivabile quando il canale interno non è attivo, non ha funzionato o si teme ritorsione; (3) divulgazione pubblica (es. stampa, social media), consentita solo in casi estremi (pericolo imminente, omessa risposta ANAC). Per le violazioni di sicurezza sul lavoro, il segnalante può parallelamente avvalersi anche degli organi di vigilanza (INAIL, INL, ASL/SPRESAL) senza che questo escluda la protezione del D.Lgs. 24/2023. La protezione copre: divieto di licenziamento, demansionamento, trasferimento punitivo, molestie, mobbing conseguente alla segnalazione. In caso di ritorsione, il lavoratore può ricorrere al Tribunale e ottenere la reintegra e il risarcimento del danno.
Giurisprudenza 2023-2025: le prime pronunce su whistleblowing e sicurezza sul lavoro
Le prime pronunce dei Tribunali sul D.Lgs. 24/2023 in materia di sicurezza sul lavoro hanno consolidato i seguenti principi: (1) la segnalazione in buona fede di carenze di sicurezza — anche se poi risultano non fondate — è protetta purché il segnalante avesse ragionevole motivo di ritenere vera la violazione (criterio soggettivo della buona fede ragionevole); (2) il licenziamento del lavoratore che aveva segnalato carenze in materia di DPI o formazione è presuntivamente ritorsivo: spetta al datore di lavoro provare che il recesso era giustificato da motivi diversi dalla segnalazione (inversione dell'onere della prova ex art. 19 D.Lgs. 24/2023); (3) le aziende che non hanno attivato il canale interno entro i termini di legge sono state sanzionate dall'ANAC con sanzioni dai 10.000 ai 50.000 euro. La Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22028/2024) ha ribadito che la protezione del whistleblower è un diritto fondamentale e non può essere derogata da clausole contrattuali di riservatezza.
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Domande frequentiFAQ
Le violazioni di sicurezza sul lavoro rientrano nell'ambito del D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing?
Un'azienda con 30 dipendenti deve attivare il canale di whistleblowing?
Il segnalante che denuncia carenze di sicurezza può essere licenziato?
Il whistleblowing in materia di sicurezza si cumula con la denuncia all'INL o all'ASL?
Cosa rischia l'azienda che non ha attivato il canale interno di whistleblowing nei termini di legge?
Fonti normative
- D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 24 — Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 (Whistleblowing)
- Direttiva UE 2019/1937 — Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- ANAC — Linee guida whistleblowing (2023)
- D.Lgs. 81/08 art. 44 — Diritto di astensione in caso di pericolo grave e immediato
- Cass. Civ. Sez. Lav. — sentenze 2023-2024 su tutela whistleblower
- D.Lgs. 81/08 — obblighi datore di lavoro (artt. 17-18) oggetto di possibili segnalazioni
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