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FAQ Stress Termico da Caldo — Lavoratori Outdoor: obblighi e misure 2026

Risposte alle domande più frequenti sullo stress termico da caldo per lavoratori all'aperto (edilizia, agricoltura, logistica): WBGT, colpo di calore, obblighi del datore di lavoro, DPI, pause e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Lo stress termico da caldo è un rischio professionale reale e stagionalmente ricorrente per i lavoratori outdoor. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutarlo nel DVR e di adottare misure organizzative, tecniche e procedurali adeguate. Ti aiutiamo a integrare la valutazione del rischio caldo nel DVR o nel PSC di cantiere e a strutturare un piano di prevenzione stagionale efficace.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e coordinatori della sicurezza sulla gestione del rischio da caldo per i lavoratori che operano all'aperto, con riferimento al D.Lgs. 81/08, alla norma ISO 7243:2017 (WBGT) e alle indicazioni operative di INAIL per la stagione estiva.

Domande frequenti su stress termico e lavoratori outdoorFAQ

Cos'è lo stress termico da caldo e quando diventa un rischio professionale per i lavoratori outdoor?
Lo stress termico da caldo è la risposta fisiologica dell'organismo all'esposizione a temperature ambientali elevate, combinata con umidità relativa, irraggiamento solare e attività fisica intensa. Diventa un rischio professionale rilevante quando i meccanismi di termoregolazione del corpo — principalmente sudorazione e vasodilatazione periferica — non riescono a mantenere la temperatura corporea entro limiti sicuri (36,5–37,5 °C). Nei lavoratori outdoor — edilizia, agricoltura, logistica esterna, stradali — la combinazione di calore ambientale, esposizione solare diretta e sforzo fisico prolungato può portare rapidamente a esaurimento da calore, crampi da calore e, nei casi più gravi, a colpo di calore con rischio per la vita. Il D.Lgs. 81/08, art. 28, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza, incluso il rischio microclimatico e da stress termico, anche per i lavoratori che operano in ambienti non confinati. Le condizioni meteorologiche estive in Italia rendono questo rischio concreto e stagionalmente ricorrente, con picchi di esposizione nelle ore centrali della giornata (11:00–16:00) nei mesi da giugno ad agosto.
Cos'è l'indice WBGT e come si usa per valutare il rischio da caldo nei cantieri e nei campi?
Il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature — temperatura di bulbo umido e globotermometro) è l'indice internazionale di riferimento per la valutazione dell'esposizione a calore nelle attività lavorative, definito dalla norma ISO 7243:2017 (recepita in Italia come UNI EN ISO 7243:2017) e dalla norma UNI EN 27243. Si calcola combinando tre misurazioni: la temperatura di bulbo umido naturale (effetto dell'umidità e del vento), la temperatura al globotermometro nero (effetto dell'irraggiamento solare e radiante) e, per ambienti in sole diretto, la temperatura dell'aria secca. In ambienti outdoor in sole: WBGT = 0,7 × T_bn + 0,2 × T_g + 0,1 × T_a. Il WBGT ottenuto viene confrontato con i valori limite di riferimento (Reference Values) della ISO 7243, che variano in funzione del metabolismo lavorativo (da M1 — riposo, a M5 — lavoro molto pesante) e dell'acclimatazione del lavoratore. Per un lavoro pesante (M3, circa 300 W) su un lavoratore non acclimatato, il valore limite WBGT è di 25 °C, facilmente superabile in estate nelle ore centrali della giornata. La misurazione può essere effettuata con strumenti portatili dedicati o stimata con modelli previsionali. In pratica, il superamento del valore limite WBGT richiede l'adozione di misure organizzative (rotazione, pause, spostamento orari) prima ancora di misure tecniche o DPI, secondo la gerarchia del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra colpo di calore e colpo di sole? Quali sintomi devono preoccupare?
