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FAQ Microclima nei Luoghi di Lavoro

Risposte alle domande più frequenti sul microclima nei luoghi di lavoro: temperatura, umidità, ventilazione, stress termico da caldo e da freddo, indici PMV/PPD e obblighi normativi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e delle norme ISO 7730, 7933, 11079.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La valutazione del microclima è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08. Ti supportiamo nella redazione della sezione DVR dedicata al microclima, nella scelta delle misure preventive e nell'impostazione del protocollo di sorveglianza sanitaria per ambienti confortevoli e severi.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sul rischio microclima nei luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 63 e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche ISO 7730, ISO 7933 e ISO 11079.

Domande frequenti sul microclimaFAQ

Cosa si intende per microclima nei luoghi di lavoro?
Il microclima nei luoghi di lavoro è l'insieme dei parametri fisici ambientali che determinano le condizioni termiche percepite e vissute dai lavoratori. I quattro parametri fondamentali sono: la temperatura dell'aria (Ta), la temperatura media radiante (Tr, che esprime il calore irradiato dalle superfici circostanti), l'umidità relativa (UR, percentuale di vapore acqueo presente nell'aria rispetto alla saturazione) e la velocità dell'aria (va, che influenza la dispersione del calore dal corpo umano). A questi si aggiungono due variabili soggettive — il metabolismo energetico del lavoratore (tipo di attività fisica svolta) e l'isolamento termico dell'abbigliamento (misurato in clo) — che insieme ai parametri ambientali determinano il bilancio termico dell'organismo. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 63 e nell'Allegato IV, impone al datore di lavoro di garantire che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto delle metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici richiesti. Le norme tecniche di riferimento sono: ISO 7730:2005 per gli ambienti moderati (uffici, negozi, ambienti industriali a bassa intensità termica), ISO 7933:2004 per la valutazione dello stress da caldo, ISO 11079:2007 per lo stress da freddo. La distinzione fondamentale è tra ambienti confortevoli — in cui le condizioni termiche non comportano disagio rilevante per la maggioranza dei lavoratori — e ambienti severi caldi o freddi, in cui il bilancio termico dell'organismo è compromesso e il rischio per la salute è concreto.
Quali sono i valori di temperatura consigliati per i luoghi di lavoro?
Il riferimento normativo principale è l'Allegato IV al D.Lgs. 81/08, punto 1.9.1, che stabilisce: nei locali in cui si svolgono attività sedentarie (uffici, sale riunioni, centralini) la temperatura deve essere compresa tra 18 e 22°C; nei locali con attività fisicamente impegnative (magazzini, officine, reparti produttivi) il range scende a 14-16°C. La temperatura minima assoluta durante il lavoro è fissata a 17°C per gli ambienti ufficio. È importante distinguere tra il riscaldamento invernale — disciplinato anche dal DPR 74/2013, che per gli edifici pubblici pone un limite di 20°C ±2°C agli impianti termici — e il raffrescamento estivo, per il quale non esiste un valore limite legale esplicito ma le linee guida INAIL raccomandano di mantenere negli uffici climatizzati un range di 19-24°C nel periodo estivo. La norma ISO 7730:2005 integra questi riferimenti con gli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied): per la categoria A (ambienti di alta qualità), il PMV deve essere compreso tra -0,5 e +0,5 e il PPD deve risultare inferiore al 10%, il che corrisponde in pratica, per lavoro sedentario con abbigliamento leggero, a temperature operative comprese tra circa 21-23°C in estate e 20-24°C in inverno. In ogni caso, il DVR deve riportare la valutazione delle condizioni microclimatiche e le misure adottate per mantenerle nei range appropriati, tenendo conto del tipo di attività, dell'abbigliamento prescritto e della stagione.
Qual è la normativa italiana sul microclima nei luoghi di lavoro?
