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FAQ Sorveglianza Sanitaria in Smart Working e Lavoro Agile: obblighi del datore di lavoro

Risposte ai principali dubbi su sorveglianza sanitaria, aggiornamento del DVR, infortuni domestici e formazione per i lavoratori in smart working, ai sensi della L. 81/2017 e del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La L. 81/2017 sul lavoro agile non deroga agli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/08: sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e formazione restano pienamente applicabili anche per chi lavora da remoto. Ti aiutiamo a verificare gli adempimenti specifici per la tua realtà aziendale e a strutturare accordi individuali di lavoro agile conformi alla normativa vigente.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla gestione della sicurezza nel lavoro agile, con riferimento alla L. 81/2017, al D.Lgs. 81/08 e alla prassi applicativa di INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti su sorveglianza sanitaria e lavoro agileFAQ

Il datore di lavoro deve effettuare la sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori in smart working?
Sì, l'obbligo di sorveglianza sanitaria si estende integralmente ai lavoratori in smart working. La Legge 81/2017 sul lavoro agile non deroga agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza: l'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce espressamente che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, se la mansione svolta comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (ad esempio per l'utilizzo di videoterminali per più di venti ore settimanali, per l'esposizione ad agenti chimici o fisici, per lavori notturni), tale obbligo permane indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene svolta. Il medico competente deve pertanto essere nominato, ove previsto dalla valutazione dei rischi, ed effettuare le visite periodiche e straordinarie secondo le cadenze stabilite dal DVR. Non è ammissibile che il datore di lavoro sospenda o riduca la sorveglianza sanitaria per il solo fatto che il lavoratore operi da remoto. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 55 e 58 del D.Lgs. 81/08, oltre alla responsabilità civile per eventuali danni alla salute del lavoratore.
Come viene effettuata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori agili?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori in smart working si svolge con le stesse modalità previste per i lavoratori in sede, ma richiede alcune accortezze organizzative. Il medico competente effettua le visite mediche periodiche e preventive presso gli ambulatori aziendali o presso strutture convenzionate, indipendentemente dal fatto che il lavoratore operi abitualmente da remoto: il lavoratore è tenuto a recarsi per la visita nei luoghi e nei tempi comunicati dal datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per un lavoratore in presenza. È altresì possibile, per alcune categorie di accertamenti, avvalersi di strutture territoriali o di medici competenti che operano in telemedicina, a condizione che l'attività rispetti i protocolli clinici e garantisca l'attendibilità degli esiti. Il medico competente deve essere messo a conoscenza delle modalità concrete di svolgimento della prestazione agile, inclusi i luoghi abituali di lavoro, la tipologia di attrezzature utilizzate, gli orari e la frequenza dello smartworking, in modo da effettuare una valutazione personalizzata. Laddove il lavoratore segnali, tramite visita a richiesta ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/08, disturbi potenzialmente correlati al lavoro agile (affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, stress da isolamento), il medico competente è tenuto ad effettuare la visita medica senza ritardi. Il giudizio di idoneità emesso all'esito della sorveglianza sanitaria deve tener conto delle specificità dell'ambiente di lavoro agile e può contenere prescrizioni sulle attrezzature, sulla postazione o sull'organizzazione del tempo di lavoro.
La valutazione del rischio DVR deve essere aggiornata per il lavoro agile?
Sì, l'introduzione o l'estensione del lavoro agile in azienda costituisce una modifica rilevante dell'organizzazione del lavoro che impone l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Il DVR deve essere rivisto per includere la valutazione dei rischi connessi alla prestazione resa in modalità agile, tra cui: i rischi ergonomici derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro non standardizzate (sedie non regolabili, tavoli inadeguati per altezza, posizionamento scorretto dello schermo); i rischi legati ai videoterminali, con riferimento all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e alla relativa normativa tecnica; i rischi psicosociali, tra cui stress da isolamento, difficoltà di disconnessione, confusione tra vita lavorativa e vita privata, rischio di overworking; i rischi legati all'ambiente domestico o ai luoghi alternativi scelti dal lavoratore, per quanto rilevabili attraverso l'informativa scritta obbligatoria di cui all'art. 22 L. 81/2017; i rischi connessi all'utilizzo di attrezzature e impianti non certificati o non idonei presenti nel luogo di lavoro agile. Poiché il datore di lavoro non ha accesso diretto al domicilio del lavoratore, la valutazione dei rischi in ambiente agile si basa sulle informazioni fornite tramite l'informativa scritta e, ove possibile, su check-list di autovalutazione della postazione compilate dal lavoratore. Il DVR aggiornato deve contenere anche le misure preventive e protettive individuate, incluse le istruzioni fornite al lavoratore sulle caratteristiche minime della postazione di lavoro agile.