Sebbene i termini vengano spesso usati come sinonimi, colpo di calore (heat stroke) e colpo di sole (insolazione) presentano differenze rilevanti. Il colpo di calore è un'emergenza medica causata dal cedimento dei meccanismi di termoregolazione, con temperatura corporea superiore a 40 °C; può verificarsi anche in assenza di esposizione solare diretta (ad esempio in ambienti chiusi surriscaldati o in lavoratori con forte sforzo fisico). Il colpo di sole è invece causato specificamente dall'esposizione diretta alla radiazione solare intensa sul capo e sulla nuca, che determina irritazione delle meningi e disturbi neurologici. I sintomi comuni alle due forme gravi includono: temperatura corporea molto elevata (>40 °C), cute calda e arrossata (asciutta nel colpo di calore classico, sudata nel colpo da sforzo), confusione mentale, disorientamento, perdita di coscienza o convulsioni. I segnali precursori che devono allertare prima del cedimento completo sono: cefalea intensa, vertigini, nausea e vomito, debolezza muscolare improvvisa, crampi muscolari alle gambe e all'addome (segnale precoce di perdita di sali), eccessiva sudorazione seguita da cessazione della sudorazione (segnale grave), senso di svenimento. Qualsiasi sospetto di colpo di calore impone il trasferimento immediato in luogo fresco, il raffreddamento rapido del corpo (acqua fresca, impacchi) e la chiamata del 118, poiché la mortalità senza trattamento tempestivo è elevata.
Chi ha l'obbligo di valutare il rischio da stress termico da caldo? È necessario aggiornare il DVR?
L'obbligo di valutare il rischio da stress termico ricade sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi i rischi correlati alle condizioni microclimatiche e all'esposizione a calore. Per i lavoratori outdoor, il rischio da caldo è un rischio specifico che deve essere analizzato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con riferimento alle mansioni, ai periodi stagionali di esposizione e ai luoghi di lavoro. Se il rischio non era stato valutato in precedenza, o se sono cambiate le condizioni di lavoro (nuovi cantieri, nuove mansioni, cambiamenti climatici significativi), il DVR deve essere aggiornato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08. La valutazione deve considerare: le caratteristiche climatiche locali nella stagione estiva, il tipo di attività svolta (metabolismo lavorativo), il livello di irraggiamento solare diretto, la presenza di superfici riflettenti o irradianti (asfalto, lamiere), la durata dell'esposizione e la possibilità di acclimatazione dei lavoratori. Il RSPP supporta il datore di lavoro nella valutazione, e il medico competente fornisce indicazioni sulla sorveglianza sanitaria. La Circolare INAIL sul rischio caldo fornisce un riferimento metodologico aggiornato. La valutazione deve essere documentata in modo specifico, non è sufficiente un generico rinvio al microclima.
Quali sono gli obblighi concreti del datore di lavoro per proteggere i lavoratori outdoor dal caldo estremo?
Il datore di lavoro ha obblighi articolati, ricavabili principalmente dall'art. 28 (valutazione rischi), dall'art. 63 e dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro) e dai principi generali di prevenzione dell'art. 15. In concreto, le misure obbligatorie o fortemente raccomandate per i lavoratori outdoor nella stagione calda comprendono: (a) Organizzazione orari: spostare le attività fisicamente più intense nelle ore più fresche (prime ore del mattino, dopo le 17:00), evitando le fasce 11:00–16:00 nei giorni di allerta caldo; (b) Fornitura di acqua fresca: garantire acqua fresca e potabile in quantità sufficiente (almeno 250 ml ogni 15–20 minuti durante il lavoro intenso in caldo), senza oneri per i lavoratori; (c) Aree di riposo al fresco: mettere a disposizione spazi ombreggiati o con climatizzazione per le pause, raggiungibili senza percorsi eccessivi; (d) Pause adeguate: prevedere pause frequenti nelle ore più calde, proporzionate all'indice WBGT misurato o stimato; (e) Acclimatazione: per i lavoratori neo-assunti o di rientro da assenza prolungata, pianificare un periodo di adattamento graduale (7–14 giorni) con carichi di lavoro ridotti; (f) Informazione e formazione: formare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi e sulle procedure da seguire in caso di malore. Nei cantieri edili, la Circolare Ministeriale specifica ulteriori misure operative (vedi FAQ dedicata). La mancata adozione di misure adeguate può configurare una violazione del D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, una responsabilità penale per il datore di lavoro.
