Infortuni dei Lavoratori Somministrati: Responsabilita tra Agenzia e Utilizzatore
Orientamenti della Cassazione penale e civile sulla responsabilita in caso di infortunio del lavoratore somministrato (interinale): doppia posizione di garanzia, obblighi del DVR, formazione, solidarieta risarcitoria e indennizzo INAIL.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
In caso di infortunio del lavoratore somministrato, la responsabilita principale grava sull'utilizzatore (art. 35 D.Lgs. 276/2003), che gestisce l'ambiente di lavoro e i rischi concreti, ma anche l'agenzia puo rispondere per le omissioni relative agli obblighi che le spettano (art. 23 D.Lgs. 276/2003). La Cassazione Sez. IV Penale ammette la responsabilita solidale di entrambi quando entrambe le condotte omissive abbiano contribuito causalmente all'evento lesivo.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Il contratto di somministrazione di lavoro crea una triangolazione — agenzia, utilizzatore, lavoratore — che genera una ripartizione degli obblighi di sicurezza non sempre di immediata lettura. Gli artt. 23 e 35 D.Lgs. 276/2003, letti in combinato con il D.Lgs. 81/08, delineano una doppia posizione di garanzia: quella dell'utilizzatore, piena e prevalente per i rischi dell'ambiente di lavoro, e quella dell'agenzia, residuale ma non eliminabile, per gli obblighi connessi al rapporto di lavoro e alla formazione generale. La Cassazione Penale Sez. IV (orientamenti 2018-2024) ha chiarito che la biforcazione contrattuale non produce una corrispondente biforcazione della tutela: il lavoratore somministrato deve godere delle stesse garanzie di sicurezza di un dipendente diretto, e la responsabilita si distribuisce tra i soggetti in funzione del contributo causale di ciascuno all'evento lesivo.
Giurisprudenza sulla responsabilita nelle infortuni dei lavoratori somministratiFAQ
Chi risponde dell'infortunio del lavoratore somministrato: l'agenzia o l'utilizzatore?
La risposta non e univoca: in caso di infortunio del lavoratore somministrato (interinale) la responsabilita grava in via principale sull'utilizzatore, ma permane anche una responsabilita dell'agenzia di somministrazione. L'art. 35 D.Lgs. 276/2003 pone sull'utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa: dotazione di DPI, informazione sui rischi specifici, formazione per le mansioni effettivamente svolte, adeguatezza delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro. L'art. 23 D.Lgs. 276/2003 attribuisce invece all'agenzia gli obblighi generali relativi al rapporto di lavoro (retribuzione, contribuzione INAIL, formazione di base) e il dovere di trasmettere all'utilizzatore le informazioni relative allo stato di salute del lavoratore rilevanti ai fini della sorveglianza sanitaria. La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato l'orientamento per cui la biforcazione degli obblighi non elimina la responsabilita solidale: entrambi i soggetti possono rispondere se la condotta omissiva di ciascuno ha contribuito causalmente all'evento lesivo.
Qual e la posizione di garanzia dell'utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato?
L'utilizzatore assume una posizione di garanzia piena nei confronti del lavoratore somministrato per tutta la durata della missione, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003, il quale dispone che l'utilizzatore e responsabile per la tutela della salute e sicurezza durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questa posizione di garanzia e funzionalmente equivalente a quella che il datore di lavoro tradizionale assume verso i propri dipendenti: l'utilizzatore deve elaborare il DVR contemplando anche i rischi per i lavoratori somministrati, aggiornarlo ogni volta che cambiano le lavorazioni o l'organizzazione del lavoro, e assicurarsi che i lavoratori in missione abbiano ricevuto formazione e addestramento adeguati alle mansioni da svolgere. La Cassazione ha piu volte ribadito che l'utilizzatore non puo invocare a propria discolpa il fatto che il rapporto di lavoro formale faccia capo all'agenzia: l'effettivo inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo dell'utilizzatore radica in capo a quest'ultimo la piena responsabilita prevenzionistica per i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
Quali obblighi spettano all'agenzia di somministrazione in materia di sicurezza?