Il quadro normativo sul microclima nei luoghi di lavoro si articola su più livelli. Il riferimento primario è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro): l'art. 63 impone al datore di lavoro di garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell'Allegato IV, che al punto 1.9 disciplina le condizioni microclimatiche (temperatura, aereazione, umidità, correnti d'aria); l'art. 28 prescrive che il DVR valuti tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso il microclima; l'art. 25 impone al medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi e di proporre i protocolli sanitari. Sul piano delle norme tecniche di riferimento (non direttamente vincolanti ma applicabili come stato dell'arte): ISO 7730:2005 per la valutazione degli ambienti termici moderati mediante gli indici PMV e PPD; ISO 7933:2004 per la previsione dello stress termico da calore (metodo analitico con stima della sudorazione richiesta); ISO 11079:2007 per la valutazione dello stress da freddo (indice IREQ — Isolamento Richiesto del Vestiario); ISO 7726:2001 per la strumentazione e i metodi di misura dei parametri fisici dell'ambiente. Sul piano della normativa energetica, il DPR 74/2013 fissa i limiti delle temperature degli impianti di riscaldamento degli edifici. Le linee guida INAIL sulla valutazione del microclima costituiscono un riferimento pratico ampiamente utilizzato dagli RSPP per l'impostazione metodologica della valutazione. La vigilanza sull'applicazione di tali obblighi spetta alle ASL/ATS territoriali (Servizi PSAL — Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).
Come si valuta il microclima severo caldo (es. fonderie, panifici, cucine industriali)?
Negli ambienti severi caldi — fonderie, reparti di stampaggio plastico, panifici, cucine industriali, lavanderie industriali, reparti di verniciatura a caldo — il bilancio termico dell'organismo è sistematicamente positivo: il lavoratore accumula calore più di quanto ne disperda, con rischio di colpo di calore, sincope da calore o malattie correlate al caldo. La valutazione si conduce con l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature — Temperatura di bulbo umido e globotermometro), definito dalla norma ISO 7243:2017 come combinazione ponderata della temperatura di bulbo umido naturale (Tnw), della temperatura del globo termometro nero (Tg) e della temperatura dell'aria (Ta). I valori limite WBGT dipendono dall'intensità metabolica del lavoro (riposo, lavoro leggero, moderato, pesante, molto pesante) e dall'acclimatazione del lavoratore: le tabelle ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e le linee guida ISO 7243 forniscono i valori di riferimento. Il D.Lgs. 81/08 non individua valori numerici espliciti per lo stress termico da calore, ma obbliga a valutare tutti i rischi: la misurazione WBGT è lo strumento tecnico riconosciuto. Le misure preventive comprendono: ventilazione meccanica e ricambio d'aria, schermi radianti o isolamento delle superfici calde, climatizzazione localizzata dei posti di lavoro, adeguamento organizzativo (rotazione dei turni, pause programmate in ambienti freschi), idratazione dei lavoratori, DPI termici specifici (indumenti di raffreddamento, giubbotti refrigerati), sorveglianza sanitaria con attenzione alle patologie cardiovascolari. Il medico competente deve valutare l'idoneità alla mansione per i lavoratori esposti a stress termico da caldo.
Il datore di lavoro può alzare o abbassare il riscaldamento a proprio piacimento?
No. Il datore di lavoro è vincolato da obblighi normativi precisi che non lasciano margini di discrezionalità assoluta. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, l'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 fissa temperature minime nei locali di lavoro (18°C per attività sedentarie, 14°C per attività fisicamente impegnative, con un minimo assoluto di 17°C per gli uffici): scendere al di sotto di questi valori costituisce violazione dell'art. 63 e comporta sanzioni amministrative e penali. Sotto il profilo energetico, il DPR 74/2013 pone per gli impianti termici degli edifici pubblici e privati un valore massimo di 20°C ±2°C durante il funzionamento in riscaldamento: elevare eccessivamente la temperatura viola anche questa norma. In estate, pur non esistendo un valore limite legale per il raffrescamento, il datore di lavoro non può ignorare le condizioni di disagio termico: l'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone di valutare tutti i rischi, incluso quello microclima, e adottare misure adeguate. Le condizioni microclimatiche devono essere documentate nel DVR con i valori rilevati o stimati, le misure adottate e il programma di miglioramento. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il diritto di consultare il DVR e di segnalare condizioni microclimatiche inadeguate, dapprima al datore di lavoro e, in caso di inerzia, all'organo di vigilanza (ASL/ATS-PSAL) per un sopralluogo ispettivo. I lavoratori, tramite l'RLS, possono quindi attivare controlli ispettivi senza subire ritorsioni.
Quando la valutazione del microclima richiede misurazioni strumentali?
