Infortuni da Macchinari Obsoleti — Giurisprudenza Cassazione
Orientamenti della Cassazione Penale sulla responsabilità del datore di lavoro per uso di macchinari obsoleti o privi di marcatura CE: obbligo di sostituzione, principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile e sanzioni penali.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il datore di lavoro risponde penalmente (artt. 589-590 c.p.) per infortuni su macchinari obsoleti o privi di marcatura CE quando non ha adottato la massima sicurezza tecnologicamente possibile, omesso di aggiornare il DVR o mancato di adeguare o sostituire la macchina. La vetustà della macchina non esonera: obbliga a misure aggiuntive documentate e proporzionate al rischio residuo.
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La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato un orientamento rigoroso: il datore di lavoro che impiega macchinari obsoleti, privi di marcatura CE o non conformi alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010), non può limitarsi al rispetto dei requisiti minimi storici. In base agli artt. 70-73 del D.Lgs. 81/08 è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza rese disponibili dallo stato della tecnica, ad aggiornare il DVR con un'analisi specifica dei rischi residui e a definire un piano strutturato di adeguamento o sostituzione. In caso di infortunio, l'assenza di tali misure fonda la colpa specifica o generica ex artt. 589-590 c.p.
Giurisprudenza su infortuni da macchinari obsoletiFAQ
Il datore di lavoro può utilizzare macchinari privi di marcatura CE?
Il datore di lavoro può utilizzare macchinari privi di marcatura CE a condizione che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data della loro immissione in commercio e che siano mantenuti in condizioni di sicurezza adeguate (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08). Si tratta delle cosiddette macchine "ante-Direttiva Macchine", ovvero quelle costruite e immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva 98/37/CE (poi sostituita dalla 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs. 17/2010). Per queste macchine l'obbligo non è la marcatura CE retroattiva, bensì la conformità ai requisiti generali di sicurezza previsti dall'Allegato V al D.Lgs. 81/08. Il datore deve pertanto: verificare che la macchina rispetti i requisiti minimi dell'Allegato V; aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi nel DVR includendo le specifiche criticità della macchina obsoleta; adottare misure aggiuntive (ripari, dispositivi di interblocco, DPI, procedure operative) per compensare l'assenza di protezioni conformi agli standard tecnici attuali. La Cassazione Penale Sez. IV ha più volte ribadito che la mera liceità formale dell'uso di una macchina ante-CE non esonera il datore dall'obbligo sostanziale di garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile, con la conseguenza che l'infortunio avvenuto su una macchina priva di CE può comunque integrare il reato di lesioni o omicidio colposo se il datore non ha adottato le misure di sicurezza tecnicamente disponibili e ragionevolmente esigibili.
Come si valuta la responsabilità penale per infortuni su macchine ante-2010?
Per le macchine immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010 (che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE), la responsabilità penale del datore di lavoro si accerta verificando la conformità della macchina ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che fissa i requisiti minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro già in uso. La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato il principio per cui il datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e art. 17 D.Lgs. 81/08, non può limitarsi al rispetto dei requisiti minimi storici, ma deve adeguare costantemente la macchina allo stato dell'arte della tecnica della sicurezza. In sede penale, il giudice valuta: se al momento dell'infortunio erano tecnicamente disponibili misure di sicurezza superiori a quelle adottate; se l'adozione di tali misure era economicamente e tecnicamente ragionevole; se il datore aveva aggiornato il DVR con l'analisi specifica della macchina obsoleta; se le procedure di lavoro e la formazione degli operatori erano adeguate ai rischi residui della macchina. La mancanza anche di uno solo di questi presupposti può fondare la colpa del datore ai sensi degli artt. 589 o 590 c.p.
Quando è sufficiente adeguare una macchina e quando occorre sostituirla?
