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Campi Elettromagnetici sul Lavoro — Responsabilità e Risarcimento: giurisprudenza 2026

Giurisprudenza in materia di esposizione a campi elettromagnetici sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro, D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV, patologie lavorative riconosciute INAIL e risarcimento del danno.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'esposizione professionale ai campi elettromagnetici (CEM) è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV (artt. 206-212) e dal D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva europea 2013/35/UE. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i livelli di esposizione, adottare misure preventive e garantire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti. In caso di patologie correlate, la responsabilità civile del datore può fondarsi sull'art. 2087 c.c., con orientamenti giurisprudenziali non uniformi sulla difficile questione del nesso causale tra esposizione a CEM e patologie oncologiche.

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Il quadro normativo sull'esposizione professionale ai campi elettromagnetici

La disciplina dell'esposizione professionale ai campi elettromagnetici è contenuta nel Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), dedicato agli agenti fisici. L'art. 206 definisce l'ambito di applicazione, includendo tutti i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dalla frequenza zero fino a 300 GHz. L'art. 207 fissa le definizioni fondamentali (valori limite di esposizione, valori di azione) con rimando agli Allegati tecnici del Decreto.

Il D.Lgs. 159/2016 ha recepito la Direttiva 2013/35/UE aggiornando i valori limite di esposizione e i valori di azione in funzione delle più recenti evidenze scientifiche, con tabelle differenziate per frequenza e tipo di campo (elettrico, magnetico, elettromagnetico). Il decreto introduce anche disposizioni specifiche per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori impiantabili), per i quali vigono limiti di esposizione più restrittivi.

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 81/08, a valutare e, ove necessario, misurare i livelli di CEM presenti nei luoghi di lavoro, documentando la valutazione nel DVR. Se i livelli superano i valori di azione, devono essere adottate misure tecniche e organizzative specifiche (riduzione della durata dell'esposizione, distanza dalle sorgenti, schermature) e il Medico Competente è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria ex art. 211.

Lavoratori esposti a rischio significativo di CEM

Le categorie di lavoratori identificate come potenzialmente esposte a livelli di CEM significativi includono:

  • Addetti a risonanza magnetica nucleare (RMN) in strutture sanitarie, di ricerca e industriali: esposti a campi statici (0 Hz) molto intensi e a campi a radiofrequenza durante le sequenze di acquisizione; categoria a più alto rischio per intensità di esposizione.
  • Saldatori a induzione e ad arco: esposti a campi a bassa e media frequenza; la valutazione deve considerare sia i campi generati dal processo di saldatura sia quelli degli inverter e dei generatori di corrente.
  • Addetti a forni a induzionenell'industria metallurgica e nella trasformazione alimentare: esposti a campi a frequenza intermedia (kHz) con intensità che possono superare i valori di azione.
  • Operatori su sistemi radar e di comunicazione ad alta potenza: esposti a campi a radiofrequenza (RF) e microonde; la valutazione deve tenere conto dei lobi di emissione delle antenne.
  • Lavoratori in prossimità di grandi trasformatori e cabine AT/MT: esposti a campi a frequenza industriale (50 Hz), con livelli che in alcune configurazioni possono superare i valori di azione per il campo magnetico.

Patologie correlate ai CEM: il dibattito scientifico e le decisioni INAIL

L'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato i campi a radiofrequenza (RF) come possibilmente cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2B), sulla base di evidenze limitate per il neurinoma acustico e il glioma. Questa classificazione non equivale a un riconoscimento definitivo del rischio, ma impone ai datori di lavoro di considerare il rischio nella valutazione e di adottare misure di precauzione.

L'INAIL ha riconosciuto alcune patologie come malattie professionali da CEM in casi specifici, principalmente per esposizioni professionali qualificate (addetti RMN, saldatori con alta esposizione documentata). Il dibattito scientifico e giurisprudenziale riguarda in particolare i tumori cerebrali da uso professionale prolungato del telefono cellulare: alcune sentenze dei tribunali di merito e della Corte d'Appello di Brescia hanno riconosciuto il nesso causale per il neurinoma acustico, mentre la Cassazione non ha ancora espresso un orientamento definitivo e uniforme.

Responsabilità civile e penale del datore per esposizione a CEM

La responsabilità civile del datore di lavoro per danni da esposizione a CEM si fonda principalmente sull'art. 2087 c.c., che impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La norma è interpretata in senso espansivo dalla giurisprudenza: il datore risponde non solo per le misure espressamente previste dalla legge, ma anche per quelle suggerite dalle migliori conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento dell'esposizione.

Sul piano dell'onere della prova, il lavoratore deve dimostrare: l'esposizione al rischio nel contesto lavorativo; la patologia; il nesso causale tra esposizione e patologia. Il datore, per escludere la responsabilità, deve provare di aver adottato tutte le misure previste dalla legge e di non essere stato in grado di conoscere il rischio al momento dell'esposizione. La presunzione di colpa del datore ex art. 2087 c.c. rende difficile l'esonero totale da responsabilità quando l'esposizione sia documentata e la patologia sia biologicamente plausibile.

