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Giurisprudenza Penale

Infortuni su Macchinari senza Ripari: Responsabilità Penale del Datore

Orientamenti della Cassazione penale Sez. IV sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da macchine prive di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati: art. 70-71 D.Lgs. 81/08, delega di funzioni, concorso del lavoratore, sanzioni penali e D.Lgs. 231/2001.

Risposta rapida

Il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori macchinari privi di ripari o con dispositivi di protezione bypassati viola gli artt. 70-71 D.Lgs. 81/08 e risponde penalmente ex artt. 589-590 c.p. per gli infortuni che ne derivano. La Cassazione penale Sez. IV ha affermato in modo consolidato che la rimozione o il bypass dei ripari — anche se avvenuta per ragioni produttive o con il contributo del lavoratore — non interrompe il nesso causale con la condotta omissiva del datore, salvo il comportamento del tutto abnorme e imprevedibile del lavoratore. La delega di funzioni non esonera il datore dagli obblighi strutturali di sicurezza dei macchinari, che rimangono di pertinenza esclusiva del vertice aziendale.

Il quadro normativo: artt. 70-71 D.Lgs. 81/08 e Direttiva Macchine

Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) disciplina l'uso in sicurezza delle attrezzature da lavoro, imponendo al datore una serie di obblighi specifici in merito ai ripari e ai dispositivi di protezione delle macchine.

L'art. 70stabilisce che il datore mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie applicabili. Le macchine immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva Macchine devono essere conformi ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che fissa le condizioni minime di sicurezza per le attrezzature già in servizio, con indicazione specifica dei dispositivi di protezione e dei ripari richiesti per ciascuna categoria di rischio meccanico.

L'art. 71impone al datore di: adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante (comma 1); prendere le misure affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione per conservarle nel tempo conformi ai requisiti di sicurezza (comma 4); adottare misure adeguate affinché durante l'uso i lavoratori non siano esposti a rischi (comma 1). La rimozione o il bypass dei ripari costituisce violazione diretta dell'art. 71, configurando colpa specifica in capo al datore ai sensi degli artt. 589-590 c.p.

L'Allegato VIal D.Lgs. 81/08 disciplina le prescrizioni aggiuntive per l'uso delle attrezzature: il punto 3.2 specifica che i ripari e i dispositivi di protezione devono essere resistenti, stabili, non facilmente neutralizzabili o aggirabili, e non devono originare rischi supplementari. La manomissione strutturale dei dispositivi di interblocco è esplicitamente vietata.

Sul piano europeo, la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) e il suo successore Reg. UE 2023/1230fissano i requisiti essenziali di sicurezza che il produttore deve rispettare in fase di progettazione e costruzione: i ripari devono essere progettati in modo da non poter essere facilmente rimossi o resi inefficaci (Allegato I, punto 1.4). Il produttore installa i ripari e li certifica tramite la dichiarazione di conformità CE. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenerli in efficienza e di non rimuoverli né consentirne la rimozione. La norma tecnica EN ISO 14120definisce i requisiti costruttivi e prestazionali dei ripari per le macchine, costituendo lo stato dell'arte tecnico di riferimento.

Sul tema, si vedano anche gli orientamenti in materia di macchinari obsoleti e requisiti ante-CE e di responsabilità penale per macchine utensili e CNC.

La posizione di garanzia del datore di lavoro

Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che trova il suo fondamento nell'art. 2087 c.c.— il quale impone di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori — e nell'art. 17 D.Lgs. 81/08, che attribuisce al datore obblighi non delegabili, tra cui la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR.

In tema di ripari delle macchine, la posizione di garanzia del datore si articola in tre profili distinti e cumulativi. Il primo è l'obbligo di dotazione: le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere dotate di tutti i ripari previsti dalla normativa e dalle istruzioni del fabbricante. Il secondo è l'obbligo di mantenimento: i ripari devono essere mantenuti funzionanti, integri e in posizione durante l'utilizzo ordinario della macchina. Il terzo è l'obbligo di vigilanza: il datore deve prevenire e sanzionare la rimozione dei ripari da parte dei lavoratori o dei preposti, adottando misure organizzative e disciplinari concrete.