La valutazione del microclima può essere condotta a due livelli di approfondimento: una valutazione preliminare qualitativa (basata su check-list, sopralluogo, dati tecnici degli impianti HVAC, dati storici di temperatura) e una valutazione strumentale quantitativa. La misurazione strumentale diventa necessaria nelle seguenti situazioni: (1) quando la valutazione preliminare non consente di escludere con ragionevole certezza il rischio microclima (ad esempio presenza di sorgenti di calore radiante significative, impianti di climatizzazione datati o assenti, lamentele ricorrenti dei lavoratori); (2) negli ambienti severi caldi o freddi (fonderie, celle frigorifere, cucine industriali, lavori all'aperto in condizioni estreme) dove è necessario calcolare l'indice WBGT o l'IREQ; (3) su richiesta del medico competente, che nell'ambito della sorveglianza sanitaria può ritenere indispensabili dati oggettivi per correlare sintomi clinici all'esposizione; (4) su richiesta dell'RLS o a seguito di segnalazioni dei lavoratori, per oggettivare le condizioni lamentate; (5) in caso di contestazione da parte degli organi di vigilanza. Gli strumenti impiegati per la misurazione sono: termometro a globo nero (per la temperatura media radiante), igrometro (per l'umidità relativa), anemometro a filo caldo o a elica (per la velocità dell'aria), termometro di bulbo umido naturale (per il WBGT), data logger per il monitoraggio continuo nel tempo. Le misurazioni devono seguire le indicazioni della norma ISO 7726:2001 per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti, le altezze di misura (caviglie, addome, capo) e la durata delle rilevazioni.
Lavorare in ambienti freddi (celle frigorifere, magazzini refrigerati) comporta obblighi specifici?
Sì. Il lavoro in ambienti freddi — celle frigorifere a temperatura positiva (0-4°C), celle a temperatura negativa (da -18°C a -25°C), magazzini refrigerati, lavori all'aperto in inverno — è disciplinato dall'art. 63 e dall'Allegato IV D.Lgs. 81/08, che vieta di esporre i lavoratori a temperature che possano danneggiare la salute. La valutazione dello stress da freddo si conduce con la norma ISO 11079:2007, che calcola l'IREQ (Isolamento Richiesto del Vestiario): l'indice esprime il valore minimo di isolamento termico dell'abbigliamento necessario per mantenere il bilancio termico dell'organismo, in funzione della temperatura dell'aria, della velocità del vento, dell'umidità e dell'intensità metabolica dell'attività. Per le celle frigorifere a temperatura negativa gli obblighi principali sono: fornitura di DPI termici adeguati (indumenti isolanti conformi alla norma EN 342 per il freddo stazionario o EN 14058 per il freddo moderato), guanti termici, calzature isolate; limitazione del tempo di permanenza all'interno con alternanza di pause in ambienti riscaldati; installazione di allarmi o sistemi di comunicazione per il monitoraggio dei lavoratori all'interno delle celle (rischio blocco accidentale); sorveglianza sanitaria specifica per il rischio freddo professionale, con attenzione a patologie cardiovascolari, muscoloscheletriche e dermatologiche; istruzione e formazione dei lavoratori sui rischi del freddo e sui segnali di ipotermia. È raccomandato tenere un registro degli accessi alle celle, con orari di entrata e uscita, per monitorare l'esposizione cumulativa individuale.
Il medico competente deve valutare il microclima?
Sì. Il medico competente ha un ruolo centrale nella valutazione e gestione del rischio microclima, articolato in più funzioni. In primo luogo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione dei rischi, fornendo contributo tecnico-scientifico sulla relazione tra le condizioni microclimatiche e gli effetti sulla salute dei lavoratori. In secondo luogo, per gli ambienti severi (sia caldi che freddi) il medico competente elabora e propone il protocollo di sorveglianza sanitaria, stabilendo la periodicità delle visite mediche e gli accertamenti complementari: per lo stress da caldo il focus è sulle patologie cardiovascolari (ipertensione, coronaropatie, diabete) e sui farmaci che compromettono la termoregolazione; per lo stress da freddo l'attenzione è rivolta alle affezioni muscoloscheletriche (artriti, tendiniti aggravate dal freddo e dall'umidità), alle patologie vascolari periferiche e alle condizioni dermatologiche. In terzo luogo, il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per i lavoratori esposti a condizioni microclimatiche estreme: il giudizio può prevedere prescrizioni (limitazioni della durata dell'esposizione, obbligo di pause riscaldamento/raffrescamento) o inidoneità temporanea o permanente. Infine, il medico competente può richiedere al datore di lavoro l'esecuzione di misurazioni strumentali aggiuntive quando ritiene che i dati disponibili non siano sufficienti per una valutazione clinica corretta o per correlate sintomatologie dei lavoratori a specifiche condizioni ambientali.