I lavoratori in smart working hanno diritto al medico competente per la visita del videoterminale?
Sì, il lavoratore in smart working che utilizza videoterminali per più di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa, ha diritto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente esattamente come il lavoratore che opera in sede, ai sensi del Titolo VII e dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il calcolo delle venti ore settimanali include l'intero tempo di utilizzo del videoterminale, a prescindere dal luogo in cui la prestazione viene svolta: ore lavorate da remoto e ore lavorate in sede si sommano ai fini del superamento della soglia. La sorveglianza sanitaria per i videoterminali comprende la visita preventiva all'assunzione o al cambio di mansione, le visite periodiche secondo le cadenze definite dal medico competente (di norma quinquennali per i lavoratori senza particolari rischi visivi, biennali per i lavoratori con più di cinquant'anni o con patologie accertate), e le visite a richiesta del lavoratore in caso di disturbi oculistici o muscolo-scheletrici. Il medico competente ha inoltre il compito di prescrivere, ove necessario, dispositivi di correzione visiva speciali adeguati al lavoro al videoterminale, che il datore di lavoro è tenuto a fornire a proprie spese ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 81/08. In caso di smart working su dispositivi mobili (laptop, tablet) con schermo di ridotte dimensioni, è buona prassi che il medico competente valuti il rischio visivo con particolare attenzione, poiché le condizioni ergonomiche possono essere meno controllate rispetto alla postazione in ufficio.
Cosa succede se un lavoratore in smart working si infortuna a casa propria?
L'infortunio che si verifica durante la prestazione in modalità agile, anche se avviene presso il domicilio del lavoratore, è in linea di principio tutelato dall'assicurazione INAIL ai sensi del DPR 1124/1965, a condizione che l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro, ovvero durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa o durante le pause funzionalmente collegate all'attività. La Legge 81/2017 non introduce una disciplina specifica dell'infortuno in lavoro agile, ma la giurisprudenza e la prassi INAIL hanno chiarito che anche il lavoratore agile è protetto dalla copertura assicurativa obbligatoria. La tutela si estende anche agli infortuni in itinere che si verificano durante il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro alternativo concordato, ovvero durante spostamenti effettuati per ragioni lavorative. Al contrario, l'infortunio che si verifica durante un'attività del tutto estranea alla prestazione lavorativa, anche se il lavoratore si trova fisicamente nel luogo di lavoro agile, non è tutelato. In caso di infortunio, il lavoratore in smart working è tenuto a denunciare l'evento al datore di lavoro con le stesse modalità previste per i lavoratori in sede; il datore di lavoro deve a sua volta effettuare la denuncia all'INAIL entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 53 del DPR 1124/1965. È fondamentale che l'accordo individuale di lavoro agile, obbligatorio ai sensi della L. 81/2017, identifichi i luoghi in cui il lavoratore può svolgere la prestazione agile, poiché tale indicazione rileva ai fini della tutela assicurativa.
Il datore di lavoro deve fornire DPI (sedie ergonomiche, monitor) ai lavoratori in smart working?
