Se l’attività espone a rischi per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve nominare il medico competente e non può adibire i lavoratori alla mansione senza il giudizio di idoneità (art. 18, c. 1, lett. a e bb). Il medico competente risponde a sua volta degli obblighi propri dell’art. 25, a partire dalla collaborazione alla valutazione dei rischi: per la Cassazione è un obbligo che lo impegna attivamente, non un compito da svolgere solo se interpellato.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi
L’art. 25, c. 1, lett. a, impone al medico di collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi. La giurisprudenza ne ricava un dovere di attivarsi: il medico deve acquisire informazioni sui cicli produttivi, visitare gli ambienti di lavoro e segnalare i rischi per la salute che emergono, senza attendere una richiesta. La violazione è sanzionata dall’art. 58.
art. 25 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008art. 58 D.Lgs. 81/2008
2. Il datore non può adibire un lavoratore senza giudizio di idoneità
L’obbligo di far sottoporre i lavoratori alle visite e di non adibirli alla mansione senza il giudizio di idoneità è del datore di lavoro. Se un lavoratore si ammala o si infortuna per una condizione che la visita avrebbe rilevato, la mancata sorveglianza sanitaria è valutata come condotta colposa causalmente rilevante.
art. 18 c. 1 lett. g e bb D.Lgs. 81/2008art. 41 D.Lgs. 81/2008
3. Le prescrizioni del medico vanno rispettate
Un giudizio di idoneità con limitazioni vincola il datore di lavoro, che deve organizzare la mansione di conseguenza e informarne i preposti. Ignorare le limitazioni espone a responsabilità sia per le contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 sia, in caso di danno, sul piano civile (art. 2087 c.c.).
4. Il medico non è garante dell’intera sicurezza aziendale
Gli obblighi del medico competente sono quelli tipizzati dalla legge (art. 25 e art. 41): non gli si può addebitare la mancata adozione di misure tecniche o organizzative che spettano al datore di lavoro, salvo che non abbia segnalato un rischio sanitario di cui era a conoscenza.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è dovuta nei casi previsti dalla normativa (per esempio rumore oltre i valori di azione, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per almeno 20 ore settimanali, agenti chimici pericolosi, agenti biologici, vibrazioni, lavoro notturno) e quando il lavoratore la richiede ed è ritenuta correlata ai rischi (art. 41, c. 1). Non è un obbligo generalizzato: è la valutazione dei rischi a stabilire se serve.
Le visite previste dall’art. 41, c. 2, sono: preventiva, periodica (di regola annuale, salvo diversa periodicità stabilita dalla norma specifica o dal medico), su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti e al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Per i lavoratori notturni il D.Lgs. 66/2003 (art. 14) prevede controlli preventivi e almeno biennali.
Sanzioni
L’omessa nomina del medico competente quando la sorveglianza è obbligatoria è punita dall’art. 55, c. 5, lett. d, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (importi rivalutati applicabili alle violazioni dal 6 ottobre 2023). Gli obblighi propri del medico competente sono sanzionati dall’art. 58.
Contro il giudizio di idoneità il lavoratore o il datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza della ASL entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 41, c. 9).
Cosa fare in azienda
- Verificare nel DVR quali mansioni richiedono la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente prima di adibire i lavoratori.
- Coinvolgere il medico nella valutazione dei rischi e nel sopralluogo annuale degli ambienti (art. 25, c. 1, lett. l), conservandone i verbali.
- Tenere uno scadenziario delle visite e non far iniziare la mansione senza giudizio di idoneità.
- Comunicare per iscritto ai preposti le limitazioni e le prescrizioni dei giudizi di idoneità.
Domande frequentiFAQ
Se il medico competente non segnala un rischio, il datore di lavoro è esonerato?
Si può far lavorare un neoassunto in attesa della visita preventiva?
Il medico competente risponde penalmente in caso di malattia professionale?
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