L’INAIL indennizza il danno biologico permanente secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000 (in capitale dal 6% al 15%, in rendita dal 16%) e il danno patrimoniale tramite la rendita. Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, salvo che l’infortunio derivi da un fatto che costituisce reato perseguibile d’ufficio (art. 10 D.P.R. 1124/1965). In quel caso risponde del danno differenziale, cioè della parte che eccede l’indennizzo, e del danno complementare, cioè delle voci che l’INAIL non copre, come il danno morale e la temporanea parziale.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria
Dalle Sezioni Unite civili n. 26972/2008 il danno non patrimoniale è considerato unitario: il giudice deve risarcire integralmente il pregiudizio, senza duplicazioni, tenendo conto sia della lesione alla salute sia della sofferenza interiore e dei riflessi sulla vita di relazione, se provati.
art. 2059 c.c.
2. Il differenziale si calcola per poste omogenee
Dal risarcimento civile si sottrae solo quanto l’INAIL ha pagato per lo stesso titolo: l’indennizzo del danno biologico si detrae dal danno biologico civilistico, la quota patrimoniale della rendita dal danno patrimoniale. Le voci che l’INAIL non indennizza restano dovute per intero. Il criterio di calcolo è stato oggetto di interventi legislativi e va verificato in base alla data dell’infortunio.
art. 10 D.P.R. 1124/1965art. 13 D.Lgs. 38/2000
3. Patologie preesistenti: si risarcisce solo l’aggravamento
Se il lavoratore aveva già una menomazione, la giurisprudenza distingue: quando la preesistenza è indifferente rispetto alla nuova lesione si liquida la lesione per intero; quando incide sulla stessa funzione si risarcisce la differenza tra lo stato precedente e quello successivo, con criteri medico-legali.
4. Il concorso di colpa del lavoratore riduce il risarcimento
Un comportamento imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore se era prevedibile, ma può ridurre il risarcimento in proporzione al suo contributo causale (art. 1227 c.c.). La riduzione è però esclusa o molto limitata quando la violazione del datore consiste proprio nell’aver omesso la formazione o la vigilanza che dovevano prevenire quella condotta.
art. 1227 c.c.
Il regresso dell’INAIL
Quando l’infortunio è dovuto a un reato perseguibile d’ufficio commesso dal datore o dai suoi incaricati, l’INAIL può agire in regresso contro il datore di lavoro per recuperare le prestazioni erogate (art. 11 D.P.R. 1124/1965). È un costo che si aggiunge al risarcimento del danno differenziale.
Il ruolo dell’assicurazione RC
La polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) copre di regola il danno differenziale e il regresso INAIL entro i massimali; conviene verificarne le esclusioni, in particolare per malattie professionali e colpa grave.
Cosa fare in azienda
- Denunciare l’infortunio all’INAIL nei termini: il ritardo è sanzionato e complica la ricostruzione dei fatti.
- Raccogliere subito documentazione sull’evento (foto, testimonianze, stato delle attrezzature) e conservarla.
- Verificare con il broker la copertura RCO per danno differenziale e regresso.
Domande frequentiFAQ
Se l’INAIL mi ha già indennizzato posso chiedere altro al datore di lavoro?
Il danno morale è risarcibile per un infortunio sul lavoro?
Entro quando si chiede il risarcimento al datore di lavoro?
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Fonti normative
- D.P.R. 1124/1965, art. 10 (esonero e danno differenziale)
- D.P.R. 1124/1965, art. 11 (azione di regresso)
- D.Lgs. 38/2000, art. 13 (danno biologico)
- Codice civile, art. 2059 (danni non patrimoniali)
- Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 26972/2008
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