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FAQ stress termico e lavoro all’aperto

Cosa deve fare il datore di lavoro quando fa molto caldo in cantiere, nei campi o nei piazzali: valutazione, organizzazione del lavoro, emergenze e ammortizzatori.

Risposta rapida

Il rischio caldo va valutato nel DVR e gestito con misure organizzative: orari spostati nelle ore fresche, pause all’ombra, acqua, acclimatamento, procedure per i malori. La legge nazionale non fissa una temperatura limite; contano l’indice WBGT, le ordinanze regionali estive e il protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2 luglio 2025.

Riferimenti: artt. 15, 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008; protocollo quadro del 2 luglio 2025 recepito con DM 95/2025; norma UNI EN ISO 7243 per l’indice WBGT.

Domande frequenti sul caldo nel lavoro all’apertoFAQ

Il datore di lavoro deve valutare il rischio caldo per chi lavora all’aperto?
Sì. Lo stress termico è un rischio per la salute che va valutato nel DVR (artt. 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008) per cantieri, agricoltura, logistica esterna, manutenzione stradale, vigilanza e ogni attività svolta al sole o vicino a fonti di calore. La valutazione deve indicare in quali condizioni si cambiano orari, pause e mansioni, e chi decide: non basta una frase generica sul “periodo estivo”.
Esiste una temperatura oltre la quale è vietato lavorare?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una soglia unica. Negli ultimi anni molte Regioni hanno emanato ordinanze estive che vietano il lavoro all’aperto con esposizione prolungata al sole in determinate fasce orarie (in genere dalle 12:30 alle 16:00) nei giorni con rischio elevato segnalato dai bollettini; vanno verificate ogni anno per la Regione in cui si lavora. Per la valutazione tecnica si usa l’indice WBGT (UNI EN ISO 7243), che combina temperatura, umidità, irraggiamento e ventilazione e va confrontato con il carico di lavoro.
Cos’è il protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2025?
È il protocollo firmato il 2 luglio 2025 da Ministero del Lavoro e parti sociali e recepito con il DM n. 95 del 9 luglio 2025. Indica misure di contenimento dei rischi legati al caldo e agli eventi climatici estremi: informazione e formazione, uso dei bollettini meteo e di allerta, riorganizzazione dell’orario e dei turni, pause in zone d’ombra, disponibilità di acqua, sorveglianza sui lavoratori più vulnerabili. Il protocollo orienta l’attuazione degli obblighi del D.Lgs. 81/2008, non li sostituisce.
Quali misure concrete vanno adottate?
In ordine di efficacia: spostare le lavorazioni pesanti nelle ore più fresche e sospendere quelle non indispensabili nelle ore critiche; ridurre il carico fisico con mezzi meccanici; prevedere pause in aree ombreggiate o ventilate e acqua potabile fresca a disposizione; organizzare l’acclimatamento dei nuovi addetti e di chi rientra dopo un’assenza; evitare il lavoro isolato in modo che i colleghi possano riconoscere i sintomi; fornire indumenti leggeri e traspiranti, copricapo e protezioni per gli occhi. Le misure devono essere scritte e conosciute da preposti e lavoratori.
Cosa fare in caso di malore da calore?
Il colpo di calore è un’emergenza: confusione, pelle molto calda, perdita di coscienza o convulsioni richiedono la chiamata al 112 e il raffreddamento immediato della persona (all’ombra, indumenti allentati, acqua fresca sulla pelle, ventilazione). Spossatezza, crampi e sudorazione abbondante indicano esaurimento da calore: il lavoratore va fermato, idratato e tenuto sotto controllo. La procedura deve far parte del piano di emergenza del cantiere o del sito, con addetti al primo soccorso informati.
Serve la sorveglianza sanitaria per il rischio caldo?
Non esiste un protocollo fisso per legge: è il medico competente, sulla base della valutazione, a stabilire se e come sorvegliare gli esposti. È importante che conosca le condizioni che riducono la tolleranza al calore (malattie cardiovascolari, diabete, alcuni farmaci, età avanzata, gravidanza), per formulare eventuali prescrizioni sul giudizio di idoneità.
Si può usare la cassa integrazione quando il caldo impedisce di lavorare?
Sì: l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria (e, in agricoltura, la CISOA) per sospensioni o riduzioni dovute a temperature elevate, anche percepite, che rendono il lavoro pericoloso. Per l’estate 2025 il D.L. 92/2025, convertito dalla L. 113/2025, ha previsto norme specifiche sui trattamenti per emergenza climatica. Requisiti e modalità vanno verificati ogni anno sulle circolari e i messaggi INPS in vigore.

Fonti normative

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