Quali informazioni e formazione deve ricevere il lavoratore esposto a rischio caldo? Chi le eroga?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 36 e 37, impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi lavorativi specifici, incluso il rischio da stress termico da caldo. L'informazione (art. 36) deve riguardare: i rischi connessi all'esposizione a calore intenso nella mansione svolta; i principali effetti sulla salute (esaurimento da calore, colpo di calore, crampi, sincope); i segnali precursori e i sintomi da riconoscere in sé stessi e nei colleghi; le misure preventive adottate dall'azienda (orari, pause, acqua, aree ombra); le procedure da seguire in caso di malore (chi avvisare, numero di emergenza, primo soccorso di base). La formazione (art. 37) deve essere specifica per la mansione e deve includere contenuti pratici: come riconoscere i segni di deterioramento della condizione fisica propria e dei colleghi, come utilizzare correttamente i DPI termici, l'importanza dell'idratazione e le quantità raccomandate, la gestione dell'acclimatazione. Il datore di lavoro può erogare l'informazione direttamente (schede informative, briefing prima dei turni estivi) e affidare la formazione specifica al RSPP o a formatori qualificati. Il medico competente contribuisce all'informazione sanitaria durante le visite di sorveglianza. I contenuti della formazione devono essere adattati alla lingua e al livello di comprensione dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri.
Quali DPI proteggono dal caldo e dalle radiazioni UV? Le creme solari sono a carico del datore?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro il caldo e le radiazioni ultraviolette (UV) comprendono diverse categorie. Le radiazioni solari UV sono riconosciute come rischio professionale per i lavoratori outdoor esposti cronicamente (D.Lgs. 81/08, allegati pertinenti sulle radiazioni ottiche naturali), il che comporta specifici obblighi di protezione. I DPI indicati sono: (a) Abbigliamento chiaro a maniche lunghe in tessuto tecnico traspirante: riduce l'assorbimento del calore radiante e protegge la pelle dalle UV; (b) Copricapo con tesa larga o visiera: obbligatorio per proteggere capo, nuca e viso dall'insolazione diretta; (c) Creme solari professionali ad alto fattore di protezione (SPF ≥ 30, preferibilmente SPF 50+): proteggono la cute dall'eritema e, in prospettiva, dal rischio oncologico da UV prolungate; la fornitura di creme solari ai lavoratori outdoor è considerata buona prassi e, laddove il rischio UV sia formalmente valutato nel DVR, rientra negli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), che impone la fornitura dei DPI necessari; (d) Occhiali da sole con protezione UV adeguata per chi lavora su superfici riflettenti (asfalto, acqua, materiali metallici). Il costo di tutti i DPI è a carico del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08): non possono essere addebitati ai lavoratori. Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di assicurare la manutenzione e la sostituzione dei DPI usurati.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a caldo estremo? Con quale frequenza?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a stress termico da caldo è indicata dal D.Lgs. 81/08 quando la valutazione del rischio evidenzia un'esposizione significativa, ai sensi dell'art. 41. Il medico competente, nell'ambito delle proprie funzioni (art. 25), valuta se la sorveglianza sia obbligatoria in relazione al livello di rischio accertato, alle caratteristiche delle mansioni e alle condizioni di salute individuali dei lavoratori. La sorveglianza è particolarmente importante per identificare i lavoratori in condizioni di maggiore vulnerabilità al caldo, tra cui: lavoratori con patologie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito, insufficienza renale; lavoratori in terapia con farmaci che riducono la tolleranza al calore (diuretici, betabloccanti, antipsicotici, anticolinergici); lavoratori anziani (over 55), in sovrappeso o con scarsa forma fisica; lavoratori non ancora acclimatati all'inizio della stagione calda. La periodicità delle visite è stabilita dal medico competente: in genere la visita preventiva (prima dell'inizio dell'esposizione stagionale) e la visita periodica annuale sono le cadenze minime raccomandate. Il medico può esprimere un giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni (ad esempio: non esporre nelle ore di picco caldo, assegnare a mansioni meno gravose durante le ondate di calore). Il lavoratore può richiedere visita medica straordinaria qualora percepisca sintomi correlabili al caldo.
Esistono misure specifiche per i cantieri edili contro il rischio caldo? Cosa prevede la Circolare Ministeriale?
