Il D.Lgs. 81/08 Titolo III (artt. 69-87) disciplina l'uso in sicurezza delle attrezzature da lavoro, imponendo al datore obblighi di manutenzione, aggiornamento del DVR, formazione e addestramento specifici per ogni macchina. La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) fissa i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996: la dichiarazione di conformità CE e la marcatura CE attestano il rispetto di tali requisiti e possono rilevare ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della responsabilità del fabbricante. Le macchine ante-1996, prive di marcatura CE, devono invece soddisfare i requisiti dell'Allegato V D.Lgs. 81/08 ed essere adeguate a cura del datore di lavoro. I rischi tipici delle macchine utensili comprendono: proiezione di trucioli e schegge metalliche, prensione meccanica tra organi in moto (mandrino, cinghie, ingranaggi), schiacciamento da caduta o movimento di utensili e contatto con organi rotanti. Ciascun rischio esige specifici dispositivi di protezione — ripari fissi, ripari mobili interblocati, schermi contro la proiezione — la cui assenza o rimozione è all'origine di molti procedimenti penali.
Chi può essere chiamato a rispondere
La responsabilità penale per infortuni da macchine utensili coinvolge più soggetti. Il datore di lavoro risponde ai sensi degli artt. 71-73 D.Lgs. 81/08 per l'omessa manutenzione, la mancata verifica dell'idoneità della macchina, la carenza di formazione e addestramento specifici (art. 73) e il mancato adeguamento delle macchine ante-CE ai requisiti dell'Allegato V. Il preposto è responsabile per omessa vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione e sul rispetto delle procedure operative. Il fabbricante risponde ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per difetti di progettazione o di costruzione che abbiano reso la macchina intrinsecamente pericolosa. La Cassazione ha precisato che, per le macchine ante-1996 prive di marcatura CE, l'onere di adeguamento ai requisiti minimi grava interamente sul datore di lavoro, che non può invocare la responsabilità esclusiva del fabbricante originario.
Perché questo orientamento è rilevante
Le condanne penali per infortuni da macchine utensili sono statisticamente elevate per una combinazione di fattori ricorrenti. L'omessa formazione specifica (art. 73 D.Lgs. 81/08) è la contestazione più frequente: la Cassazione distingue tra formazione generica sulla sicurezza, insufficiente, e formazione specifica sulla singola macchina, che è obbligatoria. La rimozione o la manomissione dei ripari da parte di lavoratori non adeguatamente vigilati configura colpa del datore e del preposto. Il mancato aggiornamento del DVR per l'introduzione di nuove macchine, l'assenza di procedure di lockout/tagout per la manutenzione e la mancata sorveglianza sanitaria per i rischi specifici completano il quadro delle violazioni più contestate dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime consolidate
Prassi recente e tendenze
L'orientamento più dibattuto riguarda il comportamento abnorme del lavoratore come causa di esclusione della responsabilità datoriale. La Cassazione Sez. IV penale ha fissato criteri molto rigorosi: il comportamento del lavoratore esclude la responsabilità del datore solo se è stato del tutto imprevedibile, esorbitante dalle mansioni assegnate e tale da costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c.p.). La mera imprudenza del lavoratore, anche grave, non integra il comportamento abnorme. Quanto alle macchine vetuste, la Cassazione ha ribadito che l'Allegato V D.Lgs. 81/08 è cogente per le attrezzature ante-CE: il datore che utilizza macchine non adeguate risponde a titolo di colpa specifica. Sull'art. 73 D.Lgs. 81/08, la Corte ha affermato che la formazione specifica deve riguardare i rischi propri della singola macchina — non basta un corso generico sulla sicurezza sul lavoro.
Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.
Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro è responsabile se il lavoratore rimuove i ripari dalla macchina?
Un macchinario ante-1996 senza marcatura CE deve comunque rispettare l'Allegato V D.Lgs. 81/08?
La responsabilità per infortuni da macchine può coinvolgere anche il fabbricante?
Approfondisci
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
- Reg. CE 852/2004 e 178/2002
- Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
- INAIL — circolari e indicazioni operative
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