Sì, il datore di lavoro è obbligato a fornire le attrezzature di lavoro idonee ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08, e tale obbligo si estende al lavoro agile. La Legge 81/2017 non esclude il datore di lavoro dall'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza della postazione di lavoro agile, anche se il luogo è il domicilio del lavoratore. In pratica, questo significa che il datore di lavoro deve: mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature necessarie per svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza (computer, monitor adeguato, tastiera, mouse, cuffie); fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in base alla valutazione dei rischi; garantire che la postazione di lavoro rispetti i requisiti ergonomici minimi previsti dall'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, anche nelle sedi agili. Relativamente alle sedie ergonomiche e ai supporti per monitor, la prassi più consolidata prevede che il datore di lavoro definisca nell'accordo individuale le caratteristiche minime della postazione domestica che il lavoratore è tenuto ad allestire, riconoscendo eventualmente un rimborso spese o un contributo per l'acquisto delle attrezzature necessarie. Qualora il datore di lavoro non fornisca attrezzature adeguate e il lavoratore subisca un danno alla salute (ad esempio un disturbo muscolo-scheletrico imputabile all'inadeguatezza della postazione), la responsabilità può ricadere sul datore di lavoro sia in sede civile sia in sede penale. La situazione deve essere adattata al caso specifico e valutata con il supporto del medico competente e del RSPP.
Quali rischi specifici deve valutare il DVR per i lavoratori agili?
Il DVR deve valutare in modo approfondito tutti i rischi connessi alla modalità agile di esecuzione della prestazione, che si affiancano ai rischi già valutati per la medesima mansione svolta in sede. I principali rischi da includere nella valutazione sono: (a) rischi ergonomici, derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro non standardizzate e potenzialmente inadeguate, con possibili conseguenze muscolo-scheletriche a carico di rachide, arti superiori e area cervicale; (b) rischi da videoterminali, con particolare attenzione all'illuminazione dell'ambiente, alla distanza e all'angolazione dello schermo, alle caratteristiche del display e alla frequenza delle pause; (c) rischi psicosociali, tra cui il rischio di stress lavoro-correlato derivante dall'isolamento sociale, dalla difficoltà di separare la sfera lavorativa da quella personale, dalla tendenza all'overworking, dalla riduzione del supporto sociale dei colleghi e dalla comunicazione mediata esclusivamente da strumenti digitali; (d) rischi connessi all'ambiente domestico, quali la presenza di impianti elettrici non a norma, condizioni di illuminazione o temperatura inadeguate, spazi insufficienti; (e) rischi da uso di dispositivi mobili (laptop in mobilità, tablet) senza supporti adeguati; (f) rischio di infortuni domestici durante la prestazione lavorativa; (g) rischi connessi alla sicurezza informatica e alla gestione dei dati, che pur non rientrando nella normativa di sicurezza sul lavoro in senso stretto, incidono sul benessere del lavoratore. La valutazione deve essere condotta coinvolgendo il medico competente e l'RLS, e deve portare all'individuazione di misure preventive concrete, tra cui la formazione del lavoratore sulla corretta impostazione della postazione agile.
Come gestire la formazione sulla sicurezza per i lavoratori in smart working?
La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, e tale obbligo non subisce deroghe per i lavoratori che operano in modalità agile. Anzi, la L. 81/2017 e la prassi applicativa indicano che il lavoratore agile necessita di una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, in considerazione dei rischi peculiari connessi alla prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali. In particolare, la formazione per i lavoratori agili deve comprendere: i rischi specifici connessi al lavoro agile, come identificati nel DVR aggiornato (ergonomia, videoterminali, rischi psicosociali); le istruzioni operative per l'allestimento corretto della postazione di lavoro agile (altezza della sedia, posizionamento del monitor, illuminazione, disposizione di tastiera e mouse); le procedure da seguire in caso di infortunio o malore durante la prestazione agile; i diritti e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza, incluso l'obbligo di segnalare situazioni di rischio; l'utilizzo sicuro delle attrezzature informatiche e dei dispositivi mobili forniti dal datore di lavoro. La formazione può essere erogata in modalità e-learning, tramite videoconferenza o in aula, a condizione che garantisca l'effettiva partecipazione e la verifica dell'apprendimento. L'accordo individuale di lavoro agile, obbligatorio ai sensi della L. 81/2017, deve prevedere una clausola relativa agli obblighi formativi e informativi in materia di sicurezza. Il completamento della formazione deve essere documentato e conservato unitamente agli altri documenti di sicurezza. La situazione va adattata al caso specifico in funzione della mansione, del settore e dell'organizzazione aziendale: ti aiutiamo a strutturare il percorso formativo più adeguato.