Cosa sono gli indici PMV e PPD per la valutazione del microclima?
PMV (Predicted Mean Vote — Voto Medio Previsto) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied — Percentuale Prevista di Insoddisfatti) sono i due indici introdotti dalla norma ISO 7730:2005 per la valutazione degli ambienti termici moderati, sviluppati dal ricercatore danese P.O. Fanger negli anni '70 e oggi universalmente riconosciuti come riferimento scientifico per la progettazione e la verifica delle condizioni di comfort termico. Il PMV si calcola integrando sei variabili: quattro ambientali (temperatura dell'aria Ta, temperatura media radiante Tr, umidità relativa UR, velocità dell'aria va) e due personali (metabolismo energetico M espresso in W/m², isolamento termico del vestiario Icl in clo). Il risultato è un numero da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), dove 0 rappresenta la condizione di neutralità termica. Il PPD è una funzione del PMV che stima la percentuale di persone insoddisfatte delle condizioni termiche: anche con PMV = 0, il PPD è pari al 5% (fisiologicamente non è possibile soddisfare il 100% delle persone perché la sensibilità termica individuale varia). La norma ISO 7730:2005 definisce tre categorie di qualità ambientale: categoria A (PPD < 6%, PMV tra -0,2 e +0,2), categoria B (PPD < 10%, PMV tra -0,5 e +0,5), categoria C (PPD < 15%, PMV tra -0,7 e +0,7). L'obiettivo raccomandato per ambienti di lavoro di qualità è la categoria B. PMV e PPD sono strumenti essenziali per i progettisti di impianti HVAC e per gli RSPP che devono verificare se le condizioni microclimatiche rilevate soddisfano i requisiti normativi, e sono calcolabili anche tramite software dedicati o fogli di calcolo validati.

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Domande frequentiFAQ

Cosa si intende per microclima nei luoghi di lavoro?
Il microclima nei luoghi di lavoro è l'insieme dei parametri fisici ambientali che determinano le condizioni termiche percepite e vissute dai lavoratori. I quattro parametri fondamentali sono: la temperatura dell'aria (Ta), la temperatura media radiante (Tr, che esprime il calore irradiato dalle superfici circostanti), l'umidità relativa (UR, percentuale di vapore acqueo presente nell'aria rispetto alla saturazione) e la velocità dell'aria (va, che influenza la dispersione del calore dal corpo umano). A questi si aggiungono due variabili soggettive — il metabolismo energetico del lavoratore (tipo di attività fisica svolta) e l'isolamento termico dell'abbigliamento (misurato in clo) — che insieme ai parametri ambientali determinano il bilancio termico dell'organismo. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 63 e nell'Allegato IV, impone al datore di lavoro di garantire che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto delle metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici richiesti. Le norme tecniche di riferimento sono: ISO 7730:2005 per gli ambienti moderati (uffici, negozi, ambienti industriali a bassa intensità termica), ISO 7933:2004 per la valutazione dello stress da caldo, ISO 11079:2007 per lo stress da freddo. La distinzione fondamentale è tra ambienti confortevoli — in cui le condizioni termiche non comportano disagio rilevante per la maggioranza dei lavoratori — e ambienti severi caldi o freddi, in cui il bilancio termico dell'organismo è compromesso e il rischio per la salute è concreto.
Quali sono i valori di temperatura consigliati per i luoghi di lavoro?