L'agenzia di somministrazione conserva obblighi propri anche dopo il distacco del lavoratore presso l'utilizzatore. In primo luogo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 276/2003, l'agenzia deve trasmettere all'utilizzatore le informazioni sui rischi specifici a cui il lavoratore e esposto in relazione alle mansioni per cui e stato assunto, comprese le eventuali limitazioni risultanti dal giudizio di idoneita espresso dal medico competente. In secondo luogo, l'agenzia ha l'obbligo di assicurare la formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro prima dell'avvio della missione, salvo accordo scritto con l'utilizzatore che sposti tale obbligo su quest'ultimo (art. 35, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 276/2003). In terzo luogo, l'agenzia deve comunicare tempestivamente all'utilizzatore qualsiasi aggiornamento dello stato di salute del lavoratore rilevante ai fini della sorveglianza sanitaria. L'omissione di tali obblighi puo configurare un concorso colposo dell'agenzia nella causazione dell'infortunio, anche quando il fatto lesivo si sia verificato per carenze organizzative dell'utilizzatore.
Come il DVR dell'utilizzatore deve contemplare i lavoratori somministrati?
Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'utilizzatore deve includere espressamente i lavoratori somministrati tra i soggetti esposti ai rischi aziendali, in applicazione dell'art. 17 e dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, che impongono la valutazione di tutti i rischi per tutti i lavoratori presenti nell'unita produttiva. In pratica, il DVR deve: identificare le mansioni che possono essere affidate a lavoratori somministrati; valutare i rischi specifici connessi a tali mansioni; definire le misure preventive e protettive adottate; descrivere il programma di formazione e addestramento necessario prima che il lavoratore somministrato sia adibito alle mansioni individuate; e indicare il medico competente cui spetta la sorveglianza sanitaria. La mancata inclusione dei lavoratori somministrati nel DVR e considerata dalla giurisprudenza un indicatore di carenza organizzativa sistemica che aggrava la posizione dell'utilizzatore in caso di infortunio, poiche dimostra l'assenza di una valutazione preventiva del rischio connessa alla categoria di lavoratori effettivamente presente in azienda.
Chi e tenuto a formare il lavoratore somministrato e in che termini?
La formazione del lavoratore somministrato e ripartita tra agenzia e utilizzatore secondo uno schema che combina obblighi di legge e possibili accordi contrattuali. La formazione generale — relativa ai principi fondamentali della sicurezza sul lavoro, ai diritti e ai doveri dei lavoratori, ai rischi generici — spetta di regola all'agenzia prima dell'avvio della missione, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dall'art. 37 D.Lgs. 81/08. La formazione specifica — relativa ai rischi propri delle mansioni da svolgere e dell'ambiente di lavoro dell'utilizzatore — spetta invece all'utilizzatore, che e l'unico soggetto a conoscere nel dettaglio i rischi presenti nel proprio contesto produttivo. E tuttavia ammessa una deroga pattizia, da formalizzare nel contratto di somministrazione, con cui l'utilizzatore si impegna a erogare anche la formazione generale; in tal caso, l'onere si trasferisce integralmente sull'utilizzatore. La Cassazione ha affermato che l'assenza di formazione specifica da parte dell'utilizzatore costituisce una delle cause piu frequenti di responsabilita penale in caso di infortunio del lavoratore somministrato.
Come si accerta il nesso causale tra l'omissione dei datori e l'infortunio del lavoratore somministrato?
Il nesso causale tra la condotta omissiva (dell'agenzia, dell'utilizzatore o di entrambi) e l'infortunio del lavoratore somministrato e accertato secondo i criteri generali della causalita in materia penale fissati da Cass. SS.UU. n. 30328/2002 (caso Franzese): occorre verificare se, eliminando mentalmente la condotta omissiva, l'evento lesivo non si sarebbe verificato con elevata probabilita logica. In concreto, il giudice verifica se la formazione omessa, l'informazione sui rischi non trasmessa, il DPI non fornito o la carenza del DVR abbiano rimosso una misura preventiva che avrebbe impedito l'infortunio. Nel caso di pluralita di omissioni imputabili a soggetti diversi (agenzia e utilizzatore), si applica la causalita concorrente: ciascuna condotta omissiva che abbia contribuito alla causazione dell'evento e autonomamente sufficiente a fondare la responsabilita del soggetto cui e imputabile, senza che rilevi la quota di contributo causale di ciascuno. La presenza di una condotta colposa del lavoratore infortunato puo escludere o ridurre la responsabilita dei garanti solo se assume le caratteristiche del comportamento abnorme e imprevedibile, tale da recidere il nesso causale (Cass. Pen. Sez. IV, orientamenti 2018-2024).