Per i cantieri edili temporanei e mobili, il rischio da caldo si intreccia con le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e con le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che deve contemplare le misure contro lo stress termico come rischio specifico del cantiere. La Circolare del Ministero del Lavoro (con il supporto metodologico di INAIL) in materia di rischio caldo nei cantieri ha fornito indicazioni operative che includono: l'obbligo di aggiornare il PSC con la valutazione del rischio da caldo in funzione della stagione di svolgimento dei lavori; la previsione di turni di lavoro antimeridiani anticipati (inizio alle 6:00–7:00) e interruzione nelle ore più calde; la disponibilità in cantiere di acqua fresca e zone ombra o shelter climatizzati per le pause; la nomina di un referente per la sicurezza termica con compiti di monitoraggio delle condizioni climatiche giornaliere (consultazione dei bollettini meteorologici e dei sistemi di allerta caldo regionali); il raccordo con i sistemi di allerta precoce per le ondate di calore (Heat-Health Warning Systems) attivati dalle ARPA regionali e dal Ministero della Salute nelle stagioni estive. Nei cantieri in presenza di più imprese, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve garantire che le misure anti-caldo siano coordinate tra tutte le imprese presenti. I costi delle misure di prevenzione dal caldo (shelter, acqua, eventuali sistemi di raffreddamento) rientrano tra i costi della sicurezza del PSC, non soggetti a ribasso d'asta.
Cosa fare in caso di malore da calore in cantiere o in campo? Quali sono le procedure di emergenza?
In caso di sospetto malore da calore (esaurimento da calore o colpo di calore) di un lavoratore, le procedure di primo intervento devono essere conosciute da tutti i presenti e devono essere previste nel piano di emergenza del cantiere o dell'azienda agricola. I passaggi fondamentali sono: (1) Allertare immediatamente il 118 descrivendo la situazione e la temperatura corporea stimata, senza attendere ulteriori sviluppi; (2) Spostare il lavoratore in un luogo fresco e ombreggiato, possibilmente climatizzato, o almeno al riparo dalla radiazione solare diretta; (3) Posizionarlo in posizione supina con le gambe leggermente sollevate (salvo diversa indicazione, ad esempio se incosciente: posizione laterale di sicurezza); (4) Rimuovere gli indumenti in eccesso e i DPI che trattengono il calore; (5) Raffreddare attivamente il corpo con acqua fresca (non ghiacciata) applicata su fronte, nuca, collo, ascelle e inguini; se disponibile, spray d'acqua fresca e ventilazione; (6) Se cosciente e in grado di deglutire: far bere acqua fresca a piccoli sorsi (non bevande ghiacciate, non alcolici); (7) Monitorare lo stato di coscienza e i parametri vitali fino all'arrivo dei soccorsi; (8) Non lasciare mai il lavoratore solo. Dopo ogni episodio di malore da calore, anche se risolto, il lavoratore deve essere visitato dal medico competente prima del rientro in servizio. L'azienda è tenuta a denunciare l'infortunio all'INAIL secondo i termini previsti dall'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 se il malore ha comportato assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è lo stress termico da caldo e quando diventa un rischio professionale per i lavoratori outdoor?
Lo stress termico da caldo è la risposta fisiologica dell'organismo all'esposizione a temperature ambientali elevate, combinata con umidità relativa, irraggiamento solare e attività fisica intensa. Diventa un rischio professionale rilevante quando i meccanismi di termoregolazione del corpo — principalmente sudorazione e vasodilatazione periferica — non riescono a mantenere la temperatura corporea entro limiti sicuri (36,5–37,5 °C). Nei lavoratori outdoor — edilizia, agricoltura, logistica esterna, stradali — la combinazione di calore ambientale, esposizione solare diretta e sforzo fisico prolungato può portare rapidamente a esaurimento da calore, crampi da calore e, nei casi più gravi, a colpo di calore con rischio per la vita. Il D.Lgs. 81/08, art. 28, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza, incluso il rischio microclimatico e da stress termico, anche per i lavoratori che operano in ambienti non confinati. Le condizioni meteorologiche estive in Italia rendono questo rischio concreto e stagionalmente ricorrente, con picchi di esposizione nelle ore centrali della giornata (11:00–16:00) nei mesi da giugno ad agosto.
Cos'è l'indice WBGT e come si usa per valutare il rischio da caldo nei cantieri e nei campi?