Il riferimento normativo principale è l'Allegato IV al D.Lgs. 81/08, punto 1.9.1, che stabilisce: nei locali in cui si svolgono attività sedentarie (uffici, sale riunioni, centralini) la temperatura deve essere compresa tra 18 e 22°C; nei locali con attività fisicamente impegnative (magazzini, officine, reparti produttivi) il range scende a 14-16°C. La temperatura minima assoluta durante il lavoro è fissata a 17°C per gli ambienti ufficio. È importante distinguere tra il riscaldamento invernale — disciplinato anche dal DPR 74/2013, che per gli edifici pubblici pone un limite di 20°C ±2°C agli impianti termici — e il raffrescamento estivo, per il quale non esiste un valore limite legale esplicito ma le linee guida INAIL raccomandano di mantenere negli uffici climatizzati un range di 19-24°C nel periodo estivo. La norma ISO 7730:2005 integra questi riferimenti con gli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied): per la categoria A (ambienti di alta qualità), il PMV deve essere compreso tra -0,5 e +0,5 e il PPD deve risultare inferiore al 10%, il che corrisponde in pratica, per lavoro sedentario con abbigliamento leggero, a temperature operative comprese tra circa 21-23°C in estate e 20-24°C in inverno. In ogni caso, il DVR deve riportare la valutazione delle condizioni microclimatiche e le misure adottate per mantenerle nei range appropriati, tenendo conto del tipo di attività, dell'abbigliamento prescritto e della stagione.
Qual è la normativa italiana sul microclima nei luoghi di lavoro?
Il quadro normativo sul microclima nei luoghi di lavoro si articola su più livelli. Il riferimento primario è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro): l'art. 63 impone al datore di lavoro di garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell'Allegato IV, che al punto 1.9 disciplina le condizioni microclimatiche (temperatura, aereazione, umidità, correnti d'aria); l'art. 28 prescrive che il DVR valuti tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso il microclima; l'art. 25 impone al medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi e di proporre i protocolli sanitari. Sul piano delle norme tecniche di riferimento (non direttamente vincolanti ma applicabili come stato dell'arte): ISO 7730:2005 per la valutazione degli ambienti termici moderati mediante gli indici PMV e PPD; ISO 7933:2004 per la previsione dello stress termico da calore (metodo analitico con stima della sudorazione richiesta); ISO 11079:2007 per la valutazione dello stress da freddo (indice IREQ — Isolamento Richiesto del Vestiario); ISO 7726:2001 per la strumentazione e i metodi di misura dei parametri fisici dell'ambiente. Sul piano della normativa energetica, il DPR 74/2013 fissa i limiti delle temperature degli impianti di riscaldamento degli edifici. Le linee guida INAIL sulla valutazione del microclima costituiscono un riferimento pratico ampiamente utilizzato dagli RSPP per l'impostazione metodologica della valutazione. La vigilanza sull'applicazione di tali obblighi spetta alle ASL/ATS territoriali (Servizi PSAL — Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).
Come si valuta il microclima severo caldo (es. fonderie, panifici, cucine industriali)?
Negli ambienti severi caldi — fonderie, reparti di stampaggio plastico, panifici, cucine industriali, lavanderie industriali, reparti di verniciatura a caldo — il bilancio termico dell'organismo è sistematicamente positivo: il lavoratore accumula calore più di quanto ne disperda, con rischio di colpo di calore, sincope da calore o malattie correlate al caldo. La valutazione si conduce con l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature — Temperatura di bulbo umido e globotermometro), definito dalla norma ISO 7243:2017 come combinazione ponderata della temperatura di bulbo umido naturale (Tnw), della temperatura del globo termometro nero (Tg) e della temperatura dell'aria (Ta). I valori limite WBGT dipendono dall'intensità metabolica del lavoro (riposo, lavoro leggero, moderato, pesante, molto pesante) e dall'acclimatazione del lavoratore: le tabelle ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e le linee guida ISO 7243 forniscono i valori di riferimento. Il D.Lgs. 81/08 non individua valori numerici espliciti per lo stress termico da calore, ma obbliga a valutare tutti i rischi: la misurazione WBGT è lo strumento tecnico riconosciuto. Le misure preventive comprendono: ventilazione meccanica e ricambio d'aria, schermi radianti o isolamento delle superfici calde, climatizzazione localizzata dei posti di lavoro, adeguamento organizzativo (rotazione dei turni, pause programmate in ambienti freschi), idratazione dei lavoratori, DPI termici specifici (indumenti di raffreddamento, giubbotti refrigerati), sorveglianza sanitaria con attenzione alle patologie cardiovascolari. Il medico competente deve valutare l'idoneità alla mansione per i lavoratori esposti a stress termico da caldo.
Il datore di lavoro può alzare o abbassare il riscaldamento a proprio piacimento?