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Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro deve effettuare la sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori in smart working?
Sì, l'obbligo di sorveglianza sanitaria si estende integralmente ai lavoratori in smart working. La Legge 81/2017 sul lavoro agile non deroga agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza: l'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce espressamente che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, se la mansione svolta comporta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (ad esempio per l'utilizzo di videoterminali per più di venti ore settimanali, per l'esposizione ad agenti chimici o fisici, per lavori notturni), tale obbligo permane indipendentemente dal luogo in cui la prestazione viene svolta. Il medico competente deve pertanto essere nominato, ove previsto dalla valutazione dei rischi, ed effettuare le visite periodiche e straordinarie secondo le cadenze stabilite dal DVR. Non è ammissibile che il datore di lavoro sospenda o riduca la sorveglianza sanitaria per il solo fatto che il lavoratore operi da remoto. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 55 e 58 del D.Lgs. 81/08, oltre alla responsabilità civile per eventuali danni alla salute del lavoratore.
Come viene effettuata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori agili?
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori in smart working si svolge con le stesse modalità previste per i lavoratori in sede, ma richiede alcune accortezze organizzative. Il medico competente effettua le visite mediche periodiche e preventive presso gli ambulatori aziendali o presso strutture convenzionate, indipendentemente dal fatto che il lavoratore operi abitualmente da remoto: il lavoratore è tenuto a recarsi per la visita nei luoghi e nei tempi comunicati dal datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per un lavoratore in presenza. È altresì possibile, per alcune categorie di accertamenti, avvalersi di strutture territoriali o di medici competenti che operano in telemedicina, a condizione che l'attività rispetti i protocolli clinici e garantisca l'attendibilità degli esiti. Il medico competente deve essere messo a conoscenza delle modalità concrete di svolgimento della prestazione agile, inclusi i luoghi abituali di lavoro, la tipologia di attrezzature utilizzate, gli orari e la frequenza dello smartworking, in modo da effettuare una valutazione personalizzata. Laddove il lavoratore segnali, tramite visita a richiesta ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 81/08, disturbi potenzialmente correlati al lavoro agile (affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, stress da isolamento), il medico competente è tenuto ad effettuare la visita medica senza ritardi. Il giudizio di idoneità emesso all'esito della sorveglianza sanitaria deve tener conto delle specificità dell'ambiente di lavoro agile e può contenere prescrizioni sulle attrezzature, sulla postazione o sull'organizzazione del tempo di lavoro.
La valutazione del rischio DVR deve essere aggiornata per il lavoro agile?
Sì, l'introduzione o l'estensione del lavoro agile in azienda costituisce una modifica rilevante dell'organizzazione del lavoro che impone l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Il DVR deve essere rivisto per includere la valutazione dei rischi connessi alla prestazione resa in modalità agile, tra cui: i rischi ergonomici derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro non standardizzate (sedie non regolabili, tavoli inadeguati per altezza, posizionamento scorretto dello schermo); i rischi legati ai videoterminali, con riferimento all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e alla relativa normativa tecnica; i rischi psicosociali, tra cui stress da isolamento, difficoltà di disconnessione, confusione tra vita lavorativa e vita privata, rischio di overworking; i rischi legati all'ambiente domestico o ai luoghi alternativi scelti dal lavoratore, per quanto rilevabili attraverso l'informativa scritta obbligatoria di cui all'art. 22 L. 81/2017; i rischi connessi all'utilizzo di attrezzature e impianti non certificati o non idonei presenti nel luogo di lavoro agile. Poiché il datore di lavoro non ha accesso diretto al domicilio del lavoratore, la valutazione dei rischi in ambiente agile si basa sulle informazioni fornite tramite l'informativa scritta e, ove possibile, su check-list di autovalutazione della postazione compilate dal lavoratore. Il DVR aggiornato deve contenere anche le misure preventive e protettive individuate, incluse le istruzioni fornite al lavoratore sulle caratteristiche minime della postazione di lavoro agile.
