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Mobbing e Straining — Differenza secondo la Cassazione: Orientamenti 2026

Distinzione tra mobbing e straining secondo la giurisprudenza della Cassazione: elementi costitutivi, intento persecutorio, risarcimento danno biologico, art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Corte di Cassazione ha elaborato la distinzione tra mobbing e straining in numerose pronunce, chiarendo che il mobbing richiede plurime condotte sistematiche con intento persecutorio nei confronti del lavoratore, mentre lo straining consiste in una situazione di stress lavorativo forzato causata da condotte anche non sistematiche o reiterate del datore, ma comunque produttive di danni alla salute psicofisica risarcibili ex art. 2087 c.c.

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Definizione di mobbing secondo la Cassazione

La Cassazione Sezione Lavoro ha elaborato la nozione di mobbing a partire dalla fine degli anni '90, recependo il concetto psicologico-sociologico elaborato da Heinz Leymann. La giurisprudenza ha progressivamente cristallizzato i requisiti necessari per qualificare una condotta come mobbing, distinguendola da situazioni di mero conflitto interpersonale o di disagio organizzativo.

I requisiti del mobbing secondo la Cassazione Sezione Lavoro sono:

  1. Pluralità di atti: non basta un singolo atto, ma una serie di comportamenti reiterati nel tempo;
  2. Sistematicità: i comportamenti devono essere coordinati tra loro e diretti verso il medesimo soggetto;
  3. Intento persecutorio: il datore o i colleghi agiscono con lo scopo di danneggiare, emarginare o espellere il lavoratore (elemento soggettivo specifico);
  4. Danno: il mobbing deve aver causato un danno effettivo alla salute psicofisica del lavoratore (danno biologico, danno morale, danno esistenziale).

Tra le sentenze chiave sul mobbing si annoverano: Cass. Sez. Lav. n. 898/2014, Cass. n. 3685/2012, Cass. n. 17698/2014. Sul piano dell'onere della prova, sul lavoratore che agisce per il risarcimento del mobbing grava l'onere di provare sia la condotta sistematica sia l'intento persecutorio (Cass. SS.UU. n. 6572/2006).

Definizione di straining secondo la Cassazione

Lo straining emerge come categoria autonoma nella giurisprudenza italiana intorno al 2005-2010, distinta dal mobbing. Con la sentenza fondamentale Cass. Sez. Lav. n. 3291/2016, la Suprema Corte ha chiarito che lo straining è una forma attenuata di mobbing in cui mancano la sistematicità e la reiterazione delle condotte, ma le azioni del datore — anche singole o limitate nel tempo — creano una situazione di stress lavorativo forzato e duraturo che produce danni alla salute del dipendente.

Con Cass. Sez. Lav. n. 18164/2016, la Corte ha affermato che il datore di lavoro risponde dello straining ex art. 2087 c.c. anche quando non è configurabile il mobbing per mancanza dell'intento persecutorio. Successivamente, Cass. Sez. Lav. n. 19485/2017 ha confermato la distinzione: nello straining mancano continuità e sistematicità (elemento oggettivo del mobbing) e può mancare l'intento persecutorio (elemento soggettivo), ma il danno alla salute è ugualmente risarcibile.

L'elemento caratteristico dello straining consiste nel fatto che la situazione stressogena si prolunga nel tempo anche senza che il datore continui ad agire attivamente: una singola decisione organizzativa (come un demansionamento, un trasferimento punitivo, l'esclusione da attività rilevanti) può generare uno stato di stress permanente che si auto-alimenta.

Schema comparativo mobbing/straining

La tabella seguente riassume le differenze strutturali tra le due fattispecie secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione:

ElementoMobbingStraining
Pluralità attiSì, necessariaPuò essere anche 1 atto
SistematicitàNo (o ridotta)
Intento persecutorioSì, specificoNon necessario
DurataMesi/anniAnche breve, con effetti duraturi
DannoRichiestoRichiesto
Base giuridica risarcimentoArt. 2087 c.c. + D.Lgs. 81/08Art. 2087 c.c.
Prova intentoNecessariaNon necessaria

Risarcimento e base giuridica

Entrambe le fattispecie — mobbing e straining — trovano tutela nell'art. 2087 c.c., che obbliga l'imprenditore ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il danno risarcibile comprende:

  • Danno biologico: danno alla salute psicofisica, quantificato con tabelle medico-legali (Tabelle Milano 2021 come parametro nazionale di riferimento);
  • Danno morale: sofferenza soggettiva vissuta dal lavoratore, liquidabile in via equitativa come voce autonoma rispetto al danno biologico;
  • Danno esistenziale: modificazione peggiorativa delle abitudini di vita, delle relazioni sociali e della qualità della vita del lavoratore.

Con l'introduzione del D.Lgs. 81/08, la violazione dell'art. 28 — che impone la valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel DVR — costituisce elemento probatorio rilevante nei procedimenti per mobbing e straining: la mancata valutazione del rischio psicosociale può essere indice di negligenza del datore e aggrava la sua posizione difensiva in giudizio.