Vi e responsabilita solidale tra agenzia e utilizzatore verso il lavoratore infortunato?
Si: quando sia accertato che entrambi i soggetti — agenzia di somministrazione e utilizzatore — hanno concorso causalmente nella produzione dell'infortunio, essi rispondono solidalmente verso il lavoratore ai sensi dell'art. 2055 c.c. La solidarieta significa che il lavoratore puo agire per l'intero ammontare del danno nei confronti di uno qualunque dei due corresponsabili, salvo il diritto di regresso del solvens nei confronti dell'altro condebitore per la quota di responsabilita a esso imputabile. In sede civile, il giudice puo determinare le quote interne di responsabilita in base al grado di colpa di ciascuno e alla rispettiva incidenza causale sull'evento. In sede penale, la responsabilita di ciascun soggetto e valutata autonomamente in base alla propria posizione di garanzia e alla propria condotta omissiva o commissiva. E opportuno precisare che la responsabilita solidale civilistica non e automaticamente presupposta dalla condanna penale: il giudice civile puo giungere a conclusioni diverse sul riparto interno, valutando autonomamente la condotta delle parti.
Come funziona l'indennizzo INAIL e la rivalsa nei confronti dell'agenzia o dell'utilizzatore?
Il lavoratore somministrato e assicurato obbligatoriamente all'INAIL mediante il versamento dei premi da parte dell'agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 276/2003. In caso di infortunio, il lavoratore riceve le prestazioni INAIL (indennizzo in capitale o in rendita, prestazioni sanitarie, indennita temporanea) a prescindere dall'accertamento della colpa del datore. L'INAIL, una volta corrisposte le prestazioni, ha diritto di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile dell'infortunio ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1124/1965: la rivalsa puo essere esercitata sia nei confronti dell'agenzia (datore di lavoro formale) sia nei confronti dell'utilizzatore (responsabile della sicurezza in loco), nei limiti del danno differenziale non coperto dall'indennizzo INAIL. Il lavoratore, a sua volta, puo agire in giudizio per il cosiddetto danno differenziale — ovvero la parte del danno che eccede la copertura INAIL — nei confronti di entrambi i soggetti in via solidale. La giurisprudenza recente ha chiarito che l'INAIL non perde il diritto di rivalsa per il solo fatto che l'utilizzatore non sia il datore di lavoro formale, stante la sua piena posizione di garanzia in materia di sicurezza.
Chi risponde dell'infortunio del lavoratore somministrato: l'agenzia o l'utilizzatore?
La risposta non e univoca: in caso di infortunio del lavoratore somministrato (interinale) la responsabilita grava in via principale sull'utilizzatore, ma permane anche una responsabilita dell'agenzia di somministrazione. L'art. 35 D.Lgs. 276/2003 pone sull'utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa: dotazione di DPI, informazione sui rischi specifici, formazione per le mansioni effettivamente svolte, adeguatezza delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro. L'art. 23 D.Lgs. 276/2003 attribuisce invece all'agenzia gli obblighi generali relativi al rapporto di lavoro (retribuzione, contribuzione INAIL, formazione di base) e il dovere di trasmettere all'utilizzatore le informazioni relative allo stato di salute del lavoratore rilevanti ai fini della sorveglianza sanitaria. La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato l'orientamento per cui la biforcazione degli obblighi non elimina la responsabilita solidale: entrambi i soggetti possono rispondere se la condotta omissiva di ciascuno ha contribuito causalmente all'evento lesivo.
Qual e la posizione di garanzia dell'utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato?