Orientamenti recenti sulla prova del nesso causale nei procedimenti civili

La prova del nesso causale tra esposizione professionale a CEM e patologie oncologiche è il profilo più complesso nei procedimenti civili e di lavoro. La giurisprudenza più recente (Cass. Civ. Sez. Lavoro 2022-2024) richiede una perizia tecnica e medico-legale che valuti:

  1. La ricostruzione quantitativa dell'esposizione (livelli di campo, durata, frequenza) sulla base della documentazione del DVR, delle misure strumentali disponibili e dei dati tecnici delle apparecchiature utilizzate.
  2. La plausibilità biologica del nesso causale alla luce delle evidenze scientifiche disponibili (studi epidemiologici, classificazioni IARC, linee guida OMS), con valutazione critica della letteratura contraddittoria.
  3. L'esclusione o la valutazione di cause alternative (predisposizione genetica, altri fattori di rischio oncogeni) mediante approccio multifattoriale.
  4. La sussistenza di un rapporto dose-risposta plausibile tra i livelli di esposizione documentati e la patologia riscontrata.

Supportiamo le imprese nell'analisi della documentazione sulla valutazione del rischio CEM, aiutandoti a verificare gli obblighi applicabili e la completezza della valutazione nel DVR rispetto ai requisiti del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 159/2016.

Domande frequenti sui campi elettromagnetici sul lavoro e la responsabilità del datoreFAQ

L'esposizione a campi elettromagnetici sul lavoro può causare malattie professionali indennizzabili da INAIL?
Sì, a determinate condizioni. L'INAIL ha riconosciuto alcune patologie correlate all'esposizione a campi elettromagnetici come malattie professionali, in particolare per lavoratori esposti ad alti livelli di CEM per periodi prolungati (ad es. addetti a RMN in strutture sanitarie, saldatori). Il riconoscimento richiede la dimostrazione dell'esposizione professionale qualificata, della patologia diagnosticata e del nesso causale. Per le patologie non tabellate, l'onere della prova è a carico del lavoratore, con necessità di perizia tecnica e medico-legale.
Il datore è obbligato a valutare l'esposizione ai campi elettromagnetici nel DVR?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo IV (artt. 206-212), impone al datore di lavoro di valutare i livelli di esposizione ai CEM per tutti i lavoratori potenzialmente esposti, anche attraverso la misura strumentale o il ricorso a dati tecnici dei fabbricanti delle apparecchiature. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni lavorative o vengono introdotte nuove apparecchiature. Per i valori di esposizione che superano i valori di azione, il datore deve adottare misure di protezione e riduzione specifiche.
Quali lavoratori sono a maggior rischio di esposizione significativa a CEM?
I lavoratori a maggior rischio identificati dal D.Lgs. 159/2016 e dalla letteratura tecnica includono: addetti a risonanza magnetica nucleare (RMN) in ambienti sanitari e di ricerca; saldatori a induzione e ad arco; lavoratori addetti a forni a induzione nell'industria metallurgica; operatori su sistemi radar e di comunicazione ad alta potenza; addetti alla messa a terra di linee elettriche ad alta tensione; lavoratori in prossimità di grandi trasformatori e cabine di trasformazione AT/MT. Per questi lavoratori il DVR deve contenere una valutazione specifica e il Medico Competente deve valutare l'opportunità della sorveglianza sanitaria.
Come si dimostra il nesso causale tra esposizione a CEM e tumori cerebrali in un procedimento civile?
La dimostrazione del nesso causale tra esposizione professionale a CEM e tumori cerebrali (in particolare neurinomi del nervo acustico e gliomi) è una delle questioni più dibattute nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La Cassazione civile e penale richiede: ricostruzione analitica dell'esposizione (livelli, durata, frequenza); perizia medico-legale che valuti la plausibilità biologica del nesso secondo le classificazioni IARC (l'IARC ha classificato le RF come possibilmente cancerogene — Gruppo 2B); esclusione di cause alternative; valutazione della dose-risposta. I tribunali italiani mostrano orientamenti non uniformi: alcune decisioni hanno riconosciuto il nesso (es. Corte d'Appello di Brescia sul neurinoma acustico da telefono cellulare professionale), altre l'hanno escluso per insufficienza probatoria.
Il Medico Competente deve effettuare sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti a CEM?
L'art. 211 D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori esposti a CEM che superano i valori di azione. Il Medico Competente deve effettuare la visita medica preventiva e periodica, con protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici dell'esposizione (sistema nervoso centrale e periferico, apparato cardiovascolare, effetti termici e non termici). La sorveglianza deve essere documentata nelle cartelle sanitarie individuali e il MC è tenuto a comunicare al datore i giudizi di idoneità alla mansione specifica, con particolare attenzione ai portatori di dispositivi medici impiantabili (pacemaker, defibrillatori) per i quali vigono limitazioni di esposizione più stringenti.
Quali sono i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal D.Lgs. 159/2016?
Il D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE, distingue tra valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA): i VLE rappresentano i livelli massimi di esposizione al di sopra dei quali non è ammissibile esporre i lavoratori; i VA sono livelli misurabili strumentalmente che, se superati, impongono l'adozione di misure di protezione specifiche, pur non indicando necessariamente il superamento dei VLE. I valori variano in funzione della frequenza del campo (0 Hz — 300 GHz) e sono riportati nelle tabelle degli Allegati II e III al Decreto. Per i campi a bassa frequenza (es. 50 Hz delle linee elettriche) il VA per il campo magnetico è fissato a 1 mT per l'esposizione generale dei lavoratori, con valori ridotti per i portatori di dispositivi medici impiantabili.