Il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature — temperatura di bulbo umido e globotermometro) è l'indice internazionale di riferimento per la valutazione dell'esposizione a calore nelle attività lavorative, definito dalla norma ISO 7243:2017 (recepita in Italia come UNI EN ISO 7243:2017) e dalla norma UNI EN 27243. Si calcola combinando tre misurazioni: la temperatura di bulbo umido naturale (effetto dell'umidità e del vento), la temperatura al globotermometro nero (effetto dell'irraggiamento solare e radiante) e, per ambienti in sole diretto, la temperatura dell'aria secca. In ambienti outdoor in sole: WBGT = 0,7 × T_bn + 0,2 × T_g + 0,1 × T_a. Il WBGT ottenuto viene confrontato con i valori limite di riferimento (Reference Values) della ISO 7243, che variano in funzione del metabolismo lavorativo (da M1 — riposo, a M5 — lavoro molto pesante) e dell'acclimatazione del lavoratore. Per un lavoro pesante (M3, circa 300 W) su un lavoratore non acclimatato, il valore limite WBGT è di 25 °C, facilmente superabile in estate nelle ore centrali della giornata. La misurazione può essere effettuata con strumenti portatili dedicati o stimata con modelli previsionali. In pratica, il superamento del valore limite WBGT richiede l'adozione di misure organizzative (rotazione, pause, spostamento orari) prima ancora di misure tecniche o DPI, secondo la gerarchia del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra colpo di calore e colpo di sole? Quali sintomi devono preoccupare?
Sebbene i termini vengano spesso usati come sinonimi, colpo di calore (heat stroke) e colpo di sole (insolazione) presentano differenze rilevanti. Il colpo di calore è un'emergenza medica causata dal cedimento dei meccanismi di termoregolazione, con temperatura corporea superiore a 40 °C; può verificarsi anche in assenza di esposizione solare diretta (ad esempio in ambienti chiusi surriscaldati o in lavoratori con forte sforzo fisico). Il colpo di sole è invece causato specificamente dall'esposizione diretta alla radiazione solare intensa sul capo e sulla nuca, che determina irritazione delle meningi e disturbi neurologici. I sintomi comuni alle due forme gravi includono: temperatura corporea molto elevata (>40 °C), cute calda e arrossata (asciutta nel colpo di calore classico, sudata nel colpo da sforzo), confusione mentale, disorientamento, perdita di coscienza o convulsioni. I segnali precursori che devono allertare prima del cedimento completo sono: cefalea intensa, vertigini, nausea e vomito, debolezza muscolare improvvisa, crampi muscolari alle gambe e all'addome (segnale precoce di perdita di sali), eccessiva sudorazione seguita da cessazione della sudorazione (segnale grave), senso di svenimento. Qualsiasi sospetto di colpo di calore impone il trasferimento immediato in luogo fresco, il raffreddamento rapido del corpo (acqua fresca, impacchi) e la chiamata del 118, poiché la mortalità senza trattamento tempestivo è elevata.
Chi ha l'obbligo di valutare il rischio da stress termico da caldo? È necessario aggiornare il DVR?
L'obbligo di valutare il rischio da stress termico ricade sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi i rischi correlati alle condizioni microclimatiche e all'esposizione a calore. Per i lavoratori outdoor, il rischio da caldo è un rischio specifico che deve essere analizzato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con riferimento alle mansioni, ai periodi stagionali di esposizione e ai luoghi di lavoro. Se il rischio non era stato valutato in precedenza, o se sono cambiate le condizioni di lavoro (nuovi cantieri, nuove mansioni, cambiamenti climatici significativi), il DVR deve essere aggiornato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08. La valutazione deve considerare: le caratteristiche climatiche locali nella stagione estiva, il tipo di attività svolta (metabolismo lavorativo), il livello di irraggiamento solare diretto, la presenza di superfici riflettenti o irradianti (asfalto, lamiere), la durata dell'esposizione e la possibilità di acclimatazione dei lavoratori. Il RSPP supporta il datore di lavoro nella valutazione, e il medico competente fornisce indicazioni sulla sorveglianza sanitaria. La Circolare INAIL sul rischio caldo fornisce un riferimento metodologico aggiornato. La valutazione deve essere documentata in modo specifico, non è sufficiente un generico rinvio al microclima.
Quali sono gli obblighi concreti del datore di lavoro per proteggere i lavoratori outdoor dal caldo estremo?