La scelta tra adeguamento e sostituzione di un macchinario obsoleto è una decisione tecnico-giuridica che il datore di lavoro deve motivare e documentare nel DVR. L'adeguamento è sufficiente quando: la macchina può essere dotata di ripari, dispositivi di interblocco, sistemi di arresto d'emergenza e protezioni supplementari che la rendano sostanzialmente equivalente, sotto il profilo della sicurezza, a una macchina CE; il costo dell'adeguamento è proporzionato rispetto al rischio residuo eliminabile; le modifiche non alterano le caratteristiche funzionali essenziali della macchina. La sostituzione diventa obbligata — o perlomeno fortemente raccomandata dalla giurisprudenza — quando: le caratteristiche costruttive della macchina rendono impossibile o antieconomica l'installazione di misure di sicurezza adeguate; la macchina presenta deficit strutturali non rimediabili (es. assenza di punti di ancoraggio per ripari, configurazione cinematica intrinsecamente pericolosa); l'analisi costi-benefici della sicurezza depone chiaramente per la sostituzione. La Cassazione Pen. Sez. IV ha ritenuto configurabile la colpa del datore che persevera nell'uso di una macchina non adeguabile quando sul mercato sono disponibili soluzioni tecniche sicure a costo ragionevole, applicando il principio di "massima sicurezza tecnologicamente possibile" enunciato in numerose pronunce.
Il costruttore risponde per danni causati da macchine vendute prima della Direttiva Macchine?
La responsabilità del costruttore per macchine vendute prima della Direttiva Macchine (98/37/CE recepita in Italia dal D.P.R. 459/1996, poi sostituita dalla 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010) è disciplinata principalmente dal D.P.R. 224/1988 (responsabilità per danno da prodotti difettosi, ora art. 114 ss. del Codice del Consumo) e dal diritto comune della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e contrattuale (art. 1494 c.c.). Il costruttore che ha immesso sul mercato una macchina priva delle protezioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente al momento della produzione può rispondere civilmente per danno da prodotto difettoso, con un termine di decadenza di tre anni dalla data in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe dovuto avere — conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore, e un termine di prescrizione di dieci anni dall'immissione in commercio. In sede penale, la responsabilità del costruttore per le macchine ante-Direttiva è più difficile da far valere a distanza di tempo, anche perché l'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 224/1988 prevede come esimente il fatto che il difetto non esistesse quando il produttore ha messo il bene in circolazione. Tuttavia, se la macchina era difettosa già al momento della produzione rispetto agli standard tecnici allora vigenti (norme UNI, CEI, prassi di settore), la responsabilità del costruttore può concorrere con quella del datore di lavoro.
Quali verifiche periodiche sono obbligatorie per i macchinari in uso?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 71-73, impone un articolato sistema di verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro. Per le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (Allegato VII al D.Lgs. 81/08), quali gru, ascensori, apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione e impianti elettrici di messa a terra, le verifiche sono effettuate da INAIL o da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e del D.M. 13 gennaio 2015. Per le attrezzature non comprese nell'Allegato VII, il datore di lavoro è comunque tenuto a definire e documentare un programma di manutenzione e controllo periodico basato sulla valutazione dei rischi. Il DVR deve contenere il piano di manutenzione e il registro delle verifiche effettuate. L'art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08 stabilisce che le verifiche devono essere annotate in appositi registri o libretti di macchina tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche previste dall'Allegato VII costituisce violazione punita con sanzione penale a carico del datore di lavoro (art. 87 D.Lgs. 81/08). La Cassazione ha reiteratamente affermato che la mancata o tardiva verifica periodica integra una colpa specifica del datore di lavoro che, in caso di infortunio conseguente a un difetto della macchina che la verifica avrebbe dovuto rilevare, è sufficiente a fondare la responsabilità penale ex artt. 589-590 c.p.
Cosa dice la Cassazione sulla responsabilità del datore in caso di macchinari obsoleti?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato nel tempo un orientamento solido e rigoroso sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da macchinari obsoleti, fondato su tre principi cardine. Primo, il principio di "massima sicurezza tecnologicamente possibile": il datore non può limitarsi a rispettare i requisiti minimi di legge, ma è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza che lo stato della tecnica rende disponibili, anche se non ancora obbligatorie per legge (Cass. Pen. Sez. IV, orientamenti consolidati). Secondo, l'obbligo di aggiornamento del DVR: ogni volta che una macchina obsoleta continua a essere impiegata, il datore deve riesaminare e aggiornare la valutazione dei rischi, documentando le misure adottate per ridurre i rischi residui; l'omissione di questo aggiornamento è valutata come elemento di colpa. Terzo, il nesso causale con le condizioni della macchina: la Corte ha più volte affermato che la vetustà della macchina e l'assenza delle protezioni conformi agli standard tecnici attuali possono costituire condizione necessaria dell'infortunio, rilevante ai fini della responsabilità penale del datore. Ne consegue che il datore che utilizza macchine obsolete senza un piano strutturato di adeguamento o sostituzione, senza aggiornare il DVR e senza formare adeguatamente i lavoratori sui rischi residui, si espone a un giudizio di colpa grave ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., con le correlate sanzioni penali e l'aggravante delle violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro può utilizzare macchinari privi di marcatura CE?
