Orientamenti della Cassazione penale Sez. IV sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da macchine prive di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati: art. 70-71 D.Lgs. 81/08, delega di funzioni, concorso del lavoratore, sanzioni penali e D.Lgs. 231/2001.
Il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori macchinari privi di ripari o con dispositivi di protezione bypassati viola gli artt. 70-71 D.Lgs. 81/08 e risponde penalmente ex artt. 589-590 c.p. per gli infortuni che ne derivano. La Cassazione penale Sez. IV ha affermato in modo consolidato che la rimozione o il bypass dei ripari — anche se avvenuta per ragioni produttive o con il contributo del lavoratore — non interrompe il nesso causale con la condotta omissiva del datore, salvo il comportamento del tutto abnorme e imprevedibile del lavoratore. La delega di funzioni non esonera il datore dagli obblighi strutturali di sicurezza dei macchinari, che rimangono di pertinenza esclusiva del vertice aziendale.
Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) disciplina l'uso in sicurezza delle attrezzature da lavoro, imponendo al datore una serie di obblighi specifici in merito ai ripari e ai dispositivi di protezione delle macchine.
L'art. 70stabilisce che il datore mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie applicabili. Le macchine immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva Macchine devono essere conformi ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che fissa le condizioni minime di sicurezza per le attrezzature già in servizio, con indicazione specifica dei dispositivi di protezione e dei ripari richiesti per ciascuna categoria di rischio meccanico.
L'art. 71impone al datore di: adottare le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante (comma 1); prendere le misure affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione per conservarle nel tempo conformi ai requisiti di sicurezza (comma 4); adottare misure adeguate affinché durante l'uso i lavoratori non siano esposti a rischi (comma 1). La rimozione o il bypass dei ripari costituisce violazione diretta dell'art. 71, configurando colpa specifica in capo al datore ai sensi degli artt. 589-590 c.p.
L'Allegato VIal D.Lgs. 81/08 disciplina le prescrizioni aggiuntive per l'uso delle attrezzature: il punto 3.2 specifica che i ripari e i dispositivi di protezione devono essere resistenti, stabili, non facilmente neutralizzabili o aggirabili, e non devono originare rischi supplementari. La manomissione strutturale dei dispositivi di interblocco è esplicitamente vietata.
Sul piano europeo, la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) e il suo successore Reg. UE 2023/1230fissano i requisiti essenziali di sicurezza che il produttore deve rispettare in fase di progettazione e costruzione: i ripari devono essere progettati in modo da non poter essere facilmente rimossi o resi inefficaci (Allegato I, punto 1.4). Il produttore installa i ripari e li certifica tramite la dichiarazione di conformità CE. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenerli in efficienza e di non rimuoverli né consentirne la rimozione. La norma tecnica EN ISO 14120definisce i requisiti costruttivi e prestazionali dei ripari per le macchine, costituendo lo stato dell'arte tecnico di riferimento.
Sul tema, si vedano anche gli orientamenti in materia di macchinari obsoleti e requisiti ante-CE e di responsabilità penale per macchine utensili e CNC.
Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che trova il suo fondamento nell'art. 2087 c.c.— il quale impone di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori — e nell'art. 17 D.Lgs. 81/08, che attribuisce al datore obblighi non delegabili, tra cui la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR.
In tema di ripari delle macchine, la posizione di garanzia del datore si articola in tre profili distinti e cumulativi. Il primo è l'obbligo di dotazione: le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere dotate di tutti i ripari previsti dalla normativa e dalle istruzioni del fabbricante. Il secondo è l'obbligo di mantenimento: i ripari devono essere mantenuti funzionanti, integri e in posizione durante l'utilizzo ordinario della macchina. Il terzo è l'obbligo di vigilanza: il datore deve prevenire e sanzionare la rimozione dei ripari da parte dei lavoratori o dei preposti, adottando misure organizzative e disciplinari concrete.