No. Il datore di lavoro è vincolato da obblighi normativi precisi che non lasciano margini di discrezionalità assoluta. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, l'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 fissa temperature minime nei locali di lavoro (18°C per attività sedentarie, 14°C per attività fisicamente impegnative, con un minimo assoluto di 17°C per gli uffici): scendere al di sotto di questi valori costituisce violazione dell'art. 63 e comporta sanzioni amministrative e penali. Sotto il profilo energetico, il DPR 74/2013 pone per gli impianti termici degli edifici pubblici e privati un valore massimo di 20°C ±2°C durante il funzionamento in riscaldamento: elevare eccessivamente la temperatura viola anche questa norma. In estate, pur non esistendo un valore limite legale per il raffrescamento, il datore di lavoro non può ignorare le condizioni di disagio termico: l'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone di valutare tutti i rischi, incluso quello microclima, e adottare misure adeguate. Le condizioni microclimatiche devono essere documentate nel DVR con i valori rilevati o stimati, le misure adottate e il programma di miglioramento. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il diritto di consultare il DVR e di segnalare condizioni microclimatiche inadeguate, dapprima al datore di lavoro e, in caso di inerzia, all'organo di vigilanza (ASL/ATS-PSAL) per un sopralluogo ispettivo. I lavoratori, tramite l'RLS, possono quindi attivare controlli ispettivi senza subire ritorsioni.
Quando la valutazione del microclima richiede misurazioni strumentali?
La valutazione del microclima può essere condotta a due livelli di approfondimento: una valutazione preliminare qualitativa (basata su check-list, sopralluogo, dati tecnici degli impianti HVAC, dati storici di temperatura) e una valutazione strumentale quantitativa. La misurazione strumentale diventa necessaria nelle seguenti situazioni: (1) quando la valutazione preliminare non consente di escludere con ragionevole certezza il rischio microclima (ad esempio presenza di sorgenti di calore radiante significative, impianti di climatizzazione datati o assenti, lamentele ricorrenti dei lavoratori); (2) negli ambienti severi caldi o freddi (fonderie, celle frigorifere, cucine industriali, lavori all'aperto in condizioni estreme) dove è necessario calcolare l'indice WBGT o l'IREQ; (3) su richiesta del medico competente, che nell'ambito della sorveglianza sanitaria può ritenere indispensabili dati oggettivi per correlare sintomi clinici all'esposizione; (4) su richiesta dell'RLS o a seguito di segnalazioni dei lavoratori, per oggettivare le condizioni lamentate; (5) in caso di contestazione da parte degli organi di vigilanza. Gli strumenti impiegati per la misurazione sono: termometro a globo nero (per la temperatura media radiante), igrometro (per l'umidità relativa), anemometro a filo caldo o a elica (per la velocità dell'aria), termometro di bulbo umido naturale (per il WBGT), data logger per il monitoraggio continuo nel tempo. Le misurazioni devono seguire le indicazioni della norma ISO 7726:2001 per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti, le altezze di misura (caviglie, addome, capo) e la durata delle rilevazioni.
Lavorare in ambienti freddi (celle frigorifere, magazzini refrigerati) comporta obblighi specifici?
Sì. Il lavoro in ambienti freddi — celle frigorifere a temperatura positiva (0-4°C), celle a temperatura negativa (da -18°C a -25°C), magazzini refrigerati, lavori all'aperto in inverno — è disciplinato dall'art. 63 e dall'Allegato IV D.Lgs. 81/08, che vieta di esporre i lavoratori a temperature che possano danneggiare la salute. La valutazione dello stress da freddo si conduce con la norma ISO 11079:2007, che calcola l'IREQ (Isolamento Richiesto del Vestiario): l'indice esprime il valore minimo di isolamento termico dell'abbigliamento necessario per mantenere il bilancio termico dell'organismo, in funzione della temperatura dell'aria, della velocità del vento, dell'umidità e dell'intensità metabolica dell'attività. Per le celle frigorifere a temperatura negativa gli obblighi principali sono: fornitura di DPI termici adeguati (indumenti isolanti conformi alla norma EN 342 per il freddo stazionario o EN 14058 per il freddo moderato), guanti termici, calzature isolate; limitazione del tempo di permanenza all'interno con alternanza di pause in ambienti riscaldati; installazione di allarmi o sistemi di comunicazione per il monitoraggio dei lavoratori all'interno delle celle (rischio blocco accidentale); sorveglianza sanitaria specifica per il rischio freddo professionale, con attenzione a patologie cardiovascolari, muscoloscheletriche e dermatologiche; istruzione e formazione dei lavoratori sui rischi del freddo e sui segnali di ipotermia. È raccomandato tenere un registro degli accessi alle celle, con orari di entrata e uscita, per monitorare l'esposizione cumulativa individuale.