La Cassazione penale Sez. IV ha affermato con orientamento consolidato che la causalità della condotta omissiva del datore è presuntain caso di mancata installazione o mancata manutenzione di dispositivi di protezione: il nesso causale tra l'omissione e l'infortunio è particolarmente forte quando il danno subito è esattamente quello che il riparo avrebbe dovuto prevenire (lesione da organo in moto, schiacciamento, proiezione di trucioli, amputazione). In questi casi il giudice non ha difficoltà a ricostruire il nesso causale secondo il criterio della condizione sine qua non e del giudizio controfattuale: se il riparo fosse stato presente e funzionante, l'infortunio non si sarebbe verificato.

La rimozione di un riparo — anche se avvenuta per aumentare la produttività, per comodità operativa o su pressione implicita di superiori gerarchici — configura colpa specificaai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 e degli artt. 589-590 c.p. La colpa specifica si caratterizza per la violazione di una norma cautelare predeterminata: non richiede la verifica della prevedibilità in concreto dell'evento, perché la violazione del precetto normativo è di per sé sufficiente a fondare l'elemento soggettivo del reato colposo.

Cassazione Penale — orientamenti giurisprudenziali rilevanti

La Cassazione penale Sez. IV ha elaborato nel corso degli anni una serie di principi consolidati in materia di infortuni causati da macchine prive di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati. Di seguito i principali orientamenti applicabili.

Responsabilità per rimozione del riparo.Il datore che rimuove un riparo — o ne tollera la rimozione da parte di lavoratori o preposti — risponde penalmente dell'infortunio che ne deriva (artt. 589-590 c.p.), anche se la rimozione era temporanea, avvenuta per necessità produttive eccezionali o giustificata da prassi consolidate di reparto. La temporaneità della rimozione non attenua la responsabilità: la legge non distingue tra riparo permanentemente assente e riparo temporaneamente rimosso. Anche la tolleranza sistematica della rimozione configura colpa, sul piano sia del datore sia del preposto.

Orientamento sul bypass dei dispositivi di sicurezza.La presenza di dispositivi di bypass — ad esempio la selezione in modalità "manual override" su una macchina utensile o CNC durante la produzione ordinaria, oppure l'esclusione del sensore di posizione del riparo tramite ponticello — non è ammissibile come misura di sicurezza alternativa e configura un'autonoma violazione delle norme prevenzionistiche. La Cassazione ha precisato che i dispositivi di bypass sono leciti solo per specifiche operazioni di regolazione, messa a punto e manutenzione, eseguiti da personale specializzato e con misure di sicurezza sostitutive adeguate, e mai in corso di produzione ordinaria. L'utilizzo sistematico del bypass in produzione integra colpa specifica autonoma rispetto alla condotta che ha causato il singolo infortunio.

Comportamento del lavoratore e nesso causale.La Cassazione applica il principio secondo cui le norme prevenzionistiche sono costruite anche per proteggere il lavoratore dalla sua stessa imprudenza. Il comportamento imprudente del lavoratore che ha contribuito all'infortunio non esclude la responsabilità del datore quando il rischio era prevedibile e i ripari avrebbero comunque prevenuto il danno. La teoria dell'interruzione del nesso causale (art. 41 cpv. c.p.) non è applicabile nei casi ordinari di negligenza del lavoratore: serve il comportamento abnorme, imprevedibile e radicalmente esorbitante rispetto alle mansioni assegnate.

Responsabilità del preposto in concorso.Il preposto che tollera l'uso di macchine senza ripari risponde in concorso con il datore ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 e degli artt. 589/590 c.p. La riforma introdotta dalla L. 215/2021ha rafforzato l'obbligo del preposto di interrompere le lavorazioni pericolose (art. 19 lett. f-bis), trasformandolo da facoltà a dovere giuridico senza margini di discrezionalità: di fronte a un lavoratore che opera su una macchina senza riparo, il preposto deve agire immediatamente, sospendere la lavorazione e segnalare al datore, pena la propria responsabilità penale.

La delega di funzioni in materia di sicurezza macchine

L'art. 16 D.Lgs. 81/08 disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza, individuando i requisiti indispensabili affinché la delega sia giuridicamente efficace e possa influire sulla distribuzione delle responsabilità penali tra datore e soggetto delegato.

I requisiti di validità della delega sono: specificità — la delega deve individuare esattamente i poteri e le funzioni trasferiti, con riferimento alle macchine, agli impianti e alle procedure interessate; competenza del delegato — il soggetto delegato deve avere preparazione tecnica, esperienza e autonomia professionale adeguate ai compiti delegati; accettazione scritta — il delegato deve accettare espressamente e per iscritto i poteri delegati; poteri di spesa— la delega deve essere accompagnata dall'attribuzione di risorse finanziarie adeguate per far fronte agli adempimenti, incluso l'acquisto e la manutenzione dei ripari.