La Cassazione penale Sez. IV ha affermato con orientamento consolidato che la causalità della condotta omissiva del datore è presuntain caso di mancata installazione o mancata manutenzione di dispositivi di protezione: il nesso causale tra l'omissione e l'infortunio è particolarmente forte quando il danno subito è esattamente quello che il riparo avrebbe dovuto prevenire (lesione da organo in moto, schiacciamento, proiezione di trucioli, amputazione). In questi casi il giudice non ha difficoltà a ricostruire il nesso causale secondo il criterio della condizione sine qua non e del giudizio controfattuale: se il riparo fosse stato presente e funzionante, l'infortunio non si sarebbe verificato.
La rimozione di un riparo — anche se avvenuta per aumentare la produttività, per comodità operativa o su pressione implicita di superiori gerarchici — configura colpa specificaai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 e degli artt. 589-590 c.p. La colpa specifica si caratterizza per la violazione di una norma cautelare predeterminata: non richiede la verifica della prevedibilità in concreto dell'evento, perché la violazione del precetto normativo è di per sé sufficiente a fondare l'elemento soggettivo del reato colposo.
La Cassazione penale Sez. IV ha elaborato nel corso degli anni una serie di principi consolidati in materia di infortuni causati da macchine prive di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati. Di seguito i principali orientamenti applicabili.
Responsabilità per rimozione del riparo.Il datore che rimuove un riparo — o ne tollera la rimozione da parte di lavoratori o preposti — risponde penalmente dell'infortunio che ne deriva (artt. 589-590 c.p.), anche se la rimozione era temporanea, avvenuta per necessità produttive eccezionali o giustificata da prassi consolidate di reparto. La temporaneità della rimozione non attenua la responsabilità: la legge non distingue tra riparo permanentemente assente e riparo temporaneamente rimosso. Anche la tolleranza sistematica della rimozione configura colpa, sul piano sia del datore sia del preposto.
Orientamento sul bypass dei dispositivi di sicurezza.La presenza di dispositivi di bypass — ad esempio la selezione in modalità "manual override" su una macchina utensile o CNC durante la produzione ordinaria, oppure l'esclusione del sensore di posizione del riparo tramite ponticello — non è ammissibile come misura di sicurezza alternativa e configura un'autonoma violazione delle norme prevenzionistiche. La Cassazione ha precisato che i dispositivi di bypass sono leciti solo per specifiche operazioni di regolazione, messa a punto e manutenzione, eseguiti da personale specializzato e con misure di sicurezza sostitutive adeguate, e mai in corso di produzione ordinaria. L'utilizzo sistematico del bypass in produzione integra colpa specifica autonoma rispetto alla condotta che ha causato il singolo infortunio.
Comportamento del lavoratore e nesso causale.La Cassazione applica il principio secondo cui le norme prevenzionistiche sono costruite anche per proteggere il lavoratore dalla sua stessa imprudenza. Il comportamento imprudente del lavoratore che ha contribuito all'infortunio non esclude la responsabilità del datore quando il rischio era prevedibile e i ripari avrebbero comunque prevenuto il danno. La teoria dell'interruzione del nesso causale (art. 41 cpv. c.p.) non è applicabile nei casi ordinari di negligenza del lavoratore: serve il comportamento abnorme, imprevedibile e radicalmente esorbitante rispetto alle mansioni assegnate.
Responsabilità del preposto in concorso.Il preposto che tollera l'uso di macchine senza ripari risponde in concorso con il datore ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 e degli artt. 589/590 c.p. La riforma introdotta dalla L. 215/2021ha rafforzato l'obbligo del preposto di interrompere le lavorazioni pericolose (art. 19 lett. f-bis), trasformandolo da facoltà a dovere giuridico senza margini di discrezionalità: di fronte a un lavoratore che opera su una macchina senza riparo, il preposto deve agire immediatamente, sospendere la lavorazione e segnalare al datore, pena la propria responsabilità penale.
L'art. 16 D.Lgs. 81/08 disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza, individuando i requisiti indispensabili affinché la delega sia giuridicamente efficace e possa influire sulla distribuzione delle responsabilità penali tra datore e soggetto delegato.
