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FAQ sicurezza nelle trasferte di lavoro

Cosa deve fare il datore di lavoro per i dipendenti in trasferta in Italia e all’estero, e come si coordinano gli obblighi quando si lavora presso un cliente.

Risposta rapida

Anche in trasferta il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza e deve valutare i rischi dell’attività fuori sede, del viaggio e, all’estero, del Paese (art. 28 del D.Lgs. 81/2008). Se si lavora presso un cliente, questo deve informare sui rischi del luogo e coordinarsi (art. 26).

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 3, 26, 28 e 44; D.Lgs. 276/2003, art. 30; DPR 1124/1965.

Domande frequenti sulle trasferteFAQ

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza del lavoratore in trasferta?
Sì. In trasferta il rapporto di lavoro non cambia: il lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro, che deve valutare i rischi dell’attività svolta fuori sede e adottare le misure conseguenti (art. 28 del D.Lgs. 81/2008). La valutazione riguarda il viaggio, il luogo in cui si lavora, le attrezzature usate, gli orari e, all’estero, le condizioni sanitarie e di sicurezza del Paese.
Cosa va considerato per le trasferte all’estero?
Rischi sanitari (malattie infettive, vaccinazioni e profilassi da valutare con il medico competente, accesso alle cure, copertura sanitaria), rischi per la sicurezza personale (situazione del Paese, indicazioni del sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, registrazione su Dove Siamo nel Mondo), clima e microclima, trasferimenti e guida, alloggio, contatti di emergenza. Per Paesi o aree con rischi elevati servono procedure di viaggio, comunicazione e rientro definite prima della partenza.
Il rischio stradale delle trasferte va nel DVR?
Sì, quando i lavoratori si spostano in auto per lavoro. Vanno considerati mezzo utilizzato e sua manutenzione, chilometri e tempi di guida, pianificazione delle soste, orari notturni, divieto di uso del telefono alla guida. L’incidente durante il viaggio di lavoro è un infortunio in occasione di lavoro.
Chi lavora presso un cliente segue le regole del cliente o del proprio datore?
Entrambe. Il proprio datore di lavoro resta responsabile della formazione, dei DPI e dell’organizzazione del lavoro. Il cliente, se affida un lavoro o un servizio da svolgere nei propri locali, deve fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di emergenza e cooperare e coordinarsi con l’impresa per eliminare le interferenze (art. 26). Tecnici, manutentori e consulenti devono ricevere queste informazioni prima di iniziare.
Che differenza c’è tra trasferta e distacco?
In trasferta il lavoratore svolge temporaneamente la prestazione in un luogo diverso per conto del proprio datore di lavoro, che organizza e dirige il lavoro. Nel distacco il datore di lavoro, per un proprio interesse, mette temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto che ne dirige l’attività (art. 30 del D.Lgs. 276/2003): gli obblighi di prevenzione e protezione passano al distaccatario, mentre il distaccante informa e forma il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni (art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/2008).
Il lavoratore può rifiutare una trasferta per motivi di sicurezza?
Il lavoratore può allontanarsi o rifiutare di esporsi a un pericolo grave, immediato e inevitabile senza subire pregiudizio (art. 44). Fuori da questi casi, se ritiene la trasferta pericolosa (per esempio verso un Paese per cui le autorità sconsigliano i viaggi), deve segnalarlo al datore di lavoro e al rappresentante per la sicurezza, e il datore di lavoro deve valutare il rischio e motivare le misure adottate.
L’INAIL copre gli infortuni in trasferta?
Sì: gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro durante la trasferta, compresi i trasferimenti necessari, sono tutelati come gli altri, anche all’estero. Restano esclusi gli eventi legati ad attività del tutto personali e non collegate al lavoro. La denuncia segue le regole ordinarie: entro due giorni dalla ricezione del certificato per prognosi oltre tre giorni.

Fonti normative

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