Il datore di lavoro può utilizzare macchinari privi di marcatura CE a condizione che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data della loro immissione in commercio e che siano mantenuti in condizioni di sicurezza adeguate (art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/08). Si tratta delle cosiddette macchine "ante-Direttiva Macchine", ovvero quelle costruite e immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva 98/37/CE (poi sostituita dalla 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs. 17/2010). Per queste macchine l'obbligo non è la marcatura CE retroattiva, bensì la conformità ai requisiti generali di sicurezza previsti dall'Allegato V al D.Lgs. 81/08. Il datore deve pertanto: verificare che la macchina rispetti i requisiti minimi dell'Allegato V; aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi nel DVR includendo le specifiche criticità della macchina obsoleta; adottare misure aggiuntive (ripari, dispositivi di interblocco, DPI, procedure operative) per compensare l'assenza di protezioni conformi agli standard tecnici attuali. La Cassazione Penale Sez. IV ha più volte ribadito che la mera liceità formale dell'uso di una macchina ante-CE non esonera il datore dall'obbligo sostanziale di garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile, con la conseguenza che l'infortunio avvenuto su una macchina priva di CE può comunque integrare il reato di lesioni o omicidio colposo se il datore non ha adottato le misure di sicurezza tecnicamente disponibili e ragionevolmente esigibili.
Come si valuta la responsabilità penale per infortuni su macchine ante-2010?
Per le macchine immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010 (che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE), la responsabilità penale del datore di lavoro si accerta verificando la conformità della macchina ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che fissa i requisiti minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro già in uso. La Cassazione Penale Sez. IV ha consolidato il principio per cui il datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e art. 17 D.Lgs. 81/08, non può limitarsi al rispetto dei requisiti minimi storici, ma deve adeguare costantemente la macchina allo stato dell'arte della tecnica della sicurezza. In sede penale, il giudice valuta: se al momento dell'infortunio erano tecnicamente disponibili misure di sicurezza superiori a quelle adottate; se l'adozione di tali misure era economicamente e tecnicamente ragionevole; se il datore aveva aggiornato il DVR con l'analisi specifica della macchina obsoleta; se le procedure di lavoro e la formazione degli operatori erano adeguate ai rischi residui della macchina. La mancanza anche di uno solo di questi presupposti può fondare la colpa del datore ai sensi degli artt. 589 o 590 c.p.
Quando è sufficiente adeguare una macchina e quando occorre sostituirla?
La scelta tra adeguamento e sostituzione di un macchinario obsoleto è una decisione tecnico-giuridica che il datore di lavoro deve motivare e documentare nel DVR. L'adeguamento è sufficiente quando: la macchina può essere dotata di ripari, dispositivi di interblocco, sistemi di arresto d'emergenza e protezioni supplementari che la rendano sostanzialmente equivalente, sotto il profilo della sicurezza, a una macchina CE; il costo dell'adeguamento è proporzionato rispetto al rischio residuo eliminabile; le modifiche non alterano le caratteristiche funzionali essenziali della macchina. La sostituzione diventa obbligata — o perlomeno fortemente raccomandata dalla giurisprudenza — quando: le caratteristiche costruttive della macchina rendono impossibile o antieconomica l'installazione di misure di sicurezza adeguate; la macchina presenta deficit strutturali non rimediabili (es. assenza di punti di ancoraggio per ripari, configurazione cinematica intrinsecamente pericolosa); l'analisi costi-benefici della sicurezza depone chiaramente per la sostituzione. La Cassazione Pen. Sez. IV ha ritenuto configurabile la colpa del datore che persevera nell'uso di una macchina non adeguabile quando sul mercato sono disponibili soluzioni tecniche sicure a costo ragionevole, applicando il principio di "massima sicurezza tecnologicamente possibile" enunciato in numerose pronunce.