Il datore di lavoro ha obblighi articolati, ricavabili principalmente dall'art. 28 (valutazione rischi), dall'art. 63 e dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro) e dai principi generali di prevenzione dell'art. 15. In concreto, le misure obbligatorie o fortemente raccomandate per i lavoratori outdoor nella stagione calda comprendono: (a) Organizzazione orari: spostare le attività fisicamente più intense nelle ore più fresche (prime ore del mattino, dopo le 17:00), evitando le fasce 11:00–16:00 nei giorni di allerta caldo; (b) Fornitura di acqua fresca: garantire acqua fresca e potabile in quantità sufficiente (almeno 250 ml ogni 15–20 minuti durante il lavoro intenso in caldo), senza oneri per i lavoratori; (c) Aree di riposo al fresco: mettere a disposizione spazi ombreggiati o con climatizzazione per le pause, raggiungibili senza percorsi eccessivi; (d) Pause adeguate: prevedere pause frequenti nelle ore più calde, proporzionate all'indice WBGT misurato o stimato; (e) Acclimatazione: per i lavoratori neo-assunti o di rientro da assenza prolungata, pianificare un periodo di adattamento graduale (7–14 giorni) con carichi di lavoro ridotti; (f) Informazione e formazione: formare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi e sulle procedure da seguire in caso di malore. Nei cantieri edili, la Circolare Ministeriale specifica ulteriori misure operative (vedi FAQ dedicata). La mancata adozione di misure adeguate può configurare una violazione del D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, una responsabilità penale per il datore di lavoro.
Quali informazioni e formazione deve ricevere il lavoratore esposto a rischio caldo? Chi le eroga?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 36 e 37, impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi lavorativi specifici, incluso il rischio da stress termico da caldo. L'informazione (art. 36) deve riguardare: i rischi connessi all'esposizione a calore intenso nella mansione svolta; i principali effetti sulla salute (esaurimento da calore, colpo di calore, crampi, sincope); i segnali precursori e i sintomi da riconoscere in sé stessi e nei colleghi; le misure preventive adottate dall'azienda (orari, pause, acqua, aree ombra); le procedure da seguire in caso di malore (chi avvisare, numero di emergenza, primo soccorso di base). La formazione (art. 37) deve essere specifica per la mansione e deve includere contenuti pratici: come riconoscere i segni di deterioramento della condizione fisica propria e dei colleghi, come utilizzare correttamente i DPI termici, l'importanza dell'idratazione e le quantità raccomandate, la gestione dell'acclimatazione. Il datore di lavoro può erogare l'informazione direttamente (schede informative, briefing prima dei turni estivi) e affidare la formazione specifica al RSPP o a formatori qualificati. Il medico competente contribuisce all'informazione sanitaria durante le visite di sorveglianza. I contenuti della formazione devono essere adattati alla lingua e al livello di comprensione dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri.
Quali DPI proteggono dal caldo e dalle radiazioni UV? Le creme solari sono a carico del datore?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro il caldo e le radiazioni ultraviolette (UV) comprendono diverse categorie. Le radiazioni solari UV sono riconosciute come rischio professionale per i lavoratori outdoor esposti cronicamente (D.Lgs. 81/08, allegati pertinenti sulle radiazioni ottiche naturali), il che comporta specifici obblighi di protezione. I DPI indicati sono: (a) Abbigliamento chiaro a maniche lunghe in tessuto tecnico traspirante: riduce l'assorbimento del calore radiante e protegge la pelle dalle UV; (b) Copricapo con tesa larga o visiera: obbligatorio per proteggere capo, nuca e viso dall'insolazione diretta; (c) Creme solari professionali ad alto fattore di protezione (SPF ≥ 30, preferibilmente SPF 50+): proteggono la cute dall'eritema e, in prospettiva, dal rischio oncologico da UV prolungate; la fornitura di creme solari ai lavoratori outdoor è considerata buona prassi e, laddove il rischio UV sia formalmente valutato nel DVR, rientra negli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), che impone la fornitura dei DPI necessari; (d) Occhiali da sole con protezione UV adeguata per chi lavora su superfici riflettenti (asfalto, acqua, materiali metallici). Il costo di tutti i DPI è a carico del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08): non possono essere addebitati ai lavoratori. Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di assicurare la manutenzione e la sostituzione dei DPI usurati.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a caldo estremo? Con quale frequenza?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a stress termico da caldo è indicata dal D.Lgs. 81/08 quando la valutazione del rischio evidenzia un'esposizione significativa, ai sensi dell'art. 41. Il medico competente, nell'ambito delle proprie funzioni (art. 25), valuta se la sorveglianza sia obbligatoria in relazione al livello di rischio accertato, alle caratteristiche delle mansioni e alle condizioni di salute individuali dei lavoratori. La sorveglianza è particolarmente importante per identificare i lavoratori in condizioni di maggiore vulnerabilità al caldo, tra cui: lavoratori con patologie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito, insufficienza renale; lavoratori in terapia con farmaci che riducono la tolleranza al calore (diuretici, betabloccanti, antipsicotici, anticolinergici); lavoratori anziani (over 55), in sovrappeso o con scarsa forma fisica; lavoratori non ancora acclimatati all'inizio della stagione calda. La periodicità delle visite è stabilita dal medico competente: in genere la visita preventiva (prima dell'inizio dell'esposizione stagionale) e la visita periodica annuale sono le cadenze minime raccomandate. Il medico può esprimere un giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni (ad esempio: non esporre nelle ore di picco caldo, assegnare a mansioni meno gravose durante le ondate di calore). Il lavoratore può richiedere visita medica straordinaria qualora percepisca sintomi correlabili al caldo.