I requisiti di validità della delega sono: specificità — la delega deve individuare esattamente i poteri e le funzioni trasferiti, con riferimento alle macchine, agli impianti e alle procedure interessate; competenza del delegato — il soggetto delegato deve avere preparazione tecnica, esperienza e autonomia professionale adeguate ai compiti delegati; accettazione scritta — il delegato deve accettare espressamente e per iscritto i poteri delegati; poteri di spesa— la delega deve essere accompagnata dall'attribuzione di risorse finanziarie adeguate per far fronte agli adempimenti, incluso l'acquisto e la manutenzione dei ripari.
Anche con una delega formalmente valida, il datore non è sollevato dalla culpa in eligendo (responsabilità per aver scelto un delegato inadeguato) né dalla culpa in vigilando(responsabilità per aver omesso di controllare l'operato del delegato). Il datore è tenuto a verificare periodicamente che il delegato stia effettivamente mantenendo i ripari e i dispositivi di protezione in condizioni di efficienza, richiedendo report documentati e svolgendo audit periodici.
La Cassazione ha chiarito che la delega non può riguardare le decisioni organizzative e finanziarie strutturali— quali la scelta di acquistare macchine già dotate di ripari adeguati, l'investimento nell'adeguamento dei dispositivi di protezione di macchine ante-CE, la sostituzione di macchinari non adeguabili — che per loro natura richiedono scelte di vertice aziendale e non sono delegabili. In caso di infortuni derivanti da ripari assenti strutturalmente per motivi economici o organizzativi, la responsabilità del datore è diretta e non mitigata dalla presenza di una delega per la sicurezza operativa quotidiana. Per gli approfondimenti in materia, si veda la pagina dedicata alla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
L'art. 20 D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. La violazione di questo obbligo ha conseguenze su piani distinti.
Sul piano disciplinare, la rimozione di un riparo da parte del lavoratore configura una violazione grave degli obblighi contrattuali, che può giustificare sanzioni disciplinari progressive fino al licenziamento per giusta causa, in proporzione alla gravità e alla reiterazione del comportamento. Il lavoratore che rimuove un riparo e causa un infortunio a un collega risponde in concorso con il datore.
Sul piano penale, la Cassazione distingue tra: (a) il comportamento abnorme del lavoratore — quello assolutamente imprevedibile, esorbitante dalle mansioni e non inserito nel ciclo lavorativo ordinario — che in via del tutto eccezionale può interrompere il nesso causale ed esonerale il datore da responsabilità; (b) la semplice imprudenza del lavoratore — anche grave — che non interrompe il nesso causale e non esclude la responsabilità del datore. In tema di rimozione dei ripari, la Cassazione tende a escludere quasi sempre il comportamento abnorme, ritenendo che la rimozione del riparo sia un comportamento prevedibile che il sistema prevenzionistico è specificamente chiamato a prevenire.
Sul piano civile, l'art. 1227 c.c. (applicabile anche in sede extracontrattuale tramite l'art. 2056 c.c.) consente la riduzione del risarcimento in proporzione al contributo causale del lavoratore. La giurisprudenza civile della Cassazione ha elaborato criteri precisi: la riduzione per concorso di colpa del lavoratore non può essere tale da vanificare la tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro, protetto dall'art. 2087 c.c. Il concorso di colpa incide sulla quantificazione del danno ma non esclude la responsabilità del datore.
Nella pratica, datore e lavoratore rispondono spesso in concorso: il primo per aver omesso di installare o manutenere i ripari (o per averne tollerato la rimozione), il secondo per aver rimosso il dispositivo di sicurezza in violazione dell'art. 20. Il concorso non riduce le pene del datore in sede penale, ma può incidere sulla quantificazione del risarcimento in sede civile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 impone al datore di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Questa disposizione si applica integralmente ai ripari e ai dispositivi di protezione delle macchine.
