Il preposto è titolare di una posizione di garanzianei confronti dei lavoratori che sovrintende: risponde penalmente per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) quando omette la vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza. La Cassazione ha rafforzato questo orientamento dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.
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La posizione di garanzia del preposto: fondamento normativo
La responsabilità penale del preposto in materia di sicurezza sul lavoro si fonda sulla posizione di garanzia che la legge gli attribuisce. L'art. 19 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 215/2021), disciplina gli obblighi del preposto, tra cui:
- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori
- Segnalare tempestivamente al datore le deficienze dei mezzi e ogni condizione di pericolo
- Interrompere i lavori in caso di pericolo grave e immediato (potere-dovere rafforzato dal D.L. 146/2021)
La violazione di questi obblighi, quando causa la morte o lesioni gravi a un lavoratore, integra le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.), con l'aggravante speciale di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p. (violazione delle norme antinfortunistiche).
Orientamenti della Cassazione: i principi consolidati
La Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha elaborato nel tempo principi consolidati in materia di responsabilità del preposto:
- Nomina formale non necessaria: il preposto risponde anche in assenza di nomina formale scritta, quando esercita di fatto poteri di supervisione e controllo sui lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, orientamento costante). La responsabilità è ancorata alla situazione di fatto, non alla qualifica formale.
- Mancato uso DPI tollerato: il preposto non può invocare come esimente il fatto che i lavoratori abbiano l'abitudine di non indossare i DPI senza che lui intervenisse. La prassi consolidata di inosservanza, se tollerata dal preposto, non interrompe il nesso causale tra l'omessa vigilanza e l'evento lesivo (Cass. Pen. Sez. IV n. 3820/2025, n. 41981/2023).
- Comportamento del lavoratore: il comportamento negligente del lavoratore non libera automaticamente il preposto dalla responsabilità. Solo il comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore interrompe il nesso causale, ma la Cassazione applica questa eccezione in modo molto restrittivo.
- Responsabilità concorsuale: il preposto risponde tipicamente in concorso con il datore di lavoro e/o il dirigente; la sua responsabilità non esclude quella degli altri garanti ma si somma ad essa.
- Colpa di organizzazione: la Cassazione distingue tra la colpa del singolo preposto per omessa vigilanza (responsabilità individuale) e la colpa di organizzazione dell'ente (responsabilità 231/2001), che possono coesistere.
Novità del D.L. 146/2021: rafforzamento degli obblighi
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha modificato l'art. 19 D.Lgs. 81/08 rafforzando i poteri-doveri del preposto. In particolare:
- È stato introdotto il potere-dovere di interrompere i lavoriin caso di pericolo grave e imminente, senza attendere l'autorizzazione del datore (art. 19, lett. f-bis).
- È stato rafforzato l'obbligo di segnalare le deficienze dei mezzi e dei DPI tempestivamente, anche quando il preposto non le ha causate.
- La giurisprudenza successiva al D.L. 146/2021 ha confermato che il mancato esercizio del potere di interrompere i lavori in presenza di pericolo palese costituisce autonoma fonte di responsabilità penale per il preposto, indipendentemente dall'atteggiamento del datore di lavoro.
Profili pratici: come il preposto può gestire il rischio di responsabilità
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, il preposto può ridurre il proprio rischio penale adottando alcune pratiche documentali e organizzative:
- Segnalazioni scritte: documentare per iscritto (email, modulo) ogni segnalazione di pericolo effettuata al datore o al dirigente, conservando copia
- Registro delle non conformità: tenere un registro delle situazioni di pericolo rilevate e delle azioni correttive adottate
- Sospensione documentata: in caso di sospensione dei lavori per pericolo, documentare il motivo, i presenti e l'ora della sospensione
- Formazione specifica: frequentare il corso da 8h previsto dall'Accordo SR 21/12/2011 e mantenerlo aggiornato (6h ogni 5 anni)
- Chiarezza del ruolo: richiedere al datore che la lettera di nomina specifichi chiaramente i limiti dei propri poteri e responsabilità
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Domande frequentiFAQ
Il preposto risponde penalmente anche se non ha ricevuto una nomina formale scritta?
Se un lavoratore non indossa i DPI nonostante l'ordine del preposto, il preposto risponde lo stesso?
Quale pena rischia un preposto condannato per omicidio colposo con aggravante antinfortunistica?
Il preposto deve sospendere i lavori se c'è un pericolo che dipende da un difetto strutturale dell'edificio?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 2 lett. e) e art. 19 (preposto)
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 — Novità art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 589 c.p. — Omicidio colposo (aggravante antinfortunistica)
- Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose
- Cass. Pen. Sez. IV — orientamenti 2023-2026 su responsabilità preposto
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