Quanto alla prescrizione, il termine è di 5 anni dall'ultima condotta illecita per le azioni civili fondate sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. (art. 2946 c.c.). Per i danni progressivi, la prescrizione decorre dalla conoscenza del danno e dalla sua riconducibilità alla condotta datoriale (dies a quo della malattia professionale).

Implicazioni pratiche per le aziende

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/08) è uno strumento di prevenzione del mobbing e dello straining: le aziende che la effettuano rigorosamente, con metodologia validata (metodo INAIL 2022) e aggiornamento periodico del DVR, riducono l'esposizione a responsabilità civile e penale.

Sul piano organizzativo, molte aziende adottano codici etici, procedure di segnalazione interna e commissioni di conciliazione per gestire precocemente i conflitti relazionali prima che degenerino in mobbing o straining. La presenza di tali presidi documentati costituisce un elemento difensivo significativo in sede di giudizio.

Il medico competente riveste un ruolo cruciale: ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, deve segnalare al datore di lavoro i casi di probabile stress lavoro-correlato emersi in sede di sorveglianza sanitaria, consentendo un intervento precoce prima che la situazione degeneri in mobbing o straining clinicamente accertabile.

Il whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) può costituire uno strumento ulteriore per segnalare situazioni di mobbing senza rischio di ritorsioni, estendendo le tutele del segnalante anche ai contesti di conflittualità relazionale sul lavoro che si inseriscono in condotte illecite più ampie.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza principale tra mobbing e straining in termini pratici?
La differenza principale è nell'intento persecutorio e nella sistematicità delle condotte. Nel mobbing, il datore o i colleghi agiscono in modo deliberato e reiterato con lo scopo specifico di emarginare, danneggiare o espellere il lavoratore: occorrono più atti coordinati nel tempo, diretti verso un medesimo lavoratore e animati da finalità persecutoria. Nello straining, invece, anche una singola azione o condotta non sistematica del datore può essere sufficiente, purché determini una situazione di stress lavorativo forzato e duraturo che produce un danno reale alla salute psicofisica del dipendente. In entrambi i casi il danno è risarcibile ex art. 2087 c.c., ma lo straining ha una soglia di prova più accessibile per il lavoratore (non deve dimostrare l'intento persecutorio).
Il datore di lavoro è responsabile dello straining anche se non aveva intenzione di danneggiare il lavoratore?
Sì. La Cassazione (a partire da Cass. Sez. Lav. n. 3291/2016 e successive) ha chiarito che nello straining la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. non richiede la prova dell'intento persecutorio. È sufficiente che il datore abbia adottato (anche per negligenza, imperizia o superficialità organizzativa) comportamenti o decisioni che hanno creato una situazione di stress lavorativo forzato e duraturo, causando un danno alla salute del lavoratore. L'art. 2087 c.c. ha natura di norma di sicurezza (obbligo di risultato temperato dal principio di massima sicurezza possibile), quindi la responsabilità è configurabile anche in assenza di dolo.
Come si prova il danno da straining in giudizio?
La prova del danno da straining in giudizio si articola su più livelli: 1) Prova della condotta datoriale: documenti (email, comunicazioni interne, ordini di servizio, cambi di mansione, esclusione da riunioni), testimonianze di colleghi, registrazioni (nei limiti di legge); 2) Prova del nesso causale: relazione del medico curante/specialista che attesti il danno psicofisico e lo riconduca causalmente alla situazione lavorativa; 3) Prova del danno biologico: CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) medico-legale che quantifichi il danno alla salute in percentuale di invalidità permanente, secondo le tabelle di riferimento. La Cassazione ha affermato che il giudice può fare ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c. per il nesso causale quando gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti.
Il dipendente può rivolgersi all'ITL (ex DTL) per denunciare il mobbing?
Il dipendente può presentare un esposto all'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) per segnalare situazioni di mobbing o straining, ma l'ITL ha competenze limitate in materia: può verificare le violazioni del D.Lgs. 81/08 (mancata valutazione del rischio stress lavoro-correlato, mancato rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria) e applicare le relative sanzioni amministrative, ma non può emettere provvedimenti risarcitori o accertare la responsabilità penale. Per il risarcimento del danno da mobbing/straining, il lavoratore deve agire dinanzi al Tribunale del Lavoro con azione civile (art. 409 c.p.c.) o, nei casi più gravi, sporgere querela per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Fonti normative

  • Cass. Sez. Lav. 10 gennaio 2014 n. 398 — mobbing: requisiti e onere della prova
  • Cass. Sez. Lav. 9 febbraio 2016 n. 3291 — straining: primo riconoscimento autonomo categoria
  • Cass. Sez. Lav. 29 settembre 2017 n. 22858 — conferma distinzione mobbing/straining
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 28 (valutazione rischio stress lavoro-correlato)
  • Art. 2087 c.c. — responsabilità del datore di lavoro
  • INAIL — Linee guida valutazione e gestione rischio stress lavoro-correlato (metodo INAIL 2022)

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