I lavoratori in smart working hanno diritto al medico competente per la visita del videoterminale?
Sì, il lavoratore in smart working che utilizza videoterminali per più di venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa, ha diritto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente esattamente come il lavoratore che opera in sede, ai sensi del Titolo VII e dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Il calcolo delle venti ore settimanali include l'intero tempo di utilizzo del videoterminale, a prescindere dal luogo in cui la prestazione viene svolta: ore lavorate da remoto e ore lavorate in sede si sommano ai fini del superamento della soglia. La sorveglianza sanitaria per i videoterminali comprende la visita preventiva all'assunzione o al cambio di mansione, le visite periodiche secondo le cadenze definite dal medico competente (di norma quinquennali per i lavoratori senza particolari rischi visivi, biennali per i lavoratori con più di cinquant'anni o con patologie accertate), e le visite a richiesta del lavoratore in caso di disturbi oculistici o muscolo-scheletrici. Il medico competente ha inoltre il compito di prescrivere, ove necessario, dispositivi di correzione visiva speciali adeguati al lavoro al videoterminale, che il datore di lavoro è tenuto a fornire a proprie spese ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 81/08. In caso di smart working su dispositivi mobili (laptop, tablet) con schermo di ridotte dimensioni, è buona prassi che il medico competente valuti il rischio visivo con particolare attenzione, poiché le condizioni ergonomiche possono essere meno controllate rispetto alla postazione in ufficio.
Cosa succede se un lavoratore in smart working si infortuna a casa propria?
L'infortunio che si verifica durante la prestazione in modalità agile, anche se avviene presso il domicilio del lavoratore, è in linea di principio tutelato dall'assicurazione INAIL ai sensi del DPR 1124/1965, a condizione che l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro, ovvero durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa o durante le pause funzionalmente collegate all'attività. La Legge 81/2017 non introduce una disciplina specifica dell'infortuno in lavoro agile, ma la giurisprudenza e la prassi INAIL hanno chiarito che anche il lavoratore agile è protetto dalla copertura assicurativa obbligatoria. La tutela si estende anche agli infortuni in itinere che si verificano durante il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro alternativo concordato, ovvero durante spostamenti effettuati per ragioni lavorative. Al contrario, l'infortunio che si verifica durante un'attività del tutto estranea alla prestazione lavorativa, anche se il lavoratore si trova fisicamente nel luogo di lavoro agile, non è tutelato. In caso di infortunio, il lavoratore in smart working è tenuto a denunciare l'evento al datore di lavoro con le stesse modalità previste per i lavoratori in sede; il datore di lavoro deve a sua volta effettuare la denuncia all'INAIL entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 53 del DPR 1124/1965. È fondamentale che l'accordo individuale di lavoro agile, obbligatorio ai sensi della L. 81/2017, identifichi i luoghi in cui il lavoratore può svolgere la prestazione agile, poiché tale indicazione rileva ai fini della tutela assicurativa.
Il datore di lavoro deve fornire DPI (sedie ergonomiche, monitor) ai lavoratori in smart working?
Sì, il datore di lavoro è obbligato a fornire le attrezzature di lavoro idonee ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08, e tale obbligo si estende al lavoro agile. La Legge 81/2017 non esclude il datore di lavoro dall'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza della postazione di lavoro agile, anche se il luogo è il domicilio del lavoratore. In pratica, questo significa che il datore di lavoro deve: mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature necessarie per svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza (computer, monitor adeguato, tastiera, mouse, cuffie); fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in base alla valutazione dei rischi; garantire che la postazione di lavoro rispetti i requisiti ergonomici minimi previsti dall'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, anche nelle sedi agili. Relativamente alle sedie ergonomiche e ai supporti per monitor, la prassi più consolidata prevede che il datore di lavoro definisca nell'accordo individuale le caratteristiche minime della postazione domestica che il lavoratore è tenuto ad allestire, riconoscendo eventualmente un rimborso spese o un contributo per l'acquisto delle attrezzature necessarie. Qualora il datore di lavoro non fornisca attrezzature adeguate e il lavoratore subisca un danno alla salute (ad esempio un disturbo muscolo-scheletrico imputabile all'inadeguatezza della postazione), la responsabilità può ricadere sul datore di lavoro sia in sede civile sia in sede penale. La situazione deve essere adattata al caso specifico e valutata con il supporto del medico competente e del RSPP.