L'utilizzatore assume una posizione di garanzia piena nei confronti del lavoratore somministrato per tutta la durata della missione, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003, il quale dispone che l'utilizzatore e responsabile per la tutela della salute e sicurezza durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questa posizione di garanzia e funzionalmente equivalente a quella che il datore di lavoro tradizionale assume verso i propri dipendenti: l'utilizzatore deve elaborare il DVR contemplando anche i rischi per i lavoratori somministrati, aggiornarlo ogni volta che cambiano le lavorazioni o l'organizzazione del lavoro, e assicurarsi che i lavoratori in missione abbiano ricevuto formazione e addestramento adeguati alle mansioni da svolgere. La Cassazione ha piu volte ribadito che l'utilizzatore non puo invocare a propria discolpa il fatto che il rapporto di lavoro formale faccia capo all'agenzia: l'effettivo inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo dell'utilizzatore radica in capo a quest'ultimo la piena responsabilita prevenzionistica per i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
Quali obblighi spettano all'agenzia di somministrazione in materia di sicurezza?
L'agenzia di somministrazione conserva obblighi propri anche dopo il distacco del lavoratore presso l'utilizzatore. In primo luogo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 276/2003, l'agenzia deve trasmettere all'utilizzatore le informazioni sui rischi specifici a cui il lavoratore e esposto in relazione alle mansioni per cui e stato assunto, comprese le eventuali limitazioni risultanti dal giudizio di idoneita espresso dal medico competente. In secondo luogo, l'agenzia ha l'obbligo di assicurare la formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro prima dell'avvio della missione, salvo accordo scritto con l'utilizzatore che sposti tale obbligo su quest'ultimo (art. 35, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 276/2003). In terzo luogo, l'agenzia deve comunicare tempestivamente all'utilizzatore qualsiasi aggiornamento dello stato di salute del lavoratore rilevante ai fini della sorveglianza sanitaria. L'omissione di tali obblighi puo configurare un concorso colposo dell'agenzia nella causazione dell'infortunio, anche quando il fatto lesivo si sia verificato per carenze organizzative dell'utilizzatore.
Come il DVR dell'utilizzatore deve contemplare i lavoratori somministrati?
Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'utilizzatore deve includere espressamente i lavoratori somministrati tra i soggetti esposti ai rischi aziendali, in applicazione dell'art. 17 e dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, che impongono la valutazione di tutti i rischi per tutti i lavoratori presenti nell'unita produttiva. In pratica, il DVR deve: identificare le mansioni che possono essere affidate a lavoratori somministrati; valutare i rischi specifici connessi a tali mansioni; definire le misure preventive e protettive adottate; descrivere il programma di formazione e addestramento necessario prima che il lavoratore somministrato sia adibito alle mansioni individuate; e indicare il medico competente cui spetta la sorveglianza sanitaria. La mancata inclusione dei lavoratori somministrati nel DVR e considerata dalla giurisprudenza un indicatore di carenza organizzativa sistemica che aggrava la posizione dell'utilizzatore in caso di infortunio, poiche dimostra l'assenza di una valutazione preventiva del rischio connessa alla categoria di lavoratori effettivamente presente in azienda.
Chi e tenuto a formare il lavoratore somministrato e in che termini?
La formazione del lavoratore somministrato e ripartita tra agenzia e utilizzatore secondo uno schema che combina obblighi di legge e possibili accordi contrattuali. La formazione generale — relativa ai principi fondamentali della sicurezza sul lavoro, ai diritti e ai doveri dei lavoratori, ai rischi generici — spetta di regola all'agenzia prima dell'avvio della missione, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dall'art. 37 D.Lgs. 81/08. La formazione specifica — relativa ai rischi propri delle mansioni da svolgere e dell'ambiente di lavoro dell'utilizzatore — spetta invece all'utilizzatore, che e l'unico soggetto a conoscere nel dettaglio i rischi presenti nel proprio contesto produttivo. E tuttavia ammessa una deroga pattizia, da formalizzare nel contratto di somministrazione, con cui l'utilizzatore si impegna a erogare anche la formazione generale; in tal caso, l'onere si trasferisce integralmente sull'utilizzatore. La Cassazione ha affermato che l'assenza di formazione specifica da parte dell'utilizzatore costituisce una delle cause piu frequenti di responsabilita penale in caso di infortunio del lavoratore somministrato.