Anche con una delega formalmente valida, il datore non è sollevato dalla culpa in eligendo (responsabilità per aver scelto un delegato inadeguato) né dalla culpa in vigilando(responsabilità per aver omesso di controllare l'operato del delegato). Il datore è tenuto a verificare periodicamente che il delegato stia effettivamente mantenendo i ripari e i dispositivi di protezione in condizioni di efficienza, richiedendo report documentati e svolgendo audit periodici.

La Cassazione ha chiarito che la delega non può riguardare le decisioni organizzative e finanziarie strutturali— quali la scelta di acquistare macchine già dotate di ripari adeguati, l'investimento nell'adeguamento dei dispositivi di protezione di macchine ante-CE, la sostituzione di macchinari non adeguabili — che per loro natura richiedono scelte di vertice aziendale e non sono delegabili. In caso di infortuni derivanti da ripari assenti strutturalmente per motivi economici o organizzativi, la responsabilità del datore è diretta e non mitigata dalla presenza di una delega per la sicurezza operativa quotidiana. Per gli approfondimenti in materia, si veda la pagina dedicata alla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il contributo causale del lavoratore

L'art. 20 D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. La violazione di questo obbligo ha conseguenze su piani distinti.

Sul piano disciplinare, la rimozione di un riparo da parte del lavoratore configura una violazione grave degli obblighi contrattuali, che può giustificare sanzioni disciplinari progressive fino al licenziamento per giusta causa, in proporzione alla gravità e alla reiterazione del comportamento. Il lavoratore che rimuove un riparo e causa un infortunio a un collega risponde in concorso con il datore.

Sul piano penale, la Cassazione distingue tra: (a) il comportamento abnorme del lavoratore — quello assolutamente imprevedibile, esorbitante dalle mansioni e non inserito nel ciclo lavorativo ordinario — che in via del tutto eccezionale può interrompere il nesso causale ed esonerale il datore da responsabilità; (b) la semplice imprudenza del lavoratore — anche grave — che non interrompe il nesso causale e non esclude la responsabilità del datore. In tema di rimozione dei ripari, la Cassazione tende a escludere quasi sempre il comportamento abnorme, ritenendo che la rimozione del riparo sia un comportamento prevedibile che il sistema prevenzionistico è specificamente chiamato a prevenire.

Sul piano civile, l'art. 1227 c.c. (applicabile anche in sede extracontrattuale tramite l'art. 2056 c.c.) consente la riduzione del risarcimento in proporzione al contributo causale del lavoratore. La giurisprudenza civile della Cassazione ha elaborato criteri precisi: la riduzione per concorso di colpa del lavoratore non può essere tale da vanificare la tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro, protetto dall'art. 2087 c.c. Il concorso di colpa incide sulla quantificazione del danno ma non esclude la responsabilità del datore.

Nella pratica, datore e lavoratore rispondono spesso in concorso: il primo per aver omesso di installare o manutenere i ripari (o per averne tollerato la rimozione), il secondo per aver rimosso il dispositivo di sicurezza in violazione dell'art. 20. Il concorso non riduce le pene del datore in sede penale, ma può incidere sulla quantificazione del risarcimento in sede civile ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Verifica periodica e manutenzione dei dispositivi di protezione

L'art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 impone al datore di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Questa disposizione si applica integralmente ai ripari e ai dispositivi di protezione delle macchine.

L'Allegato VIIal D.Lgs. 81/08, attuato dal DM 11 aprile 2011, individua le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione, impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche). Per queste attrezzature, i ripari e i dispositivi di protezione devono essere funzionanti al momento della verifica: la verifica con esito negativo — anche solo per l'assenza o il degrado di un riparo essenziale — comporta la messa fuori servizio dell'attrezzatura fino alla risoluzione della non conformità.

Per le attrezzature non incluse nell'Allegato VII (la maggior parte delle macchine industriali ordinarie), il datore è comunque tenuto a definire un piano di manutenzione preventivache includa la verifica periodica dei ripari e dei dispositivi di protezione. Il piano deve essere documentato e i controlli effettuati devono essere registrati su appositi registri o libretti di macchina, tenuti a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08.