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Domande frequentiFAQ

L'esposizione a campi elettromagnetici sul lavoro può causare malattie professionali indennizzabili da INAIL?
Sì, a determinate condizioni. L'INAIL ha riconosciuto alcune patologie correlate all'esposizione a campi elettromagnetici come malattie professionali, in particolare per lavoratori esposti ad alti livelli di CEM per periodi prolungati (ad es. addetti a RMN in strutture sanitarie, saldatori). Il riconoscimento richiede la dimostrazione dell'esposizione professionale qualificata, della patologia diagnosticata e del nesso causale. Per le patologie non tabellate, l'onere della prova è a carico del lavoratore, con necessità di perizia tecnica e medico-legale.
Il datore è obbligato a valutare l'esposizione ai campi elettromagnetici nel DVR?
Sì. Il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo IV (artt. 206-212), impone al datore di lavoro di valutare i livelli di esposizione ai CEM per tutti i lavoratori potenzialmente esposti, anche attraverso la misura strumentale o il ricorso a dati tecnici dei fabbricanti delle apparecchiature. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni lavorative o vengono introdotte nuove apparecchiature. Per i valori di esposizione che superano i valori di azione, il datore deve adottare misure di protezione e riduzione specifiche.
Quali lavoratori sono a maggior rischio di esposizione significativa a CEM?
I lavoratori a maggior rischio identificati dal D.Lgs. 159/2016 e dalla letteratura tecnica includono: addetti a risonanza magnetica nucleare (RMN) in ambienti sanitari e di ricerca; saldatori a induzione e ad arco; lavoratori addetti a forni a induzione nell'industria metallurgica; operatori su sistemi radar e di comunicazione ad alta potenza; addetti alla messa a terra di linee elettriche ad alta tensione; lavoratori in prossimità di grandi trasformatori e cabine di trasformazione AT/MT. Per questi lavoratori il DVR deve contenere una valutazione specifica e il Medico Competente deve valutare l'opportunità della sorveglianza sanitaria.
Come si dimostra il nesso causale tra esposizione a CEM e tumori cerebrali in un procedimento civile?
La dimostrazione del nesso causale tra esposizione professionale a CEM e tumori cerebrali (in particolare neurinomi del nervo acustico e gliomi) è una delle questioni più dibattute nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La Cassazione civile e penale richiede: ricostruzione analitica dell'esposizione (livelli, durata, frequenza); perizia medico-legale che valuti la plausibilità biologica del nesso secondo le classificazioni IARC (l'IARC ha classificato le RF come possibilmente cancerogene — Gruppo 2B); esclusione di cause alternative; valutazione della dose-risposta. I tribunali italiani mostrano orientamenti non uniformi: alcune decisioni hanno riconosciuto il nesso (es. Corte d'Appello di Brescia sul neurinoma acustico da telefono cellulare professionale), altre l'hanno escluso per insufficienza probatoria.
Il Medico Competente deve effettuare sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti a CEM?
L'art. 211 D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori esposti a CEM che superano i valori di azione. Il Medico Competente deve effettuare la visita medica preventiva e periodica, con protocolli sanitari calibrati sui rischi specifici dell'esposizione (sistema nervoso centrale e periferico, apparato cardiovascolare, effetti termici e non termici). La sorveglianza deve essere documentata nelle cartelle sanitarie individuali e il MC è tenuto a comunicare al datore i giudizi di idoneità alla mansione specifica, con particolare attenzione ai portatori di dispositivi medici impiantabili (pacemaker, defibrillatori) per i quali vigono limitazioni di esposizione più stringenti.
Quali sono i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal D.Lgs. 159/2016?
Il D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE, distingue tra valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA): i VLE rappresentano i livelli massimi di esposizione al di sopra dei quali non è ammissibile esporre i lavoratori; i VA sono livelli misurabili strumentalmente che, se superati, impongono l'adozione di misure di protezione specifiche, pur non indicando necessariamente il superamento dei VLE. I valori variano in funzione della frequenza del campo (0 Hz — 300 GHz) e sono riportati nelle tabelle degli Allegati II e III al Decreto. Per i campi a bassa frequenza (es. 50 Hz delle linee elettriche) il VA per il campo magnetico è fissato a 1 mT per l'esposizione generale dei lavoratori, con valori ridotti per i portatori di dispositivi medici impiantabili.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 206-212 — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici
  • D.Lgs. 159/2016 — Recepimento Direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici
  • Direttiva UE 2013/35/UE — Disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai CEM
  • Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro e responsabilità civile del datore

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