Esistono misure specifiche per i cantieri edili contro il rischio caldo? Cosa prevede la Circolare Ministeriale?
Per i cantieri edili temporanei e mobili, il rischio da caldo si intreccia con le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e con le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che deve contemplare le misure contro lo stress termico come rischio specifico del cantiere. La Circolare del Ministero del Lavoro (con il supporto metodologico di INAIL) in materia di rischio caldo nei cantieri ha fornito indicazioni operative che includono: l'obbligo di aggiornare il PSC con la valutazione del rischio da caldo in funzione della stagione di svolgimento dei lavori; la previsione di turni di lavoro antimeridiani anticipati (inizio alle 6:00–7:00) e interruzione nelle ore più calde; la disponibilità in cantiere di acqua fresca e zone ombra o shelter climatizzati per le pause; la nomina di un referente per la sicurezza termica con compiti di monitoraggio delle condizioni climatiche giornaliere (consultazione dei bollettini meteorologici e dei sistemi di allerta caldo regionali); il raccordo con i sistemi di allerta precoce per le ondate di calore (Heat-Health Warning Systems) attivati dalle ARPA regionali e dal Ministero della Salute nelle stagioni estive. Nei cantieri in presenza di più imprese, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve garantire che le misure anti-caldo siano coordinate tra tutte le imprese presenti. I costi delle misure di prevenzione dal caldo (shelter, acqua, eventuali sistemi di raffreddamento) rientrano tra i costi della sicurezza del PSC, non soggetti a ribasso d'asta.
Cosa fare in caso di malore da calore in cantiere o in campo? Quali sono le procedure di emergenza?
In caso di sospetto malore da calore (esaurimento da calore o colpo di calore) di un lavoratore, le procedure di primo intervento devono essere conosciute da tutti i presenti e devono essere previste nel piano di emergenza del cantiere o dell'azienda agricola. I passaggi fondamentali sono: (1) Allertare immediatamente il 118 descrivendo la situazione e la temperatura corporea stimata, senza attendere ulteriori sviluppi; (2) Spostare il lavoratore in un luogo fresco e ombreggiato, possibilmente climatizzato, o almeno al riparo dalla radiazione solare diretta; (3) Posizionarlo in posizione supina con le gambe leggermente sollevate (salvo diversa indicazione, ad esempio se incosciente: posizione laterale di sicurezza); (4) Rimuovere gli indumenti in eccesso e i DPI che trattengono il calore; (5) Raffreddare attivamente il corpo con acqua fresca (non ghiacciata) applicata su fronte, nuca, collo, ascelle e inguini; se disponibile, spray d'acqua fresca e ventilazione; (6) Se cosciente e in grado di deglutire: far bere acqua fresca a piccoli sorsi (non bevande ghiacciate, non alcolici); (7) Monitorare lo stato di coscienza e i parametri vitali fino all'arrivo dei soccorsi; (8) Non lasciare mai il lavoratore solo. Dopo ogni episodio di malore da calore, anche se risolto, il lavoratore deve essere visitato dal medico competente prima del rientro in servizio. L'azienda è tenuta a denunciare l'infortunio all'INAIL secondo i termini previsti dall'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 se il malore ha comportato assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 28 — valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio microclimatico
  • D.Lgs. 81/08 artt. 36–37 — informazione e formazione dei lavoratori
  • D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria
  • ISO 7243:2017 (UNI EN ISO 7243:2017) — indice WBGT per la valutazione dello stress termico
  • UNI EN 27243 — valutazione dell'esposizione al calore negli ambienti di lavoro caldi
  • Circolare INAIL 2023 — rischio caldo per i lavoratori outdoor

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