Come si accerta il nesso causale tra l'omissione dei datori e l'infortunio del lavoratore somministrato?
Il nesso causale tra la condotta omissiva (dell'agenzia, dell'utilizzatore o di entrambi) e l'infortunio del lavoratore somministrato e accertato secondo i criteri generali della causalita in materia penale fissati da Cass. SS.UU. n. 30328/2002 (caso Franzese): occorre verificare se, eliminando mentalmente la condotta omissiva, l'evento lesivo non si sarebbe verificato con elevata probabilita logica. In concreto, il giudice verifica se la formazione omessa, l'informazione sui rischi non trasmessa, il DPI non fornito o la carenza del DVR abbiano rimosso una misura preventiva che avrebbe impedito l'infortunio. Nel caso di pluralita di omissioni imputabili a soggetti diversi (agenzia e utilizzatore), si applica la causalita concorrente: ciascuna condotta omissiva che abbia contribuito alla causazione dell'evento e autonomamente sufficiente a fondare la responsabilita del soggetto cui e imputabile, senza che rilevi la quota di contributo causale di ciascuno. La presenza di una condotta colposa del lavoratore infortunato puo escludere o ridurre la responsabilita dei garanti solo se assume le caratteristiche del comportamento abnorme e imprevedibile, tale da recidere il nesso causale (Cass. Pen. Sez. IV, orientamenti 2018-2024).
Vi e responsabilita solidale tra agenzia e utilizzatore verso il lavoratore infortunato?
Si: quando sia accertato che entrambi i soggetti — agenzia di somministrazione e utilizzatore — hanno concorso causalmente nella produzione dell'infortunio, essi rispondono solidalmente verso il lavoratore ai sensi dell'art. 2055 c.c. La solidarieta significa che il lavoratore puo agire per l'intero ammontare del danno nei confronti di uno qualunque dei due corresponsabili, salvo il diritto di regresso del solvens nei confronti dell'altro condebitore per la quota di responsabilita a esso imputabile. In sede civile, il giudice puo determinare le quote interne di responsabilita in base al grado di colpa di ciascuno e alla rispettiva incidenza causale sull'evento. In sede penale, la responsabilita di ciascun soggetto e valutata autonomamente in base alla propria posizione di garanzia e alla propria condotta omissiva o commissiva. E opportuno precisare che la responsabilita solidale civilistica non e automaticamente presupposta dalla condanna penale: il giudice civile puo giungere a conclusioni diverse sul riparto interno, valutando autonomamente la condotta delle parti.
Come funziona l'indennizzo INAIL e la rivalsa nei confronti dell'agenzia o dell'utilizzatore?
Il lavoratore somministrato e assicurato obbligatoriamente all'INAIL mediante il versamento dei premi da parte dell'agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 276/2003. In caso di infortunio, il lavoratore riceve le prestazioni INAIL (indennizzo in capitale o in rendita, prestazioni sanitarie, indennita temporanea) a prescindere dall'accertamento della colpa del datore. L'INAIL, una volta corrisposte le prestazioni, ha diritto di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile dell'infortunio ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1124/1965: la rivalsa puo essere esercitata sia nei confronti dell'agenzia (datore di lavoro formale) sia nei confronti dell'utilizzatore (responsabile della sicurezza in loco), nei limiti del danno differenziale non coperto dall'indennizzo INAIL. Il lavoratore, a sua volta, puo agire in giudizio per il cosiddetto danno differenziale — ovvero la parte del danno che eccede la copertura INAIL — nei confronti di entrambi i soggetti in via solidale. La giurisprudenza recente ha chiarito che l'INAIL non perde il diritto di rivalsa per il solo fatto che l'utilizzatore non sia il datore di lavoro formale, stante la sua piena posizione di garanzia in materia di sicurezza.
Fonti normative
Art. 23 D.Lgs. 276/2003 — Obblighi dell'agenzia di somministrazione
Art. 35 D.Lgs. 276/2003 — Obblighi dell'utilizzatore in materia di sicurezza