Il medico competente deve valutare il microclima?
Sì. Il medico competente ha un ruolo centrale nella valutazione e gestione del rischio microclima, articolato in più funzioni. In primo luogo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione dei rischi, fornendo contributo tecnico-scientifico sulla relazione tra le condizioni microclimatiche e gli effetti sulla salute dei lavoratori. In secondo luogo, per gli ambienti severi (sia caldi che freddi) il medico competente elabora e propone il protocollo di sorveglianza sanitaria, stabilendo la periodicità delle visite mediche e gli accertamenti complementari: per lo stress da caldo il focus è sulle patologie cardiovascolari (ipertensione, coronaropatie, diabete) e sui farmaci che compromettono la termoregolazione; per lo stress da freddo l'attenzione è rivolta alle affezioni muscoloscheletriche (artriti, tendiniti aggravate dal freddo e dall'umidità), alle patologie vascolari periferiche e alle condizioni dermatologiche. In terzo luogo, il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per i lavoratori esposti a condizioni microclimatiche estreme: il giudizio può prevedere prescrizioni (limitazioni della durata dell'esposizione, obbligo di pause riscaldamento/raffrescamento) o inidoneità temporanea o permanente. Infine, il medico competente può richiedere al datore di lavoro l'esecuzione di misurazioni strumentali aggiuntive quando ritiene che i dati disponibili non siano sufficienti per una valutazione clinica corretta o per correlate sintomatologie dei lavoratori a specifiche condizioni ambientali.
Cosa sono gli indici PMV e PPD per la valutazione del microclima?
PMV (Predicted Mean Vote — Voto Medio Previsto) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied — Percentuale Prevista di Insoddisfatti) sono i due indici introdotti dalla norma ISO 7730:2005 per la valutazione degli ambienti termici moderati, sviluppati dal ricercatore danese P.O. Fanger negli anni '70 e oggi universalmente riconosciuti come riferimento scientifico per la progettazione e la verifica delle condizioni di comfort termico. Il PMV si calcola integrando sei variabili: quattro ambientali (temperatura dell'aria Ta, temperatura media radiante Tr, umidità relativa UR, velocità dell'aria va) e due personali (metabolismo energetico M espresso in W/m², isolamento termico del vestiario Icl in clo). Il risultato è un numero da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), dove 0 rappresenta la condizione di neutralità termica. Il PPD è una funzione del PMV che stima la percentuale di persone insoddisfatte delle condizioni termiche: anche con PMV = 0, il PPD è pari al 5% (fisiologicamente non è possibile soddisfare il 100% delle persone perché la sensibilità termica individuale varia). La norma ISO 7730:2005 definisce tre categorie di qualità ambientale: categoria A (PPD < 6%, PMV tra -0,2 e +0,2), categoria B (PPD < 10%, PMV tra -0,5 e +0,5), categoria C (PPD < 15%, PMV tra -0,7 e +0,7). L'obiettivo raccomandato per ambienti di lavoro di qualità è la categoria B. PMV e PPD sono strumenti essenziali per i progettisti di impianti HVAC e per gli RSPP che devono verificare se le condizioni microclimatiche rilevate soddisfano i requisiti normativi, e sono calcolabili anche tramite software dedicati o fogli di calcolo validati.

Fonti normative

  • Art. 63 e Allegato IV D.Lgs. 81/08 — requisiti luoghi di lavoro
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08 — valutazione dei rischi (DVR)
  • ISO 7730:2005 — ambienti termici moderati, indici PMV e PPD
  • ISO 7933:2004 — valutazione stress termico da caldo
  • ISO 11079:2007 — valutazione stress termico da freddo, indice IREQ
  • ISO 7726:2001 — strumenti e metodi di misura dei parametri fisici ambientali
  • ISO 7243:2017 — indice WBGT per ambienti severi caldi
  • DPR 74/2013 — esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del microclima nei luoghi di lavoro

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