Temperatura, umidità e ventilazione negli ambienti di lavoro: cosa impone la legge, come si valuta il microclima e cosa fare negli ambienti caldi o freddi.
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa temperature di legge: l’Allegato IV chiede che la temperatura sia adeguata all’organismo umano, al tipo di lavoro e allo sforzo fisico. Il datore di lavoro valuta il microclima nel DVR con le norme tecniche (ISO 7730 per il comfort, WBGT e IREQ per gli ambienti severi) e adotta le misure conseguenti.
Riferimenti: art. 63 e Allegato IV, punto 1.9, del D.Lgs. 81/2008 per i requisiti dei locali; art. 28 per la valutazione dei rischi; norme UNI EN ISO 7730, 7243, 7933, 11079 e 7726 per i metodi.
Domande frequenti sul microclimaFAQ
Esiste per legge una temperatura minima o massima negli ambienti di lavoro?
No, il D.Lgs. 81/2008 non fissa valori numerici. L’Allegato IV, punto 1.9.2, richiede che la temperatura dei locali sia adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici richiesti, e che si tenga conto di umidità e movimento dell’aria. I valori indicati in molti siti (per esempio “18-22 °C negli uffici”) non sono limiti di legge: sono riferimenti tecnici o di comfort. Il datore di lavoro deve dimostrare, nella valutazione dei rischi, perché le condizioni del proprio ambiente sono adeguate.
Quali parametri definiscono il microclima?
Quattro parametri ambientali (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria) e due parametri legati alla persona (attività metabolica e isolamento termico del vestiario). Le condizioni si giudicano combinandoli: la stessa temperatura dell’aria può essere accettabile in un ufficio e critica vicino a un forno, per effetto del calore radiante e del lavoro fisico.
Come si valuta il microclima nel DVR?
Il microclima rientra tra i rischi da valutare ai sensi dell’art. 28 e, per i requisiti dei locali, dell’art. 63 con l’Allegato IV. In pratica si distinguono gli ambienti moderati (uffici, negozi, laboratori), dove l’obiettivo è il comfort e si usano gli indici PMV e PPD della UNI EN ISO 7730, dagli ambienti severi caldi o freddi, dove il problema è la salute: per il caldo si usa l’indice WBGT (UNI EN ISO 7243) e, se serve un approfondimento, il metodo della UNI EN ISO 7933; per il freddo l’indice IREQ (UNI EN ISO 11079). Strumenti e posizionamento delle sonde seguono la UNI EN ISO 7726.
Quando servono misure strumentali?
Quando la valutazione preliminare (sopralluogo, dati degli impianti, segnalazioni dei lavoratori) non basta a escludere disagio o rischio. Tipicamente: ambienti con forti sorgenti di calore (forni, fonderie, cucine professionali, lavanderie), celle frigorifere, locali senza impianti o con lamentele ricorrenti. Le misure vanno fatte nelle condizioni stagionali più sfavorevoli, non in un giorno qualsiasi.
Cosa cambia per chi lavora in celle frigorifere o al freddo?
La valutazione deve considerare il rischio per la salute da freddo, non solo il comfort. Le misure tipiche sono indumenti di protezione dal freddo scelti in base all’IREQ (per esempio conformi alla UNI EN 342), limitazione dei tempi di permanenza alternati a pause in ambiente temperato, dispositivi di apertura dall’interno e sistemi di allarme nelle celle, informazione sui sintomi di ipotermia. Il medico competente valuta se e con quale protocollo sottoporre a sorveglianza sanitaria gli addetti.
Il DPR 74/2013 sugli impianti termici vale anche per la sicurezza sul lavoro?
È una norma diversa, sul risparmio energetico. Fissa la temperatura massima dell’aria durante il riscaldamento degli edifici (in generale 20 °C con tolleranza di 2 °C; 18 °C più 2 per gli edifici industriali e artigianali). Non stabilisce temperature minime di comfort per i lavoratori e non sostituisce la valutazione del microclima prevista dal D.Lgs. 81/2008: le due regole vanno rispettate insieme.
Cosa può fare il lavoratore se in ufficio fa troppo caldo o troppo freddo?
Segnalarlo al preposto o al datore di lavoro e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere di verificare la valutazione e, se le misure non vengono adottate, rivolgersi all’organo di vigilanza (art. 50). Il datore di lavoro deve rispondere con interventi concreti: regolazione o manutenzione degli impianti, schermature solari, eliminazione delle correnti d’aria, spostamento delle postazioni, organizzazione delle pause.
Il caldo estivo all’aperto rientra nel microclima?
Sì, ma ha regole e strumenti propri: indice WBGT, organizzazione dell’orario, ordinanze regionali sulle ore più calde, protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2025. Lo trattiamo nelle FAQ dedicate allo stress termico dei lavoratori all’aperto.