Il costruttore risponde per danni causati da macchine vendute prima della Direttiva Macchine?
La responsabilità del costruttore per macchine vendute prima della Direttiva Macchine (98/37/CE recepita in Italia dal D.P.R. 459/1996, poi sostituita dalla 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010) è disciplinata principalmente dal D.P.R. 224/1988 (responsabilità per danno da prodotti difettosi, ora art. 114 ss. del Codice del Consumo) e dal diritto comune della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e contrattuale (art. 1494 c.c.). Il costruttore che ha immesso sul mercato una macchina priva delle protezioni di sicurezza richieste dalla normativa vigente al momento della produzione può rispondere civilmente per danno da prodotto difettoso, con un termine di decadenza di tre anni dalla data in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe dovuto avere — conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore, e un termine di prescrizione di dieci anni dall'immissione in commercio. In sede penale, la responsabilità del costruttore per le macchine ante-Direttiva è più difficile da far valere a distanza di tempo, anche perché l'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 224/1988 prevede come esimente il fatto che il difetto non esistesse quando il produttore ha messo il bene in circolazione. Tuttavia, se la macchina era difettosa già al momento della produzione rispetto agli standard tecnici allora vigenti (norme UNI, CEI, prassi di settore), la responsabilità del costruttore può concorrere con quella del datore di lavoro.
Quali verifiche periodiche sono obbligatorie per i macchinari in uso?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 71-73, impone un articolato sistema di verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro. Per le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (Allegato VII al D.Lgs. 81/08), quali gru, ascensori, apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione e impianti elettrici di messa a terra, le verifiche sono effettuate da INAIL o da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e del D.M. 13 gennaio 2015. Per le attrezzature non comprese nell'Allegato VII, il datore di lavoro è comunque tenuto a definire e documentare un programma di manutenzione e controllo periodico basato sulla valutazione dei rischi. Il DVR deve contenere il piano di manutenzione e il registro delle verifiche effettuate. L'art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08 stabilisce che le verifiche devono essere annotate in appositi registri o libretti di macchina tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche previste dall'Allegato VII costituisce violazione punita con sanzione penale a carico del datore di lavoro (art. 87 D.Lgs. 81/08). La Cassazione ha reiteratamente affermato che la mancata o tardiva verifica periodica integra una colpa specifica del datore di lavoro che, in caso di infortunio conseguente a un difetto della macchina che la verifica avrebbe dovuto rilevare, è sufficiente a fondare la responsabilità penale ex artt. 589-590 c.p.
Cosa dice la Cassazione sulla responsabilità del datore in caso di macchinari obsoleti?
La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato nel tempo un orientamento solido e rigoroso sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da macchinari obsoleti, fondato su tre principi cardine. Primo, il principio di "massima sicurezza tecnologicamente possibile": il datore non può limitarsi a rispettare i requisiti minimi di legge, ma è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza che lo stato della tecnica rende disponibili, anche se non ancora obbligatorie per legge (Cass. Pen. Sez. IV, orientamenti consolidati). Secondo, l'obbligo di aggiornamento del DVR: ogni volta che una macchina obsoleta continua a essere impiegata, il datore deve riesaminare e aggiornare la valutazione dei rischi, documentando le misure adottate per ridurre i rischi residui; l'omissione di questo aggiornamento è valutata come elemento di colpa. Terzo, il nesso causale con le condizioni della macchina: la Corte ha più volte affermato che la vetustà della macchina e l'assenza delle protezioni conformi agli standard tecnici attuali possono costituire condizione necessaria dell'infortunio, rilevante ai fini della responsabilità penale del datore. Ne consegue che il datore che utilizza macchine obsolete senza un piano strutturato di adeguamento o sostituzione, senza aggiornare il DVR e senza formare adeguatamente i lavoratori sui rischi residui, si espone a un giudizio di colpa grave ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., con le correlate sanzioni penali e l'aggravante delle violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 art. 70 — Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 art. 71 — Obblighi del datore di lavoro per le attrezzature di lavoro
D.Lgs. 81/08 art. 72 — Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
D.Lgs. 81/08 art. 73 — Informazione, formazione e addestramento
D.Lgs. 81/08 Allegato V — Requisiti minimi di sicurezza per attrezzature ante-CE
D.Lgs. 81/08 Allegato VII — Attrezzature soggette a verifiche periodiche