Quali rischi specifici deve valutare il DVR per i lavoratori agili?
Il DVR deve valutare in modo approfondito tutti i rischi connessi alla modalità agile di esecuzione della prestazione, che si affiancano ai rischi già valutati per la medesima mansione svolta in sede. I principali rischi da includere nella valutazione sono: (a) rischi ergonomici, derivanti dall'utilizzo di postazioni di lavoro non standardizzate e potenzialmente inadeguate, con possibili conseguenze muscolo-scheletriche a carico di rachide, arti superiori e area cervicale; (b) rischi da videoterminali, con particolare attenzione all'illuminazione dell'ambiente, alla distanza e all'angolazione dello schermo, alle caratteristiche del display e alla frequenza delle pause; (c) rischi psicosociali, tra cui il rischio di stress lavoro-correlato derivante dall'isolamento sociale, dalla difficoltà di separare la sfera lavorativa da quella personale, dalla tendenza all'overworking, dalla riduzione del supporto sociale dei colleghi e dalla comunicazione mediata esclusivamente da strumenti digitali; (d) rischi connessi all'ambiente domestico, quali la presenza di impianti elettrici non a norma, condizioni di illuminazione o temperatura inadeguate, spazi insufficienti; (e) rischi da uso di dispositivi mobili (laptop in mobilità, tablet) senza supporti adeguati; (f) rischio di infortuni domestici durante la prestazione lavorativa; (g) rischi connessi alla sicurezza informatica e alla gestione dei dati, che pur non rientrando nella normativa di sicurezza sul lavoro in senso stretto, incidono sul benessere del lavoratore. La valutazione deve essere condotta coinvolgendo il medico competente e l'RLS, e deve portare all'individuazione di misure preventive concrete, tra cui la formazione del lavoratore sulla corretta impostazione della postazione agile.
Come gestire la formazione sulla sicurezza per i lavoratori in smart working?
La formazione sulla sicurezza è obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, e tale obbligo non subisce deroghe per i lavoratori che operano in modalità agile. Anzi, la L. 81/2017 e la prassi applicativa indicano che il lavoratore agile necessita di una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, in considerazione dei rischi peculiari connessi alla prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali. In particolare, la formazione per i lavoratori agili deve comprendere: i rischi specifici connessi al lavoro agile, come identificati nel DVR aggiornato (ergonomia, videoterminali, rischi psicosociali); le istruzioni operative per l'allestimento corretto della postazione di lavoro agile (altezza della sedia, posizionamento del monitor, illuminazione, disposizione di tastiera e mouse); le procedure da seguire in caso di infortunio o malore durante la prestazione agile; i diritti e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza, incluso l'obbligo di segnalare situazioni di rischio; l'utilizzo sicuro delle attrezzature informatiche e dei dispositivi mobili forniti dal datore di lavoro. La formazione può essere erogata in modalità e-learning, tramite videoconferenza o in aula, a condizione che garantisca l'effettiva partecipazione e la verifica dell'apprendimento. L'accordo individuale di lavoro agile, obbligatorio ai sensi della L. 81/2017, deve prevedere una clausola relativa agli obblighi formativi e informativi in materia di sicurezza. Il completamento della formazione deve essere documentato e conservato unitamente agli altri documenti di sicurezza. La situazione va adattata al caso specifico in funzione della mansione, del settore e dell'organizzazione aziendale: ti aiutiamo a strutturare il percorso formativo più adeguato.

Fonti normative

  • L. 81/2017 — disciplina del lavoro agile, artt. 18–24
  • Art. 22 L. 81/2017 — obbligo di informativa scritta sui rischi
  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza, artt. 17, 18, 29, 36, 37, 41
  • Titolo VII e Allegato VII D.Lgs. 81/08 — videoterminali
  • DPR 1124/1965 — assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro
  • Circolare INL e Ministero del Lavoro — indicazioni operative sul lavoro agile

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