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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Medico competente e sorveglianza sanitaria: chi risponde

Omessa nomina, visite non fatte, lavoratore adibito senza giudizio di idoneità: come si dividono le responsabilità tra datore di lavoro e medico competente.

Risposta rapida

Se l’attività espone a rischi per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve nominare il medico competente e non può adibire i lavoratori alla mansione senza il giudizio di idoneità (art. 18, c. 1, lett. a e bb). Il medico competente risponde a sua volta degli obblighi propri dell’art. 25, a partire dalla collaborazione alla valutazione dei rischi: per la Cassazione è un obbligo che lo impegna attivamente, non un compito da svolgere solo se interpellato.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi

    L’art. 25, c. 1, lett. a, impone al medico di collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi. La giurisprudenza ne ricava un dovere di attivarsi: il medico deve acquisire informazioni sui cicli produttivi, visitare gli ambienti di lavoro e segnalare i rischi per la salute che emergono, senza attendere una richiesta. La violazione è sanzionata dall’art. 58.

    art. 25 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008art. 58 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Il datore non può adibire un lavoratore senza giudizio di idoneità

    L’obbligo di far sottoporre i lavoratori alle visite e di non adibirli alla mansione senza il giudizio di idoneità è del datore di lavoro. Se un lavoratore si ammala o si infortuna per una condizione che la visita avrebbe rilevato, la mancata sorveglianza sanitaria è valutata come condotta colposa causalmente rilevante.

    art. 18 c. 1 lett. g e bb D.Lgs. 81/2008art. 41 D.Lgs. 81/2008

  3. 3. Le prescrizioni del medico vanno rispettate

    Un giudizio di idoneità con limitazioni vincola il datore di lavoro, che deve organizzare la mansione di conseguenza e informarne i preposti. Ignorare le limitazioni espone a responsabilità sia per le contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 sia, in caso di danno, sul piano civile (art. 2087 c.c.).

  4. 4. Il medico non è garante dell’intera sicurezza aziendale

    Gli obblighi del medico competente sono quelli tipizzati dalla legge (art. 25 e art. 41): non gli si può addebitare la mancata adozione di misure tecniche o organizzative che spettano al datore di lavoro, salvo che non abbia segnalato un rischio sanitario di cui era a conoscenza.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è dovuta nei casi previsti dalla normativa (per esempio rumore oltre i valori di azione, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per almeno 20 ore settimanali, agenti chimici pericolosi, agenti biologici, vibrazioni, lavoro notturno) e quando il lavoratore la richiede ed è ritenuta correlata ai rischi (art. 41, c. 1). Non è un obbligo generalizzato: è la valutazione dei rischi a stabilire se serve.

Le visite previste dall’art. 41, c. 2, sono: preventiva, periodica (di regola annuale, salvo diversa periodicità stabilita dalla norma specifica o dal medico), su richiesta del lavoratore, al cambio di mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti e al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Per i lavoratori notturni il D.Lgs. 66/2003 (art. 14) prevede controlli preventivi e almeno biennali.

Sanzioni

L’omessa nomina del medico competente quando la sorveglianza è obbligatoria è punita dall’art. 55, c. 5, lett. d, con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro (importi rivalutati applicabili alle violazioni dal 6 ottobre 2023). Gli obblighi propri del medico competente sono sanzionati dall’art. 58.

Contro il giudizio di idoneità il lavoratore o il datore di lavoro possono ricorrere all’organo di vigilanza della ASL entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 41, c. 9).

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Se il medico competente non segnala un rischio, il datore di lavoro è esonerato?
No. La valutazione dei rischi resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17). L’eventuale omissione del medico può concorrere, ma non sostituisce la responsabilità del datore.
Si può far lavorare un neoassunto in attesa della visita preventiva?
Non nella mansione per cui la sorveglianza è obbligatoria: la visita preventiva serve proprio a stabilire l’idoneità prima dell’adibizione (art. 41, c. 2, lett. a, e art. 18, c. 1, lett. bb).
Il medico competente risponde penalmente in caso di malattia professionale?
Può rispondere se la malattia è collegata a un suo obbligo non adempiuto, per esempio la mancata collaborazione alla valutazione di un rischio che conosceva o visite omesse che avrebbero permesso di allontanare il lavoratore dall’esposizione. Occorre sempre la prova del nesso causale.

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