La mancata manutenzione dei ripari — che si traduce nel loro degrado, allentamento, rottura o inefficacia — configura colpa omissivadel datore ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 ed è sanzionata dall'art. 87del medesimo decreto (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro). Quando dall'omessa manutenzione deriva un infortunio, le sanzioni si aggravano ai sensi degli artt. 589-590 c.p. La Cassazione ha ribadito che l'assenza di documentazione delle verifiche periodiche dei ripari è un elemento indiziario forte della colpa del datore, indipendentemente dall'effettiva esecuzione delle verifiche.

Il registro delle verifiche e manutenzioni, tenuto dall'RSPP o dal responsabile tecnico delle macchine, deve indicare per ciascuna macchina lo stato dei dispositivi di protezione, gli eventuali interventi di riparazione o sostituzione dei ripari e le scadenze delle prossime verifiche. Il riferimento per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è anche l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011in materia di formazione per l'uso delle attrezzature.

Conseguenze penali e civili

Le conseguenze giuridiche per il datore di lavoro — e per l'ente — si articolano su piani distinti e cumulabili.

Sul piano penale individuale: l'art. 589 c.p.(omicidio colposo) prevede la reclusione da 2 a 7 anni, con la pena aggravata ai sensi del comma 2 per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporta anche l'aumento dei termini di prescrizione. L'art. 590 c.p.(lesioni personali colpose) prevede la reclusione fino a 3 anni con l'aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche (lesioni gravi: da 3 mesi a 1 anno; lesioni gravissime: da 1 a 3 anni). Le sanzioni amministrative autonome previste dagli artt. 55-87 D.Lgs. 81/08 si applicano indipendentemente dal verificarsi di infortuni, per la sola omissione delle misure di sicurezza prescritte.

Sul piano della responsabilità degli enti: il D.Lgs. 231/2001 art. 25-septiesprevede per l'ente sanzione pecuniaria da 25 a 500 quote, con possibili sanzioni interdittive nei casi più gravi: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. La sanzione interdittiva è applicata quando l'ente ha tratto un vantaggio rilevante dal reato (risparmio di costo sui dispositivi di sicurezza).

Sul piano civile: l'art. 2087 c.c. fonda la responsabilità del datore per il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale al lavoratore. Il lavoratore può agire direttamente contro il datore davanti al giudice del lavoro; in caso di infortunio mortale, i familiari possono agire per il danno da perdita del congiunto.

Il diritto di regresso INAIL(artt. 10-11 DPR 1124/1965): quando l'infortunio è causato da colpa del datore, l'INAIL — che ha erogato le prestazioni assicurative al lavoratore — esercita azione di regresso contro il datore per il recupero delle somme pagate. Il regresso INAIL non è subordinato a una condanna penale: è sufficiente l'accertamento della colpa datoriale in sede civile o amministrativa. Il regresso può riguardare anche le prestazioni erogate per malattie professionali collegate all'uso prolungato di macchine non sicure.

Checklist per il datore di lavoro — aspetti da verificare

Di seguito gli aspetti che ti aiutiamo a verificare per ridurre il rischio di responsabilità penale per infortuni da macchinari privi di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati. Ogni voce corrisponde a un requisito normativo o a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Domande frequenti — responsabilità penale per macchinari senza ripariFAQ