L'Allegato VIIal D.Lgs. 81/08, attuato dal DM 11 aprile 2011, individua le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione, impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche). Per queste attrezzature, i ripari e i dispositivi di protezione devono essere funzionanti al momento della verifica: la verifica con esito negativo — anche solo per l'assenza o il degrado di un riparo essenziale — comporta la messa fuori servizio dell'attrezzatura fino alla risoluzione della non conformità.
Per le attrezzature non incluse nell'Allegato VII (la maggior parte delle macchine industriali ordinarie), il datore è comunque tenuto a definire un piano di manutenzione preventivache includa la verifica periodica dei ripari e dei dispositivi di protezione. Il piano deve essere documentato e i controlli effettuati devono essere registrati su appositi registri o libretti di macchina, tenuti a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08.
La mancata manutenzione dei ripari — che si traduce nel loro degrado, allentamento, rottura o inefficacia — configura colpa omissivadel datore ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 ed è sanzionata dall'art. 87del medesimo decreto (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro). Quando dall'omessa manutenzione deriva un infortunio, le sanzioni si aggravano ai sensi degli artt. 589-590 c.p. La Cassazione ha ribadito che l'assenza di documentazione delle verifiche periodiche dei ripari è un elemento indiziario forte della colpa del datore, indipendentemente dall'effettiva esecuzione delle verifiche.
Il registro delle verifiche e manutenzioni, tenuto dall'RSPP o dal responsabile tecnico delle macchine, deve indicare per ciascuna macchina lo stato dei dispositivi di protezione, gli eventuali interventi di riparazione o sostituzione dei ripari e le scadenze delle prossime verifiche. Il riferimento per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è anche l'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011in materia di formazione per l'uso delle attrezzature.
Le conseguenze giuridiche per il datore di lavoro — e per l'ente — si articolano su piani distinti e cumulabili.
Sul piano penale individuale: l'art. 589 c.p.(omicidio colposo) prevede la reclusione da 2 a 7 anni, con la pena aggravata ai sensi del comma 2 per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporta anche l'aumento dei termini di prescrizione. L'art. 590 c.p.(lesioni personali colpose) prevede la reclusione fino a 3 anni con l'aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche (lesioni gravi: da 3 mesi a 1 anno; lesioni gravissime: da 1 a 3 anni). Le sanzioni amministrative autonome previste dagli artt. 55-87 D.Lgs. 81/08 si applicano indipendentemente dal verificarsi di infortuni, per la sola omissione delle misure di sicurezza prescritte.
Sul piano della responsabilità degli enti: il D.Lgs. 231/2001 art. 25-septiesprevede per l'ente sanzione pecuniaria da 25 a 500 quote, con possibili sanzioni interdittive nei casi più gravi: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. La sanzione interdittiva è applicata quando l'ente ha tratto un vantaggio rilevante dal reato (risparmio di costo sui dispositivi di sicurezza).
Sul piano civile: l'art. 2087 c.c. fonda la responsabilità del datore per il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale al lavoratore. Il lavoratore può agire direttamente contro il datore davanti al giudice del lavoro; in caso di infortunio mortale, i familiari possono agire per il danno da perdita del congiunto.
Il diritto di regresso INAIL(artt. 10-11 DPR 1124/1965): quando l'infortunio è causato da colpa del datore, l'INAIL — che ha erogato le prestazioni assicurative al lavoratore — esercita azione di regresso contro il datore per il recupero delle somme pagate. Il regresso INAIL non è subordinato a una condanna penale: è sufficiente l'accertamento della colpa datoriale in sede civile o amministrativa. Il regresso può riguardare anche le prestazioni erogate per malattie professionali collegate all'uso prolungato di macchine non sicure.
Di seguito gli aspetti che ti aiutiamo a verificare per ridurre il rischio di responsabilità penale per infortuni da macchinari privi di ripari o con dispositivi di sicurezza bypassati. Ogni voce corrisponde a un requisito normativo o a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in materia di ripari e dispositivi di protezione delle macchine, a documentare le verifiche periodiche e a impostare le procedure interne per la prevenzione degli infortuni.