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Responsabilità Penale del Preposto: Orientamenti della Cassazione 2024-2026

Sintesi degli orientamenti della Cassazione penale (Sezione IV) sulla responsabilità del preposto per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) in caso di infortuni sul lavoro: posizione di garanzia, obbligo di vigilanza e novità del D.L. 146/2021.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il preposto è titolare di una posizione di garanzianei confronti dei lavoratori che sovrintende: risponde penalmente per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) quando omette la vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza. La Cassazione ha rafforzato questo orientamento dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

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La posizione di garanzia del preposto: fondamento normativo

La responsabilità penale del preposto in materia di sicurezza sul lavoro si fonda sulla posizione di garanzia che la legge gli attribuisce. L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 215/2021), disciplina gli obblighi del preposto, tra cui:

  • Sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori
  • Segnalare tempestivamente al datore le deficienze dei mezzi e ogni condizione di pericolo
  • Interrompere i lavori in caso di pericolo grave e immediato (potere-dovere rafforzato dal D.L. 146/2021)

La violazione di questi obblighi, quando causa la morte o lesioni gravi a un lavoratore, integra le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.), con l'aggravante speciale di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p. (violazione delle norme antinfortunistiche).

Orientamenti della Cassazione: i principi consolidati

La Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo principi consolidati in materia di responsabilità del preposto:

  • Nomina formale non necessaria: il preposto risponde anche in assenza di nomina formale scritta, quando esercita di fatto poteri di supervisione e controllo sui lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, orientamento costante). La responsabilità è ancorata alla situazione di fatto, non alla qualifica formale.
  • Mancato uso DPI tollerato: il preposto non può invocare come esimente il fatto che i lavoratori abbiano l'abitudine di non indossare i DPI senza che lui intervenisse. La prassi consolidata di inosservanza, se tollerata dal preposto, non interrompe il nesso causale tra l'omessa vigilanza e l'evento lesivo (Cass. Pen. Sez. IV n. 3820/2025, n. 41981/2023).
  • Comportamento del lavoratore: il comportamento negligente del lavoratore non libera automaticamente il preposto dalla responsabilità. Solo il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore interrompe il nesso causale, ma la Cassazione applica questa eccezione in modo molto restrittivo.
  • Responsabilità concorsuale: il preposto risponde tipicamente in concorso con il datore di lavoro e/o il dirigente; la sua responsabilità non esclude quella degli altri garanti ma si somma ad essa.
  • Colpa di organizzazione: la Cassazione distingue tra la colpa del singolo preposto per omessa vigilanza (responsabilità individuale) e la colpa di organizzazione dell'ente (responsabilità 231/2001), che possono coesistere.

Novità del D.L. 146/2021: rafforzamento degli obblighi

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha modificato l'art. 19 D.Lgs. 81/08 rafforzando i poteri-doveri del preposto. In particolare:

  • È stato introdotto il potere-dovere di interrompere i lavoriin caso di pericolo grave e imminente, senza attendere l'autorizzazione del datore (art. 19, lett. f-bis).
  • È stato rafforzato l'obbligo di segnalare le deficienze dei mezzi e dei DPI tempestivamente, anche quando il preposto non le ha causate.
  • La giurisprudenza successiva al D.L. 146/2021 ha confermato che il mancato esercizio del potere di interrompere i lavori in presenza di pericolo palese costituisce autonoma fonte di responsabilità penale per il preposto, indipendentemente dall'atteggiamento del datore di lavoro.

Profili pratici: come il preposto può gestire il rischio di responsabilità

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, il preposto può ridurre il proprio rischio penale adottando alcune pratiche documentali e organizzative:

  • Segnalazioni scritte: documentare per iscritto (email, modulo) ogni segnalazione di pericolo effettuata al datore o al dirigente, conservando copia
  • Registro delle non conformità: tenere un registro delle situazioni di pericolo rilevate e delle azioni correttive adottate
  • Sospensione documentata: in caso di sospensione dei lavori per pericolo, documentare il motivo, i presenti e l'ora della sospensione
  • Formazione specifica: frequentare il corso da 8h previsto dall'Accordo SR 21/12/2011 e mantenerlo aggiornato (6h ogni 5 anni)
  • Chiarezza del ruolo: richiedere al datore che la lettera di nomina specifichi chiaramente i limiti dei propri poteri e responsabilità

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Domande frequentiFAQ

Il preposto risponde penalmente anche se non ha ricevuto una nomina formale scritta?
Sì. Secondo l'orientamento costante della Cassazione penale (Sez. IV), la responsabilità penale del preposto si fonda sulla situazione di fatto, non sulla qualifica formale. Chi esercita concretamente poteri di supervisione e controllo sui lavoratori — indicando loro come svolgere il lavoro, verificando l'esecuzione, decidendo pause e rotazioni — è un preposto ai sensi dell'art. 2, lett. e) D.Lgs. 81/08 anche in assenza di una lettera di nomina. La mancanza di nomina formale non esclude la responsabilità ma complica la delimitazione del ruolo in sede processuale.
Se un lavoratore non indossa i DPI nonostante l'ordine del preposto, il preposto risponde lo stesso?
Non necessariamente, ma la questione è complessa. La Cassazione è costante nel ritenere che il preposto non possa considerarsi esonerato dalla responsabilità per il semplice fatto di aver dato istruzioni: deve anche verificare che le istruzioni siano rispettate e deve intervenire quando vede che non lo sono. Se il preposto era presente e ha visto il lavoratore senza DPI senza intervenire, risponde per omessa vigilanza. Se era assente o ignaro dell'inosservanza e non vi era alcun segnale che potesse rendere prevedibile il comportamento del lavoratore, la responsabilità può essere esclusa o attenuata.
Quale pena rischia un preposto condannato per omicidio colposo con aggravante antinfortunistica?
L'art. 589, comma 2, c.p. prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per il responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Il bilanciamento con eventuali attenuanti può ridurre la pena. Non è applicabile l'oblazione. In sede processuale, il preposto viene spesso condannato in concorso con il datore di lavoro; le pene possono essere separate. L'accesso ai benefici (sospensione condizionale, messa alla prova) dipende dall'entità della pena applicata e dalla presenza di precedenti.
Il preposto deve sospendere i lavori se c'è un pericolo che dipende da un difetto strutturale dell'edificio?
Sì. Il D.L. 146/2021 (art. 19, lett. f-bis D.Lgs. 81/08) ha rafforzato il potere-dovere del preposto di interrompere i lavori in caso di pericolo grave e imminente, indipendentemente dall'origine del pericolo (difetto strutturale, mancanza di DPI, malfunzionamento di un macchinario). La giurisprudenza successiva ha confermato che il preposto che non sospende i lavori in presenza di un pericolo palese — anche se la causa è esterna alle proprie competenze — risponde per omessa vigilanza. In caso di sospensione, il preposto deve documentarla e segnalarla immediatamente al datore.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 2 lett. e) e art. 19 (preposto)
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 — Novità art. 19 D.Lgs. 81/08
  • Art. 589 c.p. — Omicidio colposo (aggravante antinfortunistica)
  • Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose
  • Cass. Pen. Sez. IV — orientamenti 2023-2026 su responsabilità preposto

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