Il datore è sempre responsabile se un lavoratore rimuove il riparo di una macchina da solo?
Non esiste una risposta automatica, ma la giurisprudenza della Cassazione penale Sez. IV indica che la responsabilità del datore di lavoro è pressoché sempre configurabile, salvo casi del tutto eccezionali. Il principio chiave è che la posizione di garanzia del datore — fondata sull'art. 2087 c.c. e sull'art. 17 D.Lgs. 81/08 — lo obbliga non solo a installare i ripari, ma anche a prevenirne la rimozione attraverso misure organizzative, formative e disciplinari adeguate. Perché il datore possa andare esente da responsabilità, il comportamento del lavoratore deve essere stato assolutamente imprevedibile, del tutto esorbitante dalle mansioni assegnate e tale da configurare — secondo la teoria della causalità — un'interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p. La mera imprudenza del lavoratore, anche se grave, non è sufficiente. Se il datore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i lavoratori erano soliti rimuovere i ripari per comodità o per velocizzare la produzione, e non aveva adottato misure per impedirlo, risponde penalmente dell'infortunio che ne è derivato. Il datore deve dimostrare di aver: formato i lavoratori sul divieto di rimozione dei dispositivi di protezione ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08; vigilato — anche tramite il preposto — sull'effettivo mantenimento dei ripari in posizione durante l'utilizzo ordinario; applicato sanzioni disciplinari a chi li aveva rimossi in passato; adottato, ove possibile, misure tecniche che rendano difficile la rimozione (interblocchi, viti speciali, sensori di posizione con blocco macchina). In assenza di questi elementi documentali, la responsabilità penale del datore è sostanzialmente certa.
Come funziona la delega di funzioni per la sicurezza delle macchine in un'azienda manifatturiera?
La delega di funzioni in materia di sicurezza delle macchine è disciplinata dall'art. 16 D.Lgs. 81/08 e richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali precisi. Per essere valida, la delega deve: essere conferita per iscritto con data certa; essere accettata per iscritto dal delegato con piena consapevolezza delle responsabilità connesse; individuare in modo specifico i poteri delegati con riferimento alle macchine, agli impianti e alle procedure interessate; essere conferita a persona tecnicamente qualificata e dotata di autonomia decisionale e finanziaria sufficiente per adempiere ai compiti delegati; essere accompagnata dal conferimento di poteri di spesa adeguati all'ambito delegato, incluso il budget per acquisto e manutenzione dei ripari. Anche con una delega formalmente valida, il datore di lavoro non viene sollevato da due profili di responsabilità residuale. Il primo è la culpa in eligendo: se il soggetto delegato non era adeguatamente qualificato o non disponeva delle risorse necessarie, il datore risponde per aver scelto male il delegato. Il secondo è la culpa in vigilando: il datore è tenuto a vigilare periodicamente sull'adempimento degli obblighi delegati, verificando che il delegato stia effettivamente mantenendo i ripari in condizioni di efficienza. La Cassazione ha chiarito un ulteriore principio fondamentale: la delega non può riguardare le decisioni organizzative e finanziarie strutturali — quali la scelta di acquistare macchine già dotate di ripari adeguati, l'investimento nell'adeguamento dei dispositivi di protezione di macchine ante-CE, la sostituzione di macchinari non adeguabili. Queste decisioni di vertice rimangono in capo al datore di lavoro indipendentemente dall'esistenza di una delega per la sicurezza operativa quotidiana.
Cosa si intende per comportamento "abnorme" del lavoratore che può interrompere il nesso causale?
Il comportamento "abnorme" del lavoratore è una categoria elaborata dalla Cassazione penale Sez. IV per definire quei casi in cui la condotta del lavoratore è così eccezionale, imprevedibile e esorbitante rispetto alle normali modalità di esecuzione del lavoro da costituire una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento dannoso, ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p. Solo in questi casi il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'infortunio viene interrotto e il datore viene esonerato da responsabilità penale. I criteri elaborati dalla giurisprudenza per qualificare un comportamento come abnorme sono cumulativi e molto rigorosi. Il comportamento deve essere: assolutamente imprevedibile per un datore diligente, ovvero non deve rientrare nella categoria dei comportamenti pericolosi che si verificano con una certa frequenza in quel settore o in quel reparto produttivo; esorbitante rispetto alle mansioni assegnate, cioè il lavoratore deve compiere qualcosa di radicalmente diverso da quanto dovrebbe fare nella normale esecuzione del lavoro; del tutto eccezionale e non inserito nel contesto del normale ciclo lavorativo. In tema di rimozione dei ripari delle macchine, la Cassazione adotta un approccio particolarmente severo: se la rimozione dei ripari era una pratica diffusa nel reparto — magari tollerata implicitamente per ragioni di produttività — il comportamento del lavoratore non è mai abnorme perché era prevedibile. Solo la rimozione del tutto isolata, compiuta da un lavoratore in un contesto in cui tutti gli altri rispettavano le regole e i controlli erano effettivi, potrebbe in astratto qualificarsi come abnorme. Nella pratica, questa soglia è raramente raggiunta, e la Cassazione tende a escludere l'interruzione del nesso causale quando i ripari erano assenti strutturalmente o la loro rimozione era prassi consolidata.
Le sanzioni del D.Lgs. 231/2001 si applicano anche agli infortuni da macchinari senza ripari?
Sì, il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti si applica pienamente agli infortuni causati da macchinari privi di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati. Il reato-presupposto è individuato nell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 123/2007, che richiama espressamente i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Perché l'ente risponda ai sensi del D.Lgs. 231/2001 occorre dimostrare: che il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale (datore, dirigente) o da un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza; che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente — elemento che la giurisprudenza configura anche nella forma del risparmio di costo, cioè il mancato investimento in ripari o dispositivi di sicurezza adeguati; che l'ente non aveva adottato o non aveva efficacemente attuato un Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni per l'ente sono significative: sanzione pecuniaria da 25 a 500 quote (con quota compresa tra 258 e 1.549 euro), sanzioni interdittive quali la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, l'esclusione da appalti pubblici e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, la pubblicazione della sentenza. La presenza di un Modello Organizzativo 231 efficace, con procedure specifiche per la gestione della sicurezza delle macchine — inclusa la verifica periodica dei ripari e la procedura disciplinare per i casi di rimozione — è l'unico strumento di esonero dalla responsabilità dell'ente e deve essere correttamente attuato, non solo adottato sulla carta.
Cosa deve fare il preposto se trova un operaio che lavora su una macchina senza riparo?
Il preposto che trova un lavoratore che opera su una macchina con i ripari rimossi o bypassati ha precisi obblighi di legge che non lasciano margini di discrezionalità. L'art. 19 D.Lgs. 81/08, nella formulazione rafforzata dalla L. 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021), impone al preposto un percorso obbligato in tre fasi. Prima fase — interruzione immediata: il preposto deve ordinare al lavoratore di cessare immediatamente l'attività sulla macchina priva di riparo e di allontanarsi dalla zona di pericolo. La lettera f-bis dell'art. 19 (introdotta dalla L. 215/2021) sancisce l'obbligo di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e imminente: la macchina senza riparo in funzione è esattamente questo tipo di situazione. Il preposto che omette l'interruzione risponde penalmente in concorso con il datore. Seconda fase — segnalazione scritta al datore: il preposto deve comunicare tempestivamente e per iscritto al datore di lavoro o al dirigente responsabile la situazione riscontrata, con indicazione della macchina interessata, del lavoratore coinvolto, della tipologia di non conformità rilevata e delle misure di interruzione adottate. La comunicazione scritta e tracciabile è essenziale sia come prova dell'adempimento del preposto sia per attivare la responsabilità del datore in caso di inadempimento successivo. Terza fase — divieto di ripresa: il preposto deve vietare al lavoratore di riprendere l'attività sulla macchina fino al ripristino del riparo o dell'adeguato dispositivo di protezione, documentando la prescrizione. Sul piano pratico, il preposto deve disporre di un modulo di segnalazione interno — cartaceo o digitale — con cui comunicare formalmente la non conformità, allegando il verbale di interruzione della lavorazione e il termine entro cui si richiede il ripristino. Questo percorso documentale è essenziale per la difesa di tutti i soggetti coinvolti in caso di ispezione o procedimento penale.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 art. 19 — Obblighi del preposto (aggiornato L. 215/2021)
  • D.Lgs. 81/08 art. 20 — Obblighi dei lavoratori
  • D.Lgs. 81/08 artt. 70-71 — Requisiti e obblighi per le attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato V — Requisiti minimi di sicurezza per attrezzature ante-CE
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VI — Prescrizioni aggiuntive riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — Attrezzature soggette a verifiche periodiche (DM 11 aprile 2011)
  • Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
  • Art. 589 c.p. — Omicidio colposo aggravato per violazione norme sulla prevenzione degli infortuni
  • Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose gravi e gravissime aggravate (norme antinfortunistiche)
  • D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies — Responsabilità amministrativa enti per omicidio e lesioni colpose
  • DPR 1124/1965 artt. 10-11 — Diritto di regresso INAIL contro il datore colpevole
  • Direttiva 2006/42/CE Allegato I — Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione delle macchine
  • Reg. UE 2023/1230 — Nuovo Regolamento Macchine (applicazione progressiva dal 2027)
  • EN ISO 14120 — Sicurezza del macchinario: ripari — requisiti generali per la progettazione e costruzione
  • L. 215/2021 (conv. D.L. 146/2021) — Rafforzamento obblighi e poteri del preposto
  • Cass. Pen. Sez. IV — Orientamenti consolidati su macchinari, ripari assenti e nesso causale
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione dei lavoratori per l'uso